Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 1 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 28291/2024 RG
TRA
DE RE RO rappresentato e difeso dall'avv. ANGELINO ANTIMO
Ricorrente
E
INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv.
CAPASSO ERMINIO
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. DE PR GE esponeva che in data 29.11.2024 l'INPS di Napoli gli aveva notificato le ordinanze-ingiunzioni n. OI-001737429 e n. OI-001825638, con le quali gli era stato ordinato di pagare rispettivamente la somma di Euro 2.141,15 e di
Euro 1.250,32, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 1-bis del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638, e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Lamentava che nelle predette ordinanze venivano rispettivamente richiamati gli atti di accertamento prot. n. INPS.5100.18/06/2019.0305662 del 18.06.2019, riferito all'anno 2016,
e l'atto di accertamento prot. n. INPS.5100.13/09/2019.0459628 del 13.09.2019, riferito all'anno 2018, con i quali l'INPS dichiarava di aver contestato all'odierno opponente, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, la violazione dell'art. 2, comma 1-bis del decreto legge
12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638, e ss., con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 689/1981.
Sosteneva, tuttavia, che, al contrario di quanto affermato dall'INPS, non aveva ricevuto da parte dell'ente previdenziale la rituale notifica dei predetti atti di accertamento, con conseguente violazione del suo diritto di difesa.
Evidenziava, inoltre, che in assenza di rituale notifica degli atti di accertamento, non era stato posto compiutamente a conoscenza delle norme violate, del periodo di omesso versamento dell'importo dovuto, delle modalità per effettuare il pagamento, nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n.
638.
Deduceva altresì la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, che prevede che “...gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni...”, nonché la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 28 della stessa legge.
In via gradata, lamentava la violazione dell'art. 11 della legge 689/1981 per l'omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, dei criteri adottati per la determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria, nonché la mancata previsione di cui all'art. 16, comma
1, della legge n. 689/1981 per la oblazione in misura ridotta.
Chiedeva pertanto:
“a) In via principale, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001737429 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001825638, entrambe notificate il 29.11.2024; b) In via subordinata, annullare in parte e/o modificare le ordinanze-ingiunzioni opposte, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, riducendole al minimo edittale;
c) In ulteriore subordine, disporre, ai sensi dell'art. 26 L.
689/81, la concessione all'opponente del pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria inflittagli, considerate le condizioni economiche in cui lo stesso si trova;
d) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l'I.N.P.S. che rilevava che l'atto di accertamento era stato regolarmente notificato al ricorrente, come provato dalla ricevuta di ritorno allegata alla memoria difensiva, e che pertanto l'eccezione doveva considerarsi manifestamente infondata e temeraria. 3
Contestava l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per tutte le fattispecie di reato divenute fattispecie di sanzione amministrativa antecedenti al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016.
Evidenziava altresì che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, del D.L. n.
48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il termine per la notifica degli estremi della violazione è stato prorogato al “31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Nel merito, rilevava: che la fattispecie oggetto di causa riguardava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, e successivamente dall'art. 23 del D.L. n.
48/2023; che, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, l'Istituto aveva regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che, in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica, nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata irrogata;
che il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa né al pagamento della sanzione in misura ridotta;
che l'illecito contestato non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute, e che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Documentalmente istruita, all'udienza del 1 aprile 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui si dava lettura.
La domanda è fondata.
Deve essere accolta l'eccezione in ordine alla mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze-ingiunzioni opposte. 4
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001737429 risulta essere stata preceduta dall'atto di accertamento n. 20190305662 del 18/06/2019, mentre l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001825638 dall'atto di accertamento n. 20190459628 del 13/09/2019. L'INPS ha sostenuto di aver regolarmente notificato entrambi gli atti di accertamento al sig. DE PR.
Tuttavia, per quanto concerne il primo atto di accertamento, sebbene l'Istituto abbia prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78603277614-6, lo stesso risulta privo di sottoscrizione da parte del destinatario o di altro soggetto abilitato alla ricezione. Per quanto riguarda il secondo atto di accertamento, l'INPS non ha fornito alcuna prova della sua notifica.
La regolare notifica dell'atto di accertamento riveste carattere sostanziale e non meramente formale nel procedimento sanzionatorio in esame, in quanto l'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n.
463/1983, prevede espressamente che: “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale previsione configura una causa di non punibilità (o di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa) che è esercitabile solo se il trasgressore è messo nella condizione di conoscere l'avvenuto accertamento della violazione e di provvedere conseguentemente al versamento delle ritenute omesse nel termine di tre mesi.
Pertanto, la mancata o irregolare notifica dell'atto di accertamento, impedendo al trasgressore di avvalersi della causa di non punibilità prevista dalla legge, si traduce in una violazione del diritto di difesa che inficia la legittimità dell'intero procedimento sanzionatorio culminato nell'emissione delle ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Nel caso di specie, non essendo stata fornita prova della regolare notifica degli atti di accertamento, deve ritenersi che il sig. DE PR non sia stato messo nella condizione di poter esercitare la facoltà di estinguere l'illecito mediante il versamento delle ritenute entro il termine previsto dalla legge. Risulta dunque fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate, restando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accoglie l'opposizione proposta dal sig. DE PR GE avverso le ordinanze- ingiunzioni n. OI-001737429 e n. OI-001825638 emesse dall'INPS in data
29.11.2024 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna l'INPS alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dichiaratosi tale.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 1.04.2025 Il Giudice