Art. 2197-ter.1. (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli) 1. ((In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, e' autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.)) 2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58)) .
3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58)) .
a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58)) .
3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 APRILE 2026, N. 58)) .