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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3827/2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr. Claudia Dal Martello Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FERRARO VALENTINA , come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
DI PARTE RICORRENTE
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito MODIFICARE le condizioni disposte dal Decreto n.
Cronol. 1817/2017 del 26.07.2017 emesso dal Tribunale di Nola nel procedimento
1 portante n. 2014/2026 RG laddove stabiliva: “- Affida i figli minori (…) ad entrambi i
genitori; – Dispone che il sig. versi a entro il CP_1 Parte_1
cinque di ogni mese per il mantenimento dei figli la somma di € 150,00”
STABILENDO QUANTO SEGUE:
- I minori nata il [...] in [...], C.F. Persona_1
, di anni 17, cittadina italiana e C.F._3 Parte_2
nato il [...] in [...], C.F. , di anni 14, cittadino C.F._4
italiano, entrambi residenti in [...] VENGONO AFFIDATI IN VIA
ESCLUSIVA RAFFORZATA O IN VIA ESCLUSIVA, alla madre, odierna ricorrente,
IG.ra nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso lo C.F._1
stessa in Verona (VR), Via Trieste n. 60;
- Il sig. corrisponderà alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, un assegno mensile di euro 600,00* (€ 300,00* per ciascun figlio), assegno che sarà
corrisposto con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e così per gli anni futuri, oltre al 50% alle spese di carattere straordinario di cui al Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona;
2) In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, Iva e
CPA;
MOTIVAZIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con il quale la ricorrente ha formulato le conclusioni sopra riportate in epigrafe, con richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore e di CP_1
aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, deducendo: i) che dalla relazione con il resistente sono nati in Avellino i figli Per_1
2 (21/09/06) e (29/01/10); ii) che la ricorrente, dopo la crisi della Parte_2
famiglia ed un primo trasferimento provvisorio, si è trasferita definitivamente a Verona con i figli nel mese di marzo 2024, presso abitazione sita in Via
Trieste n. 60, con il consenso il padre;
iii) che dall'emissione del decreto del
Tribunale di Nola n. 1817 del 26/07/17, che ha regolamentato le questioni di interesse della prole dopo la crisi della coppia, i rapporti tra padre e i figli e le condizioni economiche paterne sono radicalmente mutati, avendo il padre del tutto trascurato la cura morale e materiale della prole ed avendo egli cominciato a svolgere attività irregolare ma continuativa di cantante di piano bar, riscuotendo grande successo e cospicuo reddito aggiuntivo non dichiarato;
osservato che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
osservato che, all'udienza del 04/02/25, il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., in modifica del decreto Trib. Nola n. 1817/17 del 26/07/17:
1) dispone l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla Parte_2
madre, con collocamento presso la residenza materna in Verona via Trieste n. 60,
con facoltà della madre di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, tutte
le decisioni di interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra
scolastico, ed altresì con facoltà di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di
identità del minore e del suo passaporto senza il consenso del padre;
2) pone a carico del padre resistente il contributo al mantenimento dei due figli
determinato nell'importo di € 600,00 mensili (€ 400,00 per il minore e € Parte_2
200,00 per la figlia maggiorenne ), rivalutabili annualmente in base Per_1
3 all'indice Istat e da corrispondersi in favore della madre affidataria esclusiva entro il
giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona, con decorrenza dalla data della domanda
giudiziale;
3) l'assegno unico universale viene percepito al 100% dalla madre affidataria
esclusiva;
4) visite paterne nei confronti del minore solo previo accordo e consenso Parte_2
della madre affidataria esclusiva;
osservato che i detti provvedimenti meritano definitiva conferma da parte del collegio, tenuto conto:
I) quanto all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre e conseguenti visite paterne solo previo accordo con la madre:
i) del totale disinteresse paterno nei confronti dei figli, sia come contribuzione materiale che come contribuzione morale, come si ricava: a) dalle denunce sporte dalla madre ricorrente proprio per omessa contribuzione paterna (cfr.
doc.ti 18 e 19); b) dalla circostanza che, nonostante la scorsa estate il minore si sia recato in visita dallo zio materno in Nola, il padre resistente Parte_2
non ha minimamente cercato il figlio;
c) dello stato di contumacia del resistente nella presente causa;
d) del fatto che è stata instaurata dalla ricorrente la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi nei confronti del resistente (cfr. doc. 16A) per gli arretrati a titolo di contributo al mantenimento dei figli (RG n. 1495/2024 innanzi al Tribunale di Nola sub doc. 16B), a seguito della quale è stato pignorato lo stipendio del sig.
stante la dichiarazione positiva pervenuta dal datore di lavoro (cfr. CP_1
doc. 17);
II) quanto ai provvedimenti economici:
4 ii) dei redditi presumibili del resistente che, oltre a svolgere attività lavorativa presso la società di costruzioni Del.Ba Costruzioni S.r.l. con sede a Nola con contratto a termine e con uno stipendio mensile di circa € 1440,00 netti (cfr.
doc. 11), ha cominciato a svolgere anche in modo non ufficiale ma continuativo l'attività di cantante di pianobar in Cicciano (NA) (cfr. doc.ti 12 e
13), con produzione di reddito aggiuntivo irregolare, non noto alla data del provvedimento del Tribunale di Nola di cui l'istante chiede la modifica;
iii) della circostanza che la madre ricorrente sopporta costi integrali di mantenimento diretto di entrambi figli, proprio in virtù della totale assenza di qualsiasi tempo di permanenza degli stessi presso il padre, che non li vede mai né li cerca;
III) quanto alla figlia : Per_1
iv) del fatto che nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne – Per_1
sicchè non occorre alcuna pronuncia sull'affidamento - anche se ad oggi non
è ancora indipendente;
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del DM 55/14 e succ.
modifiche e tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'attività
svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
no decisoria per l'adozione del modulo di discussione orale senza scritti conclusivi);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così provvede:
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1817/17 reso dal
Tribunale di Verona in data 26/07/17, che per il resto conferma:
5 1) dispone l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla madre, con collocamento presso la residenza materna in Parte_2
Verona via Trieste n. 60, con facoltà della madre di assumere in autonomia,
senza il consenso paterno, tutte le decisioni di interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra scolastico, ed altresì con facoltà di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di identità del minore e del suo passaporto senza il consenso del padre;
2) aumenta il contributo paterno al mantenimento dei due figli a € 600,00
mensili (€ 400,00 per il minore e € 200,00 per la figlia Parte_2
maggiorenne ), rivalutabili annualmente in base all'indice Istat e Per_1
da corrispondersi in favore della madre affidataria esclusiva entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre affidataria esclusiva;
4) dispone che le visite paterne nei confronti del minore si Parte_2
svolgano solo previo accordo e consenso della madre affidataria esclusiva.
5) condanna a rifondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 2.356,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 04/02/25
Il Giudice Estensore
6 Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr. Massimo Vaccari
7
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr. Claudia Dal Martello Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FERRARO VALENTINA , come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
DI PARTE RICORRENTE
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito MODIFICARE le condizioni disposte dal Decreto n.
Cronol. 1817/2017 del 26.07.2017 emesso dal Tribunale di Nola nel procedimento
1 portante n. 2014/2026 RG laddove stabiliva: “- Affida i figli minori (…) ad entrambi i
genitori; – Dispone che il sig. versi a entro il CP_1 Parte_1
cinque di ogni mese per il mantenimento dei figli la somma di € 150,00”
STABILENDO QUANTO SEGUE:
- I minori nata il [...] in [...], C.F. Persona_1
, di anni 17, cittadina italiana e C.F._3 Parte_2
nato il [...] in [...], C.F. , di anni 14, cittadino C.F._4
italiano, entrambi residenti in [...] VENGONO AFFIDATI IN VIA
ESCLUSIVA RAFFORZATA O IN VIA ESCLUSIVA, alla madre, odierna ricorrente,
IG.ra nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso lo C.F._1
stessa in Verona (VR), Via Trieste n. 60;
- Il sig. corrisponderà alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, un assegno mensile di euro 600,00* (€ 300,00* per ciascun figlio), assegno che sarà
corrisposto con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e così per gli anni futuri, oltre al 50% alle spese di carattere straordinario di cui al Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona;
2) In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, Iva e
CPA;
MOTIVAZIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con il quale la ricorrente ha formulato le conclusioni sopra riportate in epigrafe, con richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore e di CP_1
aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, deducendo: i) che dalla relazione con il resistente sono nati in Avellino i figli Per_1
2 (21/09/06) e (29/01/10); ii) che la ricorrente, dopo la crisi della Parte_2
famiglia ed un primo trasferimento provvisorio, si è trasferita definitivamente a Verona con i figli nel mese di marzo 2024, presso abitazione sita in Via
Trieste n. 60, con il consenso il padre;
iii) che dall'emissione del decreto del
Tribunale di Nola n. 1817 del 26/07/17, che ha regolamentato le questioni di interesse della prole dopo la crisi della coppia, i rapporti tra padre e i figli e le condizioni economiche paterne sono radicalmente mutati, avendo il padre del tutto trascurato la cura morale e materiale della prole ed avendo egli cominciato a svolgere attività irregolare ma continuativa di cantante di piano bar, riscuotendo grande successo e cospicuo reddito aggiuntivo non dichiarato;
osservato che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
osservato che, all'udienza del 04/02/25, il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., in modifica del decreto Trib. Nola n. 1817/17 del 26/07/17:
1) dispone l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla Parte_2
madre, con collocamento presso la residenza materna in Verona via Trieste n. 60,
con facoltà della madre di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, tutte
le decisioni di interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra
scolastico, ed altresì con facoltà di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di
identità del minore e del suo passaporto senza il consenso del padre;
2) pone a carico del padre resistente il contributo al mantenimento dei due figli
determinato nell'importo di € 600,00 mensili (€ 400,00 per il minore e € Parte_2
200,00 per la figlia maggiorenne ), rivalutabili annualmente in base Per_1
3 all'indice Istat e da corrispondersi in favore della madre affidataria esclusiva entro il
giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona, con decorrenza dalla data della domanda
giudiziale;
3) l'assegno unico universale viene percepito al 100% dalla madre affidataria
esclusiva;
4) visite paterne nei confronti del minore solo previo accordo e consenso Parte_2
della madre affidataria esclusiva;
osservato che i detti provvedimenti meritano definitiva conferma da parte del collegio, tenuto conto:
I) quanto all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre e conseguenti visite paterne solo previo accordo con la madre:
i) del totale disinteresse paterno nei confronti dei figli, sia come contribuzione materiale che come contribuzione morale, come si ricava: a) dalle denunce sporte dalla madre ricorrente proprio per omessa contribuzione paterna (cfr.
doc.ti 18 e 19); b) dalla circostanza che, nonostante la scorsa estate il minore si sia recato in visita dallo zio materno in Nola, il padre resistente Parte_2
non ha minimamente cercato il figlio;
c) dello stato di contumacia del resistente nella presente causa;
d) del fatto che è stata instaurata dalla ricorrente la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi nei confronti del resistente (cfr. doc. 16A) per gli arretrati a titolo di contributo al mantenimento dei figli (RG n. 1495/2024 innanzi al Tribunale di Nola sub doc. 16B), a seguito della quale è stato pignorato lo stipendio del sig.
stante la dichiarazione positiva pervenuta dal datore di lavoro (cfr. CP_1
doc. 17);
II) quanto ai provvedimenti economici:
4 ii) dei redditi presumibili del resistente che, oltre a svolgere attività lavorativa presso la società di costruzioni Del.Ba Costruzioni S.r.l. con sede a Nola con contratto a termine e con uno stipendio mensile di circa € 1440,00 netti (cfr.
doc. 11), ha cominciato a svolgere anche in modo non ufficiale ma continuativo l'attività di cantante di pianobar in Cicciano (NA) (cfr. doc.ti 12 e
13), con produzione di reddito aggiuntivo irregolare, non noto alla data del provvedimento del Tribunale di Nola di cui l'istante chiede la modifica;
iii) della circostanza che la madre ricorrente sopporta costi integrali di mantenimento diretto di entrambi figli, proprio in virtù della totale assenza di qualsiasi tempo di permanenza degli stessi presso il padre, che non li vede mai né li cerca;
III) quanto alla figlia : Per_1
iv) del fatto che nelle more, la figlia è divenuta maggiorenne – Per_1
sicchè non occorre alcuna pronuncia sull'affidamento - anche se ad oggi non
è ancora indipendente;
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del DM 55/14 e succ.
modifiche e tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'attività
svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
no decisoria per l'adozione del modulo di discussione orale senza scritti conclusivi);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così provvede:
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1817/17 reso dal
Tribunale di Verona in data 26/07/17, che per il resto conferma:
5 1) dispone l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla madre, con collocamento presso la residenza materna in Parte_2
Verona via Trieste n. 60, con facoltà della madre di assumere in autonomia,
senza il consenso paterno, tutte le decisioni di interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra scolastico, ed altresì con facoltà di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di identità del minore e del suo passaporto senza il consenso del padre;
2) aumenta il contributo paterno al mantenimento dei due figli a € 600,00
mensili (€ 400,00 per il minore e € 200,00 per la figlia Parte_2
maggiorenne ), rivalutabili annualmente in base all'indice Istat e Per_1
da corrispondersi in favore della madre affidataria esclusiva entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre affidataria esclusiva;
4) dispone che le visite paterne nei confronti del minore si Parte_2
svolgano solo previo accordo e consenso della madre affidataria esclusiva.
5) condanna a rifondere alla ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 2.356,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 04/02/25
Il Giudice Estensore
6 Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
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