Sentenza 13 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01342/2025REG.PROV.COLL.
N. 04658/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4658 del 2024, proposto da
NN LI & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Lepore, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti - ES, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Grande, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione staccata di ES (Sezione Prima) 6 maggio 2024, n. 141, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti - ES e di NS S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Carlo Lepore e Giuseppe Grande;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. È appellata la sentenza in epigrafe con cui il T.a.r. per l'Abruzzo - sezione staccata di ES ha respinto il ricorso proposto dalla ditta NN LI & C. s.n.c. avverso la determina n. 539 del 21 dicembre 2023 che ha disposto l’aggiudicazione in favore della società NS s.r.l. della gara indetta, il 4 agosto 2020, dall’ Università degli Studi “Gabriele D'Annunzio” di Chieti – ES per l’affidamento in concessione di una porzione di immobile, da destinare a bar e punto ristoro, presso l’edificio di farmacia, in via dei Vestini, Chieti, per la durata di anni sei.
2. Richiamati i contenuti del ricorso introduttivo di primo grado, che ha trascritto integralmente per la puntuale ricostruzione dei fatti di causa, l’appellante ha evidenziato di aver censurato il provvedimento di aggiudicazione della gara (alla quale aveva partecipato, classificandosi al secondo posto con un punteggio di 91,57, dietro la contro-interessata, prima classificata con il punteggio di 97,2039) mediante un unico articolato motivo di ricorso con cui ha lamentato violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione, del principio di buon andamento dell’Amministrazione, della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti, del bando di gara, nonché eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
3. Tre, in particolare, i profili di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione censurati dalla ditta ricorrente.
3.1. In primo luogo, si sosteneva che l’aggiudicataria andava esclusa per morosità verso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 12 del Bando, segnalata dalla ricorrente e non verificata dall’Amministrazione (non sussistendo, pertanto, neanche il requisito partecipativo dell’assenza di contenzioso con l’Università). Peraltro, il procedimento volto alla esclusione della società NS dalla gara era stato avviato dall’Università il 20 dicembre 2023, rimanendo però senza esito.
3.2. Sotto un ulteriore profilo, si deduceva che la NS avrebbe partecipato alla gara in una doppia veste, dapprima apparentemente in proprio quale concorrente singolo e, successivamente, dal 19 febbraio 2021, prima della apertura delle buste, quale consorziata del SO PP LI, a sua volta soggetto partecipante alla gara.
Tale circostanza, che avrebbe dovuto determinare la esclusione automatica dalla gara, era stata però ritenuta irrilevante dalla commissione giudicatrice sulla scorta della successiva rinuncia alla gara da parte del suddetto SO.
3.3. Infine si sosteneva che la controinteressata NS non possedesse il requisito della continuità della certificazione ISO 9001, costituente requisito di ammissibilità della offerta ai sensi della lettera e) dell’art. 12 del Bando di gara, e che la Commissione non avesse rilevato la carenza di continuità nella titolarità delle certificazioni prescritte a pena di esclusione dal bando di gara.
4. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i tre profili di doglianza.
4.1. Il giudice di primo grado ha escluso la pregressa morosità della società aggiudicataria, in quanto giustificata dagli accadimenti pandemici che avevano imposto la chiusura dell’attività di ristorazione e successivamente la limitazione dell’accesso degli studenti nell’Università.
4.2. Il TAR ha poi ritenuto non fondati i profili di illegittimità sollevati dall’appellante in ordine alla partecipazione di NS alla gara, sia mediante il SO PP LI sia individualmente, considerato che il SO usciva dalla gara il 10 ottobre 2023 e che NS aveva aderito allo stesso SO il 16 febbraio 2021 e, dunque, successivamente alla presentazione della sua offerta (avvenuta in data 15 settembre 2020) come soggetto partecipante autonomo.
4.3. Infine, il TAR ha ritenuto che il certificato ISO 9001 fosse posseduto dalla controinteressata NS senza soluzione di continuità, dal termine di scadenza della presentazione delle offerte sino alla definizione di tutte le fasi di gara.
5. Di tali statuizioni la ditta ricorrente domanda l’integrale riforma, deducendone l’erroneità con il presente appello.
Si è costituita in resistenza all’appello l’Università, depositando copiosa documentazione.
Si è costituita la controinteressata, con memoria difensiva, con la quale ha argomentato l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 2530 del 3 luglio 2024, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 22 ottobre 2024, la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che la controinteressata NS versasse in una situazione di pregressa morosità che ne avrebbe imposto l’estromissione dalla procedura ai sensi dell’art. 12 del Bando, il quale prevedeva come requisito di partecipazione che l’offerente non avesse in corso contenziosi con l’Università e che non risultasse debitore insolvente nei confronti della medesima.
Emergerebbe, invece, dalla documentazione versata in atti dallo stesso Ateneo resistente (cfr. allegati, 6, 7 e 16 della produzione documentale dell’Università del 22 febbraio 2024; v. anche alleg.18 della produzione documentale della controinteressata, nota prot. 44041 del 14 giugno 2021 dell’Ateneo) che la società NS fosse insolvente nei confronti dell’Università per l’importo di euro 44.653,10 (a titolo di canoni non pagati). Inoltre, tale situazione di pregressa morosità non sarebbe né sanata né giustificata posto che la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza pandemica e la conseguente impossibilità di svolgere l’attività di ristorazione nei locali oggetto di concessione riguarderebbe solo una limitata parte del periodo oggetto della descritta morosità e, comunque, non configurerebbe un caso di impossibilità sopravvenuta con riferimento all’obbligazione di pagamento del canone da parte della concessionaria. L’Università non avrebbe peraltro neppure riconosciuto alcun credito in favore della stessa società che comunque - quand’anche esistente (asseritamente per lavori eseguiti dalla concessionaria sui locali) - sarebbe, in ogni caso, di gran lunga inferiore rispetto a quello vantato dall’Ateneo per il pagamento dei canoni. Sussisterebbe quindi un contenzioso in corso con l’Università, integrante causa di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria.
La sentenza avrebbe poi omesso di pronunciarsi sulla dedotta illegittimità dell’aggiudicazione – quantomeno sotto il profilo del difetto di istruttoria - per non avere l’amministrazione concluso il procedimento di esclusione della società NS ritualmente avviato il 21 dicembre 2023, deliberando invece di aggiudicarle la concessione.
7.1. Le riassunte censure non sono fondate.
7.2. Giova premettere che l’asserita morosità in cui verserebbe la controinteressata – idonea secondo l’appellante a giustificarne l’esclusione - riguarda una precedente concessione gestita dalla NS inerente la struttura dell’ateneo denominata FR in Chieti della durata di dodici mesi (per il periodo febbraio 2020- gennaio 2021).
7.3. Al riguardo, importa anzitutto rilevare che correttamente la sentenza ha escluso una situazione di morosità dell’aggiudicataria che ne imponesse l’esclusione dalla gara, atteso che per gli accadimenti pandemici veniva prima disposta d’autorità e a più riprese la chiusura dell’attività e, inoltre, preclusa e poi limitata in varia misura la presenza degli studenti nell’Università, creandosi quindi una situazione in cui la struttura stessa non produceva fatturato e profitto o gli stessi erano drasticamente ridotti, per mancanza di clienti.
7.4. Infatti, l’inattività dell’esercizio non è stata limitata a pochi mesi soltanto - come dedotto dall’appellante - in quanto la ripresa ad ottobre 2020 delle attività didattiche avveniva principalmente nella modalità a distanza (cfr. comunicazione dell’ateneo del 12 settembre 2020), che poi era imposta, con ordinanza della Regione Abruzzo del 27 febbraio 2021, quale unica modalità di lezione nel territorio regionale. Il locale rimaneva dunque inattivo per quasi tutta la durata della concessione, dal marzo 2020 e fino alla scadenza del contratto (il 31 gennaio 2021), stante l’impossibilità di svolgimento del servizio di ristorazione a favore dell’utenza per causa non imputabile alla concessionaria: dapprima per la chiusura della struttura per effetto dei provvedimenti governativi di contrasto alla diffusione della pandemia e, in seguito, per l’assenza di fatto dall’ateneo degli studenti destinatari del servizio (nonché per le generali limitazioni di accesso ai locali in questione anche in fase di graduale riavvio delle attività didattiche).
Inoltre, per tale inattività la società NS non ottenne alcun ristoro in quanto, come rappresentato nella comunicazione del 28 giugno 2021 di risposta alla richiesta dell’ateneo del 14 giugno 2021, trovandosi al primo anno di gestione (il contratto era stato sottoscritto il 30 gennaio 2020) non fu possibile invocare la “diminuzione del fatturato (…) di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente” , richiesta dalla normativa emergenziale.
I principi affermati dalla giurisprudenza civile richiamata dall’appellante non sono evidentemente applicabili alla presente fattispecie, riguardando i diversi contratti di locazione commerciale tra privati, disciplinati dalla L. n. 392/78, e non, come nel caso in esame, l’affidamento in concessione da parte dell’Amministrazione di spazi da adibire esclusivamente al servizio di ristorazione - bar a favore dell’utenza dell’ateneo (come fine mirato della concessione pubblica).
In conformità al generale principio di buona fede le parti di quel contratto di concessione – l’Università e la società odierna controinteressata – ne hanno riallineato il contenuto alle sopravvenienze, in quanto accadimenti successivi alla stipulazione del contratto, ignoti al momento di questa ed estranei alla sfera di controllo delle parti (prima per l’ordine di chiusura imposto dall’autorità, poi per l’assenza dell’utenza) avevano reso impossibile svolgere il servizio in concessione e utilizzare gli immobili concessi per le finalità stabilite.
La sentenza si sottrae quindi alle critiche dell’appellante e va confermata, essendo immune da profili di contraddittorietà e illogicità nella motivazione, la quale, concisa ma esaustiva, ha esposto le ragioni di infondatezza delle doglianze, sulla base dell’attento esame della documentazione di causa.
7.5. La situazione di morosità, che renderebbe l’appellata priva del requisito previsto dal bando, non è ravvisabile anche sotto altro profilo.
La somma di euro 44.653,10 indicata dall’Ateneo negli allegati richiamati dall’appellante è la risultante contabile del partitario inerente la NS s.r.l., ma non esprime la somma effettivamente dovuta dalla controinteressata per il pagamento dei canoni concessori relativi al precedente contratto, come chiaramente dedotto dalla difesa dell’Università e dalla controinteressata.
La nota del 6 febbraio 2024 del Responsabile della Divisione Bilancio chiarisce, infatti, che la tabella fornita con la nota prot. 92968/2023 “fa riferimento alle semplici risultanze del partitario contabile relativo alla società NS” ( i.e. a fatture emesse in ragione di contratti di concessione di porzione immobiliare dell’Ateneo). In quel partitario non è però considerato né il periodo di inattività del locale oggetto della concessione a causa dell’emergenza pandemica né il credito della società per i lavori di ripristino e adeguamento dei locali da essa effettuati in virtù del primo contratto di concessione del FR per euro 18.191,90, credito riconosciuto dall’ateneo e inserito nel secondo contratto per la medesima concessione.
Si tratta, dunque, di un dato meramente contabile, privo di qualsivoglia valutazione circa l’effettiva sussistenza della morosità in capo ad NS.
Per converso, detraendo dalla somma di euro 44.651,90 (che è pacificamente la risultante della somma dei canoni del primo e del secondo contratto di concessione relativo alla medesima struttura), gli importi pagati (per euro 6.313,81), l’ammontare dei canoni relativo al periodo di inattività derivante dalla chiusura imposta per ordine dell’autorità e dalla conseguente impossibilità di svolgimento del servizio a favore dell’utenza universitaria per tutto il periodo pandemico (pressoché coincidente, come si è detto, con la durata del primo contratto) e il credito avente ad oggetto le spese effettuate dalla concessionaria per i lavori relativi all’immobile oggetto di affidamento (pari ad euro 18.191,90), la NS risulterebbe finanche creditrice (della somma di euro 3.759,90) nei confronti dell’ente.
7.6. Il complesso delle indicate circostanze delinea, pertanto, un quadro in cui non può rinvenirsi una situazione debitoria integrante causa di esclusione dalla gara.
Infatti, la società appellata non ha mai ricevuto dall’Università una richiesta di pagamento o di formale messa in mora con riferimento a tali somme, non potendosi perciò qualificare la sua posizione come di debitore “insolvente” .
7.7. Né sussistono contenziosi “in corso” con l’Università.
Le due istanze di negoziazione assistita inoltrate dalla società NS (una delle quali antecedente all’aggiudicazione) al fine di pervenire a una definizione “in via amichevole” della questione non rientrano nella nozione di contenzioso pendente ai fini dell’integrazione della causa di esclusione prevista dal bando, essendo volte a prevenire, mediante una procedura alternativa di composizione della controversia, un contenzioso giudiziario tra le parti.
7.8. Infine, occorre evidenziare che il requisito in questione era richiesto dal bando ai fini della valutazione di affidabilità dell’operatore economico spettante all’amministrazione appellata la quale, deliberando di aggiudicare la concessione in oggetto alla controinteressata, ha ritenuto che i pregressi rapporti non fossero idonei a compromettere il rapporto fiduciario con la concessionaria.
Infatti, ai sensi dell’art. 172, comma 1, D.Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, “Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative …alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. ”. La norma prevede poi che “le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva” .
La stazione appaltante in sede di gara ha effettuato detta valutazione sull’affidabilità dell’impresa e sulla capacità di eseguire la concessione, cui tende il contestato requisito in questione, ritenendo che per la NS non sussistessero morosità integranti la causa di esclusione in oggetto.
Tale valutazione, per le ragioni esposte, è immune dai vizi dedotti dall’appellante.
Deve in aggiunta osservarsi che la concessione della struttura denominata FR (per la quale, secondo l’appellante, si configurerebbe una situazione di pregressa morosità) era stata nuovamente affidata alla stessa società NS, sicché l’Università aveva già positivamente valutato l’affidabilità della controinteressata.
Né la censura dedotta può integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 5, lett. c- ter D.Lgs 50/2016, non essendovi stata alcuna carenza, risoluzione o contestazione inerente precedenti contratti; tant’è che, come detto, la NS è stata nuovamente individuata quale concessionaria per un successivo analogo affidamento avente ad oggetto la medesima struttura.
In conclusione, alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi che la discrezionalità valutativa della stazione sull’affidabilità dell’impresa aggiudicataria è stata qui legittimamente esercitata.
7.9. È infondata, infine, anche la doglianza di omessa pronuncia da parte della sentenza circa l’omessa conclusione del procedimento di esclusione della NS.
È pacifico che la segnalazione inviata dalla ditta appellante il 19 dicembre 2023 ha comportato l’avvio del procedimento di esclusione il 20 dicembre 2023.
Tuttavia, alla data della segnalazione, e precisamente il 12 dicembre 2023, la Commissione giudicatrice aveva giù redatto la graduatoria finale e individuato la società NS s.r.l. quale operatore economico che aveva ottenuto il punteggio totale più elevato.
Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha deliberato di aggiudicare a tale società la concessione ed ha autorizzato il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto, previa verifica circa il possesso dei requisiti della suddetta società.
Pertanto, l’assunto dell’appellante secondo cui l’Ateneo avrebbe aggiudicato la gara in mancanza di un iter di accertamento sul possesso dei requisiti o in pendenza di un procedimento di esclusione per carenza dei requisiti suddetti è infondato.
La comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione è, infatti, intervenuta successivamente alla disamina da parte del RUP della memoria difensiva che il 21 dicembre 2023 la controinteressata ha inviato all’Università in riscontro all’avvio del procedimento di esclusione.
Inoltre, con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell’amministrazione appaltante, mediante adozione del provvedimento di aggiudicazione, non poteva essere più la Commissione a procedere alla verifica di quanto segnalato dalla ricorrente.
Occorre poi ancora rilevare che il procedimento volto alla verifica dei requisiti di partecipazione di NS alla gara è da intendersi positivamente concluso con l’atto di aggiudicazione a favore della predetta società, la quale, per le ragioni esposte, non versava in situazione di morosità.
Dunque neanche sotto tale profilo si ravvisano aspetti di illegittimità o illogicità nell’operato dell’Università la quale nell’iter procedurale seguito si è conformata a quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo (si veda, in particolare, art.27 di detto regolamento), e già alcuni giorni prima della segnalazione dell’appellante aveva inserito la proposta di delibera di aggiudicazione nell’ordine del giorno relativo alla seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 21 dicembre 2023.
8. Con il secondo motivo l’appellante critica le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto priva di rilevanza la partecipazione in doppia veste della NS, dapprima singolarmente quale concorrente e, successivamente, dal 19 febbraio 2021, prima della apertura delle buste, quale appartenente al SO PP LI, a sua volta soggetto partecipante alla gara.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto meriterebbe riforma considerato che l’adesione di NS al SO, in pendenza della gara, avrebbe reso la sua partecipazione illegittima (per violazione dell’art. 48 d.lgs 50/2016) senza che possa avere alcun effetto sanante sulla posizione partecipativa della controinteressata l’uscita volontaria del SO dalla gara medesima in prossimità dell’esame delle offerte.
8.1. La censura è infondata.
8.2. Correttamente la sentenza ha ritenuto che non si configura una doppia partecipazione vietata, alla luce delle peculiarità della fattispecie.
8.3. Infatti, a prescindere dalla natura di consorzio stabile del SO PP LI (v. art.45 comma 2, lett. c) D. L.vo n.50/2016), la controinteressata, nel momento di presentazione della propria offerta in data 15 settembre 2020, agiva come operatore singolo, non facendo parte di detto SO, ma aderendovi solo il successivo 16 febbraio 2021 (cfr. verbale n.6 del 2 novembre 2023, all.1 atti NS srl e all.2, prodotti nel giudizio di primo grado).
8.4. Inoltre, il predetto SO il 10 ottobre 2023 usciva dalla gara (v. verbale dell’8 ottobre 2023); l’offerta della controinteressata veniva valutata solo in epoca successiva (a partire dal verbale n.8 del 22 novembre 2023, richiamato nel verbale n.9 del 30 novembre 2023, cfr. all.24.39B atti Amministrazione fascicolo di primo grado).
8.5. Alla luce delle sopra indicate circostanze, non risulta violato il disposto normativo di cui all’art.48, comma 7 del D.Lgs. n.50 del 2016 (ai sensi del quale “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di con-correnti” ).
8.6. I rilievi dell’appellante non scalfiscono il corretto ragionamento del primo giudice.
8.7. Al riguardo importa anzitutto rilevare che NS non era indicata come consorziata esecutrice dal SO in questione, in quanto è entrata a farne parte solo in data largamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La domanda di partecipazione alla gara è stata infatti presentata come singolo operatore economico entro la scadenza prevista del 16 settembre 2020, quindi in un momento precedente l’entrata dell’offerente nella compagine sociale del SO PP LI (avvenuta il 19 febbraio 2021).
8.8. La rinuncia alla gara da parte del SO non può neanche ritenersi strumentale, dovendo escludersi alcuna correlazione con la partecipazione della controinteressata, essendo per converso dimostrato che ciò avvenne per il venir meno dei requisiti in capo alla Consorziata esecutrice (la ditta Ricaf). Sul punto non vi è specifica contestazione né – tantomeno- prova contraria da parte dell’appellante.
8.9. Non vi era dunque obbligo di segnalare la sopravvenuta adesione al SO, non potendo derivare dalla contestata omissione dichiarativa alcuna conseguenza sfavorevole nei confronti della controinteressata sul piano della partecipazione alla procedura.
Ad ogni modo l’ingresso di NS nel SO PP LI (in data successiva alla presentazione delle offerte) non ha potuto minimamente condizionare l’esito della gara, dalla quale il SO al momento della valutazione delle offerte si era già ritirato per cause indipendenti dalla partecipazione di NS.
9. Con un terzo ordine di censure, l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l’aggiudicazione in favore della controinteressata NS, benché questa non risultasse in possesso di un ulteriore requisito previsto dal bando a pena di esclusione, stante la mancata dimostrazione della continuità delle certificazioni ISO 9001.
9.1. Nell’esaminare le relative certificazioni la Commissione avrebbe inopinatamente omesso di rilevare la carenza di continuità nella titolarità delle certificazioni prescritte dal bando di gara in capo all’aggiudicataria.
9.2. Anche tale doglianza è infondata.
9.3. Il Collegio rileva che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il certificato ISO 9001 era posseduto dalla controinteressata al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e senza soluzione di continuità in tutte le successive fasi di svolgimento della gara, come agevolmente evincibile dalla documentazione depositata in giudizio (cfr. certificazioni e verbale n.9 del 30 novembre 2023, all.6, 7, 8, 9 atti NS fascicolo di primo grado).
9.4. Risulta infatti dagli atti quanto segue.
9.5. In sede di offerta nel settembre 2020 la NS nella busta contenente l’offerta tecnica aveva allegato certificazione ISO 9001 in data 4 aprile 2019 attestante il rilascio della stessa dal 15 ottobre 2001, con rinnovi sino alla scadenza del 5 aprile 2022.
9.6. Quando nell’agosto 2023 fu riaperta la procedura e fu richiesto il documento aggiornato, la NS allegò la certificazione ISO 9001 del 30 giugno 2022, con la medesima data di rilascio e scadenza al 5 aprile 2025, senza soluzione di continuità.
9.7. L’Amministrazione aveva dunque correttamente ritenuto esaustiva la documentazione prodotta in sede di gara dalla società controinteressata.
9.8. Ad ulteriore conferma della continuità, nel costituirsi nel giudizio di primo grado l’aggiudicataria ha allegato anche la certificazione intermedia rilasciata in data 5 aprile 2022, con scadenza il 5 ottobre 2022, dunque in perfetta continuità con la scadenza indicata nella prima certificazione allegata in sede di offerta.
9.9. Pertanto, la complessiva documentazione prodotta in sede di gara e oggetto di verifica da parte della stazione appaltante è idonea a dimostrare che non c’è stata alcuna soluzione nel possesso della certificazione in capo alla controinteressata: non solo il requisito prescritto dalla lex specialis era posseduto dalla società NS al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 16 settembre 2020, ma anche -senza soluzione di continuità- in ogni successiva fase della gara fino alla aggiudicazione.
10. In conclusione, l’appello va respinto.
11. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante NN LI & C. s.n.c. alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti – ES e di NS s.r.l. che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) per ogni parte costituita, oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO