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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5680/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5680/2024 DA REMOTO tra
Parte_1
[...]
[...] e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 29 aprile 2025, alle ore 10.00, innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto Per nessuno Parte_1 Per l'avv. CHIARA DE VIVO in sostituzione dell'avv. MANCUSI MARIO , è presente Controparte_1 la dott.ssa TARANTO GRANCESCA ai fini della pratica forense Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte presente. Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente L'avv. DE VIVO dà atto del mancato esperimento della mediazione da parte della controparte e chiede che venga dichiarata l'improcedibilità del giudizio e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto
Il giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione invita la parte a precisare la conclusioni L'avv. DE VIVO precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 2 dicembre 2024 Il giudice dopo breve discussione orale, il giudice autorizza la parte a lasciare la stanza virtuale e previo ritiro in camera di consiglio per deliberare, pronuncia la seguente sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. da far parte integrante del presente verbale dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5680/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA FRANCESCO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO COLONNA 14 NAPOLI presso il difensore avv. BATTAGLIA
FRANCESCO
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTARCANGELO DOMENICO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANCUSI MARIO ( ) C/O AVV. SANT'ARCANGELO IN PIAZZA SAN C.F._2
FRANCESCO 13 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 13 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. SANTARCANGELO DOMENICO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opposta conclude come da verbale d'udienza e da foglio di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. a.Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica - ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 4824/2008 (rgn 8105/2008) emesso, dal Tribunale d Bologna, in data 2 luglio 2008, su ricorso di ., per l'importo, Parte_2 in linea capitale, di €. 12308,78 oltre interessi di mora e spese di procedura, asseritamente dovuto, quale saldo debitore, relativamente alla linea di credito di cui al contratto di finanziamento, concluso con l'allora Parte_2[...
.
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento e, per l'effetto, l'abusività e/o vessatorietà delle clausole di cui al contratto sottoscritto, con specifico riferimento all'art. 3,12,15,16,17,19, contestava la mancata indicazione del piano di ammortamento applicato e del TEG nonché l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
b. Si costituiva parte opposta chiedendo : IN VIA PRELIMINARE -Rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale poiché tardiva dovendo la stessa essere formulata con opposizione ex art. 645 c.p.c. - rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata ed inammissibile poiché il il D.Lgs. 206/2005 entrava in vigore solo nel novembre del 2005 e non era quindi applicabile al caso di specie;
- Rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale poiché è inammissibile avendo il creditore adito correttamente il foro del creditore ex art. 20 c.p.c.; -confermare l'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
-qualora il Sig. Giudice lo ritenesse necessario concedere termine per l'introduzione della procedura di mediazione. IN VIA SUBORDINATA In parziale aderenza con la sola domanda attorea in rito dichiarare, con ordinanza, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna e, per l'effetto: -rimettere al Giudice a cui si rinvierà in punto di competenza, qualsivoglia ulteriore statuizione anche in tema di liquidazione e condanna alle spese all'esito della prossima trattazione;
- indicare i termini per la riassunzione della causa innanzi all'Autorità
pagina 2 di 3 territorialmente competente. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO IN VIA GRADATA Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , per l'importo di € Controparte_1 Parte_1 12.308,78, oltre interessi e spese liquidate sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e l'inesistenza/nullità della sua notifica, nel merito l'infondatezza.
2.Differita l'udienza ex art. 171 bis cpc e depositate dalle parti memorie ex art. 171 ter cpc all'esito della prima udienza veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ma poi rimessa la causa sul ruolo veniva assegnato all'opponente termine per introdurre la mediazione rilevata la soggezione della controversia, per il suo oggetto, alla condizione di procedibilità della domanda prevista dal Dlgs n° 28 del 2010, art.5.
3. E' opportuno precisare che, nel caso di opposizione tardiva, l'onere di dar corso alla mediazione va ritenuto a carico dell'opponente. Queste le ragioni. a) L'opposizione ex art.650 cpc, nella sua particolare declinazione assunta nella specie, in cui risulta limitato sia l'ambito soggettivo (al consumatore) che quello oggettivo (all'accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali, ed alle sue conseguenze) è rivolta al contenuto sostanziale del titolo, e non può quindi ritenersi idonea a porre nuovamente in discussione la legittimità formale della pronuncia, che resta coperta dal giudicato. b) Più in generale, l'omesso avveramento della condizione di procedibilità non può riferirsi ad un procedimento esaurito con l'emissione del provvedimento giudiziale formalmente definitivo ex art.647 cpc.
4.All'udienza odierna è stato dato atto del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente, ritenuta matura la causa per la decisione il giudice ha invitato la parte a precisare le conclusioni La causa è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
5.Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta l'applicazione dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e la regolazione delle spese.
Decisione assorbente di tutte le altre richieste e questioni
6.Le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte opponente , che con l'opposizione ex art. 650 cpc prima ha dato corso al procedimento poi , con la sua inerzia ne ha determinato l'improcedibilità , liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento calcolati in misura media per la fase di studio ed introduttiva e minima per la fase decisionale esclusa la fase istruttoria e di trattazione secondo il DM 55/2014 aggiornato DM 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile la domanda proposta con l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
4824/2008 (rgn 8105/2008) emesso, dal Tribunale d Bologna,
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata al verbale.
dott. Patrizia Bellettati
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5680/2024 DA REMOTO tra
Parte_1
[...]
[...] e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 29 aprile 2025, alle ore 10.00, innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto Per nessuno Parte_1 Per l'avv. CHIARA DE VIVO in sostituzione dell'avv. MANCUSI MARIO , è presente Controparte_1 la dott.ssa TARANTO GRANCESCA ai fini della pratica forense Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte presente. Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente L'avv. DE VIVO dà atto del mancato esperimento della mediazione da parte della controparte e chiede che venga dichiarata l'improcedibilità del giudizio e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto
Il giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione invita la parte a precisare la conclusioni L'avv. DE VIVO precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 2 dicembre 2024 Il giudice dopo breve discussione orale, il giudice autorizza la parte a lasciare la stanza virtuale e previo ritiro in camera di consiglio per deliberare, pronuncia la seguente sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. da far parte integrante del presente verbale dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5680/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA FRANCESCO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO COLONNA 14 NAPOLI presso il difensore avv. BATTAGLIA
FRANCESCO
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTARCANGELO DOMENICO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANCUSI MARIO ( ) C/O AVV. SANT'ARCANGELO IN PIAZZA SAN C.F._2
FRANCESCO 13 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 13 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. SANTARCANGELO DOMENICO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opposta conclude come da verbale d'udienza e da foglio di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. a.Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica - ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 4824/2008 (rgn 8105/2008) emesso, dal Tribunale d Bologna, in data 2 luglio 2008, su ricorso di ., per l'importo, Parte_2 in linea capitale, di €. 12308,78 oltre interessi di mora e spese di procedura, asseritamente dovuto, quale saldo debitore, relativamente alla linea di credito di cui al contratto di finanziamento, concluso con l'allora Parte_2[...
.
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento e, per l'effetto, l'abusività e/o vessatorietà delle clausole di cui al contratto sottoscritto, con specifico riferimento all'art. 3,12,15,16,17,19, contestava la mancata indicazione del piano di ammortamento applicato e del TEG nonché l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
b. Si costituiva parte opposta chiedendo : IN VIA PRELIMINARE -Rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale poiché tardiva dovendo la stessa essere formulata con opposizione ex art. 645 c.p.c. - rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata ed inammissibile poiché il il D.Lgs. 206/2005 entrava in vigore solo nel novembre del 2005 e non era quindi applicabile al caso di specie;
- Rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale poiché è inammissibile avendo il creditore adito correttamente il foro del creditore ex art. 20 c.p.c.; -confermare l'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;
-qualora il Sig. Giudice lo ritenesse necessario concedere termine per l'introduzione della procedura di mediazione. IN VIA SUBORDINATA In parziale aderenza con la sola domanda attorea in rito dichiarare, con ordinanza, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna e, per l'effetto: -rimettere al Giudice a cui si rinvierà in punto di competenza, qualsivoglia ulteriore statuizione anche in tema di liquidazione e condanna alle spese all'esito della prossima trattazione;
- indicare i termini per la riassunzione della causa innanzi all'Autorità
pagina 2 di 3 territorialmente competente. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO IN VIA GRADATA Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di , per l'importo di € Controparte_1 Parte_1 12.308,78, oltre interessi e spese liquidate sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e l'inesistenza/nullità della sua notifica, nel merito l'infondatezza.
2.Differita l'udienza ex art. 171 bis cpc e depositate dalle parti memorie ex art. 171 ter cpc all'esito della prima udienza veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ma poi rimessa la causa sul ruolo veniva assegnato all'opponente termine per introdurre la mediazione rilevata la soggezione della controversia, per il suo oggetto, alla condizione di procedibilità della domanda prevista dal Dlgs n° 28 del 2010, art.5.
3. E' opportuno precisare che, nel caso di opposizione tardiva, l'onere di dar corso alla mediazione va ritenuto a carico dell'opponente. Queste le ragioni. a) L'opposizione ex art.650 cpc, nella sua particolare declinazione assunta nella specie, in cui risulta limitato sia l'ambito soggettivo (al consumatore) che quello oggettivo (all'accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali, ed alle sue conseguenze) è rivolta al contenuto sostanziale del titolo, e non può quindi ritenersi idonea a porre nuovamente in discussione la legittimità formale della pronuncia, che resta coperta dal giudicato. b) Più in generale, l'omesso avveramento della condizione di procedibilità non può riferirsi ad un procedimento esaurito con l'emissione del provvedimento giudiziale formalmente definitivo ex art.647 cpc.
4.All'udienza odierna è stato dato atto del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente, ritenuta matura la causa per la decisione il giudice ha invitato la parte a precisare le conclusioni La causa è stata decisa ex art. 281 sexies cpc.
5.Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta l'applicazione dell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e la regolazione delle spese.
Decisione assorbente di tutte le altre richieste e questioni
6.Le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte opponente , che con l'opposizione ex art. 650 cpc prima ha dato corso al procedimento poi , con la sua inerzia ne ha determinato l'improcedibilità , liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento calcolati in misura media per la fase di studio ed introduttiva e minima per la fase decisionale esclusa la fase istruttoria e di trattazione secondo il DM 55/2014 aggiornato DM 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile la domanda proposta con l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
4824/2008 (rgn 8105/2008) emesso, dal Tribunale d Bologna,
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata al verbale.
dott. Patrizia Bellettati
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