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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai IGnori magistrati:
Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO ConIGliere
Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5699/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare, con ordinanza di assegnazione in decisione del 6 marzo 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5583\21
e vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Corvasce e S. Pasquino Parte_1
- appellante– E
-avv.to E. Fogliani e C- De Marzi CP_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che le vicende di causa possono così riassumersi:
-Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex 702 bis n. 24240/2018 accolse la domanda di , di condanna di Parte_1
al pagamento, a titolo di indebito, di euro 141.209,70; tale importo costituiva la differenza tra il prezzo di CP_1 CP_ mercato dell'immobile meglio descritto in atti, venduto dalla alla e quello massimo di cessione, di cui alla Parte_1 convenzione edilizia stipulata tra il Comune di Roma e la cooperativa costruttrice, ex art. 35 l. 865/1971; notificò quindi a controparte, il 20\5\19, atto di precetto, cui fece seguito anche procedimento esecutivo Testimone_1 presso terzi;
vi è stata anche ordinanza di assegnazione), v. infra;
CP_
la propose opposizione all'esecuzione; richiamando la l. 136\18 (di conversione del d.l. 119\18), di modifica del comma 31 dell'art. 49 bis della l. 448/98, richiamò, offrendone riscontro documentale, l'intervento di una sopravvenienza, l'attivazione dell'iter di affrancazione dell'immobile in questione;
nelle more l'opponente depositò atto notarile di affrancazione stipulato dalla stessa con del 18.11.2020 con il quale avveniva, dietro pagamento del dovuto, CP_2 la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione relativamente a porzioni immobiliari destinate ad unità abitative e loro pertinenze realizzate nei piani di zona di cui alla legge n. 167/1962
- il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5583\21, accolse l'opposizione, nella contumacia della intimata, richiamando il procedimento di affrancazione, di cui al novellato comma 31 cit: “ la ratio della norma è “chiaramente ravvisabile nell'attribuzione della facoltà di affrancazione dell'immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione anche ai soggetti che, vuoi per aver alienato l'immobile a prezzo di mercato prima dell'entrata in vigore della L. n. 106 del 2011, di conversione del D.L.n. 70/2011 (che aveva introdotto il comma 49 bis del medesimo art. 31 L.n. 448/1998), vuoi per averlo venduto a prezzo di mercato prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 18135/2015 … sono esposti alla pretesa della controparte di ottenere la restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al prezzo vincolato... Nel caso concreto la CP_
aveva venduto l'immobile nel 2008. L'estensione soggettiva e temporale del diritto di affrancazione mediante la modifica dell'art. 49-bis dell'art. 31 L. 448/1998 ad opera della Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre CP_ 2018, n. 119) ha consentito che la si giovasse del disposto per il quale “In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”. La norma, in particolare, specifica che la pretesa di rimborso si estingue con la rimozione del vincolo. CP_ L'intervenuta rimozione del vincolo mediante l'apposita procedura amministrativa iniziata dalla opera come fatto estintivo della pretesa cristallizzata dal titolo giudiziale”; questo il dispositivo (con compensazione delle spese): “Accoglie l'opposizione presentata da avverso il precetto notificatole in data 20.05.21 da per CP_1 Parte_1 intervenuta rimozione del prezzo massimo di cessione e per l'effetto dichiara la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2018 (pubblicata il successivo 27 dicembre (RG. 24240/2018)”;
-la propose appello, per i seguenti motivi : Parte_1
1. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM (p.
8-10 atto di gravame);
2. IN VIA GRADATA E SALVO GRAVAME,
- VIOLAZIONE E/O FALA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, COMMI 49 BIS, TER E QUATER DELLA L. 448/1998 E DELL'ART. 25 UNDECIES DELLA L. 136/2018.
- INAPPLICABILITA' AL CASO DI SPECIE DELL'ART. 25 UNDECIES DELLA L. 136/2018.
- INAPPLICABILITA' AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA.
- CIRCA LA PRETESA LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO RESTITUTORIO AL SOLO COSTO DELL'“AFFRANCAZIONE” (pag. 10- 18 atto di gravame); 3-7.– IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, IRRETROATTIVITA'
[...]
(pag. 18 – 25); Controparte_3
8 - NEL MERITO, CIRCA LA FONDATEZZA DELLA PRETESA Controparte_4
(pag. 26- 38);
[...]
9- IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA, Controparte_5
.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2644 E 2650 C.C.
[...] (p. 39-40).
Queste le conclusioni: “ I. – Voglia la Corte d'appello confermare la validità ed efficacia: a) dell'ordinanza ex art. 702 ter di primo grado, del 27 dicembre 2018, resa nel ricorso R.G. n. 24240/2018, del G.I dott.ssa Antonella Izzo, della X sezione del Tribunale di Roma;
b) dell'atto di precetto ex adverso opposto con conseguente diritto della IG.ra di agire in Parte_1CP_ executivis nei confronti della IG.ra in virtù di quest'ultimo titolo esecutivo e per l'effetto, che:
- il contratto di vendita delle porzioni immobiliari per cui è causa, stipulato tra le odierne parti del giudizio é parzialmente nullo, in particolare, all'art. 5 (pag. 2 del contratto), nella parte in cui si stabilisce il prezzo di vendita in € 280.000,00;
- il prezzo massimo di cessione della proprietà superficiaria relativa ai cespiti ceduti dall'appellata è quello, stabilito “ex lege”, di € 150.429,95 o, in via gradata, quello, “ex lege”, che emergerà all'esito del presente giudizio.
- ai sensi del combinato disposto delle citate norme imperative di settore, la sostituzione automatica del suddetto prezzo di vendita, come sopra dichiarato nullo, con quello, stabilito “ex lege”, di € 150.429,95 o, in via gradata, con quello, “ex lege”, che emergerà all'esito del presente giudizio.
- Per l'ulteriore effetto, che la IG.ra , deve restituire, alla IG.ra , quanto da quest'ultima CP_1 Parte_1 indebitamente pagato alla suddetta appellata, per le causali di cui sopra, pari ad € 129.570,05 o, in via gradata, di quella somma, sempre determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio.
II. - In via gradata, è evidente, in relazione all'art. 25 undecies della Legge 136/2018, la sussistenza e le ragioni di rilevanza e di fondatezza delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse, quest'ultima norma, applicabile al caso di specie, si insiste affinché la questione venga rimessa all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente interruzione necessaria del processo. III. - Con vittoria di spese ed onorari del grado”;
-l'appellata si è costituita e ha chiesto dichiararsi l'appello inammissibile, ovvero rigettarsi lo stesso;
-nelle more del giudizio questa Corte, con sentenza n. 2542\23, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della udienza del 6 marzo 2023, ha così provveduto: “definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza ex 702 bis n. 24240/2018 del tribunale di Roma ..1. dichiara estinta, per effetto dell'affrancazione del bene, la pretesa di rimborso della differenza tra prezzo massimo di cessione e prezzo di vendita dell'immobile;
2. ordina la restituzione delle somme eventualmente già pagate in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata nel corso del giudizio da in CP_1 favore di 3. dichiara le spese del secondo grado interamente compensate tra le Parte_1 Parti”;
-il giudizio per cui è causa è stato quindi riservato in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con rito cartolare
(art. 127 ter c.p.c.); le parti hanno depositato difese conclusionali e replica (l'appellato);
Ritenuto che:
-va rilevato, in via preliminare, che gli atti difensivi di parte appellante non sono conformi ai canoni di sinteticità e di chiarezza di cui novellato art. 121 c.p.c., nonché al d.m. giustizia 7 agosto 2023, n. 110 , in particolare art. 2 e 6, come rimarcato da parte appellata (ma qui vi è spazio per il rilievo d'ufficio): tanto, oltretutto, con ricadute sulla stessa ammissibilità del gravame, che, non senza opacità, sovrappone questioni e profili, in fatto e in diritto, ampiamente eterogenee e non pertinenti con il thema decidendum;
è sufficiente al riguardo l'esame delle conclusioni, sopra riportate, che si risolvono ampiamente nella formulazione di domande nuove (oltre che in violazione del principio del ne bis in idem,
v. infra); -va qui ribadito che il presente giudizio di appello concerne, esclusivamente, la sentenza del Tribunale di Roma n. 5583\21, CP_ di accoglimento dell'opposizione a precetto proposto dalla , l'odierna appellata, e non certo l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 24240\18 pure sopra richiamata;
-quest'ultima, come detto, è stata già sottoposta a vaglio giudiziario, e integralmente riformata da questa Corte, con la sentenza n. 2542\23 che, con ampia motivazione, ha in primo luogo ritenuto che, nella specie, “la produzione in giudizio dell'atto di affrancazione, all'esito della domanda proposta il 10 gennaio 2019 sulla base delle disposizioni di legge sopravvenute (e di seguito meglio illustrate) è, per la Corte, pienamente ammissibile nel presente giudizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c. in quanto documento non producibile nel primo grado per causa non imputabile all'appellante”; quel che più rileva, alla stregua della normativa di riferimento, quale interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è che “la sola proposizione della domanda di affrancazione del bene ha impedito al contratto di produrre i suoi effetti con riferimento alla parte del prezzo che eccede il massimo di cessione;
mentre l'atto di affrancazione ha rimosso il vincolo che gravava sull'immobile ed ha estinto il diritto di ripetizione vantato dall'acquirente”;
-ne segue, in forza di tale pronuncia, esecutiva ex lege, che è venuta meno quella di primo grado, favorevole alla Parte_1 (che pure ancora l'invoca): più di preciso, è venuto meno il titolo a fondamento della pretesa di quest'ultima, e di cui al precetto opposto e, a sua volta, già dichiarato inefficace con la sentenza in questa sede appellata, alla stregua di argomentazioni che si riflettono in quelle della (successiva) sentenza di appello sopra richiamata;
-la sentenza ora appellata aveva dichiarato, come più volte detto, l'inefficacia sopravvenuta di quel titolo in ragione della documentata attivazione della proceduta di affrancazione, alla stregua del novellato art. 31 l. 448\1998; si tratta di statuizione che rientra sicuramente nell'ambito delle attribuzioni del giudice adito ex art. 615 c.p.c. , chiamato a conoscere (anche) dell'attualità del titolo (v. Cass. 11021\11, richiamata da parte appellata e già Cass. 9293\01; ma arg. anche, in motivazione, ex Cass. 8419\25); l'appellante propone al riguardo una lettura riduttiva, pressochè abrogante, delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione;
-nella specie, certo, la motivazione contiene una imprecisione, che però non incide sulla correttezza della decisione (sopra riportata), in quanto - nella vicenda de quo – il titolo (dell'acquirente che agisce in ripetizione dell'indebito) viene meno con l'affrancazione, e non con l'attivazione del procedimento amministrativo (pur ampiamente vincolato) di affrancazione, ma da questo deriva comunque l'inefficacia di quel titolo, che – pertanto- nelle more di quel procedimento, non poteva essere attivato;
-i profili esecutivi sono stati comunque assorbiti e superati dalla decisione di merito;
così questa Corte, con la pronuncia più volte richiamata:
“ l'art. 31 della citata legge n. 448 del 1998 prevede che «in pendenza della rimozione dei vincoli», (espressione che, tradotta in termini giuridici, IGnifica «nel periodo intercorrente tra la proposizione dell'istanza e l'emanazione del provvedimento amministrativo di rimozione dell'onere reale») il contratto «non produce effetti» limitatamente alla differenza tra il prezzo di mercato stabilito contrattualmente e il prezzo massimo di cessione, in attesa che la rimozione del vincolo estingua, a norma del comma 49-ter, «l'eventuale pretesa di rimborso» (cioè il diritto alla restituzione della parte di prezzo eccedente il prezzo massimo di cessione); e dette disposizioni «[…] si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione» del decreto n. 119/2018. Da ciò consegue, in sintesi, che la sola proposizione della domanda di affrancazione del bene ha impedito al contratto di produrre i suoi effetti con riferimento alla parte del prezzo che eccede il massimo di cessione;
mentre l'atto di affrancazione ha rimosso il vincolo che gravava sull'immobile ed ha estinto il diritto di ripetizione vantato dall'acquirente”;
-tanto nella specie si è verificato, come appunto riconosciuto dalla Corte di appello e più volte ribadito: il titolo è venuto meno, il che- a ben vedere ormai superfluamente - conferma anche la correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione, con la sentenza in questa sede appellata (con conseguente invalidità e inefficacia di qualsivoglia attività esecutiva posta in essere dall'odierna appellante, v. infra);
-quanto sopra esposto consente di esaminare, e senz'altro di disattendere, il motivo di appello relativo alla violazione del principio del ne bis in idem, peraltro formulato in termini tutt'altro che chiari: l'appellante, sostanzialmente invertendo il rapporto tra giudizio di merito e giudizio esecutivo, reputa che l'ordinanza di assegnazione, cui sopra si è fatto cenno, avrebbe efficacia appunto preclusiva (sembra di ritenere anche del giudizio di merito);
- di contro è agevole richiamare, con l'appellato, la chiarissima disposizione dell'art. 336 c.p.c., sull'effetto espansivo della pronuncia -esecutiva - di riforma: la pronuncia della Corte di appello, più volte richiamata, e (in punto di efficacia) già quella di opposizione all'esecuzione , ora appellata, hanno travolto in toto, lo si ribadisce, il titolo azionato dalla Parte_1 e quanto da questa successivamente richiesto\conseguito in via giudiziale;
in altri termini il venir meno, nel merito, del titolo posto a fondamento della pretesa (la cui efficacia era già stata paralizzata in sede di opposizione all'esecuzione dalla sentenza ora appellata) travolge, totalmente, ogni atto e provvedimento di esecuzione, anche non espressamente impugnato: diversamente opinando, ne risulterebbero stravolti i principi fondanti lo stesso processo civile di cognizione, in tema di formazione e rimozione dei titoli, anche giudiziari;
-quanto sopra concerne anche la condanna alle spese conseguita dall'odierno appellante, nel merito, in primo grado, in forza della pronuncia poi riformata dalla Corte, la quale non si è pronunciata espressamente al riguardo proprio perché la riforma della pronuncia di prime cure investiva, ex lege, anche la statuizione sulle spese, travolgendola;
-del tutto inammissibili sono gli ulteriori “motivi” articolati, in via subordinata, dall'appellante, peraltro del tutto difformemente dalle previsioni dell'art. 342 c.p.c.; si tratta di “motivi” (anche quanto alle censure di incostituzionalità) del tutto estranei al presente giudizio e, essi sì, in violazione del principio del ne bis in idem;
si tratta infatti di questioni proprie del giudizio di merito, e in quella sede del resto ampiamente affrontate e decise, in senso non favorevole alla e Parte_1 certamente non suscettibili di “revisione” in questa sede;
-le spese seguono la soccombenza di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo;
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 6500,00 oltre competenze di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data della decisione Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai IGnori magistrati:
Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO ConIGliere
Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5699/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare, con ordinanza di assegnazione in decisione del 6 marzo 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5583\21
e vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Corvasce e S. Pasquino Parte_1
- appellante– E
-avv.to E. Fogliani e C- De Marzi CP_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che le vicende di causa possono così riassumersi:
-Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex 702 bis n. 24240/2018 accolse la domanda di , di condanna di Parte_1
al pagamento, a titolo di indebito, di euro 141.209,70; tale importo costituiva la differenza tra il prezzo di CP_1 CP_ mercato dell'immobile meglio descritto in atti, venduto dalla alla e quello massimo di cessione, di cui alla Parte_1 convenzione edilizia stipulata tra il Comune di Roma e la cooperativa costruttrice, ex art. 35 l. 865/1971; notificò quindi a controparte, il 20\5\19, atto di precetto, cui fece seguito anche procedimento esecutivo Testimone_1 presso terzi;
vi è stata anche ordinanza di assegnazione), v. infra;
CP_
la propose opposizione all'esecuzione; richiamando la l. 136\18 (di conversione del d.l. 119\18), di modifica del comma 31 dell'art. 49 bis della l. 448/98, richiamò, offrendone riscontro documentale, l'intervento di una sopravvenienza, l'attivazione dell'iter di affrancazione dell'immobile in questione;
nelle more l'opponente depositò atto notarile di affrancazione stipulato dalla stessa con del 18.11.2020 con il quale avveniva, dietro pagamento del dovuto, CP_2 la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione relativamente a porzioni immobiliari destinate ad unità abitative e loro pertinenze realizzate nei piani di zona di cui alla legge n. 167/1962
- il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5583\21, accolse l'opposizione, nella contumacia della intimata, richiamando il procedimento di affrancazione, di cui al novellato comma 31 cit: “ la ratio della norma è “chiaramente ravvisabile nell'attribuzione della facoltà di affrancazione dell'immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione anche ai soggetti che, vuoi per aver alienato l'immobile a prezzo di mercato prima dell'entrata in vigore della L. n. 106 del 2011, di conversione del D.L.n. 70/2011 (che aveva introdotto il comma 49 bis del medesimo art. 31 L.n. 448/1998), vuoi per averlo venduto a prezzo di mercato prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 18135/2015 … sono esposti alla pretesa della controparte di ottenere la restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al prezzo vincolato... Nel caso concreto la CP_
aveva venduto l'immobile nel 2008. L'estensione soggettiva e temporale del diritto di affrancazione mediante la modifica dell'art. 49-bis dell'art. 31 L. 448/1998 ad opera della Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre CP_ 2018, n. 119) ha consentito che la si giovasse del disposto per il quale “In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”. La norma, in particolare, specifica che la pretesa di rimborso si estingue con la rimozione del vincolo. CP_ L'intervenuta rimozione del vincolo mediante l'apposita procedura amministrativa iniziata dalla opera come fatto estintivo della pretesa cristallizzata dal titolo giudiziale”; questo il dispositivo (con compensazione delle spese): “Accoglie l'opposizione presentata da avverso il precetto notificatole in data 20.05.21 da per CP_1 Parte_1 intervenuta rimozione del prezzo massimo di cessione e per l'effetto dichiara la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2018 (pubblicata il successivo 27 dicembre (RG. 24240/2018)”;
-la propose appello, per i seguenti motivi : Parte_1
1. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM (p.
8-10 atto di gravame);
2. IN VIA GRADATA E SALVO GRAVAME,
- VIOLAZIONE E/O FALA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, COMMI 49 BIS, TER E QUATER DELLA L. 448/1998 E DELL'ART. 25 UNDECIES DELLA L. 136/2018.
- INAPPLICABILITA' AL CASO DI SPECIE DELL'ART. 25 UNDECIES DELLA L. 136/2018.
- INAPPLICABILITA' AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA.
- CIRCA LA PRETESA LIMITAZIONE DELL'OBBLIGO RESTITUTORIO AL SOLO COSTO DELL'“AFFRANCAZIONE” (pag. 10- 18 atto di gravame); 3-7.– IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, IRRETROATTIVITA'
[...]
(pag. 18 – 25); Controparte_3
8 - NEL MERITO, CIRCA LA FONDATEZZA DELLA PRETESA Controparte_4
(pag. 26- 38);
[...]
9- IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA, Controparte_5
.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2644 E 2650 C.C.
[...] (p. 39-40).
Queste le conclusioni: “ I. – Voglia la Corte d'appello confermare la validità ed efficacia: a) dell'ordinanza ex art. 702 ter di primo grado, del 27 dicembre 2018, resa nel ricorso R.G. n. 24240/2018, del G.I dott.ssa Antonella Izzo, della X sezione del Tribunale di Roma;
b) dell'atto di precetto ex adverso opposto con conseguente diritto della IG.ra di agire in Parte_1CP_ executivis nei confronti della IG.ra in virtù di quest'ultimo titolo esecutivo e per l'effetto, che:
- il contratto di vendita delle porzioni immobiliari per cui è causa, stipulato tra le odierne parti del giudizio é parzialmente nullo, in particolare, all'art. 5 (pag. 2 del contratto), nella parte in cui si stabilisce il prezzo di vendita in € 280.000,00;
- il prezzo massimo di cessione della proprietà superficiaria relativa ai cespiti ceduti dall'appellata è quello, stabilito “ex lege”, di € 150.429,95 o, in via gradata, quello, “ex lege”, che emergerà all'esito del presente giudizio.
- ai sensi del combinato disposto delle citate norme imperative di settore, la sostituzione automatica del suddetto prezzo di vendita, come sopra dichiarato nullo, con quello, stabilito “ex lege”, di € 150.429,95 o, in via gradata, con quello, “ex lege”, che emergerà all'esito del presente giudizio.
- Per l'ulteriore effetto, che la IG.ra , deve restituire, alla IG.ra , quanto da quest'ultima CP_1 Parte_1 indebitamente pagato alla suddetta appellata, per le causali di cui sopra, pari ad € 129.570,05 o, in via gradata, di quella somma, sempre determinata “ex lege” e che emergerà all'esito del presente giudizio.
II. - In via gradata, è evidente, in relazione all'art. 25 undecies della Legge 136/2018, la sussistenza e le ragioni di rilevanza e di fondatezza delle sopra esposte questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse, quest'ultima norma, applicabile al caso di specie, si insiste affinché la questione venga rimessa all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente interruzione necessaria del processo. III. - Con vittoria di spese ed onorari del grado”;
-l'appellata si è costituita e ha chiesto dichiararsi l'appello inammissibile, ovvero rigettarsi lo stesso;
-nelle more del giudizio questa Corte, con sentenza n. 2542\23, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della udienza del 6 marzo 2023, ha così provveduto: “definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza ex 702 bis n. 24240/2018 del tribunale di Roma ..1. dichiara estinta, per effetto dell'affrancazione del bene, la pretesa di rimborso della differenza tra prezzo massimo di cessione e prezzo di vendita dell'immobile;
2. ordina la restituzione delle somme eventualmente già pagate in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata nel corso del giudizio da in CP_1 favore di 3. dichiara le spese del secondo grado interamente compensate tra le Parte_1 Parti”;
-il giudizio per cui è causa è stato quindi riservato in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con rito cartolare
(art. 127 ter c.p.c.); le parti hanno depositato difese conclusionali e replica (l'appellato);
Ritenuto che:
-va rilevato, in via preliminare, che gli atti difensivi di parte appellante non sono conformi ai canoni di sinteticità e di chiarezza di cui novellato art. 121 c.p.c., nonché al d.m. giustizia 7 agosto 2023, n. 110 , in particolare art. 2 e 6, come rimarcato da parte appellata (ma qui vi è spazio per il rilievo d'ufficio): tanto, oltretutto, con ricadute sulla stessa ammissibilità del gravame, che, non senza opacità, sovrappone questioni e profili, in fatto e in diritto, ampiamente eterogenee e non pertinenti con il thema decidendum;
è sufficiente al riguardo l'esame delle conclusioni, sopra riportate, che si risolvono ampiamente nella formulazione di domande nuove (oltre che in violazione del principio del ne bis in idem,
v. infra); -va qui ribadito che il presente giudizio di appello concerne, esclusivamente, la sentenza del Tribunale di Roma n. 5583\21, CP_ di accoglimento dell'opposizione a precetto proposto dalla , l'odierna appellata, e non certo l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 24240\18 pure sopra richiamata;
-quest'ultima, come detto, è stata già sottoposta a vaglio giudiziario, e integralmente riformata da questa Corte, con la sentenza n. 2542\23 che, con ampia motivazione, ha in primo luogo ritenuto che, nella specie, “la produzione in giudizio dell'atto di affrancazione, all'esito della domanda proposta il 10 gennaio 2019 sulla base delle disposizioni di legge sopravvenute (e di seguito meglio illustrate) è, per la Corte, pienamente ammissibile nel presente giudizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c. in quanto documento non producibile nel primo grado per causa non imputabile all'appellante”; quel che più rileva, alla stregua della normativa di riferimento, quale interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è che “la sola proposizione della domanda di affrancazione del bene ha impedito al contratto di produrre i suoi effetti con riferimento alla parte del prezzo che eccede il massimo di cessione;
mentre l'atto di affrancazione ha rimosso il vincolo che gravava sull'immobile ed ha estinto il diritto di ripetizione vantato dall'acquirente”;
-ne segue, in forza di tale pronuncia, esecutiva ex lege, che è venuta meno quella di primo grado, favorevole alla Parte_1 (che pure ancora l'invoca): più di preciso, è venuto meno il titolo a fondamento della pretesa di quest'ultima, e di cui al precetto opposto e, a sua volta, già dichiarato inefficace con la sentenza in questa sede appellata, alla stregua di argomentazioni che si riflettono in quelle della (successiva) sentenza di appello sopra richiamata;
-la sentenza ora appellata aveva dichiarato, come più volte detto, l'inefficacia sopravvenuta di quel titolo in ragione della documentata attivazione della proceduta di affrancazione, alla stregua del novellato art. 31 l. 448\1998; si tratta di statuizione che rientra sicuramente nell'ambito delle attribuzioni del giudice adito ex art. 615 c.p.c. , chiamato a conoscere (anche) dell'attualità del titolo (v. Cass. 11021\11, richiamata da parte appellata e già Cass. 9293\01; ma arg. anche, in motivazione, ex Cass. 8419\25); l'appellante propone al riguardo una lettura riduttiva, pressochè abrogante, delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione;
-nella specie, certo, la motivazione contiene una imprecisione, che però non incide sulla correttezza della decisione (sopra riportata), in quanto - nella vicenda de quo – il titolo (dell'acquirente che agisce in ripetizione dell'indebito) viene meno con l'affrancazione, e non con l'attivazione del procedimento amministrativo (pur ampiamente vincolato) di affrancazione, ma da questo deriva comunque l'inefficacia di quel titolo, che – pertanto- nelle more di quel procedimento, non poteva essere attivato;
-i profili esecutivi sono stati comunque assorbiti e superati dalla decisione di merito;
così questa Corte, con la pronuncia più volte richiamata:
“ l'art. 31 della citata legge n. 448 del 1998 prevede che «in pendenza della rimozione dei vincoli», (espressione che, tradotta in termini giuridici, IGnifica «nel periodo intercorrente tra la proposizione dell'istanza e l'emanazione del provvedimento amministrativo di rimozione dell'onere reale») il contratto «non produce effetti» limitatamente alla differenza tra il prezzo di mercato stabilito contrattualmente e il prezzo massimo di cessione, in attesa che la rimozione del vincolo estingua, a norma del comma 49-ter, «l'eventuale pretesa di rimborso» (cioè il diritto alla restituzione della parte di prezzo eccedente il prezzo massimo di cessione); e dette disposizioni «[…] si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione» del decreto n. 119/2018. Da ciò consegue, in sintesi, che la sola proposizione della domanda di affrancazione del bene ha impedito al contratto di produrre i suoi effetti con riferimento alla parte del prezzo che eccede il massimo di cessione;
mentre l'atto di affrancazione ha rimosso il vincolo che gravava sull'immobile ed ha estinto il diritto di ripetizione vantato dall'acquirente”;
-tanto nella specie si è verificato, come appunto riconosciuto dalla Corte di appello e più volte ribadito: il titolo è venuto meno, il che- a ben vedere ormai superfluamente - conferma anche la correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione, con la sentenza in questa sede appellata (con conseguente invalidità e inefficacia di qualsivoglia attività esecutiva posta in essere dall'odierna appellante, v. infra);
-quanto sopra esposto consente di esaminare, e senz'altro di disattendere, il motivo di appello relativo alla violazione del principio del ne bis in idem, peraltro formulato in termini tutt'altro che chiari: l'appellante, sostanzialmente invertendo il rapporto tra giudizio di merito e giudizio esecutivo, reputa che l'ordinanza di assegnazione, cui sopra si è fatto cenno, avrebbe efficacia appunto preclusiva (sembra di ritenere anche del giudizio di merito);
- di contro è agevole richiamare, con l'appellato, la chiarissima disposizione dell'art. 336 c.p.c., sull'effetto espansivo della pronuncia -esecutiva - di riforma: la pronuncia della Corte di appello, più volte richiamata, e (in punto di efficacia) già quella di opposizione all'esecuzione , ora appellata, hanno travolto in toto, lo si ribadisce, il titolo azionato dalla Parte_1 e quanto da questa successivamente richiesto\conseguito in via giudiziale;
in altri termini il venir meno, nel merito, del titolo posto a fondamento della pretesa (la cui efficacia era già stata paralizzata in sede di opposizione all'esecuzione dalla sentenza ora appellata) travolge, totalmente, ogni atto e provvedimento di esecuzione, anche non espressamente impugnato: diversamente opinando, ne risulterebbero stravolti i principi fondanti lo stesso processo civile di cognizione, in tema di formazione e rimozione dei titoli, anche giudiziari;
-quanto sopra concerne anche la condanna alle spese conseguita dall'odierno appellante, nel merito, in primo grado, in forza della pronuncia poi riformata dalla Corte, la quale non si è pronunciata espressamente al riguardo proprio perché la riforma della pronuncia di prime cure investiva, ex lege, anche la statuizione sulle spese, travolgendola;
-del tutto inammissibili sono gli ulteriori “motivi” articolati, in via subordinata, dall'appellante, peraltro del tutto difformemente dalle previsioni dell'art. 342 c.p.c.; si tratta di “motivi” (anche quanto alle censure di incostituzionalità) del tutto estranei al presente giudizio e, essi sì, in violazione del principio del ne bis in idem;
si tratta infatti di questioni proprie del giudizio di merito, e in quella sede del resto ampiamente affrontate e decise, in senso non favorevole alla e Parte_1 certamente non suscettibili di “revisione” in questa sede;
-le spese seguono la soccombenza di questo grado del giudizio e si liquidano in dispositivo;
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 6500,00 oltre competenze di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data della decisione Il Presidente est.