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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7908/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della C.F._1 CP_1 con sede legale in Bronte (CT) via Massimo D'Azeglio n. 15, p. iva , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Pertonaci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bronte (CT) C.le Aida n. 6, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'8.08.2024, in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della ha impugnato l'ordinanza ingiunzione OI - 000543957, CP_1 protocollo n. .2100.09/07/2024.0522660, con la quale l' gli ha ingiunto il pagamento CP_2 CP_2 dell'importo di euro 2.096,25 a titolo di sanzione amministrativa, oltre 9,05 a titolo di spese, per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
A sostegno dell'incoata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del titolo opposto per l'omessa notifica dell'atto di accertamento e, comunque, che la procedura sanzionatoria non si è svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della l. n.689/1981, per cui l' è decaduto dall'avanzare la pretesa creditoria di cui all'ordinanza CP_2
ingiunzione opposta.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo, di “… ANNULLARE tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
… dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, degli atti di accertamento ivi indicati per l'omessa notifica degli atti di accertamento e e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità degli atti di accertamento ivi indicati, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
… Dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non sono dovute … dichiarare l'intervenuta decadenza in capo all' per la violazione del termine stabilito dall'art. 14 della Legge n. 689/1981; … CP_2 dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno ricorrente all' sede di Catania o ad CP_2 altri Enti;
… privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n.
2100.02/12/2021.0836629 del 02/12/2021, l'ingiunzione di pagamento n. OI-000543957 CP_2
protocollo 2100.09/07/2024.0522660, notificata a mezzo posta in data 23.07.2024, oggi CP_2 impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. … In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale;
… In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del … procuratore … antistatario”.
In data 11.05.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' , depositando nel fascicolo CP_2 telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto di aver “provveduto a presentare istanza
Pagina 2 di annullamento in autotutela della OI impugnata”, chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate atteso il non univoco orientamento giurisprudenziale sul punto”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In via assorbente, si prende atto che l'ente resistente “…considerato che l'avviso di accertamento 2100.02/12/2021.0836629, prodromico all'emissione della OI-000543957, CP_2
è stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/81 (e precisamente in data 07/12/2021)” ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, sì come si legge nel provvedimento di annullamento versato in atti.
In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
Pagina 3 A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto in giudizio elementi utili a supportare la pretesa sanzionatoria avanzata ab origine.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) –che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che il ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato dall'Istituto resistente attivando prontamente i propri poteri autoritativi.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, valutate le specifiche ragioni poste alla base del dedotto annullamento, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per assicurarsi la dovuta tutela a fronte delle conseguenze previste dalla legge in caso di infruttuoso decorso dei termini decadenziali entro i quali l'ordinamento consente ai privati di far valere le proprie ragioni.
In concreto, i compensi professionali in favore della parte ricorrente restano liquidati avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase istruttoria, al mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022, altresì tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore costituito in ricorso e ribadita nelle note cartolari del 3.06.2025
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alla ordinanza ingiunzione OI -
000543957
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_2
parte ricorrente che liquida in 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 730,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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