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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4724/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RUBISSE RUGGERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Vicenza, via Cengio n. 32;
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. NEGRI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pavia, via Valla n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CE, in data 31/07/1999, (atto n. 2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
separati consensualmente con sentenza n. 131/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data
05.2.2025, passata in giudicato l'11.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 3 “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in
CE (VI) il 31.07.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1999, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio;
2. nessun mantenimento verrà versato, da parte dei sig.ri ed Parte_1 Parte_2
al figlio , ormai maggiorenne ed economicamente
[...] Persona_1 autosufficiente;
3. nessun assegno divorzile verrà preteso dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro, in quanto entrambi autosufficienti, in ogni caso con espressa e reciproca rinunzia a detto diritto;
4. i coniugi danno atto di aver già regolato, in sede di separazione, ogni questione economica e/o patrimoniale tra loro pendente, null'altro avendo a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia titolo o ragione, fatto salvo il rispetto delle pattuizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo;
5. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 131/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 05.2.2025, passata in giudicato l'11.9.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 2 di 3 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in CE, in data 31/07/1999,
[...] Parte_2
(atto n. 2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4724/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RUBISSE RUGGERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Vicenza, via Cengio n. 32;
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. NEGRI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pavia, via Valla n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CE, in data 31/07/1999, (atto n. 2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
separati consensualmente con sentenza n. 131/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data
05.2.2025, passata in giudicato l'11.9.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 3 “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in
CE (VI) il 31.07.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1999, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio;
2. nessun mantenimento verrà versato, da parte dei sig.ri ed Parte_1 Parte_2
al figlio , ormai maggiorenne ed economicamente
[...] Persona_1 autosufficiente;
3. nessun assegno divorzile verrà preteso dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro, in quanto entrambi autosufficienti, in ogni caso con espressa e reciproca rinunzia a detto diritto;
4. i coniugi danno atto di aver già regolato, in sede di separazione, ogni questione economica e/o patrimoniale tra loro pendente, null'altro avendo a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia titolo o ragione, fatto salvo il rispetto delle pattuizioni di cui al ricorso congiunto e cumulativo;
5. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 131/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 05.2.2025, passata in giudicato l'11.9.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno indicato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 2 di 3 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in CE, in data 31/07/1999,
[...] Parte_2
(atto n. 2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3