Sentenza breve 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 31/01/2026, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16033 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato OB Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale numero -OMISSIS- del 2 dicembre 2025, con la quale è stata irrogata alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, e comma 6, lettera i, CCNL 2006/2009 e dell’art.72 comma 1 lettere a, b, c, d, e comma 8 lettera e, CCNL 2019/2021 e degli artt. 3, 12 e 20 codice comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, approvato con deliberazione G.C. numero 141 del 30 dicembre 2016 - art.3.13.23 Codice comportamento dei dipendenti di Roma Capitale approvato con deliberazione della G.C. numero 292 dell’8 agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – La ricorrente, funzionario di Polizia Locale di Roma Capitale, ha impugnato avanti a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe, in forza del quale le è stata comminata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre mesi.
A sostegno dell’impugnazione proposta, la ricorrente ha articolato due motivi di censura:
a) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge / inapplicabilità ratione temporis del CCNL degli anni 2006/2009 - erronea applicazione del disposto dell’art. 72 comma 1 lettere a), b), c), d) e del comma 8 lettera e) CCNL 2019/2021 e degli artt.3,12 e 20 Codice Comportamento;
b) illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della irragionevolezza nel tipo di sanzione e nella sua quantificazione .
2. – Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso nel merito.
3. – Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. ed ha trattenuto la causa per la decisione di merito, dandone avviso nel verbale di udienza.
4. – L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Roma Capitale è fondata.
5. – Parte ricorrente chiede l’annullamento di un provvedimento disciplinare adottato dall’amministrazione intimata nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L’esercizio della potestà disciplinare nel lavoro pubblico privatizzato si estrinseca attraverso atti del privato datore di lavoro, che non hanno natura di provvedimento amministrativo e non sono funzionalizzati al raggiungimento di un fine pubblicistico, riguardando esclusivamente la gestione del rapporto contrattuale di lavoro col dipendente.
Di conseguenza, la materia disciplinare relativamente al pubblico impiego contrattualizzato è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che “ sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” ( cfr ., ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 9785).
Deve, pertanto, riconoscersi che per la presente controversia la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
6. – La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB TI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
ER GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER GO | OB TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.