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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1386/2020 promossa da:
(GIÀ GIÀ Controparte_1 Controparte_2 [...]
) (C.F. ), in persona del Curatore Fallimentare, con Controparte_3 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESCO QUINTO, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione;
(C.F. e (C.F. , in CP_4 C.F._1 CP_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO TOMASSINI, elettivamente domiciliati in FERMO, CORSO CEFALONIA, N. 46, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
QUALE EREDE DI (C.F. Controparte_6 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LANCIOTTI e dell'avv. C.F._2
MASSIMILIANO CIARPELLA, elettivamente domiciliato in FERMO, CORSO CEFALONIA N. 46, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
PARTI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VILLEADO CRAIA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA N.13, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per (già già ): Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“richiama e si riporta ad ogni eccezione, deduzione, difesa e conclusione in atti, da considerarsi quivi integralmente ritrascritta;
insiste nelle richieste istruttorie tutte formulate in atti;
insiste nella richiesta di disporsi integrazione della CTU, con i quesiti proposti in atti e per i motivi ivi dedotti;
impugna e contesta ogni avversa difesa, richiesta e prospettazione, ribadendo di non aver partecipato ad alcuna trattativa intercorsa tra le altre parti (peraltro, non comunicata, se non all'esito); dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove
e/o profili difensivi mai prima introdotti”;
Per “che venga disposta la separazione del giudizio contraddistinto CP_5 CP_4
al n. 1386/2020 r.g., da quello ad esso riunito e distinto al n. 1558/20 r.g. originariamente pendente tra le sole parti e ai fini dell'abbandono della causa per la declaratoria di Controparte_8 Parte_1
estinzione.
In subordine, nell'ipotesi in cui non venga disposta la separazione delle cause riunite, la scrivente precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis,
- DICHIARARE in ogni caso cessata la materia del contendere per intervenuta transazione tra la
la sig.ra ed il sig. quale erede del fu e CP_5 CP_4 Controparte_6 Persona_1
la con compensazione delle spese di lite”; Controparte_8
Per , quale erede di “che venga disposta la Controparte_6 Persona_1
separazione del giudizio contraddistinto al n. 1386/2020 r.g., da quello ad esso riunito e distinto al n.
1558/20 r.g. originariamente pendente tra le sole parti e ai fini Controparte_8 Parte_1
dell'abbandono della causa per la declaratoria di estinzione.
In subordine, nell'ipotesi in cui non venga disposta la separazione delle cause riunite, precisano come segue le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis,
- DICHIARARE in ogni caso cessata la materia del contendere per intervenuta transazione tra la
la sig.ra ed il sig. quale erede del fu e CP_5 CP_4 Controparte_6 Persona_1
la con compensazione delle spese di lite”. Controparte_8
2 Per : Controparte_7
“Quanto alla CAUSA N. 1386/2020 REG. GEN., per il caso in cui non si ritenga di disporre la separazione delle cause:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, darsi atto della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese”.
CAUSA N.1558/2020 REG. GEN.:
Il difensore della preliminarmente conferma di non accettare il contraddittorio rispetto a domande CP_8
nuove o non riproposte dalla curatela che nel costituirsi ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda di accertamento del credito nei suoi confronti, eccezione rispetto alla quale la difesa della dichiarò di CP_8
aderire e così conclude:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la estinzione del procedimento per la mancata o tardiva riassunzione del giudizio;
in rito e nel merito: dato atto dell'avvenuto fallimento e della traslazione della domanda in sede concorsuale e della conseguente ammissione al passivo del credito medesimo, adottare le correlate statuizioni per quel che concerne la posizione della società fallita per la pacifica improcedibilità della domanda e/o in subordine, in caso di contestazione avversaria del credito, dichiarare inammissibile la relativa domanda per la eccepita improcedibilità e/o comunque per il difetto di interesse, in via ancor più gradata, per l'ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la richiesta di accertamento del credito, respingere per quanto di diritto e ragione l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo pronunciato dal Presidente del Tribunale di Fermo n. 354/2020 del 26/06/2020 notificato pec in data
21/07/2020 e/o riconoscere nei confronti dell'opponente i seguenti crediti:
1) Euro 58.632,51, oltre interessi dal 12.06.2020 al tasso del 12,75%;
2) Euro 145.528,74, oltre interessi dal 12.06.2020 al tasso del 6,90%;
3) Euro 14.841,12, oltre interessi dal 12.06.2020 al tasso del 7,00%;
o di quei diversi importi che risulteranno di Giustizia oltre interessi come per legge e contratto;
in relazione alla riconvenzionale avversaria, dichiararne l'inammissibilità per l'eccezione di giudicato esterno
e/o in via subordinata, respingerla per quanto di diritto e ragione in via ulteriormente subordinata, respingere le domande avversarie o, salvo gravame, operare la compensazione con i crediti vantati dalla banca.
3 Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la chiedeva ed Controparte_7
otteneva il decreto ingiuntivo n.354/2020 nei confronti di , Controparte_3
nonché dei fideiussori e , intimante il CP_5 CP_4 Persona_1
pagamento della somma di euro 219.002,37, oltre interessi e spese, risultante da insoluti relativi a molteplici rapporti di conto corrente, garantito dai suddetti fideiussori.
Avverso detto d.i, proponevano opposizione, nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. n.
1386/2020, la e e, nel giudizio iscritto a CP_5 CP_4 Persona_1
R.G. n. 1558/2020, la , con atti di citazione ritualmente notificati Controparte_3
con i quali, convenendo in giudizio l'intimante, rassegnavano le rispettive conclusioni come sopra precisate all'esito del giudizio.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, rassegnando le conclusioni come precisate all'esito del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 13.04.2021, il giudizio iscritto a R.G. n. 1558/2020 veniva riunito a quello iscritto a R.G. n. 1386/2020 e veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
In data 06.10.2021, il giudizio veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso di e della dichiarazione di fallimento nei confronti della Persona_1 Controparte_3
. A seguito di ricorso della il giudizio veniva riassunto e si
[...] CP_5
costituivano sia il fallimento della , sia quale Controparte_3 Controparte_6
erede di . Persona_1
Disposta la C.T.U., all'udienza del 20.02.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e , con il proprio atto di citazione, CP_5 CP_4 Persona_1
assumevano quanto segue:
1. poi sin dall'anno 2018 aveva Controparte_2 Controparte_9
intrattenuto alcune linee di affidamento con la e, Controparte_7
precisamente, con la stessa aveva stipulato il rapporto di conto corrente anticipi SBF n. 45295,
4 il rapporto di conto corrente ordinario n. 44356 e il rapporto di conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234;
2. con il decreto ingiuntivo opposto la aveva azionato il CP_7 CP_7 CP_7
saldo debitore, alla data del 12.06.2020, del conto corrente ordinario n. 006/330/44356, per euro 58.632,51, oltre interessi successivi al tasso del 12,75%; l'asserito saldo debitore, alla medesima data, sul conto corrente anticipi SBF n. 006/330/45295, per euro 145.528,74, oltre interessi successivi al tasso del 6,90% e l'asserito saldo debitore, alla medesima data, sul conto corrente anticipi credito commerciale n. 006/330/47234, per euro 14.481,12, oltre interessi successivi al tasso del 7,00%;
3. secondo le deduzioni della creditrice, i rapporti in questione erano garantiti dalle fideiussioni rilasciate, la prima, in data 29 maggio 2009, sino all'importo di euro 2.000.000,00
(duemilioni) con sottoscrizione apposta su modulo prestampato da parte della la CP_5
seconda, in data 23 dicembre 2008, sino all'importo di euro 2.200.000,00
(duemilioniduecentomila), con sottoscrizione apposta su modulo prestampato da parte di e;
CP_4 Persona_1
4. la in data 04.05.2015, comunicava alla Controparte_7 [...]
la propria indisponibilità a rinnovare i fidi, alla data del 31.07.2015, essendo i CP_2
contratti “a scadenza” e di non accettare anticipazioni di portafoglio commerciale con scadenza successiva a tale data, con ciò di fatto comunicando un provvedimento a scadenza di 60 giorni che importava un'immediata revoca;
5. in data 20.01.2020, la comunicava alla società Controparte_7
e ai fideiussori la revoca del rapporto con l'invito a provvedere al Controparte_2
pagamento del dovuto;
6. seguiva la replica dei fideiussori che, con pec del 13.02.2020, denunciavano l'invalidità delle fideiussioni rilasciate;
7. doveva darsi atto di come, in ogni caso, da un punto di vista sostanziale, i rapporti azionati in via monitoria erano già stati revocati dalla quantomeno a far tempo dal CP_10
31.07.2015 e, da quella data, non erano più stati più utilizzati, tanto che nessun estratto conto era stato più comunicato dalla in relazione ai rapporti in conto anticipi che erano, ormai, CP_10
privi di affidamento di linee di credito. Parimenti, era stato cristallizzato il saldo debitore del
5 conto corrente ordinario n. 006/330/44356, non più utilizzato dalla ma sul quale CP_3
la aveva continuato a contabilizzare commissioni, inviando gli estratti conto sino all'anno CP_10
2017;
8. proprio il conto corrente ordinario n.44356 era stato caratterizzato da un andamento anomalo e, con il decreto ingiuntivo, era stata domandato un importo superiore a quello comunicato, pari ad euro 58.632,51, alla data del 12.6.2020;
9. la banca, quindi, o aveva applicato, un interesse illecito ed usurario o il debito era notevolmente inferiore;
10. inoltre, sulla base del Protocollo d'intesa siglato tra l'Associazione bancaria italiana e le
Associazioni dei consumatori, contenuto nella Circolare ABI LG/000906 Roma, 25 febbraio
2005, alle “Condizioni generali ABI relative al rapporto banca-cliente”, Sezione I, art. 10, non avrebbero dovuto essere considerati movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettuava d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Di conseguenza, in presenza di un conto corrente non movimentato, da oltre un anno ed avente un saldo creditore non superiore ad euro 258,22, la banca avrebbe dovuto cessare di addebitare ogni sorta di spese ed interessi, altrimenti dovendo procedere a stornare gli importi illegittimamente addebitati e rideterminare il saldo finale del conto. Nel caso di specie, invero, si erano verificate entrambe le condizioni richieste, con l'esclusione della possibilità di qualsiasi addebito da parte della per spese;
CP_10
11. con riferimento, poi, al conto corrente ordinario, molto probabilmente, la somma ingiunta derivava, per l'ultimo triennio 2018/2020, dall'applicazione di interessi illeciti o da un calcolo anatocistico errato;
12. quanto alla posizione dei fideiussori, gli stessi non potevano essere chiamati a rispondere del debito della in quanto la fideiussione era nulla e, in ogni caso, la banca era CP_3
decaduta dall'azione nei loro confronti per il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.;
13. ed invero, doveva essere eccepita la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2 comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990, per essere state redatte sulla base dello schema ABI che la Banca D'Italia, su parere conforme dell'AGCM, dichiarava contenere clausole (Artt. 2, 6
6 e 8) che, applicate in maniera uniforme dalle Banche associate all'ABI, erano in contrasto con l'art. 2 comma 2, lettera a), L. n. 287/1990;
14. la nullità doveva essere eccepita anche nella ridotta forma parziale delle relative clausole
(artt. 2, 6 e 8) conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI;
15. inoltre, la mai aveva agito per il recupero delle Controparte_7 Controparte_7
proprie eventuali ragioni creditorie nei confronti della debitrice principale, lasciando spirare i termini di cui all'art. 1957 c.c.; il dies a quo da cui far decorrere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per agire nei confronti del debitore, pena la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c., doveva essere individuato, per i conti anticipi n. 47234 e n.
45295, nella data del 31.07.2015 e, per il conto corrente ordinario, n. 44356 nella data del
31.12.2015 o, al massimo, in quella del 31.12.2017, con conseguente decadenza della
[...]
dall'azione verso i fideiussori;
Controparte_7
16. all'esito del deposito della documentazione da parte dell'opposta doveva essere riservata ogni eccezione in punto di usura e anatocismo.
Nel giudizio R.G. n. 1558/2020, la Parte_2
proponendo l'opposizione, sostanzialmente, proponeva le medesime domande svolte dai fideiussori, eccependo nello specifico la violazione da parte della banca della L. 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c.. Del resto, l'applicazione di interessi usurari era stata accertata dal C.T.U. Dott. nel giudizio incardinato al n. 1358/2015 R.G. Persona_2
innanzi al Tribunale di Fermo. La banca, pertanto, era responsabile dei danni cagionati alla parte opponente per averla privata delle linee di credito, in forza di un recesso illegittimo, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese: in via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 354/2020 – R.G. n. 878/2020 emesso dal Tribunale di
Fermo il 26.06.2020 e pubblicato in pari data, qui opposto, in quanto sussistono nel caso di specie gravi motivi per le ragioni espresse in narrativa;
nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione dedotti in narrativa, accertare e dichiarare, ove necessario, che nessuna somma di denaro è dovuta da parte della società opponente in ragione delle eventuali
7 debitorie portate dai rapporti bancari relativi al conto corrente anticipi S BF n. 45295 al conto corrente ordinario n. 44356 ed al conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234, revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto n. 354/2020 R.G. n. 878/2020 emesso dal Tribunale di Fermo il 26.06.2020 e pubblicato in pari data data;
nel merito in via gradata : dichiarare la non debenza delle somme ingiunte poichè determinate attraverso la applicazione di interessi usurari e/o anatocistici ovvero per evidente errore di calcolo, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. in via riconvenzionale:
1. Accertare e dichiarare che la ha applicato tassi Controparte_11
usurari, eccedenti il limite legale ovvero (in subordine) eccedenti il cd. “tasso medio praticato” ricorrendone i presupposti, sui seguenti rapporti di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n.
CC0060047234, n. CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati allo società
[...]
commettendo il reato di usura e contestualmente violando il dispositivo di cui all'art. 1815 co. 2° CP_2
cod. civ., con conseguente nullità, invalidità ed inefficacia dei contratti bancari di cui sopra o quantomeno delle clausole di essi inerenti gli interessi ha applicato tassi usurari;
2. Accertare e dichiarare che la stessa , ha interrotto brutalmente i CP_7 Controparte_7
contratti di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n. CC0060047234, n.
CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati alla società in Controparte_2
violazione della buona fede nella esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., con conseguente indebita segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991; e per l'effetto,
3. Condannare la convenuta : Controparte_7
- alla restituzione delle somme che la banca opposta ha riscosso per interessi applicati anche di natura moratoria, commissioni e spese ed addebiti di qualunque natura conteggiati sui conti di corrispondenza di cui sopra così come previsto dalla L. n. 108 del 1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2° cod. civ., e quindi al pagamento in favore della società della somma di Euro 772.528,30, come specificata nella Controparte_2
narrativa del presente atto di citazione ed al conteggio analitico principale, o nelle maggiori o minori che stabilirà
l'espletanda CTU, secondo gli stessi criteri, in base alla documentazione fornita e a quella che la banca convenuta verrà intimata a produrre, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle somme tempo per tempo percepite
a titolo di interessi od altra utilità connessa all'erogazione del denaro;
8 - al risarcimento del danno, rappresentato dal valore di mercato dell'intera azienda, in proprietà alla
prudenzialmente determinato in euro 12.000.000,00 o nella minore o maggiore somma Controparte_2
che verrà determinata a seguito di espletanda C.T.U. secondo i criteri tecnico-contabili indicati;
4. Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte opposta, costituitasi in giudizio in entrambi i giudizi, contestava le deduzioni delle controparti rappresentando il corretto operato della banca e la validità delle fideiussioni.
A seguito della riassunzione, i convenuti si riportavano alle conclusioni rassegnate e quanto alla RA intervenuta e a gli stessi aderivano alle domande svolte dalle Controparte_6
parti originarie.
* * *
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Tanto premesso, deve darsi atto dell'intervenuto accordo tra la parte opposta e la e . Le parti in questione hanno chiesto la CP_5 CP_4 Controparte_6
pronuncia della cessazione della materia del contendere (in subordine alla separazione dei
9 giudizi e all'estinzione di quello che originariamente coinvolgeva dette parti), con compensazione delle spese di lite.
Ebbene, sulla base delle deduzioni delle parti che hanno definito stragiudizialmente il giudizio è agevole desumere le stesse abbiano dato luogo ad una transazione dell'oggetto della lite.
A questo punto, mette conto rappresentare come, per giurisprudenza consolidata del tutto condivisa dal Tribunale, nel corso del giudizio, “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. da ultimo Cass. n.
8034/2020) con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
A tal proposito, va rilevato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez.
I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez.
II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Ed invero, giova rammentare che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. Sent. n. 12844 del 3.9.03).
Nel caso, di specie, è di palese evidenza come ogni aspetto del giudizio originariamente incardinato dalle parti abbia trovato definizione con il raggiungimento del più volte richiamato accordo il quale deve essere valutato quale sopravvenuto evento fattuale nonché atto volontario proveniente dalle parti ed idoneo ad eliminare ogni posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, a definire la res controversa (ex pluribus cfr. Cass. n. 22446/16).
10 Deve essere, al contrario, affrontata la questione relativa alle residue domande tra la curatela della e la CP_3 Controparte_12
Deve, allora, essere premessa l'inopponibilità del decreto ingiuntivo opposto al fallimento in forza dell'intervento della sentenza dichiarativa dello stesso. Parimenti e a prescindere da qualsiasi rinuncia svolta dalla parte creditrice, deve essere dichiarata l'improcedibilità delle ulteriori domande proposte dall'opposta nei confronti della curatela.
Con riferimento alle domande di accertamento del credito e alla domanda di condanna
è, infatti, sufficiente osservare che, proprio la pendenza della procedura concorsuale, inibisce il giudice ordinario dall'accertamento dei crediti eventualmente dedotti nei confronti del soggetto fallito. L'art. 52 l. fall. dispone, infatti, che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito”. Dalla sua data, quindi, i creditori del fallito diventano creditori concorsuali e possono, in quanto tali, realizzare il loro credito solo attraverso la procedura fallimentare acquistando il diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare solo in seguito all'accertamento giudiziale del loro credito nelle forme stabilite dalla legge fallimentare. In altre parole,
l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di Cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio
(cfr. Cass. n. 24156/2018).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità delle domande della Controparte_7
proposte sia in via monitoria, sia in questa sede per l'accertamento del credito – del
[...]
resto già oggetto di ammissione allo stato passivo – nonché di condanna nei confronti della
RA Fallimentare.
Quanto, da ultimo, alle domande ed eccezioni riconvenzionali svolte dalla curatela, deve osservarsi quanto segue.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio nei confronti della RA, svolta dall'opposta sul presupposto che la parte non si sia attivata tempestivamente per riassumere anch'essa il giudizio.
11 Ed invero, si è già dato atto come siano stati i fideiussori a dare nuovo impulso al presente processo a mezzo di ricorso in riassunzione depositato dalla e da CP_5 CP_4
le quali provvedevano alle notifiche nei confronti delle parti originarie del giudizio, della
[...]
RA intanto intervenuta nonché nei confronti degli eredi di Persona_1
La RA si costituiva aderendo alle domande già svolte dalla società in bonis.
Ebbene, se non è revocabile in dubbio che “in tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17533 del 26/07/2010
(Rv. 614395 – 01)) d'altro canto, deve darsi ingresso all'argomento sostenuto dalla RA in quanto – proprio alla luce della notifica del ricorso per riassunzione e del pedissequo decreto nonché della costituzione in giudizio del successore della è principio altrettanto noto CP_3
quello secondo cui “in tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando
l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)).
Pertanto, nel caso di specie, anche essendo intervenuti due eventi interruttivi, deve ritenersi che con la costituzione in giudizio da parte della RA in un procedimento proseguito dai fideiussori anche relativamente alle domande svolte dalla Controparte_3
, proprio a seguito della notifica nei confronti della RA, nessun fenomeno
[...]
estintivo si sia realizzato (cfr. in punto di possibilità dell'attore di riassumere il giudizio nei confronti solo della parte non colpita dall'evento, Cass. 6924/2012).
Passando al merito della questione, allora, si è già dato conto di come la
[...]
proponendo l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
12 354/2020, aveva chiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, anche l'accertamento e la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte, in relazione ai rapporti bancari di conto corrente anticipi SBF n. 45295, di conto corrente ordinario n. 44356 e di conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234, oltre a svolgere specifiche domande riconvenzionali.
Nell'ambito di queste ultime, la società debitrice principale in bonis ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione:
- dell'applicazione da parte della di “tassi usurari, Controparte_7
eccedenti il limite legale ovvero (in subordine) eccedenti il cd. “tasso medio praticato” ricorrendone i presupposti, sui seguenti rapporti di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n.
CC0060047234, n. CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati alla società
[...]
commettendo il reato di usura e contestualmente violando il dispositivo di cui all'art. 1815 co. 2° CP_2
cod. civ., con conseguente nullità, invalidità ed inefficacia dei contratti bancari di cui sopra o quantomeno delle clausole di essi inerenti gli interessi ha applicato tassi usurari”;
- dell'interruzione, da parte della “brutalmente i contratti Controparte_7
di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n. CC0060047234, n.
CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati alla società in Controparte_2
violazione della buona fede nella esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., con conseguente indebita segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991”.
In questi termini è stata domandata la condanna dell'opposta:
“- alla restituzione delle somme che la banca opposta ha riscosso per interessi applicati anche di natura moratoria, commissioni e spese ed addebiti di qualunque natura conteggiati sui conti di corrispondenza di cui sopra così come previsto dalla L. n. 108 del 1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2° cod. civ., e quindi al pagamento in favore della società della somma di Euro 772.528,30, come specificata nella Controparte_2
narrativa del presente atto di citazione ed al conteggio analitico principale, o nelle maggiori o minori che stabilirà
l'espletanda CTU, secondo gli stessi criteri, in base alla documentazione fornita e a quella che la banca convenuta verrà intimata a produrre, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle somme tempo per tempo percepite
a titolo di interessi od altra utilità connessa all'erogazione del denaro;
13 - al risarcimento del danno, rappresentato dal valore di mercato dell'intera azienda, in proprietà alla
[...]
prudenzialmente determinato in euro 12.000.000,00 o nella minore o maggiore somma che verrà CP_2
determinata a seguito di espletanda C.T.U. secondo i criteri tecnico-contabili indicati”.
Tanto premesso, allora, con specifico riferimento alle domande riconvenzionali appena menzionate, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle stesse a seguito dell'intervento del giudicato sulla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello nell'ambito del procedimento n. R.G.
1377/2019 la cui mera pendenza non aveva precluso al giudice di conferire un incarico al consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento dell'applicazione di oneri illegittimi.
Ebbene, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello, in corredo con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo nell'ambito del giudizio n. RG. 1358/2015 – afferente alla domanda di accertamento proposta dalla , dalla Controparte_13 CP_5
da e da con riguardo al medesimo petitum delle
[...] Persona_1 CP_4
domande riconvenzionali in questa sede proposte – è possibile evincere l'assoluta sovrapponibilità delle domande con riferimento all'applicazione di interessi usurari o eccedenti il limite legale o il tasso medio praticato, il recesso illegittimo della dai rapporti per CP_8
cui è causa e alla condanna al risarcimento del danno.
Rispetto alle stesse, allora, il passaggio in giudicato della sentenza in questione, preclude qualsivoglia ulteriore vaglio con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle stesse (cfr. doc. 6, nonché doc. allegati alle note del 21.05.2024 nel fascicolo della parte opposta).
Resta, pertanto, da esaminare l'eccezione riconvenzionale svolta dalla società in bonis e fatta propria dalla RA intervenuta in termini di accertamento negativo del saldo posto alla base della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_7 Controparte_7
In particolare, la , costituendosi in giudizio aveva formulato Controparte_3
le seguenti eccezioni riconvenzionali:
“nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione dedotti in narrativa, accertare e dichiarare, ove necessario, che nessuna somma di denaro è dovuta da parte della società opponente in ragione delle eventuali debitorie portate dai rapporti bancari relativi al conto corrente anticipi SBF n. 45295 al conto corrente ordinario n. 44356 ed al conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234, revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto n.
354/2020 R.G. n. 878/2020 emesso dal Tribunale di Fermo il 26.06.2020 e pubblicato in pari data data;
14 nel merito in via gradata : dichiarare la non debenza delle somme ingiunte poichè determinate attraverso la applicazione di interessi usurari e/o anatocistici ovvero per evidente errore di calcolo, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto”.
Sul punto, la parte opposta ha eccepito la carenza di interesse dell'accertamento in questione sulla scorta della circostanza – non contestata e documentata – dell'ammissione allo stato passivo, dichiarato esecutivo, su proposta dello stesso curatore fallimentare del credito portato dal d.i. in questa sede opposto, maggiorato di interessi spese e oneri (cfr. docc.
3-5 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. nel fascicolo della parte opposta).
Sul punto, osserva il Tribunale come, ferma restando l'intangibilità del giudicato endofallimentare, sia noto il principio secondo cui “le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti in sede concorsuale, ma non creano un vincolo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul medesimo rapporto giuridico (Cass. 19940/2006, 25640/2017, 27709/2020,
8010/2022, 34421/2023)”.
Anche di recente è stata ribadita la peculiare fisionomia del procedimento di accertamento del passivo, nel quale la situazione sostanziale che viene in rilievo non è tanto il diritto di credito, quanto il “diritto al concorso”, o comunque il diritto di credito nella sua declinazione concorsuale: una sorta di diritto sostanziale “a tempo”, destinato indissolubilmente e ab origine ad essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti (Cass. 11808/2022, 4632/2023).
Quanto appena esposto “rappresenta sommariamente il sostrato euristico dell'assunto, ampiamente consolidato, per cui tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo – quand'anche tra le stesse parti e sul medesimo rapporto – non sussiste il rischio di un contrasto di giudicati (Cass. 11808/2022), in ragione, appunto, della diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi: il primo con autorità di giudicato ex art. 2909
c.c., il secondo con valenza endoconcorsuale ex art. 96, ult.co., l. fall. (Cass. 27709/2020)” (cfr. di recente
Sez. 1 - , Ordinanza n. 7772 del 22/03/2024 (Rv. 670650 - 01)).
Peraltro, nel caso di specie, si è già dato atto della improcedibilità, derivata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, delle domande di accertamento del credito e di condanna al
15 pagamento nei confronti della società, poi, fallita e detta improcedibilità non può che produrre effetti anche rispetto alle eccezioni riconvenzionali coltivate dalla RA fallimentare.
Da un lato, intatti, non può non rammentarsi come le eccezioni de quibus siano state svolte per paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla parte opposta, sostanzialmente azzerandola, senza essere, tuttavia, corredate da alcuna domanda restitutoria, come visto, relegata nell'ambito delle domande riconvenzionali proposte e dichiarate inammissibili in quanto coperte dal giudicato, nei termini in cui si è già ampiamente detto.
Agevolmente, allora, può inferirsi come l'improcedibilità della domanda monitoria non possa che travolgere le stesse eccezioni riconvenzionali volte proprio ad ottenere la paralisi della domanda in questione. D'altro canto – e in via meramente incidentale – non può che rilevarsi che la C.T.U. espletata nel corso del giudizio ha comunque accertato la persistenza di un saldo, in ogni caso, a debito della correntista. Pertanto, il credito, in ogni caso non verrebbe azzerato, come eccepito in via riconvenzionale.
Per altro verso, poi, deve osservarsi anche la carenza di interesse rispetto alla pronuncia di accertamento di un credito (comunque) esistente in favore della Banca opposta.
Ed invero, a fronte del giudicato endofallimentare, la pretesa creditoria vantata dalla
Banca – nonché il suo diritto al concorso, nei termini di cui sopra – deve ritenersi, ormai, cristallizzata nell'ambito dello stato passivo, dichiarato esecutivo e non opposto. Rispetto ad una tale situazione, della pronuncia di accertamento neppure potrebbe giovarsi la società eventualmente tornata in bonis all'esito della procedura concorsuale la quale dovrebbe ottenere un proprio titolo in conseguenza della cessazione e decadenza di tutti gli organi della procedura e, pertanto, anche del Curatore.
Deve, in definitiva, essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di accertamento negativo del credito coltivata dalla RA.
Quanto al governo delle spese di lite tra la curatela opponente e la parte opposta, ritiene il Tribunale che, nella specie, ricorrano i presupposti legittimanti la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, relativamente a tutte le fasi del giudizio tranne quella decisionale, tenuto conto del complessivo comportamento processuale delle parti e, in particolare, della prosecuzione del giudizio nonostante la rinuncia alle domande
16 (comunque, divenute improcedibili) svolte dalla Banca opposta, circostanza che ben avrebbe consentito alla RA di desistere dalla prosecuzione del giudizio, anche alla luce del riconoscimento, sia pure in altra sede, del credito vantato dalla controparte.
Limitatamente alla fase decisionale, allora, la RA opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, le quali sono liquidate in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto.
Nei rapporti tra altre parti del giudizio, le spese devono essere compensate come chiesto dalle stesse parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto sul punto.
Le spese di C.T.U. devono essere poste solidalmente a carico del e, per essa, CP_1
in via di anticipazione a carico dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché di tutte le parti del giudizio, essendo state le operazioni peritali svolte nell'interesse di tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1386/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la cessazione della materia del contendere tra la parte opposta, la CP_5
e ; CP_4 Controparte_6
❖ dichiara l'improcedibilità della domanda svolta in via monitoria dalla Controparte_7
nei confronti del
[...] Parte_3
❖ dichiara l'improcedibilità delle domande svolte nel presente giudizio dalla
[...]
nei confronti del Controparte_7 Parte_3 CP_3
❖ dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dal Fallimento della
CP_3
❖ dichiara l'improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di accertamento negativo del credito proposta dal Fallimento della nei confronti della parte opposta;
CP_3
❖ pone definitivamente a carico del e, per essa, a carico Parte_3
dell'Erario in via di anticipazione, e di tutte le ulteriori parti del giudizio, in solido tra loro, le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
17 ❖ compensa integralmente le spese di lite tra la parte opposta, la CP_5 CP_4
e ;
[...] Controparte_6
❖ compensa tra il e la parte opposta le spese di lite Parte_3
limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
❖ condanna il a rifondere alla parte opposta le spese di Parte_3
lite relative alla fase decisionale che liquida nella somma complessiva di € 2.127,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 12.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1386/2020 promossa da:
(GIÀ GIÀ Controparte_1 Controparte_2 [...]
) (C.F. ), in persona del Curatore Fallimentare, con Controparte_3 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FRANCESCO QUINTO, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione;
(C.F. e (C.F. , in CP_4 C.F._1 CP_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO TOMASSINI, elettivamente domiciliati in FERMO, CORSO CEFALONIA, N. 46, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
QUALE EREDE DI (C.F. Controparte_6 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LANCIOTTI e dell'avv. C.F._2
MASSIMILIANO CIARPELLA, elettivamente domiciliato in FERMO, CORSO CEFALONIA N. 46, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
PARTI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VILLEADO CRAIA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA N.13, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per (già già ): Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“richiama e si riporta ad ogni eccezione, deduzione, difesa e conclusione in atti, da considerarsi quivi integralmente ritrascritta;
insiste nelle richieste istruttorie tutte formulate in atti;
insiste nella richiesta di disporsi integrazione della CTU, con i quesiti proposti in atti e per i motivi ivi dedotti;
impugna e contesta ogni avversa difesa, richiesta e prospettazione, ribadendo di non aver partecipato ad alcuna trattativa intercorsa tra le altre parti (peraltro, non comunicata, se non all'esito); dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove
e/o profili difensivi mai prima introdotti”;
Per “che venga disposta la separazione del giudizio contraddistinto CP_5 CP_4
al n. 1386/2020 r.g., da quello ad esso riunito e distinto al n. 1558/20 r.g. originariamente pendente tra le sole parti e ai fini dell'abbandono della causa per la declaratoria di Controparte_8 Parte_1
estinzione.
In subordine, nell'ipotesi in cui non venga disposta la separazione delle cause riunite, la scrivente precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis,
- DICHIARARE in ogni caso cessata la materia del contendere per intervenuta transazione tra la
la sig.ra ed il sig. quale erede del fu e CP_5 CP_4 Controparte_6 Persona_1
la con compensazione delle spese di lite”; Controparte_8
Per , quale erede di “che venga disposta la Controparte_6 Persona_1
separazione del giudizio contraddistinto al n. 1386/2020 r.g., da quello ad esso riunito e distinto al n.
1558/20 r.g. originariamente pendente tra le sole parti e ai fini Controparte_8 Parte_1
dell'abbandono della causa per la declaratoria di estinzione.
In subordine, nell'ipotesi in cui non venga disposta la separazione delle cause riunite, precisano come segue le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis,
- DICHIARARE in ogni caso cessata la materia del contendere per intervenuta transazione tra la
la sig.ra ed il sig. quale erede del fu e CP_5 CP_4 Controparte_6 Persona_1
la con compensazione delle spese di lite”. Controparte_8
2 Per : Controparte_7
“Quanto alla CAUSA N. 1386/2020 REG. GEN., per il caso in cui non si ritenga di disporre la separazione delle cause:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, darsi atto della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese”.
CAUSA N.1558/2020 REG. GEN.:
Il difensore della preliminarmente conferma di non accettare il contraddittorio rispetto a domande CP_8
nuove o non riproposte dalla curatela che nel costituirsi ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda di accertamento del credito nei suoi confronti, eccezione rispetto alla quale la difesa della dichiarò di CP_8
aderire e così conclude:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la estinzione del procedimento per la mancata o tardiva riassunzione del giudizio;
in rito e nel merito: dato atto dell'avvenuto fallimento e della traslazione della domanda in sede concorsuale e della conseguente ammissione al passivo del credito medesimo, adottare le correlate statuizioni per quel che concerne la posizione della società fallita per la pacifica improcedibilità della domanda e/o in subordine, in caso di contestazione avversaria del credito, dichiarare inammissibile la relativa domanda per la eccepita improcedibilità e/o comunque per il difetto di interesse, in via ancor più gradata, per l'ipotesi in cui si ritenesse ammissibile la richiesta di accertamento del credito, respingere per quanto di diritto e ragione l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo pronunciato dal Presidente del Tribunale di Fermo n. 354/2020 del 26/06/2020 notificato pec in data
21/07/2020 e/o riconoscere nei confronti dell'opponente i seguenti crediti:
1) Euro 58.632,51, oltre interessi dal 12.06.2020 al tasso del 12,75%;
2) Euro 145.528,74, oltre interessi dal 12.06.2020 al tasso del 6,90%;
3) Euro 14.841,12, oltre interessi dal 12.06.2020 al tasso del 7,00%;
o di quei diversi importi che risulteranno di Giustizia oltre interessi come per legge e contratto;
in relazione alla riconvenzionale avversaria, dichiararne l'inammissibilità per l'eccezione di giudicato esterno
e/o in via subordinata, respingerla per quanto di diritto e ragione in via ulteriormente subordinata, respingere le domande avversarie o, salvo gravame, operare la compensazione con i crediti vantati dalla banca.
3 Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la chiedeva ed Controparte_7
otteneva il decreto ingiuntivo n.354/2020 nei confronti di , Controparte_3
nonché dei fideiussori e , intimante il CP_5 CP_4 Persona_1
pagamento della somma di euro 219.002,37, oltre interessi e spese, risultante da insoluti relativi a molteplici rapporti di conto corrente, garantito dai suddetti fideiussori.
Avverso detto d.i, proponevano opposizione, nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. n.
1386/2020, la e e, nel giudizio iscritto a CP_5 CP_4 Persona_1
R.G. n. 1558/2020, la , con atti di citazione ritualmente notificati Controparte_3
con i quali, convenendo in giudizio l'intimante, rassegnavano le rispettive conclusioni come sopra precisate all'esito del giudizio.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, rassegnando le conclusioni come precisate all'esito del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 13.04.2021, il giudizio iscritto a R.G. n. 1558/2020 veniva riunito a quello iscritto a R.G. n. 1386/2020 e veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
In data 06.10.2021, il giudizio veniva interrotto a seguito dell'intervenuto decesso di e della dichiarazione di fallimento nei confronti della Persona_1 Controparte_3
. A seguito di ricorso della il giudizio veniva riassunto e si
[...] CP_5
costituivano sia il fallimento della , sia quale Controparte_3 Controparte_6
erede di . Persona_1
Disposta la C.T.U., all'udienza del 20.02.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e , con il proprio atto di citazione, CP_5 CP_4 Persona_1
assumevano quanto segue:
1. poi sin dall'anno 2018 aveva Controparte_2 Controparte_9
intrattenuto alcune linee di affidamento con la e, Controparte_7
precisamente, con la stessa aveva stipulato il rapporto di conto corrente anticipi SBF n. 45295,
4 il rapporto di conto corrente ordinario n. 44356 e il rapporto di conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234;
2. con il decreto ingiuntivo opposto la aveva azionato il CP_7 CP_7 CP_7
saldo debitore, alla data del 12.06.2020, del conto corrente ordinario n. 006/330/44356, per euro 58.632,51, oltre interessi successivi al tasso del 12,75%; l'asserito saldo debitore, alla medesima data, sul conto corrente anticipi SBF n. 006/330/45295, per euro 145.528,74, oltre interessi successivi al tasso del 6,90% e l'asserito saldo debitore, alla medesima data, sul conto corrente anticipi credito commerciale n. 006/330/47234, per euro 14.481,12, oltre interessi successivi al tasso del 7,00%;
3. secondo le deduzioni della creditrice, i rapporti in questione erano garantiti dalle fideiussioni rilasciate, la prima, in data 29 maggio 2009, sino all'importo di euro 2.000.000,00
(duemilioni) con sottoscrizione apposta su modulo prestampato da parte della la CP_5
seconda, in data 23 dicembre 2008, sino all'importo di euro 2.200.000,00
(duemilioniduecentomila), con sottoscrizione apposta su modulo prestampato da parte di e;
CP_4 Persona_1
4. la in data 04.05.2015, comunicava alla Controparte_7 [...]
la propria indisponibilità a rinnovare i fidi, alla data del 31.07.2015, essendo i CP_2
contratti “a scadenza” e di non accettare anticipazioni di portafoglio commerciale con scadenza successiva a tale data, con ciò di fatto comunicando un provvedimento a scadenza di 60 giorni che importava un'immediata revoca;
5. in data 20.01.2020, la comunicava alla società Controparte_7
e ai fideiussori la revoca del rapporto con l'invito a provvedere al Controparte_2
pagamento del dovuto;
6. seguiva la replica dei fideiussori che, con pec del 13.02.2020, denunciavano l'invalidità delle fideiussioni rilasciate;
7. doveva darsi atto di come, in ogni caso, da un punto di vista sostanziale, i rapporti azionati in via monitoria erano già stati revocati dalla quantomeno a far tempo dal CP_10
31.07.2015 e, da quella data, non erano più stati più utilizzati, tanto che nessun estratto conto era stato più comunicato dalla in relazione ai rapporti in conto anticipi che erano, ormai, CP_10
privi di affidamento di linee di credito. Parimenti, era stato cristallizzato il saldo debitore del
5 conto corrente ordinario n. 006/330/44356, non più utilizzato dalla ma sul quale CP_3
la aveva continuato a contabilizzare commissioni, inviando gli estratti conto sino all'anno CP_10
2017;
8. proprio il conto corrente ordinario n.44356 era stato caratterizzato da un andamento anomalo e, con il decreto ingiuntivo, era stata domandato un importo superiore a quello comunicato, pari ad euro 58.632,51, alla data del 12.6.2020;
9. la banca, quindi, o aveva applicato, un interesse illecito ed usurario o il debito era notevolmente inferiore;
10. inoltre, sulla base del Protocollo d'intesa siglato tra l'Associazione bancaria italiana e le
Associazioni dei consumatori, contenuto nella Circolare ABI LG/000906 Roma, 25 febbraio
2005, alle “Condizioni generali ABI relative al rapporto banca-cliente”, Sezione I, art. 10, non avrebbero dovuto essere considerati movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettuava d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Di conseguenza, in presenza di un conto corrente non movimentato, da oltre un anno ed avente un saldo creditore non superiore ad euro 258,22, la banca avrebbe dovuto cessare di addebitare ogni sorta di spese ed interessi, altrimenti dovendo procedere a stornare gli importi illegittimamente addebitati e rideterminare il saldo finale del conto. Nel caso di specie, invero, si erano verificate entrambe le condizioni richieste, con l'esclusione della possibilità di qualsiasi addebito da parte della per spese;
CP_10
11. con riferimento, poi, al conto corrente ordinario, molto probabilmente, la somma ingiunta derivava, per l'ultimo triennio 2018/2020, dall'applicazione di interessi illeciti o da un calcolo anatocistico errato;
12. quanto alla posizione dei fideiussori, gli stessi non potevano essere chiamati a rispondere del debito della in quanto la fideiussione era nulla e, in ogni caso, la banca era CP_3
decaduta dall'azione nei loro confronti per il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.;
13. ed invero, doveva essere eccepita la nullità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2 comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990, per essere state redatte sulla base dello schema ABI che la Banca D'Italia, su parere conforme dell'AGCM, dichiarava contenere clausole (Artt. 2, 6
6 e 8) che, applicate in maniera uniforme dalle Banche associate all'ABI, erano in contrasto con l'art. 2 comma 2, lettera a), L. n. 287/1990;
14. la nullità doveva essere eccepita anche nella ridotta forma parziale delle relative clausole
(artt. 2, 6 e 8) conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI;
15. inoltre, la mai aveva agito per il recupero delle Controparte_7 Controparte_7
proprie eventuali ragioni creditorie nei confronti della debitrice principale, lasciando spirare i termini di cui all'art. 1957 c.c.; il dies a quo da cui far decorrere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per agire nei confronti del debitore, pena la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c., doveva essere individuato, per i conti anticipi n. 47234 e n.
45295, nella data del 31.07.2015 e, per il conto corrente ordinario, n. 44356 nella data del
31.12.2015 o, al massimo, in quella del 31.12.2017, con conseguente decadenza della
[...]
dall'azione verso i fideiussori;
Controparte_7
16. all'esito del deposito della documentazione da parte dell'opposta doveva essere riservata ogni eccezione in punto di usura e anatocismo.
Nel giudizio R.G. n. 1558/2020, la Parte_2
proponendo l'opposizione, sostanzialmente, proponeva le medesime domande svolte dai fideiussori, eccependo nello specifico la violazione da parte della banca della L. 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c.. Del resto, l'applicazione di interessi usurari era stata accertata dal C.T.U. Dott. nel giudizio incardinato al n. 1358/2015 R.G. Persona_2
innanzi al Tribunale di Fermo. La banca, pertanto, era responsabile dei danni cagionati alla parte opponente per averla privata delle linee di credito, in forza di un recesso illegittimo, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese: in via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 354/2020 – R.G. n. 878/2020 emesso dal Tribunale di
Fermo il 26.06.2020 e pubblicato in pari data, qui opposto, in quanto sussistono nel caso di specie gravi motivi per le ragioni espresse in narrativa;
nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione dedotti in narrativa, accertare e dichiarare, ove necessario, che nessuna somma di denaro è dovuta da parte della società opponente in ragione delle eventuali
7 debitorie portate dai rapporti bancari relativi al conto corrente anticipi S BF n. 45295 al conto corrente ordinario n. 44356 ed al conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234, revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto n. 354/2020 R.G. n. 878/2020 emesso dal Tribunale di Fermo il 26.06.2020 e pubblicato in pari data data;
nel merito in via gradata : dichiarare la non debenza delle somme ingiunte poichè determinate attraverso la applicazione di interessi usurari e/o anatocistici ovvero per evidente errore di calcolo, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto. in via riconvenzionale:
1. Accertare e dichiarare che la ha applicato tassi Controparte_11
usurari, eccedenti il limite legale ovvero (in subordine) eccedenti il cd. “tasso medio praticato” ricorrendone i presupposti, sui seguenti rapporti di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n.
CC0060047234, n. CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati allo società
[...]
commettendo il reato di usura e contestualmente violando il dispositivo di cui all'art. 1815 co. 2° CP_2
cod. civ., con conseguente nullità, invalidità ed inefficacia dei contratti bancari di cui sopra o quantomeno delle clausole di essi inerenti gli interessi ha applicato tassi usurari;
2. Accertare e dichiarare che la stessa , ha interrotto brutalmente i CP_7 Controparte_7
contratti di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n. CC0060047234, n.
CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati alla società in Controparte_2
violazione della buona fede nella esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., con conseguente indebita segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991; e per l'effetto,
3. Condannare la convenuta : Controparte_7
- alla restituzione delle somme che la banca opposta ha riscosso per interessi applicati anche di natura moratoria, commissioni e spese ed addebiti di qualunque natura conteggiati sui conti di corrispondenza di cui sopra così come previsto dalla L. n. 108 del 1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2° cod. civ., e quindi al pagamento in favore della società della somma di Euro 772.528,30, come specificata nella Controparte_2
narrativa del presente atto di citazione ed al conteggio analitico principale, o nelle maggiori o minori che stabilirà
l'espletanda CTU, secondo gli stessi criteri, in base alla documentazione fornita e a quella che la banca convenuta verrà intimata a produrre, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle somme tempo per tempo percepite
a titolo di interessi od altra utilità connessa all'erogazione del denaro;
8 - al risarcimento del danno, rappresentato dal valore di mercato dell'intera azienda, in proprietà alla
prudenzialmente determinato in euro 12.000.000,00 o nella minore o maggiore somma Controparte_2
che verrà determinata a seguito di espletanda C.T.U. secondo i criteri tecnico-contabili indicati;
4. Il tutto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese forfettario ed accessori, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte opposta, costituitasi in giudizio in entrambi i giudizi, contestava le deduzioni delle controparti rappresentando il corretto operato della banca e la validità delle fideiussioni.
A seguito della riassunzione, i convenuti si riportavano alle conclusioni rassegnate e quanto alla RA intervenuta e a gli stessi aderivano alle domande svolte dalle Controparte_6
parti originarie.
* * *
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Tanto premesso, deve darsi atto dell'intervenuto accordo tra la parte opposta e la e . Le parti in questione hanno chiesto la CP_5 CP_4 Controparte_6
pronuncia della cessazione della materia del contendere (in subordine alla separazione dei
9 giudizi e all'estinzione di quello che originariamente coinvolgeva dette parti), con compensazione delle spese di lite.
Ebbene, sulla base delle deduzioni delle parti che hanno definito stragiudizialmente il giudizio è agevole desumere le stesse abbiano dato luogo ad una transazione dell'oggetto della lite.
A questo punto, mette conto rappresentare come, per giurisprudenza consolidata del tutto condivisa dal Tribunale, nel corso del giudizio, “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. da ultimo Cass. n.
8034/2020) con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
A tal proposito, va rilevato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez.
I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez.
II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Ed invero, giova rammentare che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. Sent. n. 12844 del 3.9.03).
Nel caso, di specie, è di palese evidenza come ogni aspetto del giudizio originariamente incardinato dalle parti abbia trovato definizione con il raggiungimento del più volte richiamato accordo il quale deve essere valutato quale sopravvenuto evento fattuale nonché atto volontario proveniente dalle parti ed idoneo ad eliminare ogni posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, a definire la res controversa (ex pluribus cfr. Cass. n. 22446/16).
10 Deve essere, al contrario, affrontata la questione relativa alle residue domande tra la curatela della e la CP_3 Controparte_12
Deve, allora, essere premessa l'inopponibilità del decreto ingiuntivo opposto al fallimento in forza dell'intervento della sentenza dichiarativa dello stesso. Parimenti e a prescindere da qualsiasi rinuncia svolta dalla parte creditrice, deve essere dichiarata l'improcedibilità delle ulteriori domande proposte dall'opposta nei confronti della curatela.
Con riferimento alle domande di accertamento del credito e alla domanda di condanna
è, infatti, sufficiente osservare che, proprio la pendenza della procedura concorsuale, inibisce il giudice ordinario dall'accertamento dei crediti eventualmente dedotti nei confronti del soggetto fallito. L'art. 52 l. fall. dispone, infatti, che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito”. Dalla sua data, quindi, i creditori del fallito diventano creditori concorsuali e possono, in quanto tali, realizzare il loro credito solo attraverso la procedura fallimentare acquistando il diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare solo in seguito all'accertamento giudiziale del loro credito nelle forme stabilite dalla legge fallimentare. In altre parole,
l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di Cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio
(cfr. Cass. n. 24156/2018).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità delle domande della Controparte_7
proposte sia in via monitoria, sia in questa sede per l'accertamento del credito – del
[...]
resto già oggetto di ammissione allo stato passivo – nonché di condanna nei confronti della
RA Fallimentare.
Quanto, da ultimo, alle domande ed eccezioni riconvenzionali svolte dalla curatela, deve osservarsi quanto segue.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio nei confronti della RA, svolta dall'opposta sul presupposto che la parte non si sia attivata tempestivamente per riassumere anch'essa il giudizio.
11 Ed invero, si è già dato atto come siano stati i fideiussori a dare nuovo impulso al presente processo a mezzo di ricorso in riassunzione depositato dalla e da CP_5 CP_4
le quali provvedevano alle notifiche nei confronti delle parti originarie del giudizio, della
[...]
RA intanto intervenuta nonché nei confronti degli eredi di Persona_1
La RA si costituiva aderendo alle domande già svolte dalla società in bonis.
Ebbene, se non è revocabile in dubbio che “in tema di riunione e separazione di cause, i processi in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l'onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17533 del 26/07/2010
(Rv. 614395 – 01)) d'altro canto, deve darsi ingresso all'argomento sostenuto dalla RA in quanto – proprio alla luce della notifica del ricorso per riassunzione e del pedissequo decreto nonché della costituzione in giudizio del successore della è principio altrettanto noto CP_3
quello secondo cui “in tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata, nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando
l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 02)).
Pertanto, nel caso di specie, anche essendo intervenuti due eventi interruttivi, deve ritenersi che con la costituzione in giudizio da parte della RA in un procedimento proseguito dai fideiussori anche relativamente alle domande svolte dalla Controparte_3
, proprio a seguito della notifica nei confronti della RA, nessun fenomeno
[...]
estintivo si sia realizzato (cfr. in punto di possibilità dell'attore di riassumere il giudizio nei confronti solo della parte non colpita dall'evento, Cass. 6924/2012).
Passando al merito della questione, allora, si è già dato conto di come la
[...]
proponendo l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
12 354/2020, aveva chiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, anche l'accertamento e la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte, in relazione ai rapporti bancari di conto corrente anticipi SBF n. 45295, di conto corrente ordinario n. 44356 e di conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234, oltre a svolgere specifiche domande riconvenzionali.
Nell'ambito di queste ultime, la società debitrice principale in bonis ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione:
- dell'applicazione da parte della di “tassi usurari, Controparte_7
eccedenti il limite legale ovvero (in subordine) eccedenti il cd. “tasso medio praticato” ricorrendone i presupposti, sui seguenti rapporti di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n.
CC0060047234, n. CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati alla società
[...]
commettendo il reato di usura e contestualmente violando il dispositivo di cui all'art. 1815 co. 2° CP_2
cod. civ., con conseguente nullità, invalidità ed inefficacia dei contratti bancari di cui sopra o quantomeno delle clausole di essi inerenti gli interessi ha applicato tassi usurari”;
- dell'interruzione, da parte della “brutalmente i contratti Controparte_7
di corrispondenza/anticipi nn. CC0060044356, n. CC0060045295, n. CC0060047234, n.
CC0060049254 tenuti presso la filiale di Grottazzolina, intestati alla società in Controparte_2
violazione della buona fede nella esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., con conseguente indebita segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991”.
In questi termini è stata domandata la condanna dell'opposta:
“- alla restituzione delle somme che la banca opposta ha riscosso per interessi applicati anche di natura moratoria, commissioni e spese ed addebiti di qualunque natura conteggiati sui conti di corrispondenza di cui sopra così come previsto dalla L. n. 108 del 1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2° cod. civ., e quindi al pagamento in favore della società della somma di Euro 772.528,30, come specificata nella Controparte_2
narrativa del presente atto di citazione ed al conteggio analitico principale, o nelle maggiori o minori che stabilirà
l'espletanda CTU, secondo gli stessi criteri, in base alla documentazione fornita e a quella che la banca convenuta verrà intimata a produrre, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle somme tempo per tempo percepite
a titolo di interessi od altra utilità connessa all'erogazione del denaro;
13 - al risarcimento del danno, rappresentato dal valore di mercato dell'intera azienda, in proprietà alla
[...]
prudenzialmente determinato in euro 12.000.000,00 o nella minore o maggiore somma che verrà CP_2
determinata a seguito di espletanda C.T.U. secondo i criteri tecnico-contabili indicati”.
Tanto premesso, allora, con specifico riferimento alle domande riconvenzionali appena menzionate, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle stesse a seguito dell'intervento del giudicato sulla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello nell'ambito del procedimento n. R.G.
1377/2019 la cui mera pendenza non aveva precluso al giudice di conferire un incarico al consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento dell'applicazione di oneri illegittimi.
Ebbene, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello, in corredo con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo nell'ambito del giudizio n. RG. 1358/2015 – afferente alla domanda di accertamento proposta dalla , dalla Controparte_13 CP_5
da e da con riguardo al medesimo petitum delle
[...] Persona_1 CP_4
domande riconvenzionali in questa sede proposte – è possibile evincere l'assoluta sovrapponibilità delle domande con riferimento all'applicazione di interessi usurari o eccedenti il limite legale o il tasso medio praticato, il recesso illegittimo della dai rapporti per CP_8
cui è causa e alla condanna al risarcimento del danno.
Rispetto alle stesse, allora, il passaggio in giudicato della sentenza in questione, preclude qualsivoglia ulteriore vaglio con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle stesse (cfr. doc. 6, nonché doc. allegati alle note del 21.05.2024 nel fascicolo della parte opposta).
Resta, pertanto, da esaminare l'eccezione riconvenzionale svolta dalla società in bonis e fatta propria dalla RA intervenuta in termini di accertamento negativo del saldo posto alla base della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_7 Controparte_7
In particolare, la , costituendosi in giudizio aveva formulato Controparte_3
le seguenti eccezioni riconvenzionali:
“nel merito: in accoglimento dei motivi di opposizione dedotti in narrativa, accertare e dichiarare, ove necessario, che nessuna somma di denaro è dovuta da parte della società opponente in ragione delle eventuali debitorie portate dai rapporti bancari relativi al conto corrente anticipi SBF n. 45295 al conto corrente ordinario n. 44356 ed al conto corrente anticipi su credito commerciale n. 47234, revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto n.
354/2020 R.G. n. 878/2020 emesso dal Tribunale di Fermo il 26.06.2020 e pubblicato in pari data data;
14 nel merito in via gradata : dichiarare la non debenza delle somme ingiunte poichè determinate attraverso la applicazione di interessi usurari e/o anatocistici ovvero per evidente errore di calcolo, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto”.
Sul punto, la parte opposta ha eccepito la carenza di interesse dell'accertamento in questione sulla scorta della circostanza – non contestata e documentata – dell'ammissione allo stato passivo, dichiarato esecutivo, su proposta dello stesso curatore fallimentare del credito portato dal d.i. in questa sede opposto, maggiorato di interessi spese e oneri (cfr. docc.
3-5 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. nel fascicolo della parte opposta).
Sul punto, osserva il Tribunale come, ferma restando l'intangibilità del giudicato endofallimentare, sia noto il principio secondo cui “le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti in sede concorsuale, ma non creano un vincolo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul medesimo rapporto giuridico (Cass. 19940/2006, 25640/2017, 27709/2020,
8010/2022, 34421/2023)”.
Anche di recente è stata ribadita la peculiare fisionomia del procedimento di accertamento del passivo, nel quale la situazione sostanziale che viene in rilievo non è tanto il diritto di credito, quanto il “diritto al concorso”, o comunque il diritto di credito nella sua declinazione concorsuale: una sorta di diritto sostanziale “a tempo”, destinato indissolubilmente e ab origine ad essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti (Cass. 11808/2022, 4632/2023).
Quanto appena esposto “rappresenta sommariamente il sostrato euristico dell'assunto, ampiamente consolidato, per cui tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo – quand'anche tra le stesse parti e sul medesimo rapporto – non sussiste il rischio di un contrasto di giudicati (Cass. 11808/2022), in ragione, appunto, della diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi: il primo con autorità di giudicato ex art. 2909
c.c., il secondo con valenza endoconcorsuale ex art. 96, ult.co., l. fall. (Cass. 27709/2020)” (cfr. di recente
Sez. 1 - , Ordinanza n. 7772 del 22/03/2024 (Rv. 670650 - 01)).
Peraltro, nel caso di specie, si è già dato atto della improcedibilità, derivata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, delle domande di accertamento del credito e di condanna al
15 pagamento nei confronti della società, poi, fallita e detta improcedibilità non può che produrre effetti anche rispetto alle eccezioni riconvenzionali coltivate dalla RA fallimentare.
Da un lato, intatti, non può non rammentarsi come le eccezioni de quibus siano state svolte per paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla parte opposta, sostanzialmente azzerandola, senza essere, tuttavia, corredate da alcuna domanda restitutoria, come visto, relegata nell'ambito delle domande riconvenzionali proposte e dichiarate inammissibili in quanto coperte dal giudicato, nei termini in cui si è già ampiamente detto.
Agevolmente, allora, può inferirsi come l'improcedibilità della domanda monitoria non possa che travolgere le stesse eccezioni riconvenzionali volte proprio ad ottenere la paralisi della domanda in questione. D'altro canto – e in via meramente incidentale – non può che rilevarsi che la C.T.U. espletata nel corso del giudizio ha comunque accertato la persistenza di un saldo, in ogni caso, a debito della correntista. Pertanto, il credito, in ogni caso non verrebbe azzerato, come eccepito in via riconvenzionale.
Per altro verso, poi, deve osservarsi anche la carenza di interesse rispetto alla pronuncia di accertamento di un credito (comunque) esistente in favore della Banca opposta.
Ed invero, a fronte del giudicato endofallimentare, la pretesa creditoria vantata dalla
Banca – nonché il suo diritto al concorso, nei termini di cui sopra – deve ritenersi, ormai, cristallizzata nell'ambito dello stato passivo, dichiarato esecutivo e non opposto. Rispetto ad una tale situazione, della pronuncia di accertamento neppure potrebbe giovarsi la società eventualmente tornata in bonis all'esito della procedura concorsuale la quale dovrebbe ottenere un proprio titolo in conseguenza della cessazione e decadenza di tutti gli organi della procedura e, pertanto, anche del Curatore.
Deve, in definitiva, essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di accertamento negativo del credito coltivata dalla RA.
Quanto al governo delle spese di lite tra la curatela opponente e la parte opposta, ritiene il Tribunale che, nella specie, ricorrano i presupposti legittimanti la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, relativamente a tutte le fasi del giudizio tranne quella decisionale, tenuto conto del complessivo comportamento processuale delle parti e, in particolare, della prosecuzione del giudizio nonostante la rinuncia alle domande
16 (comunque, divenute improcedibili) svolte dalla Banca opposta, circostanza che ben avrebbe consentito alla RA di desistere dalla prosecuzione del giudizio, anche alla luce del riconoscimento, sia pure in altra sede, del credito vantato dalla controparte.
Limitatamente alla fase decisionale, allora, la RA opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, le quali sono liquidate in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto.
Nei rapporti tra altre parti del giudizio, le spese devono essere compensate come chiesto dalle stesse parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto sul punto.
Le spese di C.T.U. devono essere poste solidalmente a carico del e, per essa, CP_1
in via di anticipazione a carico dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché di tutte le parti del giudizio, essendo state le operazioni peritali svolte nell'interesse di tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1386/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la cessazione della materia del contendere tra la parte opposta, la CP_5
e ; CP_4 Controparte_6
❖ dichiara l'improcedibilità della domanda svolta in via monitoria dalla Controparte_7
nei confronti del
[...] Parte_3
❖ dichiara l'improcedibilità delle domande svolte nel presente giudizio dalla
[...]
nei confronti del Controparte_7 Parte_3 CP_3
❖ dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dal Fallimento della
CP_3
❖ dichiara l'improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di accertamento negativo del credito proposta dal Fallimento della nei confronti della parte opposta;
CP_3
❖ pone definitivamente a carico del e, per essa, a carico Parte_3
dell'Erario in via di anticipazione, e di tutte le ulteriori parti del giudizio, in solido tra loro, le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
17 ❖ compensa integralmente le spese di lite tra la parte opposta, la CP_5 CP_4
e ;
[...] Controparte_6
❖ compensa tra il e la parte opposta le spese di lite Parte_3
limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
❖ condanna il a rifondere alla parte opposta le spese di Parte_3
lite relative alla fase decisionale che liquida nella somma complessiva di € 2.127,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 12.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
18