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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8380 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 33569 ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6
marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Pt_1
Giovanni Antonelli n. 5 presso lo studio dell'avv. Alessandro Giannuzzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
Polizia Municipale di RO AP
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in via Bertoloni n. 44 presso lo studio dell'avv. Pt_1
ER RM, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Villanova del Foro di Milano e del Foro di Trento giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla Controparte_2 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
comparsa di costituzione e risposta da procuratore speciale della Controparte_3
società
CONVENUTA
E
RO AP (cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_3
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura Pt_1
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa giusta procura generale alle liti per atto di notaio in in data 9 luglio 2024 rep. 22954 racc. 12378 Persona_1 Pt_1
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: surrogazione Assicurazione incendio.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di RO la società e la Polizia Municipale di Controparte_1
AP chiedendo l'accertamento della responsabilità della Polizia Municipale nella Pt_1
causazione di un incendio avvenuto il 31 marzo 2015 provocato dalla autocombustione dei
Vecoli Fiat Grande Punto targati EN887YW e EV865YW e per l'effetto condannarli al risarcimento della somma di euro 113.591,48 pari a quanto corrisposto a titolo di indennizzo a RO AP.
A fondamento della domanda ha dedotto che il 31 marzo 2015 si era verificato all'interno di un edificio di via Balbiani n. 21/23 di proprietà di RO AP adibito ad autoparco della
Polizia Municipale un incendio innescato dalla autocombustione di due vetture acquisiti in locazione finanziaria attraverso la società LeasePlan Italia s.p.a..
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 2 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I veicoli in questione avevano una copertura assicurativa n. G0188 che prevedeva anche la garanzia per danni a terzio in caso di incendio per un importo di euro 1.550.000.
Dal verbale redatto dalla Polizia Municipale era emerso che l'incendio era partito dal veicolo targato EN887YW per poi estendersi al veicolo parcheggiato accanto targato
EN865YW. I due veicoli erano andati distrutti ed I Vigili del Fuoco aveva dato atto dei d.
I danni erano stati determinati con perizia, che aveva anche accertato il rispetto dei locali alla normativa antincendio, da parte di RO AP che aveva denunziato il sinistro alla
Assicurazione attrice in relazione alla polizza 35490 che garantiva i beni di RO AP
in caso di incendio.
La Polizia Municipale aveva restituito alla società datrice del leasing le targhe dei veicoli distrutti nell'incendio.
RO AP aveva richiesto alla Assicurazione dei veicoli in leasing il risarcimento dei danni riportati dall'immobili per effetto della combustione dei veicoli.
La Assicurazione, e per la stessa la società incaricata della liquidazione dei sinistri ritenendo che danni arrecati ai solai ed agli impianti dell'immobile ed alla indisponibilità
dello stesso trovasse applicazione la responsabilità da custodia.
La Assicurazione attrice ha ritenuto che nel caso di specie fosse applicabile la disciplina della RCA.
Ha dedotto la responsabilità della Polizia Municipale in quanto era titolare della utilizzazione dei veicoli sulla base del contratto di leasing stipulato e di conseguenza era obbligato insieme alla Assicurazione al risarcimento dei danni cagionati a RO AP e di conseguenza la attrice ha richiesto in via di surroga il rimborso Parte_1
dell'indennizzo di euro 113,591,48 liquidato alla assicurata RO AP.
Non si è costituita la Polizia Municipale di RO AP e non si era costituita la società
. La causa era stata istruita e rimessa sul ruolo essendo stato rilevato Controparte_1
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 3 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che il soggetto titolare del contratto di leasing era RO AP che aveva anche stipulato in contratto di assicurazione con la società e che la Polizia Municipale Controparte_1
era una articolazione amministrativa di RO AP.
Veniva integrato il contraddittorio con RO AP che aveva contestato la propria legittimazione passiva essendo contemporaneamente il soggetto danneggiato ed il soggetto assicurato che in tale situazione non poteva essere oggetto di una domanda di pagamento, in via di surroga dell'importo percepito a titolo di indennizzo quale assicurato danneggiato.-
Concessi i termini di cui all'articolo 183 cpc Le Assicurazioni di ha rinunziato alla Pt_1
domanda sia nei confronti di RO AP che nei confronti del Corpo di Polizia
Municipale.
Si è costituita la società deducendo che a seguito della avvenuta Controparte_1
integrazione del contraddittorio, la attività svolta del giudizio era divenuta inutilizzabile dando atto che con la concessione dei termini ex articolo 183 le parti erano state messe in condizione di formulare le loro richieste in relazione al giudizio.
Ha chiesto il rigetto della domanda della società attrice evidenziando che era sempre RO
AP la titolare del contratto di noleggio a lungo termine dei veicoli assegnati alla Polizia
Municipale e del locale autorimessa e quindi era custode dei beni che si trovavano in un luogo escluso alla libera circolazione essendo consentito l'accesso avi soli veicoli autorizzati e di conseguenza non rientravano nelle condizioni operative della circolazione stradale.
Ricorreva nel caso di specie la responsabilità da custodia e doveva essere il custode dell'immobile a dimostrare che il fatto era avvenuto per caso fortuito, circostan che rendeva coincidente il danneggiante ed il danneggiato.
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 4 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tuttavia, le condizioni di polizza prevedeva la garanzia per i danni cagionati ad altri soggetti essendo esclusi dalla garanzia in beni in possesso, in usoe ed in detendione dell'assicurato. Nel caso dei danni subiti dalla struttura edilizia, essendo la stessa di proprietà di capitale si trattava di danni non rientranti nella garanzia di polizza Pt_1
destinata a garantire solo i terzi danneggiati, non trattandosi di una polizza cd AS
destinata a garantire anche i danni subiti dai beni dell'assicurato.
Ha ribadito la non operatività della normativa in materia di responsabilità civile auto non essendo il locale aperto al pubblico transito.
In via subordinata ha dedotto l'inoperatività della garanzia dovendosi ritenere che l'incidente, per la velocità di propagazione, era doloso.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il pagamento in vcia di surroga.
Alla udienza del 26 febbraio 2025 RO AP ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio depositata da . Parte_1
La causa, quindi, ritenute non rilevanti le richieste istruttorie, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, società che assicurava l'immobile di RO AP nel quale Parte_1
era contenuta la rimessa utilizzata per il ricovero di veicoli della Polizia Municipale, dopo aver corrisposto a RO AP l'indennizzo ritenuto dovuto per i danni subiti dallo stabile di proprietà di RO AP a seguito dell'incendio che si era sviluppato il 31 marzo 2015
nel parcheggio stesso partendo da due veicoli in uso alla Polizia Municipale che erano andati completamente distrutti, ha introdotto la presente azione surrogandosi nei diritti vantati da RO AP nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dei danni, il Corpo
di Polizia Municipale di RO AP e la Assicurazione che garantiva i due veicoli andati
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 5 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
distrutti dal fuoco e dai quali aveva avuto origine l'incendio per ottenere il rimborso della somma pagata.
I due veicoli erano stati acquisiti dal attraverso la uilizzazione di Controparte_4
una convenzione stipulata dalla NS con la quale erano stati acquisiti dei veicoli Fiat
Grande Punto con destinazione di tutti o parte degli stessi al corpo di Polizia Municipale di
RO AP.
In realtà la Polizia Municipale costituisce una delle articolazioni delle funzioni svolte dalla
Amministrazione comunale, in questo caso le funzioni di Polizia locale, che comunque fanno capo al in quanto tale pur essendo oggetto di decentramento burocratico CP_4
per assicurane la presenza sul territorio.
Nel caso di specie, come risulta dalla polizza assicurativa sottoscritta per i veicoli acquisiti cn la formula del noleggio a lungo termine mediante convenzione NS era stata stipulata da RO AP che era anche la titolare del contratto mentre la polizia Municipale era solo la struttura amministrativa al quale era assegnata la disponibilità dei veicoli per lo svolgimento della attività istituzionale affidata.
Di conseguenza il soggetto responsabile per la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 91
del codice della strada era RO AP e per questo era stata disposta la integrazione del contraddittorio nel confronti di RO AP stessa non avendo il Corpo di Polizia
Municipale autonoma legittimazione processuale rispetto a RO AP essendo una articolazione funzionale della stessa, come si evince anche dal fatto che la stessa assicurazione attrice nell'atto di citazione ha citato il codice fiscale di tale Corpo indicando,
in relatà, il codice fiscale univoco di RO AP.
Di conseguenza deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Corpo di
Polizia Municipale.
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 6 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel corso del giudizio, dopo la costituzione di RO AP, la Assicurazione attrice ha rinunziato agli atti nei confronti di RO AP e del Corpo di Polizia Municipale, rininzia accettata da RO AP.
Per quanto riguarda la valenza della rinunzia agli atti posta in essere nel presente giudizio occorre individuare il titolo di responsabilità azionato nel presente giudizio.
Infatti nell'incendio può essere individuata una omessa custodia di cui all'articolo 2051 da parte del custode dell'immobile o una responsabilità riconducibile alla circolazione stradale come si desume dalla domanda proposta anche nei confronti della Assicurazione che garantiva i veicoli dai quali si era sviluppato l'incendio.
La rinizia accettata comporta il venir meno della domanda proposta ai sensi dell'articolo
2051 nei confronti del solo custode della struttura.
La rinunzia non può produrre effetti in relazione alla domanda proposta in relazione alla assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli dal momento che il responsabile civile per la circolazione del veicolo costituisce un litisconsorte processuale nei cui confronti non può essere rinunziata la domanda in quanto la responsabilità deve essere affermata in relazione allo stesso.
Tuttavia, osserva il giudicante che nel caso in questione la figura del danneggiato e quella del danneggiante è la medesima e, quindi, al di là della presenza di un'altra Assicurazione,
la azione di surrogazione viene proposta dalla Assicurazione attrice nei confronti del prorpi assicurato danneggiato dal sinistro e nei confronti del quale viene esercitata la surroga sulò
presupposto che l'assicurato fosse stato responsabile per colpa.
Appare evidente che la surroga in questo caso non possa essere esercitata dal momento che la stessa può essere proposta nei confronti del soggetto che ha causato il danno ove,
ovviamente in soggetto sia diverso da quello assicurato in quanto diversamente la surroga
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 7 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
verrebbe ad essere posta in essere nei confronti del titolare del diritto all'indennizzo di polizza pagato in quanto rientrante nella garanzia prestata.
Per quanto riguarda la domanda proposta nei confronti della Assicurazione Controparte_1
devono essere esaminata le due eccezioni principali proposte concernenti la prima la
[...]
non applicabilità della garanzia assicurativa della RCA essendosi verificato il fatto in un luogo privato cui non era consentita la libera circolazione e la insussistenza della garanzia assicurativa in quanto la stessa era prestata unicamente nei confronti dei danni subiti dai terzi e non ricomprendeva i danni cagionati ai beni dell'assicurato.
Per quanto riguarda la prima eccezione la giurisprudenza, anche in attuazione della giurisprudenza eurounitaria in materia di assicurazione obbligatoria, ha ritenuto che ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria
(Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande
Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre
2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa
C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.(Cass. Sez.
Un., 30 luglio 2021, n. 21983; Cass. Sez. III, 20 aprile 2022, n. 12554)
D'altra parte, la stessa polizza sottoscritta prevedeva all'articolo 1.1 che l a garanzia venisse prestata anche per la responsabilità verso terzi per i danni provocati dalla conduzione del veicolo in aree private.
Per quanto riguarda la seconda eccezione sempre la polizza prevedeva alla lettera b)
relativa alla responsabilità in caso di incendio che la garanzia valeva anche nel caso di
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 8 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
incendio di veicolo in sosta per i danni materiali e diretti cagionati dall'incendio nei confronti di beni di terzi.
Di conseguenza erano esclusi dalla garanzia i beni di RO AP, proprietario dei locali nei quali si era sviluppato l'incendio essendo RO AP anche l'assicurato della polizza, come risulta dalla Polizza 001/19/35490 sottoscritto per conto di RO AP
dal dirigente addetto.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta dalla società attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo tento conto della attività svolta. Compensa le spese di giudizio tra la società
attrice e RO AP.
P Q M
il Tribunale di RO definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di RO AP, del Corpo di Polizia Municipale di Parte_1
RO AP e della società Controparte_1
dichiara la carenza di legittimazione passiva del Corpo di Polizia Municipale di RO
AP;
respinge la domanda attrice:
P Condanna Assicurazioni di a rimborsare alla società le Pt_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000 di cui euro 5.000 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
P compensa le spese di giudizio tra Assicurazioni di e RO AP. Pt_1
Così deciso in RO, il giorno 2 giugno 2025
Il Giudice
(TO AR)
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TO AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6
marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Pt_1
Giovanni Antonelli n. 5 presso lo studio dell'avv. Alessandro Giannuzzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
Polizia Municipale di RO AP
CONVENUTA
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in via Bertoloni n. 44 presso lo studio dell'avv. Pt_1
ER RM, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Villanova del Foro di Milano e del Foro di Trento giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla Controparte_2 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
comparsa di costituzione e risposta da procuratore speciale della Controparte_3
società
CONVENUTA
E
RO AP (cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente P.IVA_3
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura Pt_1
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa giusta procura generale alle liti per atto di notaio in in data 9 luglio 2024 rep. 22954 racc. 12378 Persona_1 Pt_1
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: surrogazione Assicurazione incendio.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di RO la società e la Polizia Municipale di Controparte_1
AP chiedendo l'accertamento della responsabilità della Polizia Municipale nella Pt_1
causazione di un incendio avvenuto il 31 marzo 2015 provocato dalla autocombustione dei
Vecoli Fiat Grande Punto targati EN887YW e EV865YW e per l'effetto condannarli al risarcimento della somma di euro 113.591,48 pari a quanto corrisposto a titolo di indennizzo a RO AP.
A fondamento della domanda ha dedotto che il 31 marzo 2015 si era verificato all'interno di un edificio di via Balbiani n. 21/23 di proprietà di RO AP adibito ad autoparco della
Polizia Municipale un incendio innescato dalla autocombustione di due vetture acquisiti in locazione finanziaria attraverso la società LeasePlan Italia s.p.a..
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 2 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I veicoli in questione avevano una copertura assicurativa n. G0188 che prevedeva anche la garanzia per danni a terzio in caso di incendio per un importo di euro 1.550.000.
Dal verbale redatto dalla Polizia Municipale era emerso che l'incendio era partito dal veicolo targato EN887YW per poi estendersi al veicolo parcheggiato accanto targato
EN865YW. I due veicoli erano andati distrutti ed I Vigili del Fuoco aveva dato atto dei d.
I danni erano stati determinati con perizia, che aveva anche accertato il rispetto dei locali alla normativa antincendio, da parte di RO AP che aveva denunziato il sinistro alla
Assicurazione attrice in relazione alla polizza 35490 che garantiva i beni di RO AP
in caso di incendio.
La Polizia Municipale aveva restituito alla società datrice del leasing le targhe dei veicoli distrutti nell'incendio.
RO AP aveva richiesto alla Assicurazione dei veicoli in leasing il risarcimento dei danni riportati dall'immobili per effetto della combustione dei veicoli.
La Assicurazione, e per la stessa la società incaricata della liquidazione dei sinistri ritenendo che danni arrecati ai solai ed agli impianti dell'immobile ed alla indisponibilità
dello stesso trovasse applicazione la responsabilità da custodia.
La Assicurazione attrice ha ritenuto che nel caso di specie fosse applicabile la disciplina della RCA.
Ha dedotto la responsabilità della Polizia Municipale in quanto era titolare della utilizzazione dei veicoli sulla base del contratto di leasing stipulato e di conseguenza era obbligato insieme alla Assicurazione al risarcimento dei danni cagionati a RO AP e di conseguenza la attrice ha richiesto in via di surroga il rimborso Parte_1
dell'indennizzo di euro 113,591,48 liquidato alla assicurata RO AP.
Non si è costituita la Polizia Municipale di RO AP e non si era costituita la società
. La causa era stata istruita e rimessa sul ruolo essendo stato rilevato Controparte_1
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 3 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che il soggetto titolare del contratto di leasing era RO AP che aveva anche stipulato in contratto di assicurazione con la società e che la Polizia Municipale Controparte_1
era una articolazione amministrativa di RO AP.
Veniva integrato il contraddittorio con RO AP che aveva contestato la propria legittimazione passiva essendo contemporaneamente il soggetto danneggiato ed il soggetto assicurato che in tale situazione non poteva essere oggetto di una domanda di pagamento, in via di surroga dell'importo percepito a titolo di indennizzo quale assicurato danneggiato.-
Concessi i termini di cui all'articolo 183 cpc Le Assicurazioni di ha rinunziato alla Pt_1
domanda sia nei confronti di RO AP che nei confronti del Corpo di Polizia
Municipale.
Si è costituita la società deducendo che a seguito della avvenuta Controparte_1
integrazione del contraddittorio, la attività svolta del giudizio era divenuta inutilizzabile dando atto che con la concessione dei termini ex articolo 183 le parti erano state messe in condizione di formulare le loro richieste in relazione al giudizio.
Ha chiesto il rigetto della domanda della società attrice evidenziando che era sempre RO
AP la titolare del contratto di noleggio a lungo termine dei veicoli assegnati alla Polizia
Municipale e del locale autorimessa e quindi era custode dei beni che si trovavano in un luogo escluso alla libera circolazione essendo consentito l'accesso avi soli veicoli autorizzati e di conseguenza non rientravano nelle condizioni operative della circolazione stradale.
Ricorreva nel caso di specie la responsabilità da custodia e doveva essere il custode dell'immobile a dimostrare che il fatto era avvenuto per caso fortuito, circostan che rendeva coincidente il danneggiante ed il danneggiato.
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 4 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tuttavia, le condizioni di polizza prevedeva la garanzia per i danni cagionati ad altri soggetti essendo esclusi dalla garanzia in beni in possesso, in usoe ed in detendione dell'assicurato. Nel caso dei danni subiti dalla struttura edilizia, essendo la stessa di proprietà di capitale si trattava di danni non rientranti nella garanzia di polizza Pt_1
destinata a garantire solo i terzi danneggiati, non trattandosi di una polizza cd AS
destinata a garantire anche i danni subiti dai beni dell'assicurato.
Ha ribadito la non operatività della normativa in materia di responsabilità civile auto non essendo il locale aperto al pubblico transito.
In via subordinata ha dedotto l'inoperatività della garanzia dovendosi ritenere che l'incidente, per la velocità di propagazione, era doloso.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il pagamento in vcia di surroga.
Alla udienza del 26 febbraio 2025 RO AP ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio depositata da . Parte_1
La causa, quindi, ritenute non rilevanti le richieste istruttorie, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, società che assicurava l'immobile di RO AP nel quale Parte_1
era contenuta la rimessa utilizzata per il ricovero di veicoli della Polizia Municipale, dopo aver corrisposto a RO AP l'indennizzo ritenuto dovuto per i danni subiti dallo stabile di proprietà di RO AP a seguito dell'incendio che si era sviluppato il 31 marzo 2015
nel parcheggio stesso partendo da due veicoli in uso alla Polizia Municipale che erano andati completamente distrutti, ha introdotto la presente azione surrogandosi nei diritti vantati da RO AP nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dei danni, il Corpo
di Polizia Municipale di RO AP e la Assicurazione che garantiva i due veicoli andati
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 5 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
distrutti dal fuoco e dai quali aveva avuto origine l'incendio per ottenere il rimborso della somma pagata.
I due veicoli erano stati acquisiti dal attraverso la uilizzazione di Controparte_4
una convenzione stipulata dalla NS con la quale erano stati acquisiti dei veicoli Fiat
Grande Punto con destinazione di tutti o parte degli stessi al corpo di Polizia Municipale di
RO AP.
In realtà la Polizia Municipale costituisce una delle articolazioni delle funzioni svolte dalla
Amministrazione comunale, in questo caso le funzioni di Polizia locale, che comunque fanno capo al in quanto tale pur essendo oggetto di decentramento burocratico CP_4
per assicurane la presenza sul territorio.
Nel caso di specie, come risulta dalla polizza assicurativa sottoscritta per i veicoli acquisiti cn la formula del noleggio a lungo termine mediante convenzione NS era stata stipulata da RO AP che era anche la titolare del contratto mentre la polizia Municipale era solo la struttura amministrativa al quale era assegnata la disponibilità dei veicoli per lo svolgimento della attività istituzionale affidata.
Di conseguenza il soggetto responsabile per la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 91
del codice della strada era RO AP e per questo era stata disposta la integrazione del contraddittorio nel confronti di RO AP stessa non avendo il Corpo di Polizia
Municipale autonoma legittimazione processuale rispetto a RO AP essendo una articolazione funzionale della stessa, come si evince anche dal fatto che la stessa assicurazione attrice nell'atto di citazione ha citato il codice fiscale di tale Corpo indicando,
in relatà, il codice fiscale univoco di RO AP.
Di conseguenza deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Corpo di
Polizia Municipale.
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 6 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel corso del giudizio, dopo la costituzione di RO AP, la Assicurazione attrice ha rinunziato agli atti nei confronti di RO AP e del Corpo di Polizia Municipale, rininzia accettata da RO AP.
Per quanto riguarda la valenza della rinunzia agli atti posta in essere nel presente giudizio occorre individuare il titolo di responsabilità azionato nel presente giudizio.
Infatti nell'incendio può essere individuata una omessa custodia di cui all'articolo 2051 da parte del custode dell'immobile o una responsabilità riconducibile alla circolazione stradale come si desume dalla domanda proposta anche nei confronti della Assicurazione che garantiva i veicoli dai quali si era sviluppato l'incendio.
La rinizia accettata comporta il venir meno della domanda proposta ai sensi dell'articolo
2051 nei confronti del solo custode della struttura.
La rinunzia non può produrre effetti in relazione alla domanda proposta in relazione alla assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli dal momento che il responsabile civile per la circolazione del veicolo costituisce un litisconsorte processuale nei cui confronti non può essere rinunziata la domanda in quanto la responsabilità deve essere affermata in relazione allo stesso.
Tuttavia, osserva il giudicante che nel caso in questione la figura del danneggiato e quella del danneggiante è la medesima e, quindi, al di là della presenza di un'altra Assicurazione,
la azione di surrogazione viene proposta dalla Assicurazione attrice nei confronti del prorpi assicurato danneggiato dal sinistro e nei confronti del quale viene esercitata la surroga sulò
presupposto che l'assicurato fosse stato responsabile per colpa.
Appare evidente che la surroga in questo caso non possa essere esercitata dal momento che la stessa può essere proposta nei confronti del soggetto che ha causato il danno ove,
ovviamente in soggetto sia diverso da quello assicurato in quanto diversamente la surroga
RGAC 33569 ANNO 2019 Pag. 7 di 9 G.U. TO AR
TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
verrebbe ad essere posta in essere nei confronti del titolare del diritto all'indennizzo di polizza pagato in quanto rientrante nella garanzia prestata.
Per quanto riguarda la domanda proposta nei confronti della Assicurazione Controparte_1
devono essere esaminata le due eccezioni principali proposte concernenti la prima la
[...]
non applicabilità della garanzia assicurativa della RCA essendosi verificato il fatto in un luogo privato cui non era consentita la libera circolazione e la insussistenza della garanzia assicurativa in quanto la stessa era prestata unicamente nei confronti dei danni subiti dai terzi e non ricomprendeva i danni cagionati ai beni dell'assicurato.
Per quanto riguarda la prima eccezione la giurisprudenza, anche in attuazione della giurisprudenza eurounitaria in materia di assicurazione obbligatoria, ha ritenuto che ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria
(Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande
Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre
2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa
C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.(Cass. Sez.
Un., 30 luglio 2021, n. 21983; Cass. Sez. III, 20 aprile 2022, n. 12554)
D'altra parte, la stessa polizza sottoscritta prevedeva all'articolo 1.1 che l a garanzia venisse prestata anche per la responsabilità verso terzi per i danni provocati dalla conduzione del veicolo in aree private.
Per quanto riguarda la seconda eccezione sempre la polizza prevedeva alla lettera b)
relativa alla responsabilità in caso di incendio che la garanzia valeva anche nel caso di
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TO AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
incendio di veicolo in sosta per i danni materiali e diretti cagionati dall'incendio nei confronti di beni di terzi.
Di conseguenza erano esclusi dalla garanzia i beni di RO AP, proprietario dei locali nei quali si era sviluppato l'incendio essendo RO AP anche l'assicurato della polizza, come risulta dalla Polizza 001/19/35490 sottoscritto per conto di RO AP
dal dirigente addetto.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta dalla società attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidare come in dispositivo tento conto della attività svolta. Compensa le spese di giudizio tra la società
attrice e RO AP.
P Q M
il Tribunale di RO definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di RO AP, del Corpo di Polizia Municipale di Parte_1
RO AP e della società Controparte_1
dichiara la carenza di legittimazione passiva del Corpo di Polizia Municipale di RO
AP;
respinge la domanda attrice:
P Condanna Assicurazioni di a rimborsare alla società le Pt_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000 di cui euro 5.000 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
P compensa le spese di giudizio tra Assicurazioni di e RO AP. Pt_1
Così deciso in RO, il giorno 2 giugno 2025
Il Giudice
(TO AR)
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