CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione opera intellettuale” iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1383 dell'anno 2024
T R A
avv. Andrea, in proprio, con studio in Bitritto alla via Luigi Cadorna 34/C; Pt_1
RICORRENTE
E
avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Luigi de Felice, in CP_1 CP_2 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n. 32, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
RESISTENTE
All'udienza collegiale tenutasi il 7 febbraio 2025 la procedura è stata riservata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/2011, l'avv. Andrea Sacino, ha formulato le seguenti conclusioni:
1 “assolti gli incombenti di rito, voglia determinare con ordinanza il compenso spettante al
ricorrente per le prestazioni professionali dal medesimo eseguite in favore dell'Avv.
IN GI nel corso dei giudizi innanzi riportati nella misura di € 22.859,36, al netto degli acconti ricevuti per €. 7.071,84, ovvero in quel diverso importo ritenuto di
giustizia, condannando pertanto l'Avv. IN GI al pagamento dell'anzidetta
somma, maggiorata degli interessi moratori a far tempo quanto meno dalla pec del
17.5.2024, nonché alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura”
In particolare, il ricorrente prospettava : a) di avere sin dall'anno 2015, svolto attività di collaborazione professionale in favore dell'avv. Vincenzo GI per il compimento di attività processuali afferenti svariati giudizi civili, di cui il detto legale era patrocinatore,
verso il corrispettivo della metà dei corrispondenti compensi;
senza, però, conseguire il pagamento pattuito, ma soltanto “modestissimi acconti”; b) di avere difeso l'avv. Vincenzo
GI nel procedimento civile n. 551/2022 R.G. Corte d'Appello di Bari, da quest'ultimo instaurato nei confronti dei sigg.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4
per il recupero delle spese e competenze relative ai procedimenti, nei quali esso
[...]
ricorrente aveva collaborato;
giudizio che si concludeva con l'accoglimento integrale da parte della Corte d'Appello adita della domanda attorea e la condanna dei germani al pagamento in favore dell'avv. Vincenzo GI della somma di € 15.118,20 Parte_2
(al lordo degli acconti ricevuti per complessivi € 1.367,23), oltre interessi moratori, in uno alle spese di lite liquidate in € 3.966 per compenso e € 184,22 per esborsi.
Il resistente si è costituito ed ha eccepito : a) l'inammissibilità della domanda per avere il ricorrente utilizzato la procedura ex art. 14 d.lgs. 150/2011, riservata alla liquidazione delle competenze professionali per l'attività giudiziale, nonostante quelle espletate fossero – in teoria – attività stragiudiziali;
b) la nullità di un accordo riguardante il compenso, mancante della forma scritta;
c) l'infondatezza della domanda per la insussistenza sia dell'accordo che dell'attività professionale dedotta;
d) l'infondatezza della domanda di liquidazione dei compensi relativi al procedumento n. 551/22 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, dal momento che l'avv. , a conclusione del detto giudizio, senza informare il proprio Pt_1
assistito, aveva fatto proprie le somme pagate da controparte a titolo di sorte capitale e di
2 spese del giudizio, in ragione della propria qualità di difensore antistatario, senza consegnare le prime all'avv. Vincenzo GI.
A fronte delle difese del resistente, il ricorrente ha formulato – per quanto è stato possibile comprendere – una sorta di adesione all'eccezione avversa che il ricorrente ha definito di
incompetenza funzionale, nel senso che trattandosi di competenze stragiudiziali, la relativa domanda avrebbe dovuto essere trattata con rito ordinario dinanzi al Tribunale
territorialmente competente, e, quindi, ha concluso, chiedendo “A) rilevata la propria
incompetenza funzionale in ordine alla domanda del ricorrente, assegnare al medesimo
termine per la relativa riassunzione innanzi al Tribunale di Bari;
B) compensare
integralmente le spese afferenti la fase introduttiva del procedimento”; mentre non è chiaro se il ricorrente abbia, in ogni caso, insistito per una pronuncia della Corte con riferimento alla domanda relativa al procedimento n. 511/20221.
Fissata per il 7 febbraio 2025 l'udienza per la comparizione delle parti, le stesse hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte si è riservata di depositare la decisione nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nell'attuale formulazione.
Orbene, sulla base della chiara prospettazione del ricorrente, egli agisce in giudizio dinanzi a questa Corte al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo per la propria attività
di collaborazione professionale in favore dell'avv. Vincenzo GI, nelle difese che quest'ultimo aveva assunto in favore di altri soggetti.
La fonte dell'obbligazione dedotta nel giudizio sarebbe, quindi, un accordo, verbale, tra i due avvocati, in virtù del quale il ricorrente Andrea Sacino avrebbe posto in essere una serie di prestazioni - dalla ricerca dei documenti alla predisposizione degli atti, alla 1 Nelle note di trattazione scritta il ricorrente afferma che potrebbe rinuciare “agli atti della domanda, nella parte afferente la liquidazione del compenso per le prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle compiute nel procedimento n. 551/2022 R.G. presso codesta Ecc.ma Corte, così rendendo possibile la trattazione della residua parte della domanda con rito speciale nella presente sede. Non di meno, all'esclusivo fine di rendere possibile la sollecita definizione del procedimento e non impegnare la Corte nella delibazione delle plurime questioni – processuali e di merito – sottese al giudizio, lo scrivente dichiara di non opporsi alla dichiarazione di incompetenza per funzione della medesima Corte, chiedendo disporsi la rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Bari, competente per territorio e valore, previa fissazione di termine per la corrispondente riassunzione”; sicché, anche alla luce delle conclusioni espresse sembrerebbe che l'unica richiesta sia quella di rimessione al Tribunale. 3 sostituzione in udienza - che sarebbero stati, però, sottoscritti soltanto dal resistente
Vincenzo GI, unico destinatario dei mandati dei clienti.
Ciò, posto, appare evidente che lo strumento della procedura speciale ex art. 14 d.lgs
150/2011, dinanzi al giudice presso il quale si è svolta l'attività professionale di cui si chiede la liquidazione, che non prevede quale gravame l'appello, ma solo il ricorso per
Cassazione, non è corretto.
Infatti, il procedimento azionato è riservato espressamente alla liquidazione delle spese,
degli onorari e dei diritti vantati dall'avvocato nei confronti del proprio cliente, e presuppone, pertanto, l'esistenza di un mandato professionale.
Nel caso di specie, al contrario – tranne che per il procedimento n. 511/2022 dinanzi alla
Corte d'Appello di Bari, di cui si dirà più avanti – non si prospetta affatto un rapporto di mandato professionale tra le parti in causa, bensì un accordo di collaborazione, che avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere in sede ordinaria.
In altri termini, il rito adottato non appare corretto, non tanto perché vengano richiesti compensi per l'attività stragiudiziale, ma perché derivano non da un rapporto di mandato tra cliente ed avvocato, bensì da un rapporto di collaborazione tra due avvocati.
Segue che sarebbe ultroneo accertare se vi fosse realmente un accordo in tal senso o se le prestazioni dedotte fossero state realmente poste in essere dal ricorrente e tutte le ulteriori questioni vengono assorbite.
Trattandosi di questione estranea al procedimento azionato, infatti, la stessa non si pone in termini di incompetenza funzionale, sicché non può essere accolta l'istanza di rimessione al Tribunale avanzata dal ricorrente, sulla base della presa d'atto che le domande formulate al di fuori del caso del procedimento n. 511/2022 avrebbero dovuto essere effettivamente introdotte con il rito ordinario.
Nel caso presente, dunque, la domanda di adempimento di un accordo di collaborazione tra professionisti, domanda da proporsi in via ordinaria ad giudice competente in primo grado per valore e per territorio, secondo gli ordinari criteri codicistici, appare inammissibilmente proposta dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado.
4 Al contrario, con riferimento al citato procedimento n. 511/2022 dinanzi alla Corte
d'Appello, corretta ed ammissibile appare la domanda proposta ex art. 14 d.lgs 150/2011 dal momento che, in tal caso, l'avv. ha effettivamente patrocinato il resistente avv. Pt_1
GI che gli aveva conferito un mandato in tal senso.
Va, dunque, verificata la fondatezza della domanda alla luce della circostanza che il resistente non ha negato né di avere dato l'incarico né che il lo avesse svolto, Pt_1
contestando, tuttavia, il diritto al compenso, per averlo il ricorrente già percepito dalla controparte, nella qualità di antistatario.
Sul punto, è sufficiente evidenziare come il ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, abbia preso posizione sugli avversi assunti e non abbia negato di avere percepito le somme cui le controparti dell'avv. GI nel giudizio n. 511/2022
erano state condannate a pagare (sia la sorte capitale, spettante all'avv. GI, sia le spese processuali, allo stesso ricorrente spettanti quale antistatario), limitandosi a negare che la sua odierna controparte ne avesse mai chiesto la restituzione.
E', quindi, pacifico – per quello che riguarda l'odierno giudizio – che i compensi richiesti dal ricorrente sub b) (relativi al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari n. 511/2022)
siano già stati percepiti dal ricorrente, di modo che la domanda in proposito non può che essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 : Parte_5
1) Dichiara inammissibile la domanda con riferimento a tutti i giudizi, salvo quello n.
511/2022 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari;
2) Rigetta la domanda con riferimento al detto giudizion n. 511/2022;
3) Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del resistente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.712,00, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così decisa il 7 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
5 Il Consigliere rel. est.
Alberto Binetti
Il Presidente
Filippo Labellarte
6
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “prestazione opera intellettuale” iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1383 dell'anno 2024
T R A
avv. Andrea, in proprio, con studio in Bitritto alla via Luigi Cadorna 34/C; Pt_1
RICORRENTE
E
avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Luigi de Felice, in CP_1 CP_2 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n. 32, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
RESISTENTE
All'udienza collegiale tenutasi il 7 febbraio 2025 la procedura è stata riservata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/2011, l'avv. Andrea Sacino, ha formulato le seguenti conclusioni:
1 “assolti gli incombenti di rito, voglia determinare con ordinanza il compenso spettante al
ricorrente per le prestazioni professionali dal medesimo eseguite in favore dell'Avv.
IN GI nel corso dei giudizi innanzi riportati nella misura di € 22.859,36, al netto degli acconti ricevuti per €. 7.071,84, ovvero in quel diverso importo ritenuto di
giustizia, condannando pertanto l'Avv. IN GI al pagamento dell'anzidetta
somma, maggiorata degli interessi moratori a far tempo quanto meno dalla pec del
17.5.2024, nonché alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura”
In particolare, il ricorrente prospettava : a) di avere sin dall'anno 2015, svolto attività di collaborazione professionale in favore dell'avv. Vincenzo GI per il compimento di attività processuali afferenti svariati giudizi civili, di cui il detto legale era patrocinatore,
verso il corrispettivo della metà dei corrispondenti compensi;
senza, però, conseguire il pagamento pattuito, ma soltanto “modestissimi acconti”; b) di avere difeso l'avv. Vincenzo
GI nel procedimento civile n. 551/2022 R.G. Corte d'Appello di Bari, da quest'ultimo instaurato nei confronti dei sigg.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4
per il recupero delle spese e competenze relative ai procedimenti, nei quali esso
[...]
ricorrente aveva collaborato;
giudizio che si concludeva con l'accoglimento integrale da parte della Corte d'Appello adita della domanda attorea e la condanna dei germani al pagamento in favore dell'avv. Vincenzo GI della somma di € 15.118,20 Parte_2
(al lordo degli acconti ricevuti per complessivi € 1.367,23), oltre interessi moratori, in uno alle spese di lite liquidate in € 3.966 per compenso e € 184,22 per esborsi.
Il resistente si è costituito ed ha eccepito : a) l'inammissibilità della domanda per avere il ricorrente utilizzato la procedura ex art. 14 d.lgs. 150/2011, riservata alla liquidazione delle competenze professionali per l'attività giudiziale, nonostante quelle espletate fossero – in teoria – attività stragiudiziali;
b) la nullità di un accordo riguardante il compenso, mancante della forma scritta;
c) l'infondatezza della domanda per la insussistenza sia dell'accordo che dell'attività professionale dedotta;
d) l'infondatezza della domanda di liquidazione dei compensi relativi al procedumento n. 551/22 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, dal momento che l'avv. , a conclusione del detto giudizio, senza informare il proprio Pt_1
assistito, aveva fatto proprie le somme pagate da controparte a titolo di sorte capitale e di
2 spese del giudizio, in ragione della propria qualità di difensore antistatario, senza consegnare le prime all'avv. Vincenzo GI.
A fronte delle difese del resistente, il ricorrente ha formulato – per quanto è stato possibile comprendere – una sorta di adesione all'eccezione avversa che il ricorrente ha definito di
incompetenza funzionale, nel senso che trattandosi di competenze stragiudiziali, la relativa domanda avrebbe dovuto essere trattata con rito ordinario dinanzi al Tribunale
territorialmente competente, e, quindi, ha concluso, chiedendo “A) rilevata la propria
incompetenza funzionale in ordine alla domanda del ricorrente, assegnare al medesimo
termine per la relativa riassunzione innanzi al Tribunale di Bari;
B) compensare
integralmente le spese afferenti la fase introduttiva del procedimento”; mentre non è chiaro se il ricorrente abbia, in ogni caso, insistito per una pronuncia della Corte con riferimento alla domanda relativa al procedimento n. 511/20221.
Fissata per il 7 febbraio 2025 l'udienza per la comparizione delle parti, le stesse hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte si è riservata di depositare la decisione nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nell'attuale formulazione.
Orbene, sulla base della chiara prospettazione del ricorrente, egli agisce in giudizio dinanzi a questa Corte al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo per la propria attività
di collaborazione professionale in favore dell'avv. Vincenzo GI, nelle difese che quest'ultimo aveva assunto in favore di altri soggetti.
La fonte dell'obbligazione dedotta nel giudizio sarebbe, quindi, un accordo, verbale, tra i due avvocati, in virtù del quale il ricorrente Andrea Sacino avrebbe posto in essere una serie di prestazioni - dalla ricerca dei documenti alla predisposizione degli atti, alla 1 Nelle note di trattazione scritta il ricorrente afferma che potrebbe rinuciare “agli atti della domanda, nella parte afferente la liquidazione del compenso per le prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle compiute nel procedimento n. 551/2022 R.G. presso codesta Ecc.ma Corte, così rendendo possibile la trattazione della residua parte della domanda con rito speciale nella presente sede. Non di meno, all'esclusivo fine di rendere possibile la sollecita definizione del procedimento e non impegnare la Corte nella delibazione delle plurime questioni – processuali e di merito – sottese al giudizio, lo scrivente dichiara di non opporsi alla dichiarazione di incompetenza per funzione della medesima Corte, chiedendo disporsi la rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Bari, competente per territorio e valore, previa fissazione di termine per la corrispondente riassunzione”; sicché, anche alla luce delle conclusioni espresse sembrerebbe che l'unica richiesta sia quella di rimessione al Tribunale. 3 sostituzione in udienza - che sarebbero stati, però, sottoscritti soltanto dal resistente
Vincenzo GI, unico destinatario dei mandati dei clienti.
Ciò, posto, appare evidente che lo strumento della procedura speciale ex art. 14 d.lgs
150/2011, dinanzi al giudice presso il quale si è svolta l'attività professionale di cui si chiede la liquidazione, che non prevede quale gravame l'appello, ma solo il ricorso per
Cassazione, non è corretto.
Infatti, il procedimento azionato è riservato espressamente alla liquidazione delle spese,
degli onorari e dei diritti vantati dall'avvocato nei confronti del proprio cliente, e presuppone, pertanto, l'esistenza di un mandato professionale.
Nel caso di specie, al contrario – tranne che per il procedimento n. 511/2022 dinanzi alla
Corte d'Appello di Bari, di cui si dirà più avanti – non si prospetta affatto un rapporto di mandato professionale tra le parti in causa, bensì un accordo di collaborazione, che avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere in sede ordinaria.
In altri termini, il rito adottato non appare corretto, non tanto perché vengano richiesti compensi per l'attività stragiudiziale, ma perché derivano non da un rapporto di mandato tra cliente ed avvocato, bensì da un rapporto di collaborazione tra due avvocati.
Segue che sarebbe ultroneo accertare se vi fosse realmente un accordo in tal senso o se le prestazioni dedotte fossero state realmente poste in essere dal ricorrente e tutte le ulteriori questioni vengono assorbite.
Trattandosi di questione estranea al procedimento azionato, infatti, la stessa non si pone in termini di incompetenza funzionale, sicché non può essere accolta l'istanza di rimessione al Tribunale avanzata dal ricorrente, sulla base della presa d'atto che le domande formulate al di fuori del caso del procedimento n. 511/2022 avrebbero dovuto essere effettivamente introdotte con il rito ordinario.
Nel caso presente, dunque, la domanda di adempimento di un accordo di collaborazione tra professionisti, domanda da proporsi in via ordinaria ad giudice competente in primo grado per valore e per territorio, secondo gli ordinari criteri codicistici, appare inammissibilmente proposta dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado.
4 Al contrario, con riferimento al citato procedimento n. 511/2022 dinanzi alla Corte
d'Appello, corretta ed ammissibile appare la domanda proposta ex art. 14 d.lgs 150/2011 dal momento che, in tal caso, l'avv. ha effettivamente patrocinato il resistente avv. Pt_1
GI che gli aveva conferito un mandato in tal senso.
Va, dunque, verificata la fondatezza della domanda alla luce della circostanza che il resistente non ha negato né di avere dato l'incarico né che il lo avesse svolto, Pt_1
contestando, tuttavia, il diritto al compenso, per averlo il ricorrente già percepito dalla controparte, nella qualità di antistatario.
Sul punto, è sufficiente evidenziare come il ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, abbia preso posizione sugli avversi assunti e non abbia negato di avere percepito le somme cui le controparti dell'avv. GI nel giudizio n. 511/2022
erano state condannate a pagare (sia la sorte capitale, spettante all'avv. GI, sia le spese processuali, allo stesso ricorrente spettanti quale antistatario), limitandosi a negare che la sua odierna controparte ne avesse mai chiesto la restituzione.
E', quindi, pacifico – per quello che riguarda l'odierno giudizio – che i compensi richiesti dal ricorrente sub b) (relativi al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari n. 511/2022)
siano già stati percepiti dal ricorrente, di modo che la domanda in proposito non può che essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 : Parte_5
1) Dichiara inammissibile la domanda con riferimento a tutti i giudizi, salvo quello n.
511/2022 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari;
2) Rigetta la domanda con riferimento al detto giudizion n. 511/2022;
3) Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del resistente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.712,00, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così decisa il 7 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
5 Il Consigliere rel. est.
Alberto Binetti
Il Presidente
Filippo Labellarte
6