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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice SI OR all'udienza del 16/10/2025 nella causa n. 90/2025 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. DORDONI DAVIDE GIANNI Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
e , assistiti dall'avv. STROZZI PAOLO M. Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Considerato che:
− con ricorso depositato in data 5.2.2025, la ricorrente agiva in giudizio nei Parte_1 confronti di (rectius ) e , quali eredi legittimi del sig. CP_3 CP_1 Controparte_2
, affermando di aver svolto attività di colf e badante in regime di Persona_1 convivenza (livello BS) in favore di quest'ultimo e alle sue dipendenze dal 25.2.2008 al
2.3.2024 e rivendicando il pagamento di differenze retributive;
− si costituivano in giudizio i signori e , deducendo di Controparte_1 Controparte_2 aver rinunciato all'eredità con atto a rogito del Notaio Dott. di Persona_2
Alessandria, Rep. n. 2006, Racc. n. 1619, registrato in Alessandria in data 04/03/2025 al n.
2420, Serie 1T, allegato alla memoria difensiva;
− all'odierna udienza il difensore della parte ricorrente, munito del relativo potere come da procura allegata al ricorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e quindi all'atto e all'azione con esso esercitata, e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del
1 RGL n. 90/2025
contendere, con compensazione delle spese di lite;
il difensore dei convenuti si è rimesso alla decisione del giudice, nulla formalmente opponendo;
− secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993;
n.5286/1993; n.18255/2004; n.21685/2005);
− in applicazione del predetto principio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
− deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali in ragione della richiesta avanzata in tal senso dal difensore della parte ricorrente e in considerazione del fatto che la rinuncia all'eredità da parte dei convenuti è intervenuta in data successiva
(21.2.2025) al deposito del ricorso (5.2.2025).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Alessandria, 16.10.2025.
Il Giudice
SI OR
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice SI OR all'udienza del 16/10/2025 nella causa n. 90/2025 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. DORDONI DAVIDE GIANNI Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
e , assistiti dall'avv. STROZZI PAOLO M. Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Considerato che:
− con ricorso depositato in data 5.2.2025, la ricorrente agiva in giudizio nei Parte_1 confronti di (rectius ) e , quali eredi legittimi del sig. CP_3 CP_1 Controparte_2
, affermando di aver svolto attività di colf e badante in regime di Persona_1 convivenza (livello BS) in favore di quest'ultimo e alle sue dipendenze dal 25.2.2008 al
2.3.2024 e rivendicando il pagamento di differenze retributive;
− si costituivano in giudizio i signori e , deducendo di Controparte_1 Controparte_2 aver rinunciato all'eredità con atto a rogito del Notaio Dott. di Persona_2
Alessandria, Rep. n. 2006, Racc. n. 1619, registrato in Alessandria in data 04/03/2025 al n.
2420, Serie 1T, allegato alla memoria difensiva;
− all'odierna udienza il difensore della parte ricorrente, munito del relativo potere come da procura allegata al ricorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e quindi all'atto e all'azione con esso esercitata, e ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del
1 RGL n. 90/2025
contendere, con compensazione delle spese di lite;
il difensore dei convenuti si è rimesso alla decisione del giudice, nulla formalmente opponendo;
− secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (Cass. n.1112/1982, n.808/1993;
n.5286/1993; n.18255/2004; n.21685/2005);
− in applicazione del predetto principio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
− deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali in ragione della richiesta avanzata in tal senso dal difensore della parte ricorrente e in considerazione del fatto che la rinuncia all'eredità da parte dei convenuti è intervenuta in data successiva
(21.2.2025) al deposito del ricorso (5.2.2025).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Alessandria, 16.10.2025.
Il Giudice
SI OR
2