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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 751 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), nata a [...] [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
), tutte elettivamente domiciliate in EM Pausania, alla via Stazione C.F._3
Vecchia n.2/a, presso e nello studio dell'avv. Alessandra Paola Cocco, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
Attore
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._4 domiciliata in Sassari, alla Piazza Fiume, n. 6, presso e nello studio dell'avv. Fabio Maria Fois, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
Convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 14.05.2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, c. 3, d.lgs. 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023
Va altresì premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n.
69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, , Parte_1
e evocavano in giudizio Parte_2 Parte_3
dinanzi al Tribunale di EM Pausania , per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria, cautelare ed incidentale: IN VIA CAUTELARE: sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 19/04/2023, poiché sussistono i presupposti di cui all'art.615 cpc sussistendo gravi motivi di cui all' espositiva. NEL MERITO: - dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato in data 19/04/2023 per le motivazioni di cui alla parte espositiva. - accertare l'occupazione sine titulo da parte della signora dell'immobile sito in Olbia loc. Sa OL, distinto in CP_1 catasto al F. 29 mapp.le 1005 e f. 29 mapp.le 27. Per l'effetto riconoscere tenuta la signora CP_1
a corrispondere in favore delle parti attrici un'indennità di occupazione ai sensi e per gli
[...] effetti di cui all'art. 1591 c.c, nella misura di € 81.500, o in quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Compensare le somme eventualmente dovute alla dalla sentenza CP_1
emessa dalla Corte di Appello di Sassari n. 324/2022 con quanto dovuto dalla medesima a titolo di indennità di occupazione. Condannare la al pagamento in favore di parte attrice CP_1 della somma di € 81.500, ovvero a quella diverse a seguito della compensazione delle somme. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, deduceva: 1) l'errata determinazione degli importi precettati, non avendo parte opposta tenuto conto, nella quantificazione degli stessi, della parziale compensazione delle spese di lite operata dalla Corte d'Appello di Sassari nella sentenza n.
324/2022 (titolo posto alla base dell'atto di precetto oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.); 2) il mancato rilascio, da parte della , dell'immobile sito in Olbia, Loc. Sa CP_1
OL (f. 29, mapp. 1005 e F. 29, mapp. 27), e ciò nonostante la condanna al rilascio dello stesso contenuta di cui alla sentenza n. 81/2019 dell'intestato Tribunale (sul punto confermata dalla già citata sentenza n. 324/2022 della Corte d'Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari) e la
regolare notifica alla medesima, in data 07.10.2019, di atto di precetto per rilascio di immobile. Da ciò originerebbe, secondo la prospettazione attorea, un credito in capo alle odierne opponenti pari a
€ 81.500,00, a titolo di indennità di occupazione;
3) il diritto delle opponenti Parte_1
e al risarcimento del danno patito in conseguenza della conduzione in locazione Parte_3 di due immobili, resasi necessaria per soddisfare le proprie esigenze abitative, stante l'impossibilità oggettiva di godere del bene immobile oggetto di causa, occupato sine titulo dalla;
4) la CP_1 sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare la sospensione dell'atto di precetto, nonché del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.07.2023, si costituiva in giudizio
, chiedendo il rigetto della domanda attorea e così concludendo: “a) contrariis CP_1 reiectis;
b) dichiarare inammissibile e/o respingere l'opposizione all'esecuzione proposta della parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dianzi esposti;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
A tal fine, eccepiva: 1) la corretta determinazione degli importi di cui all'atto di precetto, essendosi parte odierna opposta attenuta alla quantificazione dei 2/3 delle spese di lite da porsi a carico delle soccombenti così come già operata dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari in sede di liquidazione;
2) l'infondatezza dell'avversa domanda di condanna della al CP_1 pagamento in favore delle opponenti di una somma pari a € 81.500,00, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile oggetto di causa, “stante il giudicato formatosi su tale domanda per effetto della citata sentenza n. 342/2022, la quale, nel riformare la sentenza di primo grado, stabiliva che la nulla dovesse a titolo risarcitorio a favore delle per CP_1 CP_2
l'occupazione dell'immobile”; 3) l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente, dal momento che l'asserito credito vantato dalle opponenti nei confronti della è CP_1 contestato nell'an, non è certo, né liquido, né esigibile, con consequenziale violazione dell'art. 1243
c.c.; 4) la legittimità dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della , CP_1
trovando la stessa fondamento su contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, successivamente risolto, ma con rigetto delle domande risarcitorie formulate in sede civile dalle odierne opponenti;
5) la mancata dimostrazione del danno asseritamente patito dall'opponente in conseguenza dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa ad opera della (da CP_1
considerarsi, peraltro, legittima); 6) la prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 c.c. per la denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere accoglibile l'eccezione di compensazione risarcitoria, con la conseguenza che “potranno essere formulate richieste decorrenti dall'anno 2018 fino alla data della notifica della citazione in opposizione”; 7) l'errata determinazione del
potenziale valore locativo dell'immobile in € 500,00 mensili, “trattandosi di immobile “a rustico” abusivo, sprovvisto di una concessione edilizia e/o permesso a costruire e, quindi, non in possesso di un titolo abitativo”.
Con memoria integrativa ex art. 171 bis c.p.c. n. 1, parte attrice opponente, alla luce delle difese spiegate da , ha così precisato le conclusioni precedentemente rassegnate: CP_1
“Accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla CP_1
e oggetto della presente opposizione. - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione da parte della sig.ra dell'immobile sito in Olbia, Località Sa Cutadolza, quantomeno a CP_1
decorrere dal 11/02/2019. - Condanna la sig.ra a pagare in favore delle sig.re CP_1 [...]
e l'importo di 80.000 euro, o a quella inferiore o Parte_2 Parte_3
maggiore che verrà determinata in corso di causa a titolo di indennità di occupazione per il periodo, quantomeno dal 11/02/2019 alla data di effettivo rilascio del bene, oltre interessi legali fino al saldo. - Condanna la sig.ra a risarcire le sig.re CP_1 Parte_2
e per i costi sostenuti per la locazione di altro immobile, nella misura che
[...] Parte_3 sarà accertata in corso di causa”.
Con decreto del 15.08.2023, il Giudice “ritenuta non accoglibile l'istanza di sospensione non essendo dedotti specifici e concreti elementi di periculum”, la rigettava, fissando la prima udienza di comparizione delle parti al 19.06.2024.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente Giudice con provvedimento del 21.01.2025.
Con provvedimento del 16.04.2025, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 14.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., parte attrice precisava le conclusioni come segue: “● Accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla
e oggetto della presente opposizione. ● Accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1 dell'occupazione da parte della sig.ra dell'immobile sito in Olbia, Località Sa CP_1
Cutadolza, quantomeno a decorrere dal 11/02/2019. ● Condanna la sig.ra a pagare CP_1 in favore delle sig.re e l'importo di 80.000 Parte_2 Parte_3
euro, o a quella inferiore o maggiore che verrà determinata in corso di causa , anche in via equitativa dal giudice, a titolo di indennità di occupazione per il periodo, quantomeno dal
11/02/2019 alla data di effettivo rilascio del bene, oltre rivalutazione e interessi legali fino al saldo.
● Per effetto Disporre la compensazione delle somme cosi determinate con quanto
richiesto dalla ● Condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite”. CP_1 CP_1
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come segue: “a) contrariis reiectis;
b) dichiarare inammissibile e/o respingere l'opposizione all'esecuzione proposta della parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dianzi esposti;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
La domanda sulla erronea determinazione delle somme oggetto di precetto non merita accoglimento.
Nel titolo esecutivo giudiziale azionato è infatti stabilito: i) la condanna dell'odierna opponente a corrispondere a la somma di euro 10.329,00, oltre interessi;
ii) la compensazione delle CP_1 spese legali nella misura di un terzo, “ponendo a carico delle appellate in solido la restante parte, che liquida in euro 10.412,50 per il primo grado, di cui euro 10.072,50 per compensi ed euro
8.274,75 per il presente grado, di cui euro 7.136,25 per compensi, oltre a quanto dovuto per legge”.
Nel dispositivo della sentenza, titolo esecutivo azionato, è espressamente indicata la somma posta a carico delle odierne attrici, pari ai 2/3 dell'intera somma oggetto di liquidazione in base ai parametri medi del DM 55/201 dello scaglione da euro 52.000,00 a euro 260.000,00, tutti peraltro ampiamente richiamati in motivazione. Giova al riguardo richiamare testualmente il dispositivo della sentenza laddove la Corte d'Appello indica espressamente le somme a carico delle appellate, facendo riferimento alla somma che corrisponde ai due terzi del totale liquidato: “ponendo a carico delle appellate in solido la restante parte, che liquida in euro 10.412,50 per il primo grado, di cui euro 10.072,50 per compensi ed euro 8.274,75 per il presente grado, di cui euro 7.136,25 per compensi, oltre a quanto dovuto per legge” (cfr. dispositivo della Sentenza della Corte d'Appello di
Cagliari, n. 454/2022).
L'eventuale censura sulla correttezza delle somme indicate dalla Corte d'Appello in punto di condanna alle spese di lite è inammissibile nel giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione, in quanto la stessa avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione della sentenza d'appello.
Deve richiamarsi, a tale riguardo, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al
giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2785 del 04/02/2025).
La domanda di accertamento dell'occupazione illegittima così come quella di compensazione non sono meritevoli di accoglimento.
Nel giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. 1 c.p.c. può essere contestata esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, oppure possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi al titolo stesso, mentre qualsivoglia questione di merito è inammissibile in quanto è da proporsi in via esclusiva nel processo di merito a quo. Siffatto principio non soffre eccezione alcuna, neppure per l'ipotesi in cui l'attore opponente voglia paralizzare l'avversa azione esecutiva in forza di un proprio controcredito a sua volta giudizialmente accertato. Ciò, invero, sarà possibile nella sola ipotesi in cui siffatto controcredito sia sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale azionato con l'atto di precetto ma non anche se sia sorto in precedenza, giacché in tal caso l'eccezione di compensazione può essere proposta esclusivamente nel giudizio in cui tale titolo si forma.
Calando tali coordinate nel caso di specie, parte attrice avrebbe dovuto chiedere l'accertamento dell'occupazione illegittima ed eccepire l'eventuale compensazione nel giudizio di merito conclusosi con il titolo esecutivo oggetto dell'atto di precetto impugnato in questa sede.
Va del pari rigettata, infine, la domanda di risarcimento dei danni, stante l'inammissibilità della stessa nel presente giudizio ex art. 615 c.p.c., avendo parte opponente dovuto proporla nel giudizio ordinario di cognizione, nonché l'assoluta genericità della relativa formulazione e la mancanza di idonee allegazioni (prima ancora che di adeguate prove) circa la tipologia ed entità dei danni in asseritamente subiti in ragione degli asseriti illegittimi addebiti oggetto di causa.
Le restanti domande devono ritenersi interamente assorbite
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia/decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 26.001 ed € 52.000,00, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna , , , Parte_1 Pt_3 Parte_2
a rimborsare in favore di le spese processuali, che liquida Parte_3 CP_1
in complessivi € 5.810,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi.
EM Pausania, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari