Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2232 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a BRASILE il Parte_1 C.F._1
24/07/1987. Con il patrocinio dell'Avv. CARDANI VALENTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a VIGEVANO (PV) il 08/01/1976 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GIARDA MARCO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
- separazione personale dei coniugi;
- Disporre che corrisponda in favore di un assegno a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dell'importo di € 500,00 mensili, entro il 20 di ciascun mese, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data della domanda;
- spese di lite compensate.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni
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Con ricorso depositato in data 05/12/2024 , rappresentava Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 21/09/2013 in Cassolnovo, CP_1 trascritto nel registro del Comune di Cassolnovo all'atto n. 5, parte I, anno 2013. Dall'unione non nascevano figli. Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. Il ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne l'ammontare dell'assegno di mantenimento. All'udienza del 22.4.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da Parte_1
nei confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo
[...] CP_1
i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le condizioni economiche sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto sono equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) Disporre che corrisponda in favore di un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di mantenimento dell'importo di € 500,00 mensili, entro il 20 di ciascun mese, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, con decorrenza dalla data della domanda;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29/04/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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