Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1965 al 15 settembre 1966.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1965 al 15 settembre 1966.