Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 566/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Luca FAGGIOLI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 DI BOLOGNA appellato
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 8/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 27.11.2023, in riassunzione del giudizio precedentemente introdotto (con ricorso depositato in data 9.11.2022) presso il Tribunale di Bologna, poi dichiaratosi incompetente per territorio, la docente conveniva in Parte_1 giudizio il , e, premesso di avere instaurato con Controparte_2 la medesima una serie reiterata di contratti di lavoro a termine per una durata complessiva di almeno cinque anni consecutivi per fronteggiare esigenze in realtà stabili e non transitorie delle istituzioni scolastiche, ha chiesto il risarcimento del c.d. danno comunitario per la illegittima precarizzazione, in una misura ragguagliata al numero di contratti illegittimi ed al periodo di abuso, oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
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- a.s. 2021/2022 sostegno psicofisico, per 21 ore settimanali (posto interno) oltre alle supplenza annuale (sino al 31 agosto) per l'anno scolastico 2022/2023, orario settimanale completo] solo i primi due integrassero i presupposti utili alla pretesa risarcitoria secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, compendiati nelle decisioni della Corte di Cassazione n. 22552 del 7/11/2016 e altre immediatamente successive. In ragione della possibilità di desumere la natura dei contratti in questione dallo stato matricolare, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti formulato dalla ricorrente. 2. Ha proposto appello la lavoratrice sulla scorta di cinque motivi, che censurano la decisione laddove
1) ha ritenuto di non valorizzare l'istanza di accesso agli atti rimasto senza risposta;
2) non ha considerato la mancata contestazione specifica in giudizio del , CP_1 sul fatto che tutte le cattedre fossero state assegnate su posti vacanti e disponibili;
3) ha ritenuto non conteggiabili i contratti per le supplenze degli anni scolastici 2020/2021, e 2021/2022;
4) ha violato la direttiva comunitaria 70/1999 alla clausola 5) dell'allegato, sull'abuso dei contratti a termine, e non ha interpretato in maniera comunitariamente orientata la normativa nazionale e ha violato l'art. 1 comma 131 legge 107/20915;
5) ha condannato la ricorrente alle spese di lite La ricorrente ha dunque chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, precisando altresì “Qualora neppure in questa sede il indichi CP_1 il nome del titolare o dei titolari della cattedra via assegnata alla ricorrente” di reiterare l'istanza ex art. 213 proposta in primo grado affinchè “il CP_1 comunichi i nominativi dei titolari delle cattedre sulle quali la ricorrente è stata assegnata sino al 30 giugno”. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del appellato, che ha CP_1 contestato la fondatezza del gravame, ribadendo le ragioni vittoriosamente addotte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. L'appello è fondato e merita accoglimento. L'esame dei primi due motivi può essere congiunto, contestandosi da parte della ricorrente/appellante la valutazione istruttoria del primo giudice, che avrebbe dovuto valorizzare sia il mancato riscontro dell'istituto scolastico alla richiesta di accesso agli atti formulata per conto della lavoratrice con PEC del 10/10/2022, sia la stessa
pag. 2 di 6 mancanza di utile contestazione alle deduzioni di fatto presupposte alla domanda e rappresentate in ricorso. Le doglianze sono fondate sotto entrambi i profili. Va premesso che i cinque contratti in essere al momento della proposizione del ricorso sono quelli allegati in unico file ”monti contratti a termine.pdf” che questo riportano, per quanto qui di interesse:
pag. 3 di 6 Il numero di mesi contenuti nei diversi incarichi supera, sia pure di poco, il numero di trentasei. Il ha bensì contestato quanto dedotto dalla lavoratrice circa la mancanza CP_1 dei presupposti legittimanti il ricorso al contratto a termine, ma non ha mai – neppure in questa sede del gravame – integrato un vuoto probatorio che la ricorrente ha lamentato sin dall'esordio del contenzioso, allorchè ha evidenziato di aver chiesto accesso agli atti onde conoscere i nominativi dei titolari delle cattedre e degli insegnamenti che la arebbe stata destinata a sostituire1 e di non avere avuto Pt_1 riscontro. Continua infatti il ad affermare che sarebbe stato onere della ricorrente CP_1 dare prova di un utilizzo improprio o distorto dei contratti a termine e che “l'assunto fattuale su cui poggia la tesi di controparte risulta dunque chiaramente contestato dall'Amministrazione, sia nell'affermare che “si contesta la carenza di ragioni sostitutive”, sia nel ribadire il carattere temporaneo delle supplenze. Inoltre, anche nel prosieguo della memoria ex art. 416 c.p.c. viene più volte confermato che non c'era stato alcun abuso nell'impiego della tipologia contrattuale ex art. 4, co. 2, l. 124/1999, così smentendo i presupposti fattuali della tesi di controparte”; tuttavia, la memoria di costituzione così richiamata non permette di cogliere alcuna utile contestazione, limitandosi ad affermare che la ricorrente “agisce in giudizio per ottenere l'accertamento della abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di ragioni sostitutive, con conseguente condanna del
al risarcimento del “danno comunitario” ai sensi dell'art. 36, Controparte_2 comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001. Al riguardo, in fatto si contesta la carenza di ragioni sostitutive atteso che la ricorrente ha stipulato un solo contratto per supplenza annuale (fino al 31 agosto) per l'anno scolastico 2022/2023, mentre negli anni precedenti ha sottoscritto contratti per supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), dei quali peraltro uno per l'insegnamento di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (a.s. 2020/2021) e uno su posto di sostegno su spezzone orario (a.s. 2021/2022)”. 1
pag. 4 di 6 Mai, dunque, si indicano le persone titolari dei posti cui la stata destinata, il Pt_1 che consente di riprendere la decisione di Cassazione civile sez. lav., 20/04/2022, n. 12621, che ha valorizzato proprio il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti quale elemento di prova a sostegno della sussistenza del fatto allegato dal privato contro la Pubblica Amministrazione. Ciò peraltro è logico ed equo corollario dell'altro principio, secondo cui “il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni” (Cassazione civile sez. lav., 24/6/2020, n. 12490). Una volta che il giudizio sia instaurato, proprio il mancato riscontro alla richiesta radica necessariamente una presunzione favorevole alla parte ricorrente, poichè, diversamente, si darebbe alla Pubblica Amministrazione facoltà di omettere un atto dovuto, onerando il privato di agire “all'oscuro” e di richiedere giudizialmente l'esibizione della documentazione rilevante, con aggravio non solo della posizione del singolo, ma anche del servizio giurisdizionale (cui il lavoratore ben potrebbe evitare di ricorrere, se potesse previamente conoscere i documenti comprovanti in diritto del datore di lavoro pubblico) e della stessa Pubblica Amministrazione, cui incomberebbe di resistere giudizialmente per “rivelare” le proprie ragioni. In conclusione, sarebbe stato onere del produrre in questa sede quanto CP_1 comprovante l'assunto della sua resistenza alla domanda della lavoratrice, cioè che i posti alla stessa assegnati per oltre trentasei mesi fossero in sostituzione di altri docenti e dunque inidonei ad integrare il presupposto normativo utile alle ragioni della il che rende superfluo l'adempimento istruttorio sollecitato ex art. 213 Pt_1
c.p.c. L'accoglimento di questi motivi assorbe l'esame dei restanti e la domanda deve essere accolta, sia pure in contenuto valore economico, stante la brevità del periodo eccedente. Pare dunque corretto liquidare quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ex art. 'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 12 L. 131/2024), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo. 4. Le spese del doppio grado – da distrarsi ex art. 93 c.p.c. su conforme richiesta del procuratore dichiaratosi anticipatario – seguono la soccombenza.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 42/2024 del Tribunale di Parte_1
Ferrara resa e pubblicata il giorno 5/3/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. dichiara l'illegittimo utilizzo dei contratti a tempo determinato da parte del e, per l'effetto, CP_1
2. lo condanna al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al saldo;
3. lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.2.700,00 per compenso di ciascun grado di giudizio, oltre spese generali, CU se versato, IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 8/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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