Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 8005/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. DE Parte_1 CESARE FRANCESCO LUIGI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contumace;
a seguito della trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 2298,36 prospettato dall' con missive del 28.04.2016 e CP_1 17.05.2021 ed asseritamente corrisposto dall'istituto al sig. a titolo di maggiorazione sociale – Controparte_2 deve ritenersi parzialmente fondata in virtù delle motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della domanda va osservato che, all'interno delle suddette missive, l' ha chiesto CP_1 all'odierno ricorrente (sig. il recupero Parte_1 della somma di Euro 2298,36 a suo tempo corrisposta a titolo di maggiorazione sociale al deceduto sig.
[...] in virtù dello status di erede dell'odierno CP_2 ricorrente (appunto contestato da quest'ultimo).
Posto che è pacifico che l'odierno ricorrente non ha percepito in prima persona la somma che l' ha assunto CP_1 indebitamente versata, non può neanche ritenersi documentato lo status di erede del sig. Controparte_2 in capo al sig. Parte_1
Il sig. era appunto lo zio dell'attuale Controparte_2 ricorrente e non risulta documentata l'assenza di prole del medesimo sig. che, appunto, avrebbe Controparte_2
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In ragione di tanto l' non può essere reputata CP_1 legittimato alla ripetizione delle poste oggetto di causa dal ricorrente sicché l'istituto deve essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di Euro 1724,03 (documentato come effettivamente trattenuto all'interno delle missive del 17.05.2021 e del 20.08.2021) oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate con una riduzione del 20% dai parametri medi in ragione della semplicità dell'oggetto della presente controversia - seguono la soccombenza dell' con distrazione in favore del difensore CP_1 anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione CP_1 dell'importo complessivo di Euro 1724,03 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna l' a pagare alla parte ricorrente le spese di CP_1 causa per la somma di euro 1360,80, oltre IVA CPA e rimborso forfetario delle spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 30/01/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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