Articolo 2197 ter 1 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2214 quaterArticolo 2259 bis
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Art. 2197-ter.1. (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli) 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.
3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207.
3-ter. ((Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207)) .
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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