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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott.ssa Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 5402/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2065/2020 resa pubblica in data 20.07.2020, avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni) da circolazione stradale e vertente
TRA
(P.IVA ), con sede in Trieste alla Via Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
Machiavelli n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San
Gennaro NO (Na) alla Via Ottaviano, 215, presso lo studio dell'Avv. Micaela Ottomano (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa per procura alle liti su foglio separato C.F._1 allegata all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081-8280311; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._3
minore ( ), nata a [...] Persona_1 CodiceFiscale_4
il 20.03.2012, entrambi residenti in Pimonte (Na) ed elettivamente domiciliati in Castellammare di
Stabia (Na), alla Via Raiola, 52 presso lo Studio dell'Avv. TA VI (C.F.
) che li rappresenta e difende per procure su fogli separati allegati alla C.F._5
comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata in data 4.1.2024 (per le comunicazioni: fax n. 081-8728026; indirizzo di p.e.c.: Email_2
1 Appellati
NONCHE'
(c.f.: , residente in [...] Controparte_3 C.F._6
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 09.01.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: rappresenta di aver regolarmente notificato l'atto in riassunzione a tutti gli appellati, nel rispetto dei termini fissati da questo Ill.mo Magistrato, così come si evince dalla relata allegata all'atto depositato telematicamente. In particolare, le notifiche alla sig.ra ed al Sig. CP_1
sono avvenute manualmente, mentre quella nei confronti della sig.ra Controparte_2 [...]
è avvenuta a mezzo posta racc.ta, con relativa attestazione di CAN. Allega al presente CP_3
verbale la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta alla sig.ra , nonché i certificati di CP_3
residenza dei sigg.ri e Invita in ogni caso questa Ecc.ma Giudicante a voler CP_2 CP_1
disaminare le suddette notifiche, affinché ne verifichi ed attesti personalmente la regolarità. Premesso quanto sopra, evidenzia, altresì, che gli appellati/attori in primo grado NON SI SONO nuovamente costituiti in giudizio, sicché andranno dichiarati contumaci, con ogni conseguenza di legge. Inoltre, atteso che la presente causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la scrivente chiede che venga assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc, eventualmente ridotti a metà o in subordine, ove per motivi interni non sia possibile provvedere in tal senso, chiede rinvio per la discussione orale, con la concessione di un termine per il deposito di una memoria conclusionale.
Parte appellata: si riporta nuovamente a tutti i propri scritti difensivi, impugnando estensivamente tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito dalla controparte anche nelle note di trattazione scritta. Si insiste, pertanto, affinché il Giudicante adito, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla applicazione dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 27.03.2018, e , nella CP_1 Controparte_2
qualità indicata in epigrafe, evocavano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano
[...]
e per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente Controparte_4 Controparte_3
il veicolo con tg DT986GV, in proprietà di , nella causazione del sinistro verificatosi Controparte_3
2 il 25.03.2017 alle ore 16.00-16.30 in Pimonte e, per l'effetto, condannare la medesima, in solido con
., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologico, ITT, ITP, danno morale, e Parte_1 quant'altro conseguenziale all'evento e alle gravi lesioni personali patite dalla minore Per_1
oltre spese mediche, documentate e non, in favore degli attori da quantificarsi in corso di
[...]
causa, anche in seguito a ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei limiti di euro 5000,00 inclusi interessi e rivalutazione fino alla domanda, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
A fondamento della domanda gli attori allegavano in fatto che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, la minore mentre attraversava la strada accompagnata dalla madre sulle strisce pedonali, veniva investita dal veicolo tg DT986GV il cui conducente, , per negligenza, CP_5 imprudenza ed imperizia, si avvedeva troppo tardi dell'attraversamento dei pedoni e, non riuscendo a fermarsi tempestivamente, investiva la minore facendola rovinare al suolo;
che la bambina veniva trasportata presso il pronto soccorso dell' Ospedale Riuniti Area Stabiese – Asl Na3Sud dove i sanitari di turno eseguivano esami radiografici, eco addome e doccia gessata e riscontravano “frattura III distale diafisi tibia sin.” con prognosi di gg. 30 salvo complicazioni (cfr. ref. N. 15932/2017); che in data 28.03.2017 eseguiva visita di controllo presso il reparto di orto-traumatologia degli ospedali stabiesi con prescrizione di consulenza pediatrica e di controllo dopo 10 gg, eseguiva esame rx presso il Centro Capasso – Pepe di Castellammare di Stabia che mostrava esiti di decorso di frattura obliqua;
che in data 11.04.2017 veniva eseguito ulteriore controllo presso il centro Capasso – Pepe che mostrava esiti in consolidazione;
che in data 02.05.2018 veniva rimosso parte dell'apparecchio gessato con ulteriore prognosi di 30gg; che in data 30.05.2017 venia rimosso il gesso, prescritto ciclo di FKT ed eseguito esame radiografico di controllo;
che venivano eseguiti due cicli di FKT presso il centro di Castellammare di Stabia per un costo complessivo di € 600,00, oltre iva;
Parte_2
che in data 10.08.2017, a seguito di visita specialistica, la minore veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare;
nonostante la richiesta e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita inoltrata alla i danni non erano stati risarciti. Parte_1
1.2- Costituitasi in giudizio , per quel che qui ancora rileva, contestava la dinamica del Parte_1
sinistro come descritta dagli attori da ritenersi infondata e non corrispondente al vero, oltre che non adeguatamente provata. In particolare, allegava che il conducente del veicolo presunto investitore aveva fornito una diversa ricostruzione dei fatti, assumendo che: “A) il giorno 25.03.2017 alle ore
16.45 circa il conducente del veicolo Fiat Panda tg DT986GV, di proprietà di Controparte_3
procedeva lungo la SS366, provenendo da Agerola in direzione Gragnano, a velocità molto modesta, allorquando giunto all'altezza del civico 15 di via Piano in Pimonte, si vedeva improvvisamente
3 attraversare la strada da una bambina, , che sfuggita alla mamma, correndo, sbucava Persona_1
da destra da dietro una macchina parcheggiata sul ciglio della strada;
B) la piccola Persona_1
occupava improvvisamente e repentinamente la carreggiata, proprio davanti alla vettura Fiat Panda, scattando da dietro una vettura parcheggiata;
C) che, provenendo da dietro un'auto parcheggiata e scattando proprio dinanzi alla Fiat Panda, la minore rappresentò un ostacolo improvviso per il conducente dell'auto; D) il conducente della Fiat Panda poneva in essere una frenata e sterzava a sinistra, nel tentativo di evitare l'investimento”.
La società assumeva quindi che dalla disamina di tale versione del fatto emergeva chiara la responsabilità dei genitori per culpa in vigilando della minore mentre andava esclusa la responsabilità del conducente poiché nulla poté fare per evitare l'investimento della minore;
contestava inoltre il quantum risarcitorio ritenuto pretestuoso non avendo gli attori fornito una specifica quantificazione delle lesioni patite, e nulla essendo dovuto a titolo di danno morale, come da giurisprudenza costante sul punto;
impugnava infine la cumulativa richiesta di interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, pertanto, in via principale rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite;
in subordine riconoscersi il concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nel sinistro, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
1.3- Eseguita la rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti di all'esito Controparte_3 dell'istruttoria (consistita nell'escussione di due testi di parte convenuta e uno di parte attrice, e nell'espletamento di ctu medica), con sentenza n. 2065/2020 resa pubblica in data 20.07.2020, il
Giudice di Pace di Gragnano, dichiarata la contumacia di e la proponibilità della Controparte_3
domanda, riconosceva la responsabilità del conducente il veicolo Fiat tg DT986GV in proprietà di e condannava, in solido, e al pagamento dei danni in Controparte_3 Parte_1 Controparte_3 favore degli attori quantificati in € 8946,38, oltre interessi compensativi, con il favore delle spese di lite liquidate in € 2.050,00 per comensi ed euro 350,00 per spese , oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
spese di ctu definitivamente a carico delle parti convenute.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato nei confronti di e di , CP_1 Controparte_2
nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , in Persona_1
data 16.10.2020, e in data 15.10.2020 nei confronti di (mediante consegna di plico Controparte_3 postale al portiere dello stabile), per l'udienza del 15.02.2021, proponeva rituale e Parte_1
tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, rigettare la domanda proposta nel primo grado di giudizio in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata e in parziale accoglimento dell'appello
4 proposto, accertare la concorsuale responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione proporzionale del quantum riconosciuto in primo grado, accertare l'insussistenza del danno morale e del diritto ad € 600,00 di spese mediche, con conseguente ulteriore decurtazione del quantum riconosciuto in primo grado, con vittoria di spese di lite del grado di giudizio.
2.2- Costituitisi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 25.01.2021, CP_1
e , nella qualità indicata in epigrafe, in via preliminare eccepivano la
[...] Controparte_2
violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc, nel merito resistevano all'avversa impugnazione, All'esito, parte appellata chiedeva rigettarsi il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, vinte le spese di lite con attribuzione.
2.1-Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata l'interruzione del processo stante la cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata dell'avv. Giuseppe Del
Gaudio, difensore degli appellati, deliberata in data 21.10.2021, riassunto il giudizio da Parte_1
con ricorso depositato in data 30.03.2023 ed eseguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al 9.1.2024 agli appellati, in data 4.1.2024 si costituivano in giudizio e CP_1
, riportandosi a tutti gli scritti difensivi del giudizio, mentre non si costituiva Controparte_2 [...]
; quindi, con ordinanza in data 18.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa CP_3
veniva riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.05.2024.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_3 benchè regolarmente citata mediante la notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta con raccomandata a/r spedita il 15.10.2020 e perfezionatasi con la consegna del plico postale al portiere dello stabile in data 22.10.2020 e la successiva notifica del ricorso in riassunzione eseguita a mezzo posta con spedizione del plico raccomandato in data 7.4.2023 e perfezionatasi mediante consegna del plico al portiere dello stabile in data 17.4.2023
4. Del pari va disattesa la eccezione di nullità dell'atto introduttivo per nullità della notifica dell'atto di appello dagli appellati formulata solo con la memoria conclusionale e chiaramente inconferente rispetto al presente giudizio (l'avv. VI, costituito in giudizio in sostituzione dell'avv. Del Gaudio solo il 4.1.2024 lamenta che l'atto di impugnazione è stato notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario il 10.05.2019, “laddove l'istante, rapp.to e difeso da sé stesso, aveva dichiarato di volere ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi della Legge n.
53 del 21 gennaio 1994), prima ancora che infondata (posto che gli appellati si sono ritualmente e tempestivamente costituiti nel presente giudizio di appello)
5 5.- Ancora in via preliminare va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato in ragione della ritenuta violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342
c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello nei termini previsti dal codice di rito dà conto della infondatezza dell'eccezione ex art. 348 bis cpc.
6 6.- Con l'appello proposto la , in persona del suo legale rappresentante p.t, lamenta in Parte_1 primo luogo la violazione da parte del primo giudice dell'art. 115 cpc, per aver valutato ai fini della decisione esclusivamente la testimonianza del teste di parte attrice ed omesso Testimone_1
invece di valutare le dichiarazioni dei due testi indicati dalla compagnia assicuratrice, CP_5
e di cui la sentenza non faceva neppure menzione, senza addurre alcuna motivazione CP_6
al riguardo, in contrasto con il principio di motivazione della sentenza sancito dagli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., laddove la corretta applicazione di tali principi avrebbe determinato il rigetto della domanda nel merito o quanto meno la dichiarazione di concorsuale responsabilità delle parti.
Invero, secondo l'appellante, una corretta ed esaustiva analisi di tutti gli elementi istruttori e probatori avrebbe portato all'accertamento dell'assenza di responsabilità del conducente il veicolo convenuto o, in subordine, di una sua concorsuale responsabilità, ai sensi all'art. 2054 comma 1 c.c.
Infatti, le dichiarazioni testimoniali rese da e avevano provato che il CP_5 CP_6 conducente, mentre procedeva a bassa velocità, si vide piombare innanzi all'auto la bambina;
che la bambina, sbucando improvvisamente da dietro un'auto in sosta, costituiva un ostacolo improvviso e imprevedibile;
che il conducente sterzò completamente a sinistra, evitando di investirla frontalmente ed urtandola con la propria fiancata destra;
che pertanto nessuna responsabilità era ascrivibile a
[...]
che ebbe una condotta di guida diligente e nulla potè fare per evitare il sinistro;
che, invece, CP_5 la condotta del pedone fu imprevedibile ed imprudente al punto da rendere l'impatto inevitabile, non consentendo al conducente del veicolo la possibilità di una manovra di emergenza, pur avendo fatto il possibile per evitare il sinistro;
che, per contro, la responsabilità dell'accaduto doveva farsi ricadere sugli attori i quali non hanno vigilato sulla minore in violazione dell'articolo 2048 del Codice civile.
Ancora parte appellante evidenzia l'inattendibilità del teste attoreo, deducendo in Testimone_1
primo luogo che dalla testimonianza non era emerso che lo stesso avesse rilasciato i propri dati o recapiti alle persone presenti sul posto e al momento del sinistro;
che, in ogni caso, anche la deposizione resa dal teste aveva fatto emergere l'assenza di responsabilità del Tes_1 conducente dell'auto avendo il teste dichiarato che la bambina si trovava con la mamma dietro una macchina parcheggiata sul margine destro della via (“Siccome c'era una macchina in sosta stava sulla sinistra della signora e precisamente sul margine destro rispetto al senso di marcia dell'auto che investì la bambina”) e che aveva fatto un passo innanzi, per poi essere investita (“Quando è successo il fatto la bimba e la mamma si stavano affacciando per attraversare e la bimba aveva fatto un passo
e la macchina la investì”), che la madre sarebbe rimasta indietro senza fare alcunchè per evitare l'investimento (“Non ricordo se la signora tirò la bambina”).
7 Rileva ancora l'appellante che anche il aveva ha ammesso che il conducente sterzò alla Tes_1 propria sinistra, per evitare l'investimento, così confermando che lo stesso pose in essere ogni manovra atta a scongiurare l'evento dando anche conferma della impossibilità per quest'ultimo di evitare l'imprevisto ed imprevedibile improvviso ostacolo.
Infine, l'appellante si duole del quantum liquidato dal giudice di prime cure nella misura in cui veniva liquidata in favore degli attori anche la somma di € 2090,00 a titolo di danno morale ritenuto in re ipsa , in carenza di specifica prova della ulteriore sofferenza patita dai medesimi, e di € 600,00 a titolo di spese mediche non riconosciute dal consulente medico d'ufficio e difatti non menzionate in sentenza.
6.1- L'impugnazione è in parte fondata e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, va osservato che l'art. 2697 cc dispone testualmente che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
L'adempimento dell'onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice, che costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita. Al riguardo la S.C. ha sostenuto che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.
2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24
Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio” (Cass. civ. n. 8018/2021).
E' stato altresì affermato che “Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, c.p.c.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. civ. n.
15162/2008) e, ancora, che “ai fini della ripartizione dell'onere della prova, allorché il convenuto
8 non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone una eccezione in senso sostanziale di cui
è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c.” (Cass. civ. n. 4622/2004).
Alla stregua dei richiamati principi, dunque, il giudice del merito, acquisite le prove testimoniali e/o documentali sarà tenuto alla loro valutazione in conformità al disposto dall'art. 116 cpc comma 1 secondo cui “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti” tenendo conto che “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte- mezzo di prova” (Cass. civ. n. 16467/2017).
Tanto premesso in linea generale e di principio, ritiene il tribunale che nella fattispecie in esame, in conformità alle doglianze espresse dall'appellante, il primo giudice, nella valutazione del materiale probatorio acquisito e, in specie, delle prove testimoniali ammesse ed assunte, non abbia fatto buon uso delle norme e degli insegnamenti della S.C. sin qui richiamati.
Al riguardo è opportuno segnalare in primo luogo le lacune assertive, prima ancora che probatorie, nella prospettazione dei fatti posti dagli attori posti a fondamento della domanda risarcitoria. Ed invero l'atto di citazione è assolutamente lacunoso in ordine alla descrizione delle modalità di accadimento del sinistro avendo gli attori dedotto genericamente che “… mentre la minore attraversava la strada accompagnata dalla madre sulle strisce pedonali, veniva investita dall'auto tg DT986GV il cui conducente, per negligenza, imprudenza ed imperizia, si avvedeva troppo tardi dell'attraversamento dei pedoni e, non riuscendo a fermarsi tempestivamente, investiva la minore facendola rovinare al suolo” aggiungendo che <a seguito di tanto, la bambina veniva trasportata presso il pronto soccorso dell' Ospedale Riuniti Area Stabiese – Asl Na3Sud dove i sanitari riscontravano “… frattura III distale diafisi tibia sin.” con prognosi di 30 gg(cfr. ref. N.
15932/2017)>>, ed allegando la relativa documentazione medica.
L'atto introduttivo del giudizio (al pari della precedente lettera di messa in mora dell'assicurazione in data 30.11.2017 e della missiva di invito alla negoziazione assistita del 7.10.2018) in effetti, non reca una descrizione del luogo di accadimento del sinistro e della dinamica del sinistro. In particolare, non sono descritte le caratteristiche della strada in cui l'incidentesi è verificato (se trattasi di strada a 9 senso unico o a doppio senso di circolazione, ampia o stretta, se nel tratto di accadimento del sinistro l'andamento della strada è rettilineo o curvilineo, quali fossero le condizioni di visibilità e di illuminazione, oltre che le condizioni meteorologiche; non è chiarito se al momento del sinistro vi era traffico;
non è specificata la direzione di marcia e la velocità di percorrenza del veicolo investitore, né la esatta posizione del suddetto veicolo sulla carreggiata;
non è chiarita la direzione dell'attraversamento intrapreso dalla minore, in quale fase dell'attraversamento (iniziale, centrale o finale) si verificava l'investimento e dunque il punto della strada in cui la bambina è stata investita;
non è specificato in che modalità la minore era accompagnata dalla madre (se tenuta per mano o altro), né se l'auto investitrice aveva tentato una manovra per evitare l'impatto, né la parte della vettura che aveva urtato la minore e la parte del corpo della minore interessata dall'urto.
Ciò premesso, si osserva che sul piano probatorio vengono in rilievo in primo luogo le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai testi indicati da entrambe le parti in causa.
Al riguardo va, in primo luogo disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare da parte appellata sollevata con riferimento al teste , indicato dalla società convenuta, in quanto al CP_5
momento del fatto conducente della Fiat Panda investitrice.
Invero, secondo un recente insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 9456/2023)
l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. ,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione. Di conseguenza, laddove l'incapacità a testimoniare conseguente alla simultanea titolarità, in capo al teste, della qualità di parte, anche virtuale, non venga eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza. La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico, quando precisa le conclusioni,
10 senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti e dei verbali del giudizio di primo grado emerge che parte attrice non ha sollevato l'eccezione di incapacità del teste prima dell'ammissione CP_5
della prova, che è stata articolata dalla società convenuta una prima volta all'udienza del 26.9.2018 e successivamente all'udienza del 15.5.2019, all'esito della quale il giudice ha ammesso le prove articolate da entrambe le parti (solo all'udienza del 10.7.2019, nella fase iniziale dell'escussione del teste, il difensore della convenuta si è opposto alla prosecuzione della stessa per essere il teste conducente del veicolo convenuto e quindi inattendibile). Di qui la preclusione di ogni doglianza in ordine alla capacità del teste . CP_5
Tanto premesso, si osserva che il teste di parte attrice, (presente sul luogo ed al Testimone_1
momento del sinistro perché risaliva a piedi la strada in cui si è verificato e tuttavia non indicato come teste nella lettera di messa in mora inoltrata dagli attori alla compagnia assicuratrice ma solo all'udienza del 15.05.2019), sulle cui dichiarazioni il primo giudice ha fondato l'accertamento della responsabilità della convenuta e della sua assicurazione, ritenendo che detto teste ha “confermato la versione dell'incidente prospettata da parte attrice”, in realtà, a giudizio del tribunale, ha fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro parzialmente differente rispetto a quanto dedotto dagli attori.
Nell'atto di citazione si legge invero che “mentre la minore attraversava la strada accompagnata dalla madre sulle strisce pedonali veniva investita da un'auto … che si avvedeva troppo tardi dell'attraversamento dei pedoni…” , allegazione da cui si desume che l'investimento si è verificato in una fase avanzata di attraversamento della strada sulle strisce pedonali da parte della e CP_1 della bambina;
il teste riferisce invece di aver visto “una signora con una bambina che Tes_1 usciva da questi vicoletti, si accingeva ad attraversare la strada tenendo la bambina;
Siccome c'era una macchina in sosta stava sulla sinistra della signora e precisamente sul margine destro rispetto al senso di marcia dell'auto che investì la bambina” per poi aggiungere che “Quando è successo il fatto la bimba e la mamma si stavano affacciando per attraversare e la bimba aveva fatto un passo e la macchina la investì” e che “il conducente della Panda sterzò sulla sua sinistra per evitare di investire le due persone ma comunque investì la bambina”. Il teste ha poi dichiarato “non ricordo se la signora tirò la bambina ma ricordo che le due stavano in procinto di attraversare ed avevano fatto un passetto per guardare ed attraversare” e ancora: “Ricordo che la Panda ha investito la bambina con la sua parte anteriore laterale destra colpendola alla gamba sinistra …. ADR dove è successo
l'incidente la strada non è molto larga , non so se le auto possono sostare in quel punto ma in genere lo fanno”
11 Dalle dichiarazioni del teste emerge dunque, in contrasto con l'assunto attoreo, che madre e figlia
(che si trovavano sul margine della stessa carreggiata corrispondente al senso di marcia della Fiat
Panda che scendeva dalla stessa strada con direzione Gragnano) al momento dell'investimento non avevano ancora intrapreso l'attraversamento della strada, ma si stavano affacciando sulla strada per attraversare dopo aver superato l'ostacolo di un'auto in sosta sulle strisce, posta a sinistra della signora;
che nell'affacciarsi per attraversare “la bimba aveva fatto un passo” (ossia si era portata sulla sede stradale in posizione sopravanzata rispetto alla madre) ed era stata investita dalla Panda che in quel momento transitava;
che al momento del fatto la bambina era tenuta per mano dalla mamma ed era a sinistra della stessa;
che il conducente della Panda, aveva sterzato sulla sua sinistra per evitare di investire le due persone, ma aveva investito la bambina.
Il teste (conducente del veicolo investitore) con riferimento alla dinamica del sinistro CP_5 riferisce che “…mentre procedevo ad andatura molto moderata, improvvisamente da dietro una macchina, parcheggiata sul margine destro della strada, sbucò una bambina correndo proprio dinanzi alla vettura da me condotta. ADR la bambina “sbucò” dinanzi alla Fiat Panda a distanza ravvicinata non oltre un metro/un metro e mezzo ed io, vistamela di fronte, frenai e sterzai tutto a sinistra per cercare in tutti i modi di evitare di investirla;
ADR. Purtroppo, non riuscii ad evitarla, ma fortunatamente la colpii con la fiancata destra della vettura. ADR. La bambina quando corse davanti alla mia macchina era da sola …. ADR preciso che la bimba, quando sbucò da dietro la vettura, mi attraversò la strada da destra verso sinistra, su strisce pedonali che erano molto sbiadite.
ADR La strada statale , ove è successo il sinistro, era a doppio senso di marcia e le rispettive corsie non sono molto larghe. ADR sul margine destro della strada, al momento del fatto, erano parcheggiati tutti veicoli, anche se non so se sia possibile sostare”.
Del medesimo tenore le dichiarazioni dell'altro teste, figlio del conducente, all'epoca CP_6 dei fatti quindicenne e trasportato a bordo dell'auto, di cui gli appellati hanno dedotto la inattendibilità per aver fornito una dichiarazione di favore per tutelare la posizione sfavorevole del padre.
Come è noto la valutazione sulla attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ., sez. III, 30.03.2010, n. 7763; in senso conforme cfr.
Cass. 21.08.2004, n. 16529).
12 Orbene, nella fattispecie in rassegna, le dichiarazioni dei due testi indicati dalla società convenuta, per quanto in precedenza esposto, convergono con quelle del teste attoreo (e si reputano al pari di queste attendibili) nell'affermare (in contrasto con quanto invece allegato in citazione) che l'incidente si è verificato non già mentre madre e figlia attraversavano la strada sulle strisce ma quando ancora non avevano iniziato l'attraversamento, ossia quando, superato l'ostacolo rappresentato da un'auto in sosta sul margine della strada, si accingevano ad attraversare la strada;
in tale momento la bambina, secondo il teste “aveva fatto un passo” avanti, secondo i due testi usci correndo Tes_1 CP_5
e “sbucò” da dietro un'autovettura parcheggiata sul margine destro della strada.
Non si reputano attendibili, invece, le dichiarazioni dei testi della convenuta secondo cui la bambina corse dinanzi alla Panda, ad una distanza ravvicinata, ed attraversò la strada da destra a sinistra:
l'assunto, infatti, oltre a non aver trovato ulteriori riscontri, è in contrasto con la manovra di emergenza (sterzata a sinistra) che tutti i testi riferiscono effettuata dal conducente della Panda per evitare l'investimento con la parte frontale dell'auto e che del pari pacificamente ha fatto sì che la
Panda investisse la bambina “con la sua parte anteriore laterale destra colpendola alla gamba sinistra” , manovra e dinamica compatibili invece con un principio di attraversamento posto in essere dalla bambina portandosi sulla sede stradale di un passo avanti alla madre.
Orbene, al di là del minore o maggiore dinamismo attribuito dai testi al movimento della bambina, è evidente che le dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, danno conto che ad occupare per prima la sede stradale per attraversare è stata la minore, che tale accesso è stato improvviso per il conducente della Fiat Panda che scendeva lungo la strada per essere stata la bambina coperta dall'auto in sosta sul margine strada, all'altezza delle strisce zebrate, posta alla sua sinistra, auto che aveva oltrepassato insieme alla madre per affacciarsi sulla strada, che il conducente della Fiat Panda ha tentato una manovra di emergenza con gli esiti indicati.
Ad integrazione di tali risultanze va poi considerato che dalla documentazione fotografica allegata alla produzione attorea di primo grado, raffigurante la strada in cui si è verificato l'incidente, emerge che la stessa, oltre ad essere a doppio senso di circolazione e piuttosto stretta, come riferito da tutti i testi, è anche priva di marciapiedi ai due margini e che a causa del suo abituale utilizzo per la sosta delle auto (anche nello spazio occupato dalle strisce zebrate) la carreggiata destinata alla circolazione delle auto subisce un ulteriore restringimento.
Orbene, ritiene il tribunale che lo stato dei luoghi come dianzi ricostruito certamente imponeva l'osservanza di particolare attenzione e prudenza sia da parte dei pedoni che lungo tale strada (priva di marciapiedi e con i margini occupati da auto in sosta) camminano o che tale strada intendono attraversare, a maggior ragione se in compagnia di bambini, sia da parte dei conducenti delle auto che
13 tale strada percorrono, nella consapevolezza della possibile presenza di pedoni in cammino lungo la sede stradale e in ogni caso della presenza sulla sede stradale di strisce per l'attraversamento pedonale.
Nella fattispecie in esame, quindi, la responsabilità del sinistro è ascrivibile in uguale misura ad entrambe le parti in concorso tra loro, per non aver tenuto, in occasione del suo accadimento, condotte conformi alle prescrizioni del codice della strada e alle regole di comune prudenza imposte dalle circostanze del caso concreto.
Tale responsabilità è, invero, certamente ascrivibile al conducente dell'auto, atteso che, se è vero che la bambina è apparsa all'improvviso sulla strada e che il conducente della Panda ha tentato una manovra di emergenza che, verosimilmente, ha consentito di limitare le conseguenza dannose del sinistro, è del pari vero che le descritte condizioni della strada e la presenza di strisce zebrate avrebbero dovuto indurre lo stesso conducente a prestare maggiore attenzione nel percorrerla e, in particolare, ad avvedersi quanto meno della presenza della madre della bambina in prossimità delle auto in sosta lungo il margine destro della strada che stava percorrendo, proprio all'altezza delle strisce pedonali e, di conseguenza, a ridurre prudenzialmente ancora di più la velocità in prossimità delle strisce, fin quasi a fermarsi (cfr. art. 40 comma 11 ratione temporis vigente, 41 e 191 cds), condotta di guida che, qualora osservata, gli avrebbe consentito di evitare l'investimento della bambina anche in presenza di un accesso improvviso.
Sussiste altresì la responsabilità del pedone e, in specie, della madre della bambina, che tenuto conto delle indicate condizioni della strada (stretta, senza marciapiedi, con auto in sosta ai margini anche nello spazio occupato dalle strisce zebrate) avrebbe dovuto prestare la massima attenzione ed usare la massima prudenza nell'affacciarsi sulla strada insieme alla bambina per accingersi all'attraversamento dopo aver superato le auto in sosta, nella consapevolezza della possibile sopravvenienza di auto provenienti dalla stessa carreggiata alla sua sinistra;
inoltre e in ogni caso, la consapevolezza delle riferite obiettive condizioni di pericolo avrebbe dovuto indurre la madre a garantire alla figlia lo svolgimento delle descritte operazioni prodromiche all'attraversamento in condizioni di sicurezza, non solo tenendola per mano (come risulta abbia fatto) ma anche e soprattutto assicurandosi che, giunte al margine della strada, oltre le auto in sosta, la bambina rimanesse in posizione più arretrata rispetto alla propria persona, onde evitare il rischio di pericolosi ed imprevedibili ulteriori passi in avanti da parte della stessa bambina (quale quello in concreto compiuto) e , quindi, di un investimento da parte di auto in arrivo dalla corsia di marcia sul cui margine si trovavano.
Di qui, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, l'accertamento della responsabilità paritaria concorrente della madre della bambina e del conducente della Fiat Panda
14 nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, la condanna dell'appellante
[...]
in solido con , al pagamento in favore degli attori, nella indicata Controparte_4 Controparte_3 loro qualità, della metà dell'importo a tale titolo dovuto, importo dal primo giudice liquidato in complessivi euro 8946,30 all'attualità oltre interessi compensativi (dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza) ed interessi legali (dalla data della sentenza al soddisfo) come liquidati in sentenza.
6.2- Come anticipato, la società appellante ha censurato la sentenza del primo giudice anche nella parte in cui ha liquidato in favore degli attori la somma di € 2090,00 a titolo di danno morale ritenuto in re ipsa, in carenza di specifica prova della ulteriore sofferenza patita dai medesimi.
Anche tale motivo di impugnazione è fondato e va pertanto accolto.
La S.C. (Cass. Sez. III, ordinanza n. 5820 del 28.2.2019) ha di recente ribadito il principio (già espresso da Cass. Sez. III Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018) secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute: – costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale” , atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali
i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); - non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale , perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che , ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
A non dissimili conclusioni conduce, invero, anche la sentenza n. 235/2014 della Corte
Costituzionale, laddove, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, statuisce che “la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione
e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3(aumento del 20%)”.
La Corte giustifica, poi, la limitazione ex lege dell'eventuale liquidazione del danno morale affermando che “in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici , concorrendo ex lege al
15 Fondo di Garanzia per le vittime della strada , perseguono anche fini solidaristici – l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi” e prosegue sottolineando come “l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella – lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Ne consegue, quindi, che il danno biologico da micropermanenti, definito dall'art. 139 CdA come
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, può essere “aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Tutto ciò considerato, nel caso di specie parte attrice in citazione si è limitata a richiedere la liquidazione del danno morale senza addurre alcuna argomentazione a sostegno della sua ricorrenza
(solo nella memoria conclusionale di primo grado ha ritenuto dovuta tale voce “siccome ravvisabile nella c.d. dignità della persona umana , offesa dal reato e così negli art. 2 e 3 della Costituzione e negli altri referenti che tutelano la libertà e la dignità della persona umana – Cass. 28/11/1996 n.
10606”) e, analogamente, il primo giudice, ha riconosciuto tale voce di danno omettendo di motivare la fondatezza della relativa domanda.
La mancanza di qualsiasi allegazione, anche generica, in ordine alle concrete declinazioni del danno morale invocato dagli attori e riconosciuto in sentenza ed alla prova dei fatti generatori di tali espressioni del danno morale, danno conto delle ragioni dell'accoglimento, anche sotto tale profilo, della proposta impugnazione e, per l'effetto, della sottrazione dall'importo complessivamente liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno (complessivi euro 8946,38 all'attualità) della somma (euro 2090,00) liquidata per il danno morale, con conseguente rideterminazione in euro
6856,38 del risarcimento liquidato.
6.3- La società appellante ha infine impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in favore degli attori la somma di euro 600,00 a titolo di spese mediche, sebbene non riconosciute dal consulente medico d'ufficio alle cui conclusioni il primo giudice aveva invece dichiarato di aderire (e difatti non menzionate precedentemente in sentenza).
16 L'appello è infondato.
Al riguardo va, invero, in primo luogo considerato che l'incarico conferito al c.t.u. e dallo stesso in concreto espletato aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento delle lesioni, di carattere temporaneo o permanente, riportate dalla minore in occasione del sinistro per cui è Persona_1 causa, restando quindi estranei alle indagini del c.t.u. tanto l'accertamento e la liquidazione del danno morale subito dalla minore (oggetto del motivo di impugnazione in precedenza esaminato), quanto l'accertamento e la quantificazione delle spese mediche sopportate dagli attori in conseguenza del sinistro.
Da tale premessa discende, sul piano logico prima ancora che della interpretazione della sentenza alla stregua del suo tenore letterale, che l'adesione alle conclusioni della consulenza medica dichiarata dal primo giudice si riferisce esclusivamente all'accertamento ed alla quantificazione da parte del c.t.u. delle lesioni subite dalla minore.
Tanto premesso e considerato si osserva che gli attori nella citazione in primo grado hanno espressamente richiesto la liquidazione spese mediche sostenute, documentate e non, indicando tra gli altri atti allegati alla citazione anche “ricevute di pagamento”. In effetti, la produzione di primo grado degli appellati contiene due fatture emesse da , la n. 21 del 16.6.2017 e la n. 25 Parte_2
del 26.7.2017, entrambe relative a cicli di fisioterapia per frattura alla tibia sx praticati dalla minore dopo l'incidente e ciascuna dell'importo di euro 300,00, per un esborso totale di euro 600,00 corrispondente a quello liquidato in sentenza.
Di qui il rigetto del motivo di impugnazione e, tenuto conto dell'affermato concorso di colpa degli attori, la liquidazione in favore degli stessi della metà dell'importo liquidato in sentenza (euro
8946,38), come dianzi rideterminato a seguito della esclusione del danno morale (euro 6856,38), e dunque per un totale di euro 3428,19, oltre interessi come riconosciuti in sentenza.
7.- Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia che ha visto solo parzialmente accolte le domande attoree, le spese di lite restano per metà compensate tra le parti costituite mentre per la restante metà seguono la soccombenza e vengono pertanto liquidate di ufficio in difetto di specifica, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (3428,00), alla ridotta complessità e al carattere ripetitivo, per entrambi i gradi di giudizio, delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alla media difficoltà delle difese svolte dagli appellati e all'attività difensiva effettivamente svolta (carente in appello della fase istruttoria in senso stretto), con riconoscimento del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro
1101 ad euro 5200) ridotto del 30% per il giudizio di appello, oltre il 15% sul compenso per rimborso
17 forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute e distrazione in favore dell'avv.
TA VI, difensore degli appellati che ne ha fatto richiesta. Le spese di c.t.u. medico-legale restano definitivamente a carico di e di . Pt_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2065/2020 resa pubblica in data 20.07.2020, proposto da in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 CP_1
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] Controparte_2
minore , e di , così provvede: Persona_1 Controparte_3
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata a) dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via concorrente e paritaria al conducente della Fiat Panda di proprietà di ed ai i sigg. e nella Controparte_3 CP_2 CP_1
indicata qualità;
b) condanna e in solido al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_3 CP_1
, nella indicata qualità, della somma di euro 3428,19 all'attualità oltre il gli Controparte_2
interessi come liquidati nella sentenza di primo grado;
3. condanna e in solido al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_3 CP_1
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , della Controparte_2 Persona_1
metà delle spese del doppio grado di giudizio – salvo le spese della c.t.u. disposta in primo grado che restano definitivamente e per l'intero a carico delle parti convenute in primo grado - che per tale quota liquida, per il primo grado in complessivi € 72,00 per spese ed euro 613,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, e per il secondo grado in complessivi € 1276,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, per entrambi i gradi con distrazione in favore dell'avv. TA VI difensore anticipatario degli attori- appellati;
dichiara le spese del doppio grado compensate tra le parti per la restante metà.
Così deciso in Torre Annunziata in data 20 maggio 2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott.ssa Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 5402/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2065/2020 resa pubblica in data 20.07.2020, avente ad oggetto: risarcimento danni (lesioni) da circolazione stradale e vertente
TRA
(P.IVA ), con sede in Trieste alla Via Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
Machiavelli n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San
Gennaro NO (Na) alla Via Ottaviano, 215, presso lo studio dell'Avv. Micaela Ottomano (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa per procura alle liti su foglio separato C.F._1 allegata all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081-8280311; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._3
minore ( ), nata a [...] Persona_1 CodiceFiscale_4
il 20.03.2012, entrambi residenti in Pimonte (Na) ed elettivamente domiciliati in Castellammare di
Stabia (Na), alla Via Raiola, 52 presso lo Studio dell'Avv. TA VI (C.F.
) che li rappresenta e difende per procure su fogli separati allegati alla C.F._5
comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata in data 4.1.2024 (per le comunicazioni: fax n. 081-8728026; indirizzo di p.e.c.: Email_2
1 Appellati
NONCHE'
(c.f.: , residente in [...] Controparte_3 C.F._6
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 09.01.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: rappresenta di aver regolarmente notificato l'atto in riassunzione a tutti gli appellati, nel rispetto dei termini fissati da questo Ill.mo Magistrato, così come si evince dalla relata allegata all'atto depositato telematicamente. In particolare, le notifiche alla sig.ra ed al Sig. CP_1
sono avvenute manualmente, mentre quella nei confronti della sig.ra Controparte_2 [...]
è avvenuta a mezzo posta racc.ta, con relativa attestazione di CAN. Allega al presente CP_3
verbale la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta alla sig.ra , nonché i certificati di CP_3
residenza dei sigg.ri e Invita in ogni caso questa Ecc.ma Giudicante a voler CP_2 CP_1
disaminare le suddette notifiche, affinché ne verifichi ed attesti personalmente la regolarità. Premesso quanto sopra, evidenzia, altresì, che gli appellati/attori in primo grado NON SI SONO nuovamente costituiti in giudizio, sicché andranno dichiarati contumaci, con ogni conseguenza di legge. Inoltre, atteso che la presente causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la scrivente chiede che venga assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 cpc, eventualmente ridotti a metà o in subordine, ove per motivi interni non sia possibile provvedere in tal senso, chiede rinvio per la discussione orale, con la concessione di un termine per il deposito di una memoria conclusionale.
Parte appellata: si riporta nuovamente a tutti i propri scritti difensivi, impugnando estensivamente tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito dalla controparte anche nelle note di trattazione scritta. Si insiste, pertanto, affinché il Giudicante adito, respinta ogni contraria istanza, voglia rigettare l'appello, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla applicazione dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 27.03.2018, e , nella CP_1 Controparte_2
qualità indicata in epigrafe, evocavano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano
[...]
e per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente Controparte_4 Controparte_3
il veicolo con tg DT986GV, in proprietà di , nella causazione del sinistro verificatosi Controparte_3
2 il 25.03.2017 alle ore 16.00-16.30 in Pimonte e, per l'effetto, condannare la medesima, in solido con
., al risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologico, ITT, ITP, danno morale, e Parte_1 quant'altro conseguenziale all'evento e alle gravi lesioni personali patite dalla minore Per_1
oltre spese mediche, documentate e non, in favore degli attori da quantificarsi in corso di
[...]
causa, anche in seguito a ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei limiti di euro 5000,00 inclusi interessi e rivalutazione fino alla domanda, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
A fondamento della domanda gli attori allegavano in fatto che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, la minore mentre attraversava la strada accompagnata dalla madre sulle strisce pedonali, veniva investita dal veicolo tg DT986GV il cui conducente, , per negligenza, CP_5 imprudenza ed imperizia, si avvedeva troppo tardi dell'attraversamento dei pedoni e, non riuscendo a fermarsi tempestivamente, investiva la minore facendola rovinare al suolo;
che la bambina veniva trasportata presso il pronto soccorso dell' Ospedale Riuniti Area Stabiese – Asl Na3Sud dove i sanitari di turno eseguivano esami radiografici, eco addome e doccia gessata e riscontravano “frattura III distale diafisi tibia sin.” con prognosi di gg. 30 salvo complicazioni (cfr. ref. N. 15932/2017); che in data 28.03.2017 eseguiva visita di controllo presso il reparto di orto-traumatologia degli ospedali stabiesi con prescrizione di consulenza pediatrica e di controllo dopo 10 gg, eseguiva esame rx presso il Centro Capasso – Pepe di Castellammare di Stabia che mostrava esiti di decorso di frattura obliqua;
che in data 11.04.2017 veniva eseguito ulteriore controllo presso il centro Capasso – Pepe che mostrava esiti in consolidazione;
che in data 02.05.2018 veniva rimosso parte dell'apparecchio gessato con ulteriore prognosi di 30gg; che in data 30.05.2017 venia rimosso il gesso, prescritto ciclo di FKT ed eseguito esame radiografico di controllo;
che venivano eseguiti due cicli di FKT presso il centro di Castellammare di Stabia per un costo complessivo di € 600,00, oltre iva;
Parte_2
che in data 10.08.2017, a seguito di visita specialistica, la minore veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare;
nonostante la richiesta e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita inoltrata alla i danni non erano stati risarciti. Parte_1
1.2- Costituitasi in giudizio , per quel che qui ancora rileva, contestava la dinamica del Parte_1
sinistro come descritta dagli attori da ritenersi infondata e non corrispondente al vero, oltre che non adeguatamente provata. In particolare, allegava che il conducente del veicolo presunto investitore aveva fornito una diversa ricostruzione dei fatti, assumendo che: “A) il giorno 25.03.2017 alle ore
16.45 circa il conducente del veicolo Fiat Panda tg DT986GV, di proprietà di Controparte_3
procedeva lungo la SS366, provenendo da Agerola in direzione Gragnano, a velocità molto modesta, allorquando giunto all'altezza del civico 15 di via Piano in Pimonte, si vedeva improvvisamente
3 attraversare la strada da una bambina, , che sfuggita alla mamma, correndo, sbucava Persona_1
da destra da dietro una macchina parcheggiata sul ciglio della strada;
B) la piccola Persona_1
occupava improvvisamente e repentinamente la carreggiata, proprio davanti alla vettura Fiat Panda, scattando da dietro una vettura parcheggiata;
C) che, provenendo da dietro un'auto parcheggiata e scattando proprio dinanzi alla Fiat Panda, la minore rappresentò un ostacolo improvviso per il conducente dell'auto; D) il conducente della Fiat Panda poneva in essere una frenata e sterzava a sinistra, nel tentativo di evitare l'investimento”.
La società assumeva quindi che dalla disamina di tale versione del fatto emergeva chiara la responsabilità dei genitori per culpa in vigilando della minore mentre andava esclusa la responsabilità del conducente poiché nulla poté fare per evitare l'investimento della minore;
contestava inoltre il quantum risarcitorio ritenuto pretestuoso non avendo gli attori fornito una specifica quantificazione delle lesioni patite, e nulla essendo dovuto a titolo di danno morale, come da giurisprudenza costante sul punto;
impugnava infine la cumulativa richiesta di interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, pertanto, in via principale rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite;
in subordine riconoscersi il concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nel sinistro, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
1.3- Eseguita la rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti di all'esito Controparte_3 dell'istruttoria (consistita nell'escussione di due testi di parte convenuta e uno di parte attrice, e nell'espletamento di ctu medica), con sentenza n. 2065/2020 resa pubblica in data 20.07.2020, il
Giudice di Pace di Gragnano, dichiarata la contumacia di e la proponibilità della Controparte_3
domanda, riconosceva la responsabilità del conducente il veicolo Fiat tg DT986GV in proprietà di e condannava, in solido, e al pagamento dei danni in Controparte_3 Parte_1 Controparte_3 favore degli attori quantificati in € 8946,38, oltre interessi compensativi, con il favore delle spese di lite liquidate in € 2.050,00 per comensi ed euro 350,00 per spese , oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
spese di ctu definitivamente a carico delle parti convenute.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato nei confronti di e di , CP_1 Controparte_2
nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore , in Persona_1
data 16.10.2020, e in data 15.10.2020 nei confronti di (mediante consegna di plico Controparte_3 postale al portiere dello stabile), per l'udienza del 15.02.2021, proponeva rituale e Parte_1
tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, rigettare la domanda proposta nel primo grado di giudizio in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata e in parziale accoglimento dell'appello
4 proposto, accertare la concorsuale responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione proporzionale del quantum riconosciuto in primo grado, accertare l'insussistenza del danno morale e del diritto ad € 600,00 di spese mediche, con conseguente ulteriore decurtazione del quantum riconosciuto in primo grado, con vittoria di spese di lite del grado di giudizio.
2.2- Costituitisi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 25.01.2021, CP_1
e , nella qualità indicata in epigrafe, in via preliminare eccepivano la
[...] Controparte_2
violazione degli artt. 342 e 348 bis cpc, nel merito resistevano all'avversa impugnazione, All'esito, parte appellata chiedeva rigettarsi il proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, vinte le spese di lite con attribuzione.
2.1-Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata l'interruzione del processo stante la cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata dell'avv. Giuseppe Del
Gaudio, difensore degli appellati, deliberata in data 21.10.2021, riassunto il giudizio da Parte_1
con ricorso depositato in data 30.03.2023 ed eseguita la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al 9.1.2024 agli appellati, in data 4.1.2024 si costituivano in giudizio e CP_1
, riportandosi a tutti gli scritti difensivi del giudizio, mentre non si costituiva Controparte_2 [...]
; quindi, con ordinanza in data 18.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa CP_3
veniva riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.05.2024.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_3 benchè regolarmente citata mediante la notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta con raccomandata a/r spedita il 15.10.2020 e perfezionatasi con la consegna del plico postale al portiere dello stabile in data 22.10.2020 e la successiva notifica del ricorso in riassunzione eseguita a mezzo posta con spedizione del plico raccomandato in data 7.4.2023 e perfezionatasi mediante consegna del plico al portiere dello stabile in data 17.4.2023
4. Del pari va disattesa la eccezione di nullità dell'atto introduttivo per nullità della notifica dell'atto di appello dagli appellati formulata solo con la memoria conclusionale e chiaramente inconferente rispetto al presente giudizio (l'avv. VI, costituito in giudizio in sostituzione dell'avv. Del Gaudio solo il 4.1.2024 lamenta che l'atto di impugnazione è stato notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario il 10.05.2019, “laddove l'istante, rapp.to e difeso da sé stesso, aveva dichiarato di volere ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi della Legge n.
53 del 21 gennaio 1994), prima ancora che infondata (posto che gli appellati si sono ritualmente e tempestivamente costituiti nel presente giudizio di appello)
5 5.- Ancora in via preliminare va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato in ragione della ritenuta violazione del disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342
c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello nei termini previsti dal codice di rito dà conto della infondatezza dell'eccezione ex art. 348 bis cpc.
6 6.- Con l'appello proposto la , in persona del suo legale rappresentante p.t, lamenta in Parte_1 primo luogo la violazione da parte del primo giudice dell'art. 115 cpc, per aver valutato ai fini della decisione esclusivamente la testimonianza del teste di parte attrice ed omesso Testimone_1
invece di valutare le dichiarazioni dei due testi indicati dalla compagnia assicuratrice, CP_5
e di cui la sentenza non faceva neppure menzione, senza addurre alcuna motivazione CP_6
al riguardo, in contrasto con il principio di motivazione della sentenza sancito dagli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., laddove la corretta applicazione di tali principi avrebbe determinato il rigetto della domanda nel merito o quanto meno la dichiarazione di concorsuale responsabilità delle parti.
Invero, secondo l'appellante, una corretta ed esaustiva analisi di tutti gli elementi istruttori e probatori avrebbe portato all'accertamento dell'assenza di responsabilità del conducente il veicolo convenuto o, in subordine, di una sua concorsuale responsabilità, ai sensi all'art. 2054 comma 1 c.c.
Infatti, le dichiarazioni testimoniali rese da e avevano provato che il CP_5 CP_6 conducente, mentre procedeva a bassa velocità, si vide piombare innanzi all'auto la bambina;
che la bambina, sbucando improvvisamente da dietro un'auto in sosta, costituiva un ostacolo improvviso e imprevedibile;
che il conducente sterzò completamente a sinistra, evitando di investirla frontalmente ed urtandola con la propria fiancata destra;
che pertanto nessuna responsabilità era ascrivibile a
[...]
che ebbe una condotta di guida diligente e nulla potè fare per evitare il sinistro;
che, invece, CP_5 la condotta del pedone fu imprevedibile ed imprudente al punto da rendere l'impatto inevitabile, non consentendo al conducente del veicolo la possibilità di una manovra di emergenza, pur avendo fatto il possibile per evitare il sinistro;
che, per contro, la responsabilità dell'accaduto doveva farsi ricadere sugli attori i quali non hanno vigilato sulla minore in violazione dell'articolo 2048 del Codice civile.
Ancora parte appellante evidenzia l'inattendibilità del teste attoreo, deducendo in Testimone_1
primo luogo che dalla testimonianza non era emerso che lo stesso avesse rilasciato i propri dati o recapiti alle persone presenti sul posto e al momento del sinistro;
che, in ogni caso, anche la deposizione resa dal teste aveva fatto emergere l'assenza di responsabilità del Tes_1 conducente dell'auto avendo il teste dichiarato che la bambina si trovava con la mamma dietro una macchina parcheggiata sul margine destro della via (“Siccome c'era una macchina in sosta stava sulla sinistra della signora e precisamente sul margine destro rispetto al senso di marcia dell'auto che investì la bambina”) e che aveva fatto un passo innanzi, per poi essere investita (“Quando è successo il fatto la bimba e la mamma si stavano affacciando per attraversare e la bimba aveva fatto un passo
e la macchina la investì”), che la madre sarebbe rimasta indietro senza fare alcunchè per evitare l'investimento (“Non ricordo se la signora tirò la bambina”).
7 Rileva ancora l'appellante che anche il aveva ha ammesso che il conducente sterzò alla Tes_1 propria sinistra, per evitare l'investimento, così confermando che lo stesso pose in essere ogni manovra atta a scongiurare l'evento dando anche conferma della impossibilità per quest'ultimo di evitare l'imprevisto ed imprevedibile improvviso ostacolo.
Infine, l'appellante si duole del quantum liquidato dal giudice di prime cure nella misura in cui veniva liquidata in favore degli attori anche la somma di € 2090,00 a titolo di danno morale ritenuto in re ipsa , in carenza di specifica prova della ulteriore sofferenza patita dai medesimi, e di € 600,00 a titolo di spese mediche non riconosciute dal consulente medico d'ufficio e difatti non menzionate in sentenza.
6.1- L'impugnazione è in parte fondata e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, va osservato che l'art. 2697 cc dispone testualmente che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
L'adempimento dell'onere di prova è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del giudice, che costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita. Al riguardo la S.C. ha sostenuto che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art.
2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24
Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio” (Cass. civ. n. 8018/2021).
E' stato altresì affermato che “Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, c.p.c.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. civ. n.
15162/2008) e, ancora, che “ai fini della ripartizione dell'onere della prova, allorché il convenuto
8 non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone una eccezione in senso sostanziale di cui
è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c.” (Cass. civ. n. 4622/2004).
Alla stregua dei richiamati principi, dunque, il giudice del merito, acquisite le prove testimoniali e/o documentali sarà tenuto alla loro valutazione in conformità al disposto dall'art. 116 cpc comma 1 secondo cui “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti” tenendo conto che “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte- mezzo di prova” (Cass. civ. n. 16467/2017).
Tanto premesso in linea generale e di principio, ritiene il tribunale che nella fattispecie in esame, in conformità alle doglianze espresse dall'appellante, il primo giudice, nella valutazione del materiale probatorio acquisito e, in specie, delle prove testimoniali ammesse ed assunte, non abbia fatto buon uso delle norme e degli insegnamenti della S.C. sin qui richiamati.
Al riguardo è opportuno segnalare in primo luogo le lacune assertive, prima ancora che probatorie, nella prospettazione dei fatti posti dagli attori posti a fondamento della domanda risarcitoria. Ed invero l'atto di citazione è assolutamente lacunoso in ordine alla descrizione delle modalità di accadimento del sinistro avendo gli attori dedotto genericamente che “… mentre la minore attraversava la strada accompagnata dalla madre sulle strisce pedonali, veniva investita dall'auto tg DT986GV il cui conducente, per negligenza, imprudenza ed imperizia, si avvedeva troppo tardi dell'attraversamento dei pedoni e, non riuscendo a fermarsi tempestivamente, investiva la minore facendola rovinare al suolo” aggiungendo che <a seguito di tanto, la bambina veniva trasportata presso il pronto soccorso dell' Ospedale Riuniti Area Stabiese – Asl Na3Sud dove i sanitari riscontravano “… frattura III distale diafisi tibia sin.” con prognosi di 30 gg(cfr. ref. N.
15932/2017)>>, ed allegando la relativa documentazione medica.
L'atto introduttivo del giudizio (al pari della precedente lettera di messa in mora dell'assicurazione in data 30.11.2017 e della missiva di invito alla negoziazione assistita del 7.10.2018) in effetti, non reca una descrizione del luogo di accadimento del sinistro e della dinamica del sinistro. In particolare, non sono descritte le caratteristiche della strada in cui l'incidentesi è verificato (se trattasi di strada a 9 senso unico o a doppio senso di circolazione, ampia o stretta, se nel tratto di accadimento del sinistro l'andamento della strada è rettilineo o curvilineo, quali fossero le condizioni di visibilità e di illuminazione, oltre che le condizioni meteorologiche; non è chiarito se al momento del sinistro vi era traffico;
non è specificata la direzione di marcia e la velocità di percorrenza del veicolo investitore, né la esatta posizione del suddetto veicolo sulla carreggiata;
non è chiarita la direzione dell'attraversamento intrapreso dalla minore, in quale fase dell'attraversamento (iniziale, centrale o finale) si verificava l'investimento e dunque il punto della strada in cui la bambina è stata investita;
non è specificato in che modalità la minore era accompagnata dalla madre (se tenuta per mano o altro), né se l'auto investitrice aveva tentato una manovra per evitare l'impatto, né la parte della vettura che aveva urtato la minore e la parte del corpo della minore interessata dall'urto.
Ciò premesso, si osserva che sul piano probatorio vengono in rilievo in primo luogo le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai testi indicati da entrambe le parti in causa.
Al riguardo va, in primo luogo disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare da parte appellata sollevata con riferimento al teste , indicato dalla società convenuta, in quanto al CP_5
momento del fatto conducente della Fiat Panda investitrice.
Invero, secondo un recente insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 9456/2023)
l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. ,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione. Di conseguenza, laddove l'incapacità a testimoniare conseguente alla simultanea titolarità, in capo al teste, della qualità di parte, anche virtuale, non venga eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza. La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico, quando precisa le conclusioni,
10 senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti e dei verbali del giudizio di primo grado emerge che parte attrice non ha sollevato l'eccezione di incapacità del teste prima dell'ammissione CP_5
della prova, che è stata articolata dalla società convenuta una prima volta all'udienza del 26.9.2018 e successivamente all'udienza del 15.5.2019, all'esito della quale il giudice ha ammesso le prove articolate da entrambe le parti (solo all'udienza del 10.7.2019, nella fase iniziale dell'escussione del teste, il difensore della convenuta si è opposto alla prosecuzione della stessa per essere il teste conducente del veicolo convenuto e quindi inattendibile). Di qui la preclusione di ogni doglianza in ordine alla capacità del teste . CP_5
Tanto premesso, si osserva che il teste di parte attrice, (presente sul luogo ed al Testimone_1
momento del sinistro perché risaliva a piedi la strada in cui si è verificato e tuttavia non indicato come teste nella lettera di messa in mora inoltrata dagli attori alla compagnia assicuratrice ma solo all'udienza del 15.05.2019), sulle cui dichiarazioni il primo giudice ha fondato l'accertamento della responsabilità della convenuta e della sua assicurazione, ritenendo che detto teste ha “confermato la versione dell'incidente prospettata da parte attrice”, in realtà, a giudizio del tribunale, ha fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro parzialmente differente rispetto a quanto dedotto dagli attori.
Nell'atto di citazione si legge invero che “mentre la minore attraversava la strada accompagnata dalla madre sulle strisce pedonali veniva investita da un'auto … che si avvedeva troppo tardi dell'attraversamento dei pedoni…” , allegazione da cui si desume che l'investimento si è verificato in una fase avanzata di attraversamento della strada sulle strisce pedonali da parte della e CP_1 della bambina;
il teste riferisce invece di aver visto “una signora con una bambina che Tes_1 usciva da questi vicoletti, si accingeva ad attraversare la strada tenendo la bambina;
Siccome c'era una macchina in sosta stava sulla sinistra della signora e precisamente sul margine destro rispetto al senso di marcia dell'auto che investì la bambina” per poi aggiungere che “Quando è successo il fatto la bimba e la mamma si stavano affacciando per attraversare e la bimba aveva fatto un passo e la macchina la investì” e che “il conducente della Panda sterzò sulla sua sinistra per evitare di investire le due persone ma comunque investì la bambina”. Il teste ha poi dichiarato “non ricordo se la signora tirò la bambina ma ricordo che le due stavano in procinto di attraversare ed avevano fatto un passetto per guardare ed attraversare” e ancora: “Ricordo che la Panda ha investito la bambina con la sua parte anteriore laterale destra colpendola alla gamba sinistra …. ADR dove è successo
l'incidente la strada non è molto larga , non so se le auto possono sostare in quel punto ma in genere lo fanno”
11 Dalle dichiarazioni del teste emerge dunque, in contrasto con l'assunto attoreo, che madre e figlia
(che si trovavano sul margine della stessa carreggiata corrispondente al senso di marcia della Fiat
Panda che scendeva dalla stessa strada con direzione Gragnano) al momento dell'investimento non avevano ancora intrapreso l'attraversamento della strada, ma si stavano affacciando sulla strada per attraversare dopo aver superato l'ostacolo di un'auto in sosta sulle strisce, posta a sinistra della signora;
che nell'affacciarsi per attraversare “la bimba aveva fatto un passo” (ossia si era portata sulla sede stradale in posizione sopravanzata rispetto alla madre) ed era stata investita dalla Panda che in quel momento transitava;
che al momento del fatto la bambina era tenuta per mano dalla mamma ed era a sinistra della stessa;
che il conducente della Panda, aveva sterzato sulla sua sinistra per evitare di investire le due persone, ma aveva investito la bambina.
Il teste (conducente del veicolo investitore) con riferimento alla dinamica del sinistro CP_5 riferisce che “…mentre procedevo ad andatura molto moderata, improvvisamente da dietro una macchina, parcheggiata sul margine destro della strada, sbucò una bambina correndo proprio dinanzi alla vettura da me condotta. ADR la bambina “sbucò” dinanzi alla Fiat Panda a distanza ravvicinata non oltre un metro/un metro e mezzo ed io, vistamela di fronte, frenai e sterzai tutto a sinistra per cercare in tutti i modi di evitare di investirla;
ADR. Purtroppo, non riuscii ad evitarla, ma fortunatamente la colpii con la fiancata destra della vettura. ADR. La bambina quando corse davanti alla mia macchina era da sola …. ADR preciso che la bimba, quando sbucò da dietro la vettura, mi attraversò la strada da destra verso sinistra, su strisce pedonali che erano molto sbiadite.
ADR La strada statale , ove è successo il sinistro, era a doppio senso di marcia e le rispettive corsie non sono molto larghe. ADR sul margine destro della strada, al momento del fatto, erano parcheggiati tutti veicoli, anche se non so se sia possibile sostare”.
Del medesimo tenore le dichiarazioni dell'altro teste, figlio del conducente, all'epoca CP_6 dei fatti quindicenne e trasportato a bordo dell'auto, di cui gli appellati hanno dedotto la inattendibilità per aver fornito una dichiarazione di favore per tutelare la posizione sfavorevole del padre.
Come è noto la valutazione sulla attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ., sez. III, 30.03.2010, n. 7763; in senso conforme cfr.
Cass. 21.08.2004, n. 16529).
12 Orbene, nella fattispecie in rassegna, le dichiarazioni dei due testi indicati dalla società convenuta, per quanto in precedenza esposto, convergono con quelle del teste attoreo (e si reputano al pari di queste attendibili) nell'affermare (in contrasto con quanto invece allegato in citazione) che l'incidente si è verificato non già mentre madre e figlia attraversavano la strada sulle strisce ma quando ancora non avevano iniziato l'attraversamento, ossia quando, superato l'ostacolo rappresentato da un'auto in sosta sul margine della strada, si accingevano ad attraversare la strada;
in tale momento la bambina, secondo il teste “aveva fatto un passo” avanti, secondo i due testi usci correndo Tes_1 CP_5
e “sbucò” da dietro un'autovettura parcheggiata sul margine destro della strada.
Non si reputano attendibili, invece, le dichiarazioni dei testi della convenuta secondo cui la bambina corse dinanzi alla Panda, ad una distanza ravvicinata, ed attraversò la strada da destra a sinistra:
l'assunto, infatti, oltre a non aver trovato ulteriori riscontri, è in contrasto con la manovra di emergenza (sterzata a sinistra) che tutti i testi riferiscono effettuata dal conducente della Panda per evitare l'investimento con la parte frontale dell'auto e che del pari pacificamente ha fatto sì che la
Panda investisse la bambina “con la sua parte anteriore laterale destra colpendola alla gamba sinistra” , manovra e dinamica compatibili invece con un principio di attraversamento posto in essere dalla bambina portandosi sulla sede stradale di un passo avanti alla madre.
Orbene, al di là del minore o maggiore dinamismo attribuito dai testi al movimento della bambina, è evidente che le dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, danno conto che ad occupare per prima la sede stradale per attraversare è stata la minore, che tale accesso è stato improvviso per il conducente della Fiat Panda che scendeva lungo la strada per essere stata la bambina coperta dall'auto in sosta sul margine strada, all'altezza delle strisce zebrate, posta alla sua sinistra, auto che aveva oltrepassato insieme alla madre per affacciarsi sulla strada, che il conducente della Fiat Panda ha tentato una manovra di emergenza con gli esiti indicati.
Ad integrazione di tali risultanze va poi considerato che dalla documentazione fotografica allegata alla produzione attorea di primo grado, raffigurante la strada in cui si è verificato l'incidente, emerge che la stessa, oltre ad essere a doppio senso di circolazione e piuttosto stretta, come riferito da tutti i testi, è anche priva di marciapiedi ai due margini e che a causa del suo abituale utilizzo per la sosta delle auto (anche nello spazio occupato dalle strisce zebrate) la carreggiata destinata alla circolazione delle auto subisce un ulteriore restringimento.
Orbene, ritiene il tribunale che lo stato dei luoghi come dianzi ricostruito certamente imponeva l'osservanza di particolare attenzione e prudenza sia da parte dei pedoni che lungo tale strada (priva di marciapiedi e con i margini occupati da auto in sosta) camminano o che tale strada intendono attraversare, a maggior ragione se in compagnia di bambini, sia da parte dei conducenti delle auto che
13 tale strada percorrono, nella consapevolezza della possibile presenza di pedoni in cammino lungo la sede stradale e in ogni caso della presenza sulla sede stradale di strisce per l'attraversamento pedonale.
Nella fattispecie in esame, quindi, la responsabilità del sinistro è ascrivibile in uguale misura ad entrambe le parti in concorso tra loro, per non aver tenuto, in occasione del suo accadimento, condotte conformi alle prescrizioni del codice della strada e alle regole di comune prudenza imposte dalle circostanze del caso concreto.
Tale responsabilità è, invero, certamente ascrivibile al conducente dell'auto, atteso che, se è vero che la bambina è apparsa all'improvviso sulla strada e che il conducente della Panda ha tentato una manovra di emergenza che, verosimilmente, ha consentito di limitare le conseguenza dannose del sinistro, è del pari vero che le descritte condizioni della strada e la presenza di strisce zebrate avrebbero dovuto indurre lo stesso conducente a prestare maggiore attenzione nel percorrerla e, in particolare, ad avvedersi quanto meno della presenza della madre della bambina in prossimità delle auto in sosta lungo il margine destro della strada che stava percorrendo, proprio all'altezza delle strisce pedonali e, di conseguenza, a ridurre prudenzialmente ancora di più la velocità in prossimità delle strisce, fin quasi a fermarsi (cfr. art. 40 comma 11 ratione temporis vigente, 41 e 191 cds), condotta di guida che, qualora osservata, gli avrebbe consentito di evitare l'investimento della bambina anche in presenza di un accesso improvviso.
Sussiste altresì la responsabilità del pedone e, in specie, della madre della bambina, che tenuto conto delle indicate condizioni della strada (stretta, senza marciapiedi, con auto in sosta ai margini anche nello spazio occupato dalle strisce zebrate) avrebbe dovuto prestare la massima attenzione ed usare la massima prudenza nell'affacciarsi sulla strada insieme alla bambina per accingersi all'attraversamento dopo aver superato le auto in sosta, nella consapevolezza della possibile sopravvenienza di auto provenienti dalla stessa carreggiata alla sua sinistra;
inoltre e in ogni caso, la consapevolezza delle riferite obiettive condizioni di pericolo avrebbe dovuto indurre la madre a garantire alla figlia lo svolgimento delle descritte operazioni prodromiche all'attraversamento in condizioni di sicurezza, non solo tenendola per mano (come risulta abbia fatto) ma anche e soprattutto assicurandosi che, giunte al margine della strada, oltre le auto in sosta, la bambina rimanesse in posizione più arretrata rispetto alla propria persona, onde evitare il rischio di pericolosi ed imprevedibili ulteriori passi in avanti da parte della stessa bambina (quale quello in concreto compiuto) e , quindi, di un investimento da parte di auto in arrivo dalla corsia di marcia sul cui margine si trovavano.
Di qui, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, l'accertamento della responsabilità paritaria concorrente della madre della bambina e del conducente della Fiat Panda
14 nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, la condanna dell'appellante
[...]
in solido con , al pagamento in favore degli attori, nella indicata Controparte_4 Controparte_3 loro qualità, della metà dell'importo a tale titolo dovuto, importo dal primo giudice liquidato in complessivi euro 8946,30 all'attualità oltre interessi compensativi (dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza) ed interessi legali (dalla data della sentenza al soddisfo) come liquidati in sentenza.
6.2- Come anticipato, la società appellante ha censurato la sentenza del primo giudice anche nella parte in cui ha liquidato in favore degli attori la somma di € 2090,00 a titolo di danno morale ritenuto in re ipsa, in carenza di specifica prova della ulteriore sofferenza patita dai medesimi.
Anche tale motivo di impugnazione è fondato e va pertanto accolto.
La S.C. (Cass. Sez. III, ordinanza n. 5820 del 28.2.2019) ha di recente ribadito il principio (già espresso da Cass. Sez. III Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018) secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute: – costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale” , atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali
i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); - non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale , perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che , ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
A non dissimili conclusioni conduce, invero, anche la sentenza n. 235/2014 della Corte
Costituzionale, laddove, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, statuisce che “la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione
e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3(aumento del 20%)”.
La Corte giustifica, poi, la limitazione ex lege dell'eventuale liquidazione del danno morale affermando che “in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici , concorrendo ex lege al
15 Fondo di Garanzia per le vittime della strada , perseguono anche fini solidaristici – l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi” e prosegue sottolineando come “l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella – lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Ne consegue, quindi, che il danno biologico da micropermanenti, definito dall'art. 139 CdA come
“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, può essere “aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Tutto ciò considerato, nel caso di specie parte attrice in citazione si è limitata a richiedere la liquidazione del danno morale senza addurre alcuna argomentazione a sostegno della sua ricorrenza
(solo nella memoria conclusionale di primo grado ha ritenuto dovuta tale voce “siccome ravvisabile nella c.d. dignità della persona umana , offesa dal reato e così negli art. 2 e 3 della Costituzione e negli altri referenti che tutelano la libertà e la dignità della persona umana – Cass. 28/11/1996 n.
10606”) e, analogamente, il primo giudice, ha riconosciuto tale voce di danno omettendo di motivare la fondatezza della relativa domanda.
La mancanza di qualsiasi allegazione, anche generica, in ordine alle concrete declinazioni del danno morale invocato dagli attori e riconosciuto in sentenza ed alla prova dei fatti generatori di tali espressioni del danno morale, danno conto delle ragioni dell'accoglimento, anche sotto tale profilo, della proposta impugnazione e, per l'effetto, della sottrazione dall'importo complessivamente liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno (complessivi euro 8946,38 all'attualità) della somma (euro 2090,00) liquidata per il danno morale, con conseguente rideterminazione in euro
6856,38 del risarcimento liquidato.
6.3- La società appellante ha infine impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in favore degli attori la somma di euro 600,00 a titolo di spese mediche, sebbene non riconosciute dal consulente medico d'ufficio alle cui conclusioni il primo giudice aveva invece dichiarato di aderire (e difatti non menzionate precedentemente in sentenza).
16 L'appello è infondato.
Al riguardo va, invero, in primo luogo considerato che l'incarico conferito al c.t.u. e dallo stesso in concreto espletato aveva ad oggetto esclusivamente l'accertamento delle lesioni, di carattere temporaneo o permanente, riportate dalla minore in occasione del sinistro per cui è Persona_1 causa, restando quindi estranei alle indagini del c.t.u. tanto l'accertamento e la liquidazione del danno morale subito dalla minore (oggetto del motivo di impugnazione in precedenza esaminato), quanto l'accertamento e la quantificazione delle spese mediche sopportate dagli attori in conseguenza del sinistro.
Da tale premessa discende, sul piano logico prima ancora che della interpretazione della sentenza alla stregua del suo tenore letterale, che l'adesione alle conclusioni della consulenza medica dichiarata dal primo giudice si riferisce esclusivamente all'accertamento ed alla quantificazione da parte del c.t.u. delle lesioni subite dalla minore.
Tanto premesso e considerato si osserva che gli attori nella citazione in primo grado hanno espressamente richiesto la liquidazione spese mediche sostenute, documentate e non, indicando tra gli altri atti allegati alla citazione anche “ricevute di pagamento”. In effetti, la produzione di primo grado degli appellati contiene due fatture emesse da , la n. 21 del 16.6.2017 e la n. 25 Parte_2
del 26.7.2017, entrambe relative a cicli di fisioterapia per frattura alla tibia sx praticati dalla minore dopo l'incidente e ciascuna dell'importo di euro 300,00, per un esborso totale di euro 600,00 corrispondente a quello liquidato in sentenza.
Di qui il rigetto del motivo di impugnazione e, tenuto conto dell'affermato concorso di colpa degli attori, la liquidazione in favore degli stessi della metà dell'importo liquidato in sentenza (euro
8946,38), come dianzi rideterminato a seguito della esclusione del danno morale (euro 6856,38), e dunque per un totale di euro 3428,19, oltre interessi come riconosciuti in sentenza.
7.- Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia che ha visto solo parzialmente accolte le domande attoree, le spese di lite restano per metà compensate tra le parti costituite mentre per la restante metà seguono la soccombenza e vengono pertanto liquidate di ufficio in difetto di specifica, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (3428,00), alla ridotta complessità e al carattere ripetitivo, per entrambi i gradi di giudizio, delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alla media difficoltà delle difese svolte dagli appellati e all'attività difensiva effettivamente svolta (carente in appello della fase istruttoria in senso stretto), con riconoscimento del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro
1101 ad euro 5200) ridotto del 30% per il giudizio di appello, oltre il 15% sul compenso per rimborso
17 forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute e distrazione in favore dell'avv.
TA VI, difensore degli appellati che ne ha fatto richiesta. Le spese di c.t.u. medico-legale restano definitivamente a carico di e di . Pt_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2065/2020 resa pubblica in data 20.07.2020, proposto da in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 CP_1
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...] Controparte_2
minore , e di , così provvede: Persona_1 Controparte_3
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata a) dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via concorrente e paritaria al conducente della Fiat Panda di proprietà di ed ai i sigg. e nella Controparte_3 CP_2 CP_1
indicata qualità;
b) condanna e in solido al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_3 CP_1
, nella indicata qualità, della somma di euro 3428,19 all'attualità oltre il gli Controparte_2
interessi come liquidati nella sentenza di primo grado;
3. condanna e in solido al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_3 CP_1
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , della Controparte_2 Persona_1
metà delle spese del doppio grado di giudizio – salvo le spese della c.t.u. disposta in primo grado che restano definitivamente e per l'intero a carico delle parti convenute in primo grado - che per tale quota liquida, per il primo grado in complessivi € 72,00 per spese ed euro 613,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, e per il secondo grado in complessivi € 1276,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, per entrambi i gradi con distrazione in favore dell'avv. TA VI difensore anticipatario degli attori- appellati;
dichiara le spese del doppio grado compensate tra le parti per la restante metà.
Così deciso in Torre Annunziata in data 20 maggio 2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
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