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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 04/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 12892 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIGNOLA SIMONE, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA, per procura generale alle liti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 29/03/2024, la soc. ha proposto Parte_1
opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001996646, notificata in data 7 marzo 2024, relativa all'atto di accertamento n. 7004.26/11/2019.0302349, portante la complessiva CP_1
somma di €29.080,00 pretesa a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute contributive operate sulle retribuzioni dei lavoratori nell'anno 2018 e asseritamente non versate, lamentando (i) il difetto di motivazione del provvedimento in ordine alla specificazione degli importi dovuti e per mancata allegazione della documentazione a supporto e (ii) la prescrizione del credito per decorso di un termine ultra-quinquennale, così concludendo per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese.
1 Si è costituito l' , rappresentando che l'ordinanza ingiunzione opposta origina da CP_1
un atto di accertamento notificato in data 19.12.2019 con il quale è stato accertato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle quote a carico operate per i periodi 02/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018 e 11/2018.
Richiamata la normativa applicabile, l' ha contestato le censure formali, CP_1
affermando la non applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/1990 e, in ogni caso, instando per l'accertamento della legittimità della pretesa punitiva, essendo il giudizio rivolto all'accertamento del rapporto giuridico e non meramente della legittimità dell'atto.
Ha poi contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo che il termine quinquennale è stato interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento in data 19.12.2019 e poi sospeso per i tre mesi successivi per consentire il pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 e dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della l. 27/2020.
Nel merito ha richiamato l'accertamento eseguito, con il quale è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute come denunciate nei flussi inviati dalla Pt_2
società, che fanno piena prova nei confronti dell delle retribuzioni erogate e delle CP_1
ritenute eseguite ma poi non versate, evidenziando che la sanzione è stata determinata nel massimo edittale previsto dalla normativa vigente (art. 23 DL 48/2023), e quindi nell'importo di €29.080,00 (€7270,00 moltiplicato per 4).
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Depositate note autorizzate, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Prendendo le mosse dalla censura formale di difetto di motivazione, occorre anzitutto rammentare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di
2 fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (cfr., da ultimo, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; conf. Cass. n. 8649/2006).
Nel caso di specie, tanto l'ordinanza ingiunzione quanto il verbale di accertamento in esso richiamato (sulla cui regolare notifica v. infra) esplicitano del tutto adeguatamente i motivi a fondamento del provvedimento sanzionatorio, avendo l' chiaramente CP_1
enucleato il fatto contestato, rappresentato dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali analiticamente indicate nell'atto di accertamento ed ivi quantificate in complessivi €7270,00, ed avendo altresì specificamente indicato le modalità di calcolo della sanzione, quantificata in €29.080,00, mediante il richiamo alla misura edittale prevista dall'art. 23 DL 48/2023 (da 1,5 a 4 volte l'importo delle ritenute omesse) ed alla gravità della condotta tenuta. Ebbene, sulla base di tali elementi, l'opponente è stato senz'altro posto nelle condizioni di comprendere pienamente tanto l'infrazione contestata quanto le modalità di calcolo della sanzione comminata, mediante una semplice operazione aritmetica (€7270,00 x 4 = €29.080,00).
Peraltro, nell'ordinanza ingiunzione l' ha altresì preso espressa posizione CP_2
anche sul fatto che l'opponente non ha fornito alcuna prova del versamento e non ha fornito alcuna giustificazione dell'omissione.
La doglianza appare quindi del tutto destituita di fondamento.
3. Quanto poi all'eccepita prescrizione del credito, non nuoce rammentare che l'art. 28
D.Lgs. n. 689/1981, rubricato “Prescrizione”, stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile”.
La giurisprudenza è da tempo univoca nell'affermare che il detto termine, come peraltro testualmente rilevabile, non è un termine di decadenza ma di prescrizione (cfr., ex multis,
Cass. 21706/2018; SU n. 22082 del 2017), in quanto tale soggetto alle norme generali in materia di interruzione.
Ebbene, nel caso di specie il termine risulta utilmente interrotto dalla notifica in data
19.12.2019 dell'atto di accertamento presupposto.
3 Dalla documentazione prodotta in copia analogica ed esibita in originale dall' nel CP_1
corso del giudizio, emerge anzitutto che l'atto di accertamento è stato notificato in via diretta, i.e. senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, ma con le modalità delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari disciplinate dalla l. n. 890/1982.
Sul punto giova rammentare che, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 14 della l. n.
689/1981, rubricato “Contestazione e Notificazione”, prevede che “Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.”.
L'art. 14 cit. prevede quindi, con norma di evidente agevolazione per l'amministrazione, la possibilità di procedere alla contestazione delle violazioni secondo le regole del Codice di Procedura civile senza l'ausilio degli Ufficiali giudiziari.
Tale possibilità è evidentemente estesa anche alla facoltà dell'Ufficiale Giudiziario di procedere alla notifica di atti giudiziari a mezzo posta ex art. 149 c.p.c..
Tanto è stato chiarito dal legislatore con l'art. 10 della legge n. 265/1999, che, in tema di “Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni”, ha modificato l'art. 12 della l.
890/1982 – che sino ad allora estendeva la disciplina alle sole notifiche dei verbali di contravvenzione al codice della strada - prevedendo che "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
Con lo stesso art. 10 cit. si è pure previsto, novellando il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, che "La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890".
Nel tentativo di offrire una prima interpretazione delle disposizioni introdotte con la novella del 1999, la S.C. di Cassazione, con la sentenza n. 20440 del 21/09/2006 - pronunciata in relazione alla diversa questione della legittimità della notifica a mezzo posta realizzata a mezzo di soggetti privati - aveva affermato che “Avuto riguardo agli effetti che
4 riconduce alla omissione della notificazione all'interessato degli estremi della violazione
(estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione), l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impronta a rigore formale l'atto della contestazione differita attuata con tale notifica, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedervi
e prevedendo le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal codice di procedura civile. Pertanto, quando l'Amministrazione, alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, si avvalga del servizio postale per la notificazione dei relativi estremi è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890…”.
Nello stesso senso, con la sentenza n. 13259 del 26/07/2012, la S.C. aveva affermato che “la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo
(come nella specie) è prevista dagli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 del
1981, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza- ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione - sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ., che degli artt. 3 e 4 della legge n. 890 del 1982 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché (copia di) esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. Il, 6 ottobre 2010, n. 20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l'atto si intende conosciuto dal Per_1
destinatario una volta giunto al suo indirizzo.”
Sennonché, più di recente, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, proprio in relazione alle modalità di notifica degli atti amministrativi non giudiziari, hanno affermato che “Atteso che il riferimento alle modalità di cui alla legge n. 890/1982 va inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato
5 dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della legge n. 689/1981 ha natura di atto amministrativo e non già giudiziario, e non concerne violazioni al codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata” (Cassazione civile sez. un., 26/03/2019, n.8416).
In altri termini, essendo l'ordinanza ingiunzione e l'atto di accertamento e contestazione atti amministrativi non giudiziari, è nella discrezionalità dell'amministrazione procedere o meno alla notifica dell'atto secondo le forme della notifica a mezzo posta degli atti giudiziari o mediante invio diretto di una mera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se tanto è, deve escludersi che, al fine di procedere alla verifica della validità della notifica, occorra farsi riferimento alla disciplina di cui alla l. n. 890/1982, la cui osservanza non è in alcun modo imposta all'amministrazione quando procede alla notifica in forma cd. diretta dell'atto amministrativo non giudiziario.
Devono dunque trovare applicazione le ordinarie norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, le quali non prevedono alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr., inter alios, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019).
4. Ne discende, quindi, l'irrilevanza dell'errore (evidentemente materiale) commesso dall'agente postale nel barrare la casella relativa alla persona fisica anziché giuridica, atteso che una tale indicazione non era neppure richiesta, essendo rimesso all'agente postale soltanto di consegnare il plico a persona che si dichiari autorizzata a riceverlo per conto della società presso l'indirizzo, non essendo affatto tenuto ad annotare le generalità, la qualità o la relazione del consegnatario né tanto meno ad avvisare il destinatario della consegna.
Ne consegue pure che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia
6 valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di un avviso di ricevimento da cui risulta che il plico è stato consegnato presso la sede della società, a persona che ha pure sottoscritto l'avviso di ricevimento redatto dall'Ufficiale postale, l'opponente si è limitato a disconoscere la riconducibilità a sé della sottoscrizione apposta sull'avviso, senza mai neppure contestare che presso la sede sociale, ove la notifica è stata eseguita, non vi fosse alcuna persona autorizzata a ricevere plichi per la società.
5. Peraltro, non è inutile richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto recentemente statuito dalla S.C. di Cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 37828 del 2022), in una fattispecie analoga alla presente, in cui ha cassato la sentenza di merito gravata, la quale, pur a fronte di notifiche eseguite «nell'ambito spaziale dei locali dell'azienda», aveva ritenuto la notificazione degli atti presupposti invalida, “sia in quanto le relative cartoline di ritorno delle notificazioni evidenziavano che era stata barrata ivi la casella destinata alle persone fisiche e non quella delle persone giuridiche, sia in quanto le firme apposte del consegnatario fossero illeggibili, con conseguente incertezza del destinatario”.
Si legge nelle condivisibili motivazioni della sentenza:
“La sentenza impugnata ha accertato che gli atti presupposti sono stati notificati presso
i locali dell'impresa («essa sia avvenuta […] nell'ambito spaziale dei locali dell'azienda»).
Nel qual caso – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., Sez. V, 5 dicembre
2012, n. 21817; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. VI, 20 novembre
2017, n. 27420; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981).
7
3. L'orientamento riposa sul generale principio secondo cui l'art. 139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto a questi notificato, dalla consegna dell'atto stesso effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario stesso (Cass., Sez. V, 30 aprile 2021, n. 19831; Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 28591; Cass., Sez. V, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18989; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9658). E', pertanto, irrilevante che il consegnatario di tale atto sia rimasto ignoto (come invece ritiene la sentenza impugnata), ove non sia stato provato che l'effettivo consegnatario dell'atto fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass., Sez. V, 14 ottobre
2021, n. 35456; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815).
4. Conseguentemente, irrilevante risulta - ai fini della validità della notificazione - la deduzione della circostanza secondo cui la firma del consegnatario risulterebbe illeggibile, sia in quanto l'omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità (Cass.,
Sez. I, 11 marzo 2021, n. 6910), sia in quanto l'omessa deduzione della estraneità alla sede dell'impresa del consegnatario la cui firma risulti illeggibile comporta l'irrilevanza di tale circostanza sulla presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede dell'impresa”.
Anche nel caso di specie, quindi, malgrado l'illeggibilità della firma e l'errore materiale commesso dall'agente postale nel barrare la casella persona fisica, non v'è dubbio che la notifica, ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la sede della società (mai contestata), si sia perfezionata al momento della consegna a persona presentatasi all'agente postale come autorizzata, difettando qualsivoglia contestazione in merito finanche alla presenza presso la sede di personale autorizzato alla consegna.
Per effetto della rituale notifica dell'atto di accertamento presupposto, il termine di prescrizione risulta efficacemente interrotto, con conseguente infondatezza della doglianza.
6. Il ricorso va quindi integralmente rigettato.
8 7 Le spese di lite, tenuto conto della novità della specifica questione scrutinata, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc.
[...]
, con ricorso depositato il 29/03/2024, così provvede: Parte_1
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 04/03/2025
Il Giudice
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