Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN ME DEL PO6 7 0 97 0 1 CASSAZIONE LA CORTE Oggetto eutoRegolamen SEZIONE TERZA CIVILE -de competenze Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ernesto LUPO - Presidente R.G.N. 4819/00 - Cron.15003 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. 2450 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 26/02/01 - Consigliere Dott. Gianfranco MANZO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 305K CE PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il 1.5 MAG 2001 IL CANCELLIERE CARLO FELICE 77 SCALA A, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BECCIA, difeso dagli avvocati PETRULLO, FAGGELLA,ENZO giusta delega in LIRE 3000 CANCELLERIA LUCIANO atti;
ricorrente CG512748
contro
TA TE, NA VI AN, NA RA, NA CA, NA NI, tutti eredi di NA TO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE 2001 DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato NI 401 DI CA, difesi dall'avvocato LUIGI LOIUDICE, -1- giusta delega in atti;
- resistenti avverso la sentenza n. 41/00 del Tribunale di POTENZA, emessa il 29/12/99 e depositata il 03/02/00 (R.G. 1343/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele FRANCESCO che ha chiesto si rigetti il ricorso con tutte le conseguenze di legge. -2- LA CORTE, PREMESSO IN FATTO Con atto notificato il 2/3/2000 PP CE ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza 3 febbraio 2000 con cui il Tribunale di TE in persona del Giudice Unico - decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra TA TE, NA VI AN, NA RA, NA CA e NA NI, tutti eredi di NA TO (opponenti) e il predetto CE (opposto) aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale rimettendo le - parti dinanzi al Tribunale di Bari, luogo di residenza degli opponenti. Si sono costituiti in giudizio gli eredi di NA TO, resistendo al ricorso del quale hanno chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO Gli eredi NA hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Pretore di TE, con cui era stato intimato, su ricorso del CE, il pagamento di L. 11.916.028 per prestazioni professionali relative alla redazione di un progetto di miglioramento fondiario curato cal CE su incarico di NA TO. Orbene, non è contestato tra le parti che gli odierni resistenti non abbiano il proprio domicilio nel circondario del Tribunale di TE, risiedendo essi in Altamura. Quanto al forum contractus, gli eredi NA hanno rilevato, fin dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, che il CE non aveva provato (e neppure allegato) dove l'incarico sarebbe stato conferito. Dalla documentazione prodotta dal CE si evince che il NA aveva presentato una domanda presso la Regione Basilicata e che lo stesso CE aveva redatto il piano di miglioramento aziendale del fondo sito in agro di Matera;
non esiste in atti la prova che l'incarico (il cui conferimento è peraltro contestato dagli eredi NA) sia stato conferito in TE (sula determinazione del forum contractus ex art. 20 c.p.c. Cass. 11974/95). Resta da considerare il forum destinatae solutionis in relazione ai criteri di cui all'art. 1182 c.c. La disposizione contenuta nel terzo comma di detto articolo, secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro va adempiuta presso il domicilio del creditore, riguarda le obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura. Nella specie, il compenso professionale oggetto della lite non risulta essere stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico: esso rappresenta quindi un debito pecuniario illiquido (Cass. 633/96; 2591/97). Né rileva in senso contrario che sia intervenuta, da parte del competente organo professionale, la liquidazione del compenso, dal momento che i debitori l'hanno contestata (Cass. 3547/68). Ne consegue che, in tale ultima evenienza, la fattispecie rientra non nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 1182 cit., ma in quella del quarto comma e, pertanto, l'obbligazione va adempiuta nel domicilio del debitore al tempo della scadenza (ex plurimis Cass. 33/90). Il ricorrente ha, infine, prospettato due ulteriori rilievi: che l'eccezione di prescrizione presuntiva implicava il riconoscimento del credito nella misura richiesta del creditore e che il Tribunale aveva omesso, declinando la competenza, di revocare il decreto opposto, così violando il principio de la competenza funzionale del Giudice che ha emesso il decreto a giudicare sull'opposizione. Ambedue i rilievi non colgono nel segno. Non il primo, perché i NA, in quanto eredi dell'originario debitore, ben possono negare la sussistenza di un dovere di prestazione senza incorrere nella previsione dell'art. 2959 c.c. e, cioè, possono cumulare l'eccezione di prescrizione presuntiva e quella di inesistenza del debito (cfr. Cass. 6674/81 e 5620/85). Non il secondo, perché per giurisprudenza pacifica la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, bensì contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto stesso (ex plurimis Cass. 1485/98 e 2352/99). Concludendo. in virtù di tutte le considerazioni esposte, il ricorso va rigettato, ribadendosi la competenza territoriale del Tribunale di Bari. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di questo regolamento.
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Bari e compensa le spese di regolamento. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Emusto lupo Scheworm " CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 15 MAG. 2001Oggi, lì DI IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E R P E U T S R O E N O C * hoooo 290000 WHITO DELLE Registrato in data 1 DIC. 2001. 4 54358. verso 253650 al n. (lire. DUECENTO p. I (0 sea high ELIPPO) Il Response Sovitio Atti Chaliziari ✓ ACCICHINI)