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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3876/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3876 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 09 aprile 2025 avente ad oggetto “divorzio congiunto”
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cardito (NA) alla via Benevento n. 18 presso lo studio dell'avv. Carmine Antignano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla via II Trav. U. La Malfa n. 1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Grillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024 dai coniugi e Parte_1 Controparte_1 tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio concordatario in Afragola
(NA) il 18.07.2008 e che dalla loro unione nascevano due figlie – (nata Per_1
l'08.05.2009) e (nata il [...]); Per_2 rilevato che le parti. In data 24.09.2023, sottoscrivevano l'accordo di separazione personale ex art. 6 l. 162/2014 nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, e che il P.M. sede rilasciava il nulla osta in data 04.10.2023; udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che in data 18.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
il 23.06.2025 il P.M. esprimeva parere favorevole;
ritenuto, in diritto, che nel caso di specie appare integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 l.
162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, trasmesso il 25.09.2023 alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che rilasciava il nulla osta in data 04.10.2023 (n. 362/2023/N.A.); osservato che entrambe le parti dichiaravano concordemente che dalla data di cessazione della convivenza non vi è stata alcuna riconciliazione, risultando ininterrotto lo stato di separazione, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
considerato che
il ricorso congiunto prevede le condizioni che di seguito si riportano: pag. 2/4 1) la sig.ra manterrà la residenza presso la casa coniugale sita Parte_1 in Afragola (NA) alla Via San Marco 127, unitamente alle due figlie minori, mentre il sig. provvederà al trasferimento di residenza in Controparte_1
Monteforte Irpino (AV) alla Via Favale 10,
2) l'assegno unico verrà incassato direttamente e nella sua totalità dal sig.
il quale, invece, verserà la somma di € 700,00 alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di mantenimento per le due figlie minori, entro il Parte_1 giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico bancario al seguente iban
[...]. Le spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto dagli avv.ti, magistrati e Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
3) per quanto riguarda il diritto di vista del padre alle due minori, quest'ultimo potrà tenere con sé le due figlie minori il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ed un week end alternato con la madre, dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore 19.00 della domenica. Ad anni alterni tra i coniugi, le minori resteranno il giorno di Pasqua o il Lunedì d'Albis, Capodanno, Natale ed il 6 gennaio, nonché i compleanni delle figlie. Per quanto riguarda il periodo estivo, le minori trascorreranno 15gg continuativi con il padre e 15 gg continuativi con la madre, periodi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. ritenuto che tali condizioni siano conformi all'interesse dei minori e non appaiano contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, dovendosi pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate;
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
pag. 3/4 l'11.06.1986, e nato a [...] il [...], Controparte_1 contratto in Afragola (NA) il 18.07.2008 (atto n. 156, Parte II, Serie A, anno 2008) alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola
(NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n.
898;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3876/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
2) Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
3) Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3876 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 09 aprile 2025 avente ad oggetto “divorzio congiunto”
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cardito (NA) alla via Benevento n. 18 presso lo studio dell'avv. Carmine Antignano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla via II Trav. U. La Malfa n. 1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Grillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024 dai coniugi e Parte_1 Controparte_1 tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio concordatario in Afragola
(NA) il 18.07.2008 e che dalla loro unione nascevano due figlie – (nata Per_1
l'08.05.2009) e (nata il [...]); Per_2 rilevato che le parti. In data 24.09.2023, sottoscrivevano l'accordo di separazione personale ex art. 6 l. 162/2014 nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, e che il P.M. sede rilasciava il nulla osta in data 04.10.2023; udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che in data 18.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
il 23.06.2025 il P.M. esprimeva parere favorevole;
ritenuto, in diritto, che nel caso di specie appare integrata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale ex art. 6 l.
162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, trasmesso il 25.09.2023 alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che rilasciava il nulla osta in data 04.10.2023 (n. 362/2023/N.A.); osservato che entrambe le parti dichiaravano concordemente che dalla data di cessazione della convivenza non vi è stata alcuna riconciliazione, risultando ininterrotto lo stato di separazione, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
considerato che
il ricorso congiunto prevede le condizioni che di seguito si riportano: pag. 2/4 1) la sig.ra manterrà la residenza presso la casa coniugale sita Parte_1 in Afragola (NA) alla Via San Marco 127, unitamente alle due figlie minori, mentre il sig. provvederà al trasferimento di residenza in Controparte_1
Monteforte Irpino (AV) alla Via Favale 10,
2) l'assegno unico verrà incassato direttamente e nella sua totalità dal sig.
il quale, invece, verserà la somma di € 700,00 alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di mantenimento per le due figlie minori, entro il Parte_1 giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico bancario al seguente iban
[...]. Le spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto dagli avv.ti, magistrati e Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
3) per quanto riguarda il diritto di vista del padre alle due minori, quest'ultimo potrà tenere con sé le due figlie minori il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ed un week end alternato con la madre, dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore 19.00 della domenica. Ad anni alterni tra i coniugi, le minori resteranno il giorno di Pasqua o il Lunedì d'Albis, Capodanno, Natale ed il 6 gennaio, nonché i compleanni delle figlie. Per quanto riguarda il periodo estivo, le minori trascorreranno 15gg continuativi con il padre e 15 gg continuativi con la madre, periodi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. ritenuto che tali condizioni siano conformi all'interesse dei minori e non appaiano contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, dovendosi pertanto pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate;
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
pag. 3/4 l'11.06.1986, e nato a [...] il [...], Controparte_1 contratto in Afragola (NA) il 18.07.2008 (atto n. 156, Parte II, Serie A, anno 2008) alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola
(NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n.
898;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
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