Articolo 1 della Legge 16 dicembre 1966, n. 1131
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1967
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1965 al 15 settembre 1966.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1967