Articolo 1836 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1823Articolo 1867
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Art. 1836. (Fondo casa). 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, e' istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia e' concessa nei limiti delle disponibilita' annuali del fondo. 2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ((ad apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che puo' essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)) . In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa e' autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente. 3. Con il regolamento sono stabilite le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1. 4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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