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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14382 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 38780/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AN RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38780/2023, vertente tra
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elvira Pagano
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Carla Tribolati
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti del presente giudizio hanno agito in giudizio davanti al presente
Tribunale di Roma per la pronuncia della loro separazione personale,
rappresentando di aver celebrato matrimonio in Roma in data 5 giugno 1998,
precisando che dall'unione sono nati due figli (10 maggio 2000) e Per_1
(7 marzo 2006) e deducendo, a sostegno della domanda che i rapporti Per_2
tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile;
chiedevano altresì pronunciarsi, nel medesimo procedimento, lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti.
Con sentenza non definitiva n. 3905/2024 pubblicata il 29 febbraio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti e che di seguito si trascrivono:
1) i coniugi vivranno separati secondo l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) i figli e sono maggiorenni e non autosufficienti: Per_2 Per_1
pertanto, in ragione del loro collocamento presso la madre ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., l'appartamento adibito ad abitazione coniugale sito in Roma, via Luigi Capuana n.
175, di proprietà dei genitori del sig. è assegnato alla Pt_2
moglie, la sig.ra , ove vi continuerà a vivere Parte_1
2 unitamente ai figli maggiorenni e sino Per_2 Per_1
all'autosufficienza economica dei fi gli;
3) i figli maggiorenni e potranno concordare a Per_1 Per_2
piacimento con il padre le modalità di frequentazione che li riguardano
e che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, anche gradualmente, stabilire consensualmente diverse modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione e tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione dei figli stessi;
4) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
dei figli di €. 600,00 per la figlia maggiorenne non ancora Per_2 autosufficiente ed €. 400,00 per il figlio maggiorenne non Per_1
ancora autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da versarsi entro il 5 di ogni mese alla signora
con bonifico bancario;
Il sig. provvederà, Parte_1 Pt_2
inoltre, al pagamento del 70%, mentre la Sig.ra Parte_1 provvederà al restante 30%, delle spese straordinarie (mediche – non previste dal Servizio Sanitario Nazionale – scolastiche, ricreative, sportive, di svago, ecc) previamente concordate in forma scritta con riscontro motivato in caso di diniego da inoltrare entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta e che, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente così come individuate e suddivise nel
Protocollo D'intesa redatto il 17 dicembre 2014 tra il Consiglio dell'
Ordine degli Avvocati di Roma ed il tribunale di Roma;
i genitori si impegnano, reciprocamente, a restituire, entro dieci giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa da parte dell' altro genitore, la propria quota di spesa straordinaria anticipata.
3 5) le parti sono percettrici di reddito personale sufficiente al proprio mantenimento al quale ognuna provvederà autonomamente senza nulla a pretendere dall'altra;
6) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero;
7) i coniugi si concedono, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni documento valido ai fini dell'espatrio loro e dei figli;
8) Le parti si danno reciprocamente atto di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Le parti confermano la compensazione delle spese legali di giudizio.
Le parti chiedono, congiuntamente, che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 5
giugno 1998, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma
4 restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese della lite compensate come da domanda.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 5 giugno 1998 tra , nata il [...] a Parte_1
Roma e , nato il [...] a [...]; matrimonio Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00453, Parte 2, Serie A02, anno 1998;
- dispone che il divorzio avvenga alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite interamente compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il Giudice relatore
AN RI
Il Presidente
RT ZI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AN RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38780/2023, vertente tra
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elvira Pagano
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Carla Tribolati
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti del presente giudizio hanno agito in giudizio davanti al presente
Tribunale di Roma per la pronuncia della loro separazione personale,
rappresentando di aver celebrato matrimonio in Roma in data 5 giugno 1998,
precisando che dall'unione sono nati due figli (10 maggio 2000) e Per_1
(7 marzo 2006) e deducendo, a sostegno della domanda che i rapporti Per_2
tra i coniugi si erano gravemente deteriorati rendendo la convivenza intollerabile;
chiedevano altresì pronunciarsi, nel medesimo procedimento, lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti.
Con sentenza non definitiva n. 3905/2024 pubblicata il 29 febbraio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti e che di seguito si trascrivono:
1) i coniugi vivranno separati secondo l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) i figli e sono maggiorenni e non autosufficienti: Per_2 Per_1
pertanto, in ragione del loro collocamento presso la madre ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., l'appartamento adibito ad abitazione coniugale sito in Roma, via Luigi Capuana n.
175, di proprietà dei genitori del sig. è assegnato alla Pt_2
moglie, la sig.ra , ove vi continuerà a vivere Parte_1
2 unitamente ai figli maggiorenni e sino Per_2 Per_1
all'autosufficienza economica dei fi gli;
3) i figli maggiorenni e potranno concordare a Per_1 Per_2
piacimento con il padre le modalità di frequentazione che li riguardano
e che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, anche gradualmente, stabilire consensualmente diverse modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione e tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione dei figli stessi;
4) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
dei figli di €. 600,00 per la figlia maggiorenne non ancora Per_2 autosufficiente ed €. 400,00 per il figlio maggiorenne non Per_1
ancora autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da versarsi entro il 5 di ogni mese alla signora
con bonifico bancario;
Il sig. provvederà, Parte_1 Pt_2
inoltre, al pagamento del 70%, mentre la Sig.ra Parte_1 provvederà al restante 30%, delle spese straordinarie (mediche – non previste dal Servizio Sanitario Nazionale – scolastiche, ricreative, sportive, di svago, ecc) previamente concordate in forma scritta con riscontro motivato in caso di diniego da inoltrare entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta e che, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente così come individuate e suddivise nel
Protocollo D'intesa redatto il 17 dicembre 2014 tra il Consiglio dell'
Ordine degli Avvocati di Roma ed il tribunale di Roma;
i genitori si impegnano, reciprocamente, a restituire, entro dieci giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa da parte dell' altro genitore, la propria quota di spesa straordinaria anticipata.
3 5) le parti sono percettrici di reddito personale sufficiente al proprio mantenimento al quale ognuna provvederà autonomamente senza nulla a pretendere dall'altra;
6) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero;
7) i coniugi si concedono, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni documento valido ai fini dell'espatrio loro e dei figli;
8) Le parti si danno reciprocamente atto di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Le parti confermano la compensazione delle spese legali di giudizio.
Le parti chiedono, congiuntamente, che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 5
giugno 1998, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma
4 restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese della lite compensate come da domanda.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 5 giugno 1998 tra , nata il [...] a Parte_1
Roma e , nato il [...] a [...]; matrimonio Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00453, Parte 2, Serie A02, anno 1998;
- dispone che il divorzio avvenga alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite interamente compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il Giudice relatore
AN RI
Il Presidente
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