Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4848 / 2021 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA BAIUNCO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA TRECARICHI, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Posta in decisione all'udienza del 30/09/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 02/06/2022, ha adito questo Tribunale per ivi Parte_1
sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a CP_1
1
Comune di Gravina di Catania (CT) al n. 19, parte I, anno 2009.
Dall'unione coniugale è nato il figlio (nato a [...] il Persona_1
31/10/2010).
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla moglie con sentenza del Tribunale di
Catania del 10/01/2020, passata in giudicato;
essendo trascorso più di un anno dalla data dell' 1/6/2016 (in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale) senza che vi sia stata alcuna riconciliazione, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio e formulando le proprie domande.
Con memoria depositata il 03/05/2022 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. 1° termine.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo al contenuto dell'accordo, va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
• “confermare il regime di affidamento congiunto con collocamento presso la madre, ampliando i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre nei seguenti termini e condizioni:
• il padre può vedere e tenere con sé il figlio minore, in mancanza di diversi accordi, a settimane alterne: - una settimana, il Lunedi e Mercoledì dall'uscita dalla scuola (ovvero in mancanza dalle ore 12,00) con pernottamento, in cui il padre provvede ad accompagnare il figlio la mattina a scuola o, in mancanza,
2 presso il domicilio della madre;
l'altra settimana, i pomeriggi del Lunedì e del
Mercoledì dall'uscita da scuola (ovvero in mancanza dalle ore 12,00) fino alle ore 20.00, di cui uno con pernottamento, in cui il padre provvede ad accompagnare il figlio la mattina successiva a scuola o, in mancanza, presso il domicilio della madre e dal sabato all'uscita da scuola (ovvero in mancanza dalle ore 12,00) fino alle ore 20.00 della domenica;
• i giorni del 25 aprile (compleanno del IG. ) e 11 ottobre Parte_1
(compleanno della sorellina il figlio li trascorrerà sempre Per_2 Per_1
con il padre, i giorni del 13 giugno (compleanno della IG.ra ) e CP_1
03 maggio (compleanno della sorella il figlio li trascorrerà Per_3 Per_1
sempre con la madre;
• continuativamente o discontinuamente, per venti giorni nel periodo estivo, previo accordo con l'altro coniuge ed allo scopo: il padre comunicherà un piano vacanze in prossimità della fine della scuola, che si intenderà accettato tacitamente dalla madre se quest'ultima non dovesse comunicare proposte alternative;
• per sette giorni consecutivi alternando annualmente la vigilia e il giorno di
Natale con la vigilia e il giorno di Capodanno, nel periodo natalizio;
• per tre giorni consecutivi alternando annualmente il giorno di Pasqua con il
Lunedi dell'Angelo, nel periodo pasquale;
Con esercizio separato della potestà con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione (nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso ciascuno di essi).
• confermare l'onere del ricorrente IG. di versare alla IG.ra Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del figlio, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, secondo le Linee Guida del Tribunale di Catania e Ordine avvocati di Catania del 25.07.2018. Il rimborso di tali spese rientranti nella compartecipazione dovrà avvenire tempestivamente previa semplice esibizione delle relative ricevute da
3 parte del genitore anticipatario. Ne consegue la relativa detraibilità fiscale delle spese sostenute a beneficio di entrambi i genitori, nella stessa misura della compartecipazione.
• autorizzare la richiesta e il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto per il figlio Persona_1
• nessun assegno divorzile a carico delle parti;
• disporre, al fine dell'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi scaturenti dal divorzio, che le parti hanno il dovere reciproco di comunicare preventivamente all'altro i mutamenti della residenza”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 17702024, disattesa ogni altra domanda, pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
E , a Gravina di Catania (CT) il 29/08/2009, Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gravina di Catania (CT) al n. 19, parte I, anno 2009, alle condizioni specificate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gravina di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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