Sentenza 15 marzo 1969
Massime • 1
A norma dell'art. 27 cod. proc. pen., nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza o il decreto penale definitivo hanno autorita di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita o alla responsabilita del condannato, quando l'Azione riparatoria a fondamento della quale viene invocato il giudicato penale sia basata sul medesimo fatto costituente reato per il quale fu esercitata l'Azione penale. La sentenza penale fa stato erga omnes, e quindi anche nei confronti del responsabile civile, il quale puo contestare la sua responsabilita in ordine al danno cagionato dal reato, ma non puo pretendere che si rinnovi l'indagine sulla sussistenza materiale dell'illecito, irrevocabilmente affermato, o sul nesso di causalita fra esso e l'evento dannoso, ancorche non abbia partecipato al giudizio penale. ( V. 1977-67, mass. 333999 1329-67, mass. 327900).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/1969, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1969 |
Testo completo
A norma dell'art. 27 cod. proc. pen., nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza o il decreto penale definitivo hanno autorita di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceita o alla responsabilita del condannato, quando l'Azione riparatoria a fondamento della quale viene invocato il giudicato penale sia basata sul medesimo fatto costituente reato per il quale fu esercitata l'Azione penale. La sentenza penale fa stato erga omnes, e quindi anche nei confronti del responsabile civile, il quale puo contestare la sua responsabilita in ordine al danno cagionato dal reato, ma non puo pretendere che si rinnovi l'indagine sulla sussistenza materiale dell'illecito, irrevocabilmente affermato, o sul nesso di causalita fra esso e l'evento dannoso, ancorche non abbia partecipato al giudizio penale. ( V. 1977-67, mass. 333999 1329-67, mass. 327900).*