Articolo 302 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 301Articolo 303
Versione
9 ottobre 2010
Art. 302. Strutture militari straniere e plurinazionali 1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni. 2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalita' delle visite previste dal presente articolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010