Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01988/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 802 del 2021, proposto da:
- NC EL, rappresentata e difesa dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 145 del 9 marzo 2021 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia residenziale Pubblica, Edilizia Pubblica Privata, Controlli Tecnici sul Territorio del Comune di Nardò;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, del verbale n. 379/2021 redatto dalla Polizia Locale del Comune di Nardò.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 23 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra EL è proprietaria di un immobile destinato a civile abitazione ubicato in agro di Nardò, località Santa Maria al Bagno, lungo la strada denominata Mondonuovo e in particolare all’incrocio con via AB PI ( in catasto al fg. 127 p.lla 121 ).
- l’immobile ricade su area tipizzata dal PRG quale ‘ zona B24 - Turistico residenziale di riqualificazione ’.
- con permesso di costruire n. 98 del 18 aprile 2019 la sig.ra EL veniva autorizzata a un intervento di demolizione e ricostruzione totale del fabbricato esistente, oltre che della recinzione della relativa area pertinenziale.
- al p.d.c. n. 98/2019 seguivano, quindi, il permesso ex art. 36 DPR n. 380/01 n. 363 del 23 dicembre 2019 e il permesso in variante - del p.d.c. n. 98/2019 - n. 327 dell’11 settembre 2020, relativo ad alcune modifiche esterne ed interne e al frazionamento del lotto di pertinenza.
- a seguito di un sopralluogo svolto in data 11 gennaio 2021 dalla Polizia Locale ( cfr. verbale n. 379/2021 ), e nonostante le osservazioni della EL del 12 febbraio 2021, l’A.c. adottava quindi la determinazione n. 145 del 9 marzo 2021 con la quale, evidenziato che “ dagli elaborati grafici allegati e congedati con i recenti titoli edilizi … non emerge chiaramente tale previsione progettuale e pertanto … non può ritenersi nemmeno assentita l’esecuzione delle opere di recinzione ”, ordinava alla predetta EL, sul presupposto di un contrasto con l’art. 94 del REC, “ di conformare le opere di recinzione del lotto sito in Nardò loc Mondonuovo … per il tratto posto al confine con lo stradone interpoderale privato … ovvero la riduzione dell’altezza sino a ml 1.00 dal piano stradale per una profondità pari a ml 5 misurata dal ciglio stradale ”.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto; illogicità manifesta; carenza istruttoria: principio del giusto procedimento; b) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto anche sotto altro profilo; carenza istruttoria sotto altro profilo; illogicità manifesta dell’azione amministrativa sotto altro profilo.
2.- Considerato che l’impugnata ordinanza, e la prescrizione rivolta alla sig.ra EL che si è prima richiamata, era sorretta dalla seguente motivazione: « Premesso che la Polizia Locale, con nota prot. n. 152 del 22.01.2021, ha trasmesso il verbale n. 379/2021, a carico della Sig.ra EL NC … con cui sostanzialmente ha accertato la violazione alle norme del Regolamento Edilizio Comunale per quanto attiene alla realizzazione recente di opere di recinzione in muratura relative al lotto sito in Nardò loc. Mondonuovo distinto in catasto al foglio 127 particella 121, in quanto il tratto dì muratura posto lungo il confine laterale confinante con un viale interpoderale privato è stato sopraelevato con un’altezza pari a circa m 2,60 e pertanto in contrasto con la disciplina imposta all’art. 94 del REC, ove è stabilito che: ‘L’altezza della recinzione in muratura su strada e dei muri ad esso normali, fino alla profondità prevista per l’arretramento del corpo di fabbrica, non potrà essere superiore a m. 1,00, con eventuale sovrastante ringhiera’. Inoltre rileva la P.L. il potenziale pregiudizio che siffatta recinzione può costituire in ordine alle visuali libere da garantire per una sicura ed idonea circolazione veicolare e pedonale nell’area, nonché sull’idoneità degli spazi di manovra sull’intersezione con lo stradone ivi presente, seppur di natura privata. Dagli elaborati scritto-grafici allegati e congedati con i recenti titoli edilizi che hanno coinvolto il lotto in questione non emerge chiaramente tale previsione progettuale, e pertanto, qualora ciò rilevi, non può nemmeno ritenersi espressamente assentita l’esecuzione delle opere di recinzione in contestazione ».
3.- Osservato, tuttavia, che la EL, già in fase di osservazioni procedimentali, allegava una relazione tecnica sul punto così articolata: « … con riferimento all’ordinanza del dirigente n. 145 del 09/03/2021, con la quale si ravvisa la non corrispondenza e quindi l’ordine di conformare il muro di recinzione con la norma per quanto riguarda l’altezza, si riscontra che le dimensioni della stessa muratura sono state indicate esaustivamente nel progetto allegato e approvato. Tutte le dimensioni e quote, sino alla precisazione dei materiali per la realizzazione della recinzione stessa, sono state inserite nella documentazione a corredo della pratica edilizia. Sono state allegate foto dello stato dei luoghi ante-progetto e la previsione grafica di progetto nell’autorizzazione paesaggistica n. 300 del 25/08/2020, entrambe necessarie al rilascio del titolo edilizio.
(…)
L’immissione della viabilità privata ‘stradone’ su strada Mondonuovo avviene in maniera non ortogonale, creando con il lotto di proprietà EL una intersezione ad angolo acuto. L’immissione su via pubblica dell’eventuale conducente che arriva da strada privata comporta una certa limitazione, dovuta più alla morfologia dello stato dei luoghi che al muro di recinzione della proprietà EL. Tale situazione deriva, a parere dello scrivente, da una errata progettualità iniziale di detta via privata perché l’imbocco avviene in prossimità di una curva.
Gli interventi recenti sulla recinzione della proprietà EL non modificano i coni visivi, anzi la muratura di confine smussata in prossimità dell’imbocco è a vantaggio della visuale all’immissione della strada privata. Tale ridimensionamento del muro è una limitazione della superfice privata, a vantaggio dei fruitori della servitù di passaggio.
Com’è ben rilevabile da documentazione fotografica allegata alla pratica edilizia, oltre a quanto già prodotto e allegato alla presente, si evince chiaramente che la recinzione ante intervento era costituita da una muratura su proprietà EL. Detta recinzione fronteggiava la via pubblica con una muratura con rivestimento in pietra sormontata da pannello in legno, mentre quella di confine su lato nord, che fronteggia lo stradone, era in muratura in conci di tufo per un’altezza di m 1,60 e sormontata da rete metallica di cm 90.
Il nuovo progetto approvato prevedeva la ristrutturazione della muratura esistente, rispettando le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, senza interferire o ridurre i coni visivi di manovra.
È stato pertanto verificato, mediante simulazione graficizzata, lo sbocco carrabile su Strada Mondonuovo di un’eventuale autovettura che si appresta all’immissione. Ne risulta che la situazione progettuale del muro non peggiora la visibilità, perché il cono visivo è già condizionato dalla morfologia del luogo, quale la tortuosità della Strada Mondonuovo, le recinzioni, vegetazioni circostanti e in ultimo il senso di marcia veicolare a senso unico.
Le condizioni dello stato dei luoghi ante operam, nel caso in cui fossero state ritenute migliori di quelle post operam, vanno confrontate con le foto a corredo. Da queste si evince la consistenza e il dimensionamento della muratura di confine, che parametrizzata con il mezzo carrabile posteggiato nell’area antistante l’ingresso della proprietà EL, ne palesa le proporzioni. Raffronti dimensionali su altezze e ostacoli possono essere immediatamente comparabili con quelli attuali, dimostrando che lo stato dei luoghi prima dell’intervento non era diverso da quello post operam, in termini di visuali libere.
Si ritiene pertanto che i lavori realizzati con permesso di costruire n. 327 del 11/09/2020 sono stati eseguiti come da progetto e pertanto le opere realizzate non modificano la situazione della visuale all’immissione carrabile ».
4.- Ritenuto che, in disparte le contestazioni mosse con il ricorso con riguardo tanto al tema della conformità delle opere di recinzione in parola rispetto alla normativa edilizia posta dal relativo Regolamento comunale, quanto al tema della sicurezza della circolazione stradale, risulta fondata e assorbente la censura di ordine ‘procedimentale’ volta a evidenziare come le opere medesime fossero regolarmente assentite dall’autorizzazione paesaggistica n. 300 del 25 agosto 2020 e dal permesso di costruire n. 327 del successivo 11 settembre (« le dimensioni della … muratura sono state indicate esaustivamente nel progetto allegato e approvato. Tutte le dimensioni e quote, sino alla precisazione dei materiali per la realizzazione della recinzione stessa, sono state inserite nella documentazione a corredo della pratica edilizia. Sono state allegate foto dello stato dei luoghi ante-progetto e la previsione grafica di progetto …»), o, comunque, come tale fosse la situazione dettagliatamente allegata dalla parte al Comune, sicché, prima di poterne ordinare la ‘riduzione/conformazione’ la stessa A.c. avrebbe dovuto intervenire in autotutela sui predetti atti autorizzativi ovvero, quanto meno, ove la ricostruzione della EL non fosse stata aderente all’effettiva portata dei titoli in parola, chiarirne esplicitamente e dettagliatamente le ragioni, senza limitarsi genericamente ad affermare che « dagli elaborati scritto-grafici allegati e congedati con i recenti titoli edilizi che hanno coinvolto il lotto in questione non emerge chiaramente tale previsione progettuale, e pertanto, qualora ciò rilevi, non può nemmeno ritenersi espressamente assentita l’esecuzione delle opere di recinzione in contestazione » [cfr., tra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, III, 7 marzo 2022, n. 1544, secondo cui: « il provvedimento negativo impugnato è effettivamente fondato su una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio procedimentale, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso. L’amministrazione ha cioè omesso di valutare le osservazioni dell’odierno ricorrente la cui motivata considerazione non si rinviene nella decisione finale (…) Se è vero che la PA non ha l’obbligo di controdedurre specificamente ai rilievi del controinteressato, l’obbligo di valutazione imposto dalla legge neppure può risolversi, come avvenuto nella specie, in una mera formula di stile. Costante è condiviso è l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ‘ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, l’Amministrazione non solo deve enunciare compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma deve anche provvedere ad integrare le stesse nella determinazione conclusiva, se ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato’ (Cons. di St., sez. III, 05/06/2018, n. 3396). Ed invero, ‘l’assolvimento dell’obbligo di evidenziare nella motivazione le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, imposto dall’art. 10-bis della l. 241 del 90, non può consistere nel mero richiamo di esse o nell’uso di formule di stile relative alla non accoglibilità delle stesse, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate’ »).
5.- Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, salva la riedizione del potere da parte dell’A.c., da esercitarsi con adeguata ed espressa motivazione.
- le spese di giudizio vanno eccezionalmente dichiarate irripetibili, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 802 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO