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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1360/ 2024 promosso da:
(C. F. con il patrocinio dell'Avv. Renzo Interlenghi e Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Via OgnisSAti N. 13 Fermo;
RICORRENTE contro
- (cf. ) per mezzo della mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco e domiciliata presso lo studio
[...] P.IVA_2 dell'avv. Maurizio Corradini, in Via Vespucci 11 Porto Sant'Elpidio;
RESISTENTE
nonché CP_3
contumace; Controparte_4
contumace; Controparte_5
RESISTENTI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Milena PalmiSAo, in data 23.09.2024
e comunicata in pari data, nella procedura esecutiva R.G. 106-2020 con cui veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
A fondamento del reclamo deduceva che:
– la motivazione dell'ordinanza reclamata è apparente risolvendosi ad un mero richiamo giurisprudenziale:
– il Giudice avrebbe omesso di valutare l'eccezione di inesistenza e nullità della cessione dei crediti a;
CP_1
– in virtù dei provvedimenti della Banca di Italia del 30.12.2016 e del 18.01.2017 unico soggetto legittimato a cedere i crediti era cui, in base ai provvedimenti di Controparte_6
Banca d'Italia, erano stati ceduti i crediti in sofferenza, e non Nuova Cassa di RiSPrmio di pagina 1 di 6 dunque avrebbe dovuto provare di aver ottenuto il credito per cui si Parte_2 CP_1 procede da;
Controparte_6
– in ogni caso non ha dato prova che il credito di sia incluso nel CP_1 Parte_1 contratto di cessione invocato e nello specifico non vi è prova che il debitore fosse classificato e segnalato alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come "inadempienze probabili" o "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di CP_7
e che gli sia stato attribuito il codice identificativo "Project UB (SPV Lending) e
[...] comunicato per iscritto al debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo
PEC o Raccomandata A.R… .”;
– manca la continuità delle procure: secondo quanto indicato da “ ha nominato in CP_1 CP_1 data 9 maggio 2017, quale Master Servicer Credito Fondiario S.p.A., che, a sua volta, ha nominato quale Special Servicer , ma mancherebbe la CP_2 Controparte_2 procura volta a dimostrare che sia stata nominata special servicer Controparte_2 da Credito Fondiario SpA o da Master Gardant SpA;
– ha quindi eccepito la nullità della procura rilasciata a soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB.;
– oltre al fumus boni iuris sussiste il periculum in mora insito nella stessa procedura esecutiva che giustifica la sospensione richiesta e l'assenza di nocumento per il creditore intervenuto in quanto il credito vantato dal Condominio è pari a poco più di mille Controparte_4 euro.
Tanto premesso domandava la revoca dell'ordinanza del g.e. e la sospensione della procedura esecutiva con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva che riportandosi alla documentazione già depositata in sede di costituzione CP_1 avanti al G.E. e ritenuta corretta l'ordinanza del GE 23/09/2024, emessa dal Tribunale di Fermo, n.
106/2020 sub. 1 R.G.E.ne chiedeva l'integrale conferma. All'udienza del 06.12.2024 le parti si riportavano agli atti e il collegio si riservava.
***
Preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche del reclamo e del decreto di fissazione di udienza ai creditori intervenuti e va dichiarata la Controparte_4 Controparte_8 contumacia di questi ultimi.
Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Circa il difetto di legittimazione attiva di vanno esplicati i principi enunciati da ultimo CP_1 dalla Suprema Corte di legittimità:
" Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo pagina 2 di 6 l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, confermata da Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n .5478).
A ben vedere sotto il profilo probatorio la Corte conferma i precedenti giurisprudenziali che non ritengono necessaria alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem del contratto di cessione, risultando il contratto soggetto alle sole prescrizioni formali dettate dalla legge in materia di cartolarizzazione dei crediti (cfr. tra gli altri Tribunale Civitavecchia, 20/11/2019, n.1640Tribunale
Ravenna sez. I, 04/02/2021, n.101), potendosi desumere l'esistenza della cessione in base a indizi gravi precisi e concordanti, tra cui anche -sebbene non solo- l'avviso di cessione.
pagina 3 di 6 Il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ritenendo che sussistono elementi che consentono ritenere provata, anche per presunzioni, l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito del all'interno della stessa. Pt_1
Ed invero va innanzitutto escluso che il credito del sig. fosse stato oggetto dei provvedimenti Pt_1 della Banca di Italia del 26.01.2016 e del 30.12.2016 di cessione in favore di REV gesione crediti posto che i crediti ceduti con provvedimento del 06.01.2016 sono “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di RiSPrmio di Chieti SP al 30.09.2015”, e i crediti ceduti con provvedimento del 30.12.2016 sono “crediti in sofferenza [… ] risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015” mentre il per il credito in oggetto il sig. è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, successivamente, nell'ottobre 2016 Pt_1
(v. comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora della originaria cedente Nuova Cassa di RiSPrmio di Chieti del 4.10.2016, trasmessa a mezzo racc. ar. e ricevuta dal debitore il 7.10.2016 in atti, doc. 8 allegato alla comparsa in sede di reclamo).
A nulla rileva il provvedimento della Banca di Italia del 18 gennaio 2017 depositato da parte reclamante poiché con tale provvedimento non è stata effettuata una ulteriore cessione i crediti da Cont Nuova Cassa di RiSPrmio di Chieti a gestione crediti, ma sono stati specificati i caratteri delle precedenti cessioni.
Sussistono invece indizi gravi precisi e concordanti dell'avvenuta cessione da parte di Nuova Cassa di
RiSPrmio di Chieti a ed invero oltre alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta CP_1 ufficiale è stato depositato in atti da l' “atto di deposito” dell'allegato A alla cessione (v. CP_1 doc. 28 comparsa di costituzione in sede di reclamo di avvenuto avanti al notaio dott. CP_1
, Notaio in Milano, n. 3465 di repertorio n. 2017 di raccolta il 27.04.2017 (atto di Persona_1 deposito più volte richiamato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale “come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Persona_1
Milano, con atto di deposito Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017”) avvenuto nell'interesse delle cedenti tra cui . Controparte_9
Infine come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione, il possesso della documentazione bancaria afferente alla posizione del debitore e del titolo esecutivo, in forza del quale la Parte_1 stessa ha notificato l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare nei confronti CP_1 dell'esecutato è ulteriore indice dell'avvenuta cessione: si rammenta, sul punto, che ai sensi dell'art. 1262 c.c. “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.”. La presentazione dell'elenco da parte della cedente in uno con la pubblicazione dell'avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, il possesso della documentazione bancaria e la dichiarazione di Intesa San PA SP -incorporante della cedente- (doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione in sede di reclamo), sono indizi gravi precisi e concordanti dell'esistenza del contratto di cessione fatto valere da CP_10
[...
Quanto alla inclusione del credito del sig. risulta corretta la conclusione del giudice Pt_1 dell'esecuzione in quanto, nel caso di specie, l'avviso in Gazzetta ufficiale indica specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti in particolare: il periodo temporale di rifermento, nonché le tipologie di “sofferenza” del debito, i tipi di rapporti fonti dei crediti “derivanti da contratti di finanziamento
(chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma pagina 4 di 6 tecnica… (i "Contratti Originari Nuova )” nonché specifici criteri individuati dalla lettera a) CP_7 alla lettera j) che in base agli atti di causa risultano sussistenti nel caso di specie: trattasi di contratto di precedente titolarità di (criterio a), denominato in euro Controparte_9
(criterio b), concesso ad un soggetto -non banca- (criterio g)) residente in Italia e regolato dalla legge italiana (criterio c ed e)) -circostanze queste mai contestate dai reclamanti-, ed in particolare quanto alla classificazione del credito come a “sofferenza” alla data del 31 marzo 2017 (criterio d)) CP_1 ha depositato la comunicazione decadenza dal beneficio del termine del comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora della originaria cedente Nuova Cassa di RiSPrmio di
Chieti del 4.10.2016, trasmessa a mezzo racc. ar. e ricevuta dal debitore il 7.10.2016 (v. doc. 8 allegato alla comparsa in sede di reclamo) quindi anteriore al 2017, contenente preavviso di iscrizione in
Centrale dei Rischi dunque appare il fumus della sussistenza anche del criterio d); sussiste altresì il fumus della sussistenza del criterio f) ossia che al giugno 2016 il credito fosse segnalato come
“inadempienze probabili” posto che nella comunicazione di poco successiva -raccomandata del 16 agosto 2016- si dava atto della presenza di 18 rate mensili già scadute e non pagate (v. doc. 8 comparsa di costituzione in sede di reclamo);
Ancora, il credito risulta ricompreso nella cessione in quanto compreso tra quelli di cui all'allegato A depositato avanti al notaio : nell'elenco depositato presso il notaio risulta infatti il rapporto Per_1 identificato con il codice 8035571(doc. 28 allegato alla comparsa di costituzione in sede di reclamo), corrispondente al numero di rapporto così come individuato nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 8 parte resistente).
Infine è presente in atti la dichiarazione di Intesa SA PA SP (la quale ha incorporato Parte_3
che a sua volta aveva incorporato che ha confermato
[...] Controparte_9 che “tra i crediti ceduti con contratto del 07/04/2017 da in Controparte_9 favore di è compreso il credito vantato nei confronti di , ndg Controparte_1 Parte_1 originator 632605, derivante da rapporto di mutuo fondiario n. 099.621.8035571 del 11/10/2006 (rep.
6338 racc.1335) di originari € 270.000,00” (doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione in sede di reclamo).
Quanto alle procure conferite da risulta depositata in atti la procura conferita da CP_1 CP_1
a (all. 1 alla costituzione in sede di reclamo) ed è altresì documentata la fusione
[...] CP_11 di in (all. 3 alla comparsa di costituzione in sede di CP_11 Controparte_2 reclamo).
Manca in atti la nomina di Credito Fondiario SP -iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB,- quale Master Servicer e la nomina da parte di quest'ultimo (o di Gardant SP) di CP_2
(prima ) in qualità di e a tal fine non può Controparte_2 CP_11 Parte_4 sopperire la dichiarazione unilaterale e successiva di (doc. 31 allegato alla comparsa di CP_1 costituzione in sede di reclamo).
Sennonchè ricostruita come sopra la sussistenza di procura conferita da parte di a CP_1 CP_12
(oggi fusa in ), quanto al difetto di mancanza di iscrizione
[...] Controparte_2 all'albo ex art. 106 T.U.B. si rileva che la Suprema Corte (Cass 7243-2024) ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui pagina 5 di 6 rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche SAzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Quanto al periculum in mora è principio consolidato che la mera pendenza dell'esecuzione non è motivo di sospensione altrimenti opinando, il periculum sarebbe sempre sussistente ed in re ipsa.
Pertanto, per i tutti i motivi sopra esposti, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell'esecuzione.
Quanto alle spese di lite le stesse vanno poste a carico del reclamante in virtù del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 per la fase di studio e introduttiva e decisionale, in considerazione della effettiva attività svolta e della complessità della causa, esclusa la fase istruttoria non intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA al pagamento in favore della resistente delle Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in euro 2.613,00 oltre spese generali IVA e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1360/ 2024 promosso da:
(C. F. con il patrocinio dell'Avv. Renzo Interlenghi e Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Via OgnisSAti N. 13 Fermo;
RICORRENTE contro
- (cf. ) per mezzo della mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco e domiciliata presso lo studio
[...] P.IVA_2 dell'avv. Maurizio Corradini, in Via Vespucci 11 Porto Sant'Elpidio;
RESISTENTE
nonché CP_3
contumace; Controparte_4
contumace; Controparte_5
RESISTENTI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Milena PalmiSAo, in data 23.09.2024
e comunicata in pari data, nella procedura esecutiva R.G. 106-2020 con cui veniva rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
A fondamento del reclamo deduceva che:
– la motivazione dell'ordinanza reclamata è apparente risolvendosi ad un mero richiamo giurisprudenziale:
– il Giudice avrebbe omesso di valutare l'eccezione di inesistenza e nullità della cessione dei crediti a;
CP_1
– in virtù dei provvedimenti della Banca di Italia del 30.12.2016 e del 18.01.2017 unico soggetto legittimato a cedere i crediti era cui, in base ai provvedimenti di Controparte_6
Banca d'Italia, erano stati ceduti i crediti in sofferenza, e non Nuova Cassa di RiSPrmio di pagina 1 di 6 dunque avrebbe dovuto provare di aver ottenuto il credito per cui si Parte_2 CP_1 procede da;
Controparte_6
– in ogni caso non ha dato prova che il credito di sia incluso nel CP_1 Parte_1 contratto di cessione invocato e nello specifico non vi è prova che il debitore fosse classificato e segnalato alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come "inadempienze probabili" o "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di CP_7
e che gli sia stato attribuito il codice identificativo "Project UB (SPV Lending) e
[...] comunicato per iscritto al debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo
PEC o Raccomandata A.R… .”;
– manca la continuità delle procure: secondo quanto indicato da “ ha nominato in CP_1 CP_1 data 9 maggio 2017, quale Master Servicer Credito Fondiario S.p.A., che, a sua volta, ha nominato quale Special Servicer , ma mancherebbe la CP_2 Controparte_2 procura volta a dimostrare che sia stata nominata special servicer Controparte_2 da Credito Fondiario SpA o da Master Gardant SpA;
– ha quindi eccepito la nullità della procura rilasciata a soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB.;
– oltre al fumus boni iuris sussiste il periculum in mora insito nella stessa procedura esecutiva che giustifica la sospensione richiesta e l'assenza di nocumento per il creditore intervenuto in quanto il credito vantato dal Condominio è pari a poco più di mille Controparte_4 euro.
Tanto premesso domandava la revoca dell'ordinanza del g.e. e la sospensione della procedura esecutiva con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva che riportandosi alla documentazione già depositata in sede di costituzione CP_1 avanti al G.E. e ritenuta corretta l'ordinanza del GE 23/09/2024, emessa dal Tribunale di Fermo, n.
106/2020 sub. 1 R.G.E.ne chiedeva l'integrale conferma. All'udienza del 06.12.2024 le parti si riportavano agli atti e il collegio si riservava.
***
Preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche del reclamo e del decreto di fissazione di udienza ai creditori intervenuti e va dichiarata la Controparte_4 Controparte_8 contumacia di questi ultimi.
Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Circa il difetto di legittimazione attiva di vanno esplicati i principi enunciati da ultimo CP_1 dalla Suprema Corte di legittimità:
" Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo pagina 2 di 6 l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, confermata da Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n .5478).
A ben vedere sotto il profilo probatorio la Corte conferma i precedenti giurisprudenziali che non ritengono necessaria alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem del contratto di cessione, risultando il contratto soggetto alle sole prescrizioni formali dettate dalla legge in materia di cartolarizzazione dei crediti (cfr. tra gli altri Tribunale Civitavecchia, 20/11/2019, n.1640Tribunale
Ravenna sez. I, 04/02/2021, n.101), potendosi desumere l'esistenza della cessione in base a indizi gravi precisi e concordanti, tra cui anche -sebbene non solo- l'avviso di cessione.
pagina 3 di 6 Il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ritenendo che sussistono elementi che consentono ritenere provata, anche per presunzioni, l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito del all'interno della stessa. Pt_1
Ed invero va innanzitutto escluso che il credito del sig. fosse stato oggetto dei provvedimenti Pt_1 della Banca di Italia del 26.01.2016 e del 30.12.2016 di cessione in favore di REV gesione crediti posto che i crediti ceduti con provvedimento del 06.01.2016 sono “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di RiSPrmio di Chieti SP al 30.09.2015”, e i crediti ceduti con provvedimento del 30.12.2016 sono “crediti in sofferenza [… ] risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015” mentre il per il credito in oggetto il sig. è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, successivamente, nell'ottobre 2016 Pt_1
(v. comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora della originaria cedente Nuova Cassa di RiSPrmio di Chieti del 4.10.2016, trasmessa a mezzo racc. ar. e ricevuta dal debitore il 7.10.2016 in atti, doc. 8 allegato alla comparsa in sede di reclamo).
A nulla rileva il provvedimento della Banca di Italia del 18 gennaio 2017 depositato da parte reclamante poiché con tale provvedimento non è stata effettuata una ulteriore cessione i crediti da Cont Nuova Cassa di RiSPrmio di Chieti a gestione crediti, ma sono stati specificati i caratteri delle precedenti cessioni.
Sussistono invece indizi gravi precisi e concordanti dell'avvenuta cessione da parte di Nuova Cassa di
RiSPrmio di Chieti a ed invero oltre alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta CP_1 ufficiale è stato depositato in atti da l' “atto di deposito” dell'allegato A alla cessione (v. CP_1 doc. 28 comparsa di costituzione in sede di reclamo di avvenuto avanti al notaio dott. CP_1
, Notaio in Milano, n. 3465 di repertorio n. 2017 di raccolta il 27.04.2017 (atto di Persona_1 deposito più volte richiamato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale “come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Via Ulrico Hoepli 7, 20121 Persona_1
Milano, con atto di deposito Repertorio n. 3465 Raccolta n. 2017”) avvenuto nell'interesse delle cedenti tra cui . Controparte_9
Infine come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione, il possesso della documentazione bancaria afferente alla posizione del debitore e del titolo esecutivo, in forza del quale la Parte_1 stessa ha notificato l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare nei confronti CP_1 dell'esecutato è ulteriore indice dell'avvenuta cessione: si rammenta, sul punto, che ai sensi dell'art. 1262 c.c. “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.”. La presentazione dell'elenco da parte della cedente in uno con la pubblicazione dell'avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, il possesso della documentazione bancaria e la dichiarazione di Intesa San PA SP -incorporante della cedente- (doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione in sede di reclamo), sono indizi gravi precisi e concordanti dell'esistenza del contratto di cessione fatto valere da CP_10
[...
Quanto alla inclusione del credito del sig. risulta corretta la conclusione del giudice Pt_1 dell'esecuzione in quanto, nel caso di specie, l'avviso in Gazzetta ufficiale indica specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti in particolare: il periodo temporale di rifermento, nonché le tipologie di “sofferenza” del debito, i tipi di rapporti fonti dei crediti “derivanti da contratti di finanziamento
(chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma pagina 4 di 6 tecnica… (i "Contratti Originari Nuova )” nonché specifici criteri individuati dalla lettera a) CP_7 alla lettera j) che in base agli atti di causa risultano sussistenti nel caso di specie: trattasi di contratto di precedente titolarità di (criterio a), denominato in euro Controparte_9
(criterio b), concesso ad un soggetto -non banca- (criterio g)) residente in Italia e regolato dalla legge italiana (criterio c ed e)) -circostanze queste mai contestate dai reclamanti-, ed in particolare quanto alla classificazione del credito come a “sofferenza” alla data del 31 marzo 2017 (criterio d)) CP_1 ha depositato la comunicazione decadenza dal beneficio del termine del comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora della originaria cedente Nuova Cassa di RiSPrmio di
Chieti del 4.10.2016, trasmessa a mezzo racc. ar. e ricevuta dal debitore il 7.10.2016 (v. doc. 8 allegato alla comparsa in sede di reclamo) quindi anteriore al 2017, contenente preavviso di iscrizione in
Centrale dei Rischi dunque appare il fumus della sussistenza anche del criterio d); sussiste altresì il fumus della sussistenza del criterio f) ossia che al giugno 2016 il credito fosse segnalato come
“inadempienze probabili” posto che nella comunicazione di poco successiva -raccomandata del 16 agosto 2016- si dava atto della presenza di 18 rate mensili già scadute e non pagate (v. doc. 8 comparsa di costituzione in sede di reclamo);
Ancora, il credito risulta ricompreso nella cessione in quanto compreso tra quelli di cui all'allegato A depositato avanti al notaio : nell'elenco depositato presso il notaio risulta infatti il rapporto Per_1 identificato con il codice 8035571(doc. 28 allegato alla comparsa di costituzione in sede di reclamo), corrispondente al numero di rapporto così come individuato nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. 8 parte resistente).
Infine è presente in atti la dichiarazione di Intesa SA PA SP (la quale ha incorporato Parte_3
che a sua volta aveva incorporato che ha confermato
[...] Controparte_9 che “tra i crediti ceduti con contratto del 07/04/2017 da in Controparte_9 favore di è compreso il credito vantato nei confronti di , ndg Controparte_1 Parte_1 originator 632605, derivante da rapporto di mutuo fondiario n. 099.621.8035571 del 11/10/2006 (rep.
6338 racc.1335) di originari € 270.000,00” (doc. 29 allegato alla comparsa di costituzione in sede di reclamo).
Quanto alle procure conferite da risulta depositata in atti la procura conferita da CP_1 CP_1
a (all. 1 alla costituzione in sede di reclamo) ed è altresì documentata la fusione
[...] CP_11 di in (all. 3 alla comparsa di costituzione in sede di CP_11 Controparte_2 reclamo).
Manca in atti la nomina di Credito Fondiario SP -iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB,- quale Master Servicer e la nomina da parte di quest'ultimo (o di Gardant SP) di CP_2
(prima ) in qualità di e a tal fine non può Controparte_2 CP_11 Parte_4 sopperire la dichiarazione unilaterale e successiva di (doc. 31 allegato alla comparsa di CP_1 costituzione in sede di reclamo).
Sennonchè ricostruita come sopra la sussistenza di procura conferita da parte di a CP_1 CP_12
(oggi fusa in ), quanto al difetto di mancanza di iscrizione
[...] Controparte_2 all'albo ex art. 106 T.U.B. si rileva che la Suprema Corte (Cass 7243-2024) ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui pagina 5 di 6 rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche SAzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Quanto al periculum in mora è principio consolidato che la mera pendenza dell'esecuzione non è motivo di sospensione altrimenti opinando, il periculum sarebbe sempre sussistente ed in re ipsa.
Pertanto, per i tutti i motivi sopra esposti, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell'esecuzione.
Quanto alle spese di lite le stesse vanno poste a carico del reclamante in virtù del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 per la fase di studio e introduttiva e decisionale, in considerazione della effettiva attività svolta e della complessità della causa, esclusa la fase istruttoria non intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA al pagamento in favore della resistente delle Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in euro 2.613,00 oltre spese generali IVA e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
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