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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (definitiva)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2023
avente ad oggetto: Ricorso per la separazione
promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. MOSTRATISI Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI e LEALI ALESSANRA ed elettivamente domiciliata presso i difensori
Ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. ARNODO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7.03.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni precisate all'udienza cartolare del 8.10.2024 – Come da foglio di Pc depositato in
PCT
Per parte convenuta
Come da conclusioni precisate all'udienza cartolare del 8.10.2024 – Come da foglio di Pc depositato in
PCT
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TRANA in data 29/02/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 05/11/2007 e in data 16/01/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 04.01.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza in data 13/04/2023 provvedeva in tal senso “Affida i figli congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra
i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Richiede ai Servizi sociali e di di proseguire nell'approfondimento Controparte_2
e valutazione della situazione dei minori e dei loro genitori e di mettere in atto, sino a quando ritenuto necessario, i più opportuni interventi volti all'accertamento e sostegno quanto ai minori e alle loro condizioni di crescita, al superamento della conflittualità tra le parti e per un graduale miglioramento dei rapporti tra il genitore non collocatario e i figli minori. Richiede a detti Servizi di riferire al
Tribunale con relazione di aggiornamento prima della data dell'udienza di seguito specificata. Invita i genitori a prestare la propria collaborazione per la realizzazione degli interventi, evitando altresì qualsiasi forma di coinvolgimento dei figli nella conflittualità familiare.
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla ricorrente, dandosi atto che il convenuto se ne è già allontanato.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il convenuto corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa pagina 2 di 7 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della ricorrente , versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 200,00”.
Disponeva, altresì, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al giudice istruttore nominato entrambe le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza cartolare del 26.09.2023 il Giudice, preso atto delle note di udienza e delle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, rimetteva al Collegio per la decisione assegnando termine di 10 giorni al Pubblico Ministero per le conclusioni.
Con sentenza parziale n. 4232/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa viene rimessa in istruttoria per la prosecuzione del procedimento.
Esperita l'istruttoria (udienze del 17.05.2024 e del 28.06.2024) e assegnato alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 8.10.2024 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive, con provvedimento del 6.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di addebito
Parte ricorrente formula domanda di addebito della separazione.
A sostegno della domanda di addebito, la ricorrente allega nell'atto introduttivo che il marito sarebbe venuto meno ai doveri che derivano dal matrimonio, ponendo in essere nei suoi confronti condotte aggressive e vessatorie e intrecciando una relazione extraconiugale.
Nello specifico, la sig.ra lamenta plurime aggressioni verbali da parte del marito, condotte Pt_2 controllanti e denigratorie nei suoi confronti, nonché l'abbandono della casa coniugale, con incursioni non concordate nella casa familiare “anche a tarda ora, creando situazioni di contrasto e litigio, pretendendo di pernottare nella camera matrimoniale e assumendo di fatto e pretestuosamente comportamenti oppositivi e aggressivi verso la moglie che, per paura, è costretta a chiudersi a chiave nella camera da letto” (v. pag. 2 ricorso).
Quando alla relazione extraconiugale, asseritamente intrattenuta con una persona espressamente indicata dalla parte ricorrente in atti, la SI rappresenta che la stessa relazione sarebbe Pt_1 condotta con modalità umilianti per lei, essendone a conoscenza i familiari, “quali il cognato del
e degli stessi dipendenti della ditta del marito oltre che delle terze persone che conoscono la CP_1 ricorrente” e avendo coinvolto, in alcune occasioni, anche i figli minori (pag. 4 ricorso).
Si costituiva ritualmente la parte resistente, contestando in toto quanto riferito in sede di ricorso introduttivo, e, in particolare, negando la relazione extraconiugale, nonché individuando il motivo principale della crisi coniugale nella “scarsa responsabilità della Signora Parte_1 nell'educazione dei figli” (pag. 3 memoria difensiva del 24.3.2023), con particolare riferimento alla asserita scarsa attenzione nei confronti delle attività scolastiche e dell'insegnamento delle regole, imputando peraltro alla stessa “in particolare negli ultimi anni, un atteggiamento scostante, provocatorio ed arrogante tale da determinare la crisi del matrimonio” (pag. 4 memoria difensiva del
24.3.2023).
pagina 3 di 7 Il resistente allega, inoltre, di essersi allontanato dalla casa familiare solo dopo la comune decisione di separarsi intervenuta a febbraio del 2022 e dopo aver concordato con la ricorrente un “piano genitoriale” circa la gestione dei figli. Quanto ai frequenti rientri presso l'abitazione coniugale, egli rappresenta essere motivati dalla necessità di curare i quattro cani, asseritamente trascurati dalla ricorrente.
La domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente nei confronti del marito è infondata e deve essere rigettata, all'esito delle allegazioni delle parti e dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Con riguardo al profilo relativo alla violazione del dovere di fedeltà coniugale per aver il signor intrattenuto una relazione con la persona indicata in atti, il Tribunale ritiene che vada CP_1 rigettata, poiché dall'istruttoria testimoniale non è emerso che la relazione extraconiugale vi sia stata e, in ogni caso, che possa aver eziologicamente determinato la crisi del matrimonio, in adesione ai principi della giurisprudenziali, secondo cui “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2007, n. 25618 e Cass. civ.,
Sez. I, 23/05/2008, n. 13431).
Ne consegue che, “qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, le stesse allegazioni della ricorrente non depongono nel senso della rilevanza eziologica della relazione extraconiugale del marito rispetto alla crisi coniugale, posto che la stessa descrive in ricorso un contesto fortemente conflittuale con il coniuge nel quale si sarebbe inserita la relazione (v. pag. 2 ricorso: “il ha sempre alternato momenti di aggressività, pesante CP_1 denigrazione e svilimento della ricorrente, come moglie e come madre, a momenti nei quali manifesta indifferenza ed abbandono morale verso il coniuge. In tale contesto, la ricorrente assumeva nel corso dell'anno 2022 conoscenza, per il tramite di terze persone, che il marito era stato visto accompagnarsi nel paese di residenza, in diverse occasioni, con un'altra donna, certa […]”). In ogni caso, l'attività istruttoria non ha consentito di ritenere provata la relazione extraconiugale del resistente.
La SI amica della coppia, sentita quale teste nel corso dell'udienza del Testimone_1
17.05.2024, riferiva di aver appreso dalla ricorrente della relazione, ma di non averne mai parlato con il resistente e di non aver mai visto il insieme a questa donna. CP_1
Anche il signor , cognato delle parti, all'udienza del 28.06.2024 riferiva di aver Persona_3 appreso della relazione solo in quanto riferitogli dalla ricorrente e precisava di aver visto “una volta il sig. nel mese di luglio 2022 in un agriturismo uscire dal locale insieme ad una donna;
non ho CP_1 visto alcun atteggiamento particolare tra i due che facesse intendere una relazione tra loro”, specificando che “successivamente non mi è mia più capitato di vederlo in compagnia di questa SI o di altre donne”.
pagina 4 di 7 In tema di testimonianza indiretta, la giurisprudenza di legittimità si è, anche recentemente, espressa nel senso che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 15/01/2015, n. 569 . Nello stesso senso, v. Cass. civ., Sez. III, 08/04/2020, n. 7746).
La domanda di addebito, sotto questo profilo, dunque , deve essere rigettata, poiché manca la prova della relazione, non potendo questa trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni, in quanto de relato actoris, e, in ogni caso, non sussistendo prova del nesso causale circa il fatto che la stessa sia stata la causa determinante della crisi coniugale.
Quanto, invece, all'atteggiamento aggressivo e vessatorio asseritamente tenuto dal resistente nei confronti della moglie, si ritiene che, anche alla luce del quadro di conflittualità reciproca che emerge dalle rispettive allegazioni e dalle relazioni del Servizio Sociale (v. pag. 5 relazione del 22.3.2023), la ricorrente non abbia fornito la prova che esso abbia influito eziologicamente nella crisi coniugale. la domanda di addebito della separazione, quindi, va rigettata anche con riferimento a tale profilo.
L'affidamento dei figli
Il Tribunale, preso atto che il Servizio Sociale, all'esito dei colloqui avuti con i componenti del nucleo rileva che “In riferimento agli incontri dei minori con i genitori, il sig. e la Parte_3 CP_1 sig.ra riferiscono di essersi attenuti alle modalità disposte dal giudice solo per le prime due Pt_1 settimane. Successivamente il figlio più piccolo, , ha detto ai genitori di voler mantenere Per_2
l'organizzazione stabilita in precedenza (ovvero la prima settimana tre giorni con la madre e quattro con il padre e la seconda settimana in modo inverso). La richiesta del figlio è stata accolta dai due e per tale motivo stanno proseguendo gli incontri come precedentemente concordato”, significando in ogni caso che “I minori risultano essere sereni, riferiscono di non rilevare particolari difficoltà e di voler mantenere l'organizzazione attuale, poiché gli permette di trascorrere del tempo in modo equilibrato con entrambi i genitori” (v. relazione del 14.6.2023), conferma il regime di affidamento previsto in sede presidenziale ed il regime di frequentazione degli stessi con ciascun genitore, facendo salva una diversa organizzazione dei tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, tenuto conto che il figlio , nato il [...] è prossimo al raggiungimento della maggiore età. Per_1
Le allegazioni del resistente circa l'asserita inidoneità della madre a curare l'educazione dei figli risultano sfornite di prova e non trovano riscontro nelle relazioni dei Servizi: pertanto, nell'interesse dei figli minori che hanno manifestato di voler mantenere l'organizzazione attuale, si conferma la collocazione prevalente presso la madre.
Inoltre, preso atto dell'alta conflittualità che caratterizza il nucleo familiare, anche in considerazione delle reciproche denunce penali in atti, si confermano tutti gli interventi in atto a tutela del nucleo finché necessario nell'interesse dei figli minori. Si evidenzia, infine, che non si è proceduto all'audizione dei minori in quanto si è ritenuta superflua e dannosa alla luce della conflittualità tra i genitori. Si provvede, quindi, come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli e della moglie
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti è emerso che di fatto essa non è mutata rispetto alla fase presidenziale. pagina 5 di 7 L'istruttoria ha confermato che la ricorrente dispone esclusivamente del reddito derivante dalla retribuzione dell'attività lavorativa che svolge come dipendente presso “Decathlon” non avendo a disposizione alcun reddito da attività agricola come apicoltrice a far tempo dalla vendita della casa coniugale. La somma ricavata è stata divisa in misura eguale tra i coniugi, senza alcun sostanziale arricchimento della ricorrente, la quale ha investito nell'acquisto di una diversa abitazione per lei ed i figli.
La circostanza dell'avvenuta cessazione dell'attività di apicoltrice, a far tempo dalla vendita dell'abitazione coniugale è stata anche confermata dalla teste che per quanto di sua Testimone_1 spettanza, ha confermato che l'attività si svolgeva sul terreno della casa di . Parte_4
La ricorrente con il reddito di €850,00 mensili non può in alcun modo garantire ai figli lo svolgimento di attività di benessere quali quelle cui i minori sono stati abituati durante la convivenza coniugale ed in tal senso il contributo disposto a carico del padre appare il minimo necessario per poter fare fronte alle necessarie spese di mantenimento. Si conferma quindi il contributo di 700 euro (350 euro a figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Tale ricostruzione induce a ritenere che anche l'importo del mantenimento per la moglie cui è tenuto il marito nella misura di €200,00 debba considerarsi necessario per la ricorrente. In totale il versamento di €900,00 mensili rappresenta certamente per il convenuto un esiguo importo se commisurato alle somme ben più importanti che lo stesso era solito versare alla moglie durante il matrimonio. Si confermano, quindi, le statuizioni decise in sede presidenziale a carico del signor e a favore CP_1 dei figli e della SI . Pt_1
Le spese processuali sono compensate in forza della reciproca soccombenza, essendo la parte ricorrente soccombente in punto addebito della separazione e la parte convenuta in punto rigetto della domanda di assegno a favore della SI . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio, così dispone, dato atto che con sentenza parziale n. 4232/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi:
Rigetta la domanda di addebito della separazione al signor formulata dalla SI;
CP_1 Pt_1
Affida i figli congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
pagina 6 di 7 - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Richiede ai Servizi sociali e di di proseguire nell'approfondimento Controparte_2
e valutazione della situazione dei minori e dei loro genitori e di mettere in atto, sino a quando ritenuto necessario, i più opportuni interventi volti all'accertamento e sostegno quanto ai minori e alle loro condizioni di crescita, al superamento della conflittualità tra le parti e per un graduale miglioramento dei rapporti tra il genitore non collocatario e i figli minori.
Invita i genitori a prestare la propria collaborazione per la realizzazione degli interventi, evitando altresì qualsiasi forma di coinvolgimento dei figli nella conflittualità familiare.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il convenuto corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'Intesa
15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della ricorrente, versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 200,00.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Minuta della sentenza redatta dalla dott.ssa Giulia Elena Mondino - MOT
Così deciso in Torino in data 7 marzo 2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Estensore dott.ssa Serafina Aceto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (definitiva)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2023
avente ad oggetto: Ricorso per la separazione
promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. MOSTRATISI Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI e LEALI ALESSANRA ed elettivamente domiciliata presso i difensori
Ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. ARNODO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7.03.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni precisate all'udienza cartolare del 8.10.2024 – Come da foglio di Pc depositato in
PCT
Per parte convenuta
Come da conclusioni precisate all'udienza cartolare del 8.10.2024 – Come da foglio di Pc depositato in
PCT
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TRANA in data 29/02/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 05/11/2007 e in data 16/01/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 04.01.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti con addebito al marito.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza in data 13/04/2023 provvedeva in tal senso “Affida i figli congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra
i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Richiede ai Servizi sociali e di di proseguire nell'approfondimento Controparte_2
e valutazione della situazione dei minori e dei loro genitori e di mettere in atto, sino a quando ritenuto necessario, i più opportuni interventi volti all'accertamento e sostegno quanto ai minori e alle loro condizioni di crescita, al superamento della conflittualità tra le parti e per un graduale miglioramento dei rapporti tra il genitore non collocatario e i figli minori. Richiede a detti Servizi di riferire al
Tribunale con relazione di aggiornamento prima della data dell'udienza di seguito specificata. Invita i genitori a prestare la propria collaborazione per la realizzazione degli interventi, evitando altresì qualsiasi forma di coinvolgimento dei figli nella conflittualità familiare.
Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla ricorrente, dandosi atto che il convenuto se ne è già allontanato.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre il convenuto corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa pagina 2 di 7 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. Dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della ricorrente , versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 200,00”.
Disponeva, altresì, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al giudice istruttore nominato entrambe le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza cartolare del 26.09.2023 il Giudice, preso atto delle note di udienza e delle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, rimetteva al Collegio per la decisione assegnando termine di 10 giorni al Pubblico Ministero per le conclusioni.
Con sentenza parziale n. 4232/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa viene rimessa in istruttoria per la prosecuzione del procedimento.
Esperita l'istruttoria (udienze del 17.05.2024 e del 28.06.2024) e assegnato alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 8.10.2024 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive, con provvedimento del 6.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di addebito
Parte ricorrente formula domanda di addebito della separazione.
A sostegno della domanda di addebito, la ricorrente allega nell'atto introduttivo che il marito sarebbe venuto meno ai doveri che derivano dal matrimonio, ponendo in essere nei suoi confronti condotte aggressive e vessatorie e intrecciando una relazione extraconiugale.
Nello specifico, la sig.ra lamenta plurime aggressioni verbali da parte del marito, condotte Pt_2 controllanti e denigratorie nei suoi confronti, nonché l'abbandono della casa coniugale, con incursioni non concordate nella casa familiare “anche a tarda ora, creando situazioni di contrasto e litigio, pretendendo di pernottare nella camera matrimoniale e assumendo di fatto e pretestuosamente comportamenti oppositivi e aggressivi verso la moglie che, per paura, è costretta a chiudersi a chiave nella camera da letto” (v. pag. 2 ricorso).
Quando alla relazione extraconiugale, asseritamente intrattenuta con una persona espressamente indicata dalla parte ricorrente in atti, la SI rappresenta che la stessa relazione sarebbe Pt_1 condotta con modalità umilianti per lei, essendone a conoscenza i familiari, “quali il cognato del
e degli stessi dipendenti della ditta del marito oltre che delle terze persone che conoscono la CP_1 ricorrente” e avendo coinvolto, in alcune occasioni, anche i figli minori (pag. 4 ricorso).
Si costituiva ritualmente la parte resistente, contestando in toto quanto riferito in sede di ricorso introduttivo, e, in particolare, negando la relazione extraconiugale, nonché individuando il motivo principale della crisi coniugale nella “scarsa responsabilità della Signora Parte_1 nell'educazione dei figli” (pag. 3 memoria difensiva del 24.3.2023), con particolare riferimento alla asserita scarsa attenzione nei confronti delle attività scolastiche e dell'insegnamento delle regole, imputando peraltro alla stessa “in particolare negli ultimi anni, un atteggiamento scostante, provocatorio ed arrogante tale da determinare la crisi del matrimonio” (pag. 4 memoria difensiva del
24.3.2023).
pagina 3 di 7 Il resistente allega, inoltre, di essersi allontanato dalla casa familiare solo dopo la comune decisione di separarsi intervenuta a febbraio del 2022 e dopo aver concordato con la ricorrente un “piano genitoriale” circa la gestione dei figli. Quanto ai frequenti rientri presso l'abitazione coniugale, egli rappresenta essere motivati dalla necessità di curare i quattro cani, asseritamente trascurati dalla ricorrente.
La domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente nei confronti del marito è infondata e deve essere rigettata, all'esito delle allegazioni delle parti e dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Con riguardo al profilo relativo alla violazione del dovere di fedeltà coniugale per aver il signor intrattenuto una relazione con la persona indicata in atti, il Tribunale ritiene che vada CP_1 rigettata, poiché dall'istruttoria testimoniale non è emerso che la relazione extraconiugale vi sia stata e, in ogni caso, che possa aver eziologicamente determinato la crisi del matrimonio, in adesione ai principi della giurisprudenziali, secondo cui “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2007, n. 25618 e Cass. civ.,
Sez. I, 23/05/2008, n. 13431).
Ne consegue che, “qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art.
143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, le stesse allegazioni della ricorrente non depongono nel senso della rilevanza eziologica della relazione extraconiugale del marito rispetto alla crisi coniugale, posto che la stessa descrive in ricorso un contesto fortemente conflittuale con il coniuge nel quale si sarebbe inserita la relazione (v. pag. 2 ricorso: “il ha sempre alternato momenti di aggressività, pesante CP_1 denigrazione e svilimento della ricorrente, come moglie e come madre, a momenti nei quali manifesta indifferenza ed abbandono morale verso il coniuge. In tale contesto, la ricorrente assumeva nel corso dell'anno 2022 conoscenza, per il tramite di terze persone, che il marito era stato visto accompagnarsi nel paese di residenza, in diverse occasioni, con un'altra donna, certa […]”). In ogni caso, l'attività istruttoria non ha consentito di ritenere provata la relazione extraconiugale del resistente.
La SI amica della coppia, sentita quale teste nel corso dell'udienza del Testimone_1
17.05.2024, riferiva di aver appreso dalla ricorrente della relazione, ma di non averne mai parlato con il resistente e di non aver mai visto il insieme a questa donna. CP_1
Anche il signor , cognato delle parti, all'udienza del 28.06.2024 riferiva di aver Persona_3 appreso della relazione solo in quanto riferitogli dalla ricorrente e precisava di aver visto “una volta il sig. nel mese di luglio 2022 in un agriturismo uscire dal locale insieme ad una donna;
non ho CP_1 visto alcun atteggiamento particolare tra i due che facesse intendere una relazione tra loro”, specificando che “successivamente non mi è mia più capitato di vederlo in compagnia di questa SI o di altre donne”.
pagina 4 di 7 In tema di testimonianza indiretta, la giurisprudenza di legittimità si è, anche recentemente, espressa nel senso che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 15/01/2015, n. 569 . Nello stesso senso, v. Cass. civ., Sez. III, 08/04/2020, n. 7746).
La domanda di addebito, sotto questo profilo, dunque , deve essere rigettata, poiché manca la prova della relazione, non potendo questa trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni, in quanto de relato actoris, e, in ogni caso, non sussistendo prova del nesso causale circa il fatto che la stessa sia stata la causa determinante della crisi coniugale.
Quanto, invece, all'atteggiamento aggressivo e vessatorio asseritamente tenuto dal resistente nei confronti della moglie, si ritiene che, anche alla luce del quadro di conflittualità reciproca che emerge dalle rispettive allegazioni e dalle relazioni del Servizio Sociale (v. pag. 5 relazione del 22.3.2023), la ricorrente non abbia fornito la prova che esso abbia influito eziologicamente nella crisi coniugale. la domanda di addebito della separazione, quindi, va rigettata anche con riferimento a tale profilo.
L'affidamento dei figli
Il Tribunale, preso atto che il Servizio Sociale, all'esito dei colloqui avuti con i componenti del nucleo rileva che “In riferimento agli incontri dei minori con i genitori, il sig. e la Parte_3 CP_1 sig.ra riferiscono di essersi attenuti alle modalità disposte dal giudice solo per le prime due Pt_1 settimane. Successivamente il figlio più piccolo, , ha detto ai genitori di voler mantenere Per_2
l'organizzazione stabilita in precedenza (ovvero la prima settimana tre giorni con la madre e quattro con il padre e la seconda settimana in modo inverso). La richiesta del figlio è stata accolta dai due e per tale motivo stanno proseguendo gli incontri come precedentemente concordato”, significando in ogni caso che “I minori risultano essere sereni, riferiscono di non rilevare particolari difficoltà e di voler mantenere l'organizzazione attuale, poiché gli permette di trascorrere del tempo in modo equilibrato con entrambi i genitori” (v. relazione del 14.6.2023), conferma il regime di affidamento previsto in sede presidenziale ed il regime di frequentazione degli stessi con ciascun genitore, facendo salva una diversa organizzazione dei tempi di frequentazione dei minori con ciascun genitore, tenuto conto che il figlio , nato il [...] è prossimo al raggiungimento della maggiore età. Per_1
Le allegazioni del resistente circa l'asserita inidoneità della madre a curare l'educazione dei figli risultano sfornite di prova e non trovano riscontro nelle relazioni dei Servizi: pertanto, nell'interesse dei figli minori che hanno manifestato di voler mantenere l'organizzazione attuale, si conferma la collocazione prevalente presso la madre.
Inoltre, preso atto dell'alta conflittualità che caratterizza il nucleo familiare, anche in considerazione delle reciproche denunce penali in atti, si confermano tutti gli interventi in atto a tutela del nucleo finché necessario nell'interesse dei figli minori. Si evidenzia, infine, che non si è proceduto all'audizione dei minori in quanto si è ritenuta superflua e dannosa alla luce della conflittualità tra i genitori. Si provvede, quindi, come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli e della moglie
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti è emerso che di fatto essa non è mutata rispetto alla fase presidenziale. pagina 5 di 7 L'istruttoria ha confermato che la ricorrente dispone esclusivamente del reddito derivante dalla retribuzione dell'attività lavorativa che svolge come dipendente presso “Decathlon” non avendo a disposizione alcun reddito da attività agricola come apicoltrice a far tempo dalla vendita della casa coniugale. La somma ricavata è stata divisa in misura eguale tra i coniugi, senza alcun sostanziale arricchimento della ricorrente, la quale ha investito nell'acquisto di una diversa abitazione per lei ed i figli.
La circostanza dell'avvenuta cessazione dell'attività di apicoltrice, a far tempo dalla vendita dell'abitazione coniugale è stata anche confermata dalla teste che per quanto di sua Testimone_1 spettanza, ha confermato che l'attività si svolgeva sul terreno della casa di . Parte_4
La ricorrente con il reddito di €850,00 mensili non può in alcun modo garantire ai figli lo svolgimento di attività di benessere quali quelle cui i minori sono stati abituati durante la convivenza coniugale ed in tal senso il contributo disposto a carico del padre appare il minimo necessario per poter fare fronte alle necessarie spese di mantenimento. Si conferma quindi il contributo di 700 euro (350 euro a figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Tale ricostruzione induce a ritenere che anche l'importo del mantenimento per la moglie cui è tenuto il marito nella misura di €200,00 debba considerarsi necessario per la ricorrente. In totale il versamento di €900,00 mensili rappresenta certamente per il convenuto un esiguo importo se commisurato alle somme ben più importanti che lo stesso era solito versare alla moglie durante il matrimonio. Si confermano, quindi, le statuizioni decise in sede presidenziale a carico del signor e a favore CP_1 dei figli e della SI . Pt_1
Le spese processuali sono compensate in forza della reciproca soccombenza, essendo la parte ricorrente soccombente in punto addebito della separazione e la parte convenuta in punto rigetto della domanda di assegno a favore della SI . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio, così dispone, dato atto che con sentenza parziale n. 4232/2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi:
Rigetta la domanda di addebito della separazione al signor formulata dalla SI;
CP_1 Pt_1
Affida i figli congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
pagina 6 di 7 - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
Richiede ai Servizi sociali e di di proseguire nell'approfondimento Controparte_2
e valutazione della situazione dei minori e dei loro genitori e di mettere in atto, sino a quando ritenuto necessario, i più opportuni interventi volti all'accertamento e sostegno quanto ai minori e alle loro condizioni di crescita, al superamento della conflittualità tra le parti e per un graduale miglioramento dei rapporti tra il genitore non collocatario e i figli minori.
Invita i genitori a prestare la propria collaborazione per la realizzazione degli interventi, evitando altresì qualsiasi forma di coinvolgimento dei figli nella conflittualità familiare.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il convenuto corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 700,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'Intesa
15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della ricorrente, versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 200,00.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Minuta della sentenza redatta dalla dott.ssa Giulia Elena Mondino - MOT
Così deciso in Torino in data 7 marzo 2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Estensore dott.ssa Serafina Aceto
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