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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2995 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente, relatore dott. Stefana Curadi Giudice dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2995 /2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
FONTANELLI LISA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 C.F._2
MUSOLINO MARINA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 27.07.2021 la sig.ra chiedeva, alle condizioni Parte_1 meglio specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del sig.
[...]
, tra i quali in data 01.09.1999 in San Gineto (CS) era stato celebrato matrimonio Controparte_1 concordatario dalla cui unione nascevano i figli nata a [...] il Persona_1
14/01/1997, nata a [...] il [...], nata a Controparte_2 Controparte_3
NT (PI) il 03/02/2004 e nato a [...] il [...]. Controparte_4
Si costituiva parte resistente in data 03.11.2021, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Alla prima udienza del 13.12.2021 il Presidente procedeva all'audizione dei coniugi e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 19.01.2022 disponendo l'ascolto dei due figli minori. All'esito dell'ascolto dei minori, con Ordinanza del 09.03.2022 la Presidente emanava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Assegna la casa familiare alla sig.ra , che vi continuerà ad abitare insieme ai figli , , Parte_1 Persona_1 CP_2
e;
3) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con CP_3 CP_4 CP_4 residenza anagrafica e prevalente con la madre presso l'abitazione familiare. Il padre potrà vedere
e tenere con sé il figlio quattro giorni nella prima settimana e tre giorni nella seconda settimana, individuati secondo gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque tenendo in considerazione le esigenze del minore. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio tre giorni nella prima settimana e quattro giorni nella seconda settimana, individuati secondo gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque tenendo in considerazione le esigenze del minore. Il minore trascorrerà il fine settimana in maniera alternata con entrambi i genitori. In occasione delle festività natalizie e pasquali troverà applicazione il regime dell'alternanza tra i genitori. Quanto alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere venti giorni anche continuativi con l'uno o l'altro genitore, previo accordo dei medesimi;
4) Pone a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento _1 di tutti i figli, la somma mensile di Euro 200,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Dispone che il sig. contribuisca nella misura dell'80% alle spese _1 straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
6) Pone a carico del sig. a titolo di _1 contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di Euro 300,00 complessivi, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese” e nominava se 'stesso quale Giudice istruttore fissando per la comparizione dei coniugi l'udienza del
7.07.2021.
Alla suddetta udienza, su istanza delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova orale oltre che in via documentale.
All'udienza del 2.05.2025, fissata per l'interrogatorio formale di parte ricorrente, le parti davano atto di essere in trattativa chiedendo un rinvio per la formalizzazione dell'accordo; rinvio che veniva concesso.
All'udienza del 13.02.2025 le parti confermavano la volontà di procedere alla loro separazione, con aggiunta il trasferimento, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 12/02/2025 e rinunciavano ai termini di cui al 190 c.p.c. La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni, riportato e allegato nelle note congiunte depositate il 14.02.2025 da parte ricorrente e il 12.02.2025 da parte resistente, reputando le intese non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti con riferimento alla figlia e , maggiorenni ma CP_3 CP_4 non ancora economicamente autosufficienti.
Quanto al trasferimento immobiliare si osserva che all'udienza del 13.02.2025 il Presidente ha disposto che le parti depositassero, avendo queste previsto tra le loro condizioni un trasferimento immobiliare, in modo completo la documentazione necessaria.
Ebbene, le parti nelle note depositate in pari data hanno provveduto al deposito della documentazione richiesta: relazione tecnica giurata dal Perito edile (doc. 3), certificazione APE in corso di Per_2 validità dell'unità immobiliare sita in Crespina ZA, Via il Colle, n. 21G oggetto di trasferimento (doc. 8), attestazione di abitabilità (allegato alla relazione di cui al doc. 3 pag. 12), relazione notarile ventennale (doc. 9), dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico dell'immobile oggetto del trasferimento (doc. 7), Libretto di circolazione auto
Ford Galaxy oggetto di trasferimento.
Anche il PM, cui veniva trasmessi gli atti, con visto del 10.04.2025 nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Le spese devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1 lle seguenti condizioni concordate:
[...]
1- DISPONE che i figli e conserveranno la residenza presso la madre in Crespina CP_4 CP_2
(PI) Via Il Colle 21/G. 2- PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per _1 il figlio l'importo mensile di euro 200,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario CP_4 entro il giorno 10 di ogni mese. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
3- DISPONE che la figlia maggiorenne ed ancora non economicamente indipendente, CP_3 conserverà la propria residenza nell'abitazione del padre che provvederà al suo mantenimento ordinario, mentre le spese straordinarie relative a e saranno sostenute dai CP_3 CP_4 coniugi nella misura del 80% a carico del sig. e 20% a carico della sig.ra _1
. Per la classificazione delle spese straordinarie i coniugi faranno riferimento alle Parte_1
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense.
4- Le spese straordinarie, escluse quelle necessarie, dovranno ricevere il preventivo assenso dei coniugi e quindi dovranno essere da entrambi concordate tenendo conto delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei figli. Al fine della formazione del consenso/ dissenso sulle spese straordinarie i coniugi si accordano affinchè il genitore che ritiene necessaria una spesa informi l'altro via e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica ( – Email_1
); l'altro genitore risponderà con lo stesso mezzo Email_2 esprimendo consenso o dissenso motivato, entro 10 giorni decorsi i quali senza risposta alcuna si riterrà formato il silenzio assenso.
5- La casa coniugale, acquistata in regime di comunione legale, ovvero l'immobile posto in Crespina ZA (PI) Via Il Colle 21/G, composto da ingresso-soggiorno, bagno, antibagno e terrazza al piano terra, tre camere, disimpegno, bagno e due terrazzi al piano primo collegati mediante scala interna con pertinenziali garage al piano seminterrato e giardino al piano terra identificato al N.C.E.U. del Comune di Crespina al Foglio 22, mappale
498 sub 7 e 498 sub 34 p. T 1 Z.C.U. cat A/2, vani 7,5; mappale 498 sub. 16 cat. C/6; mappale
498 sub 25 gravato da mutuo fondiario Repertorio n. 130268 Pratica n. 3717980/P-M/TV30 sottoscritto in data 27/10/2000 in Sarzana a cura del Notaio Dott. (doc. 1), in Persona_3 ragione della metà ciascuno, verrà trasferito alla moglie mediante l'accordo di separazione omologato secondo le seguenti modalità:
- A completo scioglimento della comunione legale dei beni, il sig. si impegna e si _1 obbliga a trasferire- senza ricevere corrispettivo alcuno- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di separazione alla sig.ra il 50% di proprietà indivisa Parte_1 dell'immobile sito in Crespina ZA (PI) Via Il Colle 21/G, la quale accetta con ogni garanzia di legge la piena proprietà dell'immobile summenzionato.
- La quota di proprietà verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, vista e ben accetta con tutti i suoi annessi, connessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive e ipoteca, in breve, con tutto ciò che alla proprietà è relativo ed attinente. Il tutto come da atto di compravendita rogato con numero di repertorio 130267 in data
27.10.2000 e trascritto a Livorno il 31.10.2000 al numero di registro generale 10281 Reg.
Part. registrato in Sarzana il 02/11/2000 al n. 1718 dal Notaio iscritto al Persona_3
Collegio dei Distretti Notarili riuniti di La Spezia ( doc. 2).
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- In merito alla conformità oggettiva dei dati catastali dell'immobile oggetto di trasferimento si allega apposita attestazione di rilasciata dal tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale Perito edile (doc. 3). Per_2
- Il cedente sig. dichiara, ai sensi dell'art. 29,c.1 bis, legge n. 122/2010 la _1 conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
- Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
- Il cedente sig. dichiara che l'immobile non presenta alcun peso o vincolo ad _1 eccezione dell'ipoteca volontaria accesa a garanzia del mutuo trascritta il 31.10.2000 al numero di registro generale 17462, come si evince dalla documentazione tecnica di cui al doc. 3.
- Con riferimento alle planimetrie depositate in Catasto ai sensi dell'art. 9 co. 14 D.L. 31.05.2010 n. 78 l'intestatario dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie stesse come risulta dalla documentazione tecnica allegata.
- Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà senza assumere nessun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualsiasi genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
- Il sig. dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale sul detto immobile di _1 cui al punto di cui al punto 7 e si obbliga a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire all' Ausiliario la copia della nota entro 30 giorni dall'avvenuta trascrizione.
- La parte che si impegna a trasferire dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non comporta alcuna violazione delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e comunque non presenta alcun peso o vincolo ad eccezione dell'ipoteca accesa a garanzia del mutuo di cui al doc. 1.
- Il sig. dichiara di accollarsi con efficacia liberatoria della sig.ra Controparte_1
, il debito residuo relativo al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto Parte_1 della casa coniugale oggetto del trasferimento, nei confronti del quale resterà “unica parte mutuataria” e “unico obbligato” mediante pagamento della rata mensile variabile che allo stato attuale è pari ad euro 473,05 quattrocentosettantatre//05 (€ 473,05) come da piano di rimborso allegato al presente accordo (doc.4), che viene addebitata sul conto corrente avente
Iban n.: [...] intestato unicamente al sig. , Controparte_1 ciò fino all'estinzione del suddetto debito, liberando l'immobile da ogni vincolo / ipoteca.
- Il sig. si impegna a comunicare mensilmente alla , anche a Controparte_1 Parte_1 mezzo whatsapp, il pagamento della rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale
- A garanzia del pagamento del mutuo residuo, che ad oggi è pari ad euro 29.814,77, il
[...] si impegna a sottoscrivere cinque (5) pagherò cambiari di cui il primo avente _1 scadenza il 13.02.2025 dell'importo di euro 5.962,00 e i successivi quattro aventi scadenza rispettivamente in data, 13.02.2026, 13.02.2027, 13.02.2028, 13.02.2029 dell'importo di euro 5.962,00 cadauno che saranno custoditi dall' Avvocato Lisa Fontanelli la quale provvederà a restituire i titoli al per il tramite del proprio Legale nel modo che segue: l'avente _1 scadenza 13.02.2025 in data 13.02.2026 - l'avente scadenza 13.02.2026 in data 13.02.2027 - l'avente scadenza 13.02.2027 in data 13.02.2028 - l'avente scadenza 13.02.2028 in data 13.02.2029 e l'avente scadenza 13.02.2029 in data 13.02.2030 se alle sopra elencate date di consegna risultino saldate tutte le rate scadute del mutuo di cui al doc. 1 ( doc. 5).
- Il sig. si impegna a sostenere integralmente le spese che saranno necessarie _1 (tecniche e notarili) relative al trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile de quo in favore della e di ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso trasferimento. Parte_1
- Ad ulteriore scioglimento della comunione legale dei beni la sig.ra cederà Parte_1
e trasferirà, senza alcun corrispettivo, al sig. il 50%, della proprietà indivisa _1 dell'autovettura tipo Ford Galaxy targata DT920HE il quale accetta la piena proprietà del bene mobile registrato summenzionato (doc.6).
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
- Null'altro sarà più dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento in _1 favore della sig.ra a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto . Parte_1
- I coniugi sin da ora si rilasciano ampio e incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente per l'espatrio per i figli e per sé medesimi, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le autorità competenti.
6- DICHIARA compensate le spese di giudizio.
7- ORDINA all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San Gineto (CS) il 01.09.1999 trascritto all'atto n. 2 p. II Serie B anno 1999, Registro degli atti di matrimonio Comune Crespina
ZA.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14.04.2025 Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente, relatore dott. Stefana Curadi Giudice dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2995 /2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
FONTANELLI LISA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 C.F._2
MUSOLINO MARINA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 27.07.2021 la sig.ra chiedeva, alle condizioni Parte_1 meglio specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del sig.
[...]
, tra i quali in data 01.09.1999 in San Gineto (CS) era stato celebrato matrimonio Controparte_1 concordatario dalla cui unione nascevano i figli nata a [...] il Persona_1
14/01/1997, nata a [...] il [...], nata a Controparte_2 Controparte_3
NT (PI) il 03/02/2004 e nato a [...] il [...]. Controparte_4
Si costituiva parte resistente in data 03.11.2021, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Alla prima udienza del 13.12.2021 il Presidente procedeva all'audizione dei coniugi e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 19.01.2022 disponendo l'ascolto dei due figli minori. All'esito dell'ascolto dei minori, con Ordinanza del 09.03.2022 la Presidente emanava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Assegna la casa familiare alla sig.ra , che vi continuerà ad abitare insieme ai figli , , Parte_1 Persona_1 CP_2
e;
3) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con CP_3 CP_4 CP_4 residenza anagrafica e prevalente con la madre presso l'abitazione familiare. Il padre potrà vedere
e tenere con sé il figlio quattro giorni nella prima settimana e tre giorni nella seconda settimana, individuati secondo gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque tenendo in considerazione le esigenze del minore. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio tre giorni nella prima settimana e quattro giorni nella seconda settimana, individuati secondo gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque tenendo in considerazione le esigenze del minore. Il minore trascorrerà il fine settimana in maniera alternata con entrambi i genitori. In occasione delle festività natalizie e pasquali troverà applicazione il regime dell'alternanza tra i genitori. Quanto alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere venti giorni anche continuativi con l'uno o l'altro genitore, previo accordo dei medesimi;
4) Pone a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento _1 di tutti i figli, la somma mensile di Euro 200,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Dispone che il sig. contribuisca nella misura dell'80% alle spese _1 straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
6) Pone a carico del sig. a titolo di _1 contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di Euro 300,00 complessivi, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese” e nominava se 'stesso quale Giudice istruttore fissando per la comparizione dei coniugi l'udienza del
7.07.2021.
Alla suddetta udienza, su istanza delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prova orale oltre che in via documentale.
All'udienza del 2.05.2025, fissata per l'interrogatorio formale di parte ricorrente, le parti davano atto di essere in trattativa chiedendo un rinvio per la formalizzazione dell'accordo; rinvio che veniva concesso.
All'udienza del 13.02.2025 le parti confermavano la volontà di procedere alla loro separazione, con aggiunta il trasferimento, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 12/02/2025 e rinunciavano ai termini di cui al 190 c.p.c. La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni, riportato e allegato nelle note congiunte depositate il 14.02.2025 da parte ricorrente e il 12.02.2025 da parte resistente, reputando le intese non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti con riferimento alla figlia e , maggiorenni ma CP_3 CP_4 non ancora economicamente autosufficienti.
Quanto al trasferimento immobiliare si osserva che all'udienza del 13.02.2025 il Presidente ha disposto che le parti depositassero, avendo queste previsto tra le loro condizioni un trasferimento immobiliare, in modo completo la documentazione necessaria.
Ebbene, le parti nelle note depositate in pari data hanno provveduto al deposito della documentazione richiesta: relazione tecnica giurata dal Perito edile (doc. 3), certificazione APE in corso di Per_2 validità dell'unità immobiliare sita in Crespina ZA, Via il Colle, n. 21G oggetto di trasferimento (doc. 8), attestazione di abitabilità (allegato alla relazione di cui al doc. 3 pag. 12), relazione notarile ventennale (doc. 9), dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico dell'immobile oggetto del trasferimento (doc. 7), Libretto di circolazione auto
Ford Galaxy oggetto di trasferimento.
Anche il PM, cui veniva trasmessi gli atti, con visto del 10.04.2025 nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Le spese devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1 lle seguenti condizioni concordate:
[...]
1- DISPONE che i figli e conserveranno la residenza presso la madre in Crespina CP_4 CP_2
(PI) Via Il Colle 21/G. 2- PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per _1 il figlio l'importo mensile di euro 200,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario CP_4 entro il giorno 10 di ogni mese. Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
3- DISPONE che la figlia maggiorenne ed ancora non economicamente indipendente, CP_3 conserverà la propria residenza nell'abitazione del padre che provvederà al suo mantenimento ordinario, mentre le spese straordinarie relative a e saranno sostenute dai CP_3 CP_4 coniugi nella misura del 80% a carico del sig. e 20% a carico della sig.ra _1
. Per la classificazione delle spese straordinarie i coniugi faranno riferimento alle Parte_1
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense.
4- Le spese straordinarie, escluse quelle necessarie, dovranno ricevere il preventivo assenso dei coniugi e quindi dovranno essere da entrambi concordate tenendo conto delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei figli. Al fine della formazione del consenso/ dissenso sulle spese straordinarie i coniugi si accordano affinchè il genitore che ritiene necessaria una spesa informi l'altro via e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica ( – Email_1
); l'altro genitore risponderà con lo stesso mezzo Email_2 esprimendo consenso o dissenso motivato, entro 10 giorni decorsi i quali senza risposta alcuna si riterrà formato il silenzio assenso.
5- La casa coniugale, acquistata in regime di comunione legale, ovvero l'immobile posto in Crespina ZA (PI) Via Il Colle 21/G, composto da ingresso-soggiorno, bagno, antibagno e terrazza al piano terra, tre camere, disimpegno, bagno e due terrazzi al piano primo collegati mediante scala interna con pertinenziali garage al piano seminterrato e giardino al piano terra identificato al N.C.E.U. del Comune di Crespina al Foglio 22, mappale
498 sub 7 e 498 sub 34 p. T 1 Z.C.U. cat A/2, vani 7,5; mappale 498 sub. 16 cat. C/6; mappale
498 sub 25 gravato da mutuo fondiario Repertorio n. 130268 Pratica n. 3717980/P-M/TV30 sottoscritto in data 27/10/2000 in Sarzana a cura del Notaio Dott. (doc. 1), in Persona_3 ragione della metà ciascuno, verrà trasferito alla moglie mediante l'accordo di separazione omologato secondo le seguenti modalità:
- A completo scioglimento della comunione legale dei beni, il sig. si impegna e si _1 obbliga a trasferire- senza ricevere corrispettivo alcuno- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di separazione alla sig.ra il 50% di proprietà indivisa Parte_1 dell'immobile sito in Crespina ZA (PI) Via Il Colle 21/G, la quale accetta con ogni garanzia di legge la piena proprietà dell'immobile summenzionato.
- La quota di proprietà verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, vista e ben accetta con tutti i suoi annessi, connessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive e ipoteca, in breve, con tutto ciò che alla proprietà è relativo ed attinente. Il tutto come da atto di compravendita rogato con numero di repertorio 130267 in data
27.10.2000 e trascritto a Livorno il 31.10.2000 al numero di registro generale 10281 Reg.
Part. registrato in Sarzana il 02/11/2000 al n. 1718 dal Notaio iscritto al Persona_3
Collegio dei Distretti Notarili riuniti di La Spezia ( doc. 2).
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- In merito alla conformità oggettiva dei dati catastali dell'immobile oggetto di trasferimento si allega apposita attestazione di rilasciata dal tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale Perito edile (doc. 3). Per_2
- Il cedente sig. dichiara, ai sensi dell'art. 29,c.1 bis, legge n. 122/2010 la _1 conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
- Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
- Il cedente sig. dichiara che l'immobile non presenta alcun peso o vincolo ad _1 eccezione dell'ipoteca volontaria accesa a garanzia del mutuo trascritta il 31.10.2000 al numero di registro generale 17462, come si evince dalla documentazione tecnica di cui al doc. 3.
- Con riferimento alle planimetrie depositate in Catasto ai sensi dell'art. 9 co. 14 D.L. 31.05.2010 n. 78 l'intestatario dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie stesse come risulta dalla documentazione tecnica allegata.
- Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà senza assumere nessun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualsiasi genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
- Il sig. dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale sul detto immobile di _1 cui al punto di cui al punto 7 e si obbliga a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente, nonché a restituire all' Ausiliario la copia della nota entro 30 giorni dall'avvenuta trascrizione.
- La parte che si impegna a trasferire dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non comporta alcuna violazione delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e comunque non presenta alcun peso o vincolo ad eccezione dell'ipoteca accesa a garanzia del mutuo di cui al doc. 1.
- Il sig. dichiara di accollarsi con efficacia liberatoria della sig.ra Controparte_1
, il debito residuo relativo al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto Parte_1 della casa coniugale oggetto del trasferimento, nei confronti del quale resterà “unica parte mutuataria” e “unico obbligato” mediante pagamento della rata mensile variabile che allo stato attuale è pari ad euro 473,05 quattrocentosettantatre//05 (€ 473,05) come da piano di rimborso allegato al presente accordo (doc.4), che viene addebitata sul conto corrente avente
Iban n.: [...] intestato unicamente al sig. , Controparte_1 ciò fino all'estinzione del suddetto debito, liberando l'immobile da ogni vincolo / ipoteca.
- Il sig. si impegna a comunicare mensilmente alla , anche a Controparte_1 Parte_1 mezzo whatsapp, il pagamento della rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale
- A garanzia del pagamento del mutuo residuo, che ad oggi è pari ad euro 29.814,77, il
[...] si impegna a sottoscrivere cinque (5) pagherò cambiari di cui il primo avente _1 scadenza il 13.02.2025 dell'importo di euro 5.962,00 e i successivi quattro aventi scadenza rispettivamente in data, 13.02.2026, 13.02.2027, 13.02.2028, 13.02.2029 dell'importo di euro 5.962,00 cadauno che saranno custoditi dall' Avvocato Lisa Fontanelli la quale provvederà a restituire i titoli al per il tramite del proprio Legale nel modo che segue: l'avente _1 scadenza 13.02.2025 in data 13.02.2026 - l'avente scadenza 13.02.2026 in data 13.02.2027 - l'avente scadenza 13.02.2027 in data 13.02.2028 - l'avente scadenza 13.02.2028 in data 13.02.2029 e l'avente scadenza 13.02.2029 in data 13.02.2030 se alle sopra elencate date di consegna risultino saldate tutte le rate scadute del mutuo di cui al doc. 1 ( doc. 5).
- Il sig. si impegna a sostenere integralmente le spese che saranno necessarie _1 (tecniche e notarili) relative al trasferimento della quota di sua proprietà dell'immobile de quo in favore della e di ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso trasferimento. Parte_1
- Ad ulteriore scioglimento della comunione legale dei beni la sig.ra cederà Parte_1
e trasferirà, senza alcun corrispettivo, al sig. il 50%, della proprietà indivisa _1 dell'autovettura tipo Ford Galaxy targata DT920HE il quale accetta la piena proprietà del bene mobile registrato summenzionato (doc.6).
Sul resto dell'accordo prende atto che:
- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
- Null'altro sarà più dovuto dal sig. a titolo di contributo al mantenimento in _1 favore della sig.ra a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto . Parte_1
- I coniugi sin da ora si rilasciano ampio e incondizionato consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente per l'espatrio per i figli e per sé medesimi, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, avanti le autorità competenti.
6- DICHIARA compensate le spese di giudizio.
7- ORDINA all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San Gineto (CS) il 01.09.1999 trascritto all'atto n. 2 p. II Serie B anno 1999, Registro degli atti di matrimonio Comune Crespina
ZA.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14.04.2025 Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori