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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3779/2025 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda Pt_1
VE e UM FE
ricorrente
E
, con Avv. Francesco Di Sanzo Controparte_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 15.9.2025 ritualmente notificato l' , premesso che il aveva proposto Pt_1 Parte_2 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione previdenziale.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare in capo alla parte resistente,
l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali all'eventuale riconoscimento delle prestazioni previdenziali ex L. 222/1984. Gradatamente, il Tribunale adito vorrà, comunque, sancire decorrenza differita del requisito sanitario, rispetto
1 all'accertamento medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto ex art. 445 bis c.p.c. [..]”.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
e concludeva “[..] Accertare e dichiarare il diritto del Sig.
[...]
per come richiesto in fase di ATP le cui conclusioni si richiamano CP_1 per completezza e per come accertato dal CTU nella perizia depositata della quale si richiede la conferma in caso di rigetto del presente con le conclusioni di cui all'ATP [..]”.
Fissata l'udienza del 3.12.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'allegazione dell' circa la inadeguata/erronea valutazione, da parte del Pt_1
CTU, delle patologie da cui la parte resistente risulta affetta si risolve in una doglianza del tutto generica che non trae alimento da documentazione probante (diversa ed ulteriore da quella già oggetto di esame da parte del consulente) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, il CTU non ha fondato il convincimento solo sulla “impotenza funzionale arto superiore sinistro” avendo riportato nella relazione che “[..] la severa limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro, la sintomatologia rachidea cronica e l'alterazione dell'equilibrio e della stazione eretta pregiudicano in modo rilevante
l'esecuzione delle mansioni indicate [..]” e che “[..] alla luce della documentazione medica, del referto di visita specialistica fisiatrica e dell'esame obiettivo eseguito in sede di CTU, si può affermare che il periziando presenta plurime menomazioni funzionali stabili, ingravescenti e non suscettibili di miglioramento clinico. La compromissione dell'arto superiore sinistro è severa, con impotenza funzionale marcata, accompagnata da deficit neurologici residui, dismorfie evidenti e una scoliosi con lombosciatalgia resistente ai trattamenti.
La capacità lavorativa specifica è quindi ridotta in modo significativo e permanente [..]”.
2 Le motivazioni poste a sostegno del ricorso esprimono dunque una mera deduzione di parte, insufficienti di per sé a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, tenuto anche conto che l'elaborato peritale appare congruamente motivato e privo di vizi logici (cfr. fasc. ATP).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che è persona con infermità Controparte_1 tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
2.256,70 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3779/2025 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda Pt_1
VE e UM FE
ricorrente
E
, con Avv. Francesco Di Sanzo Controparte_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 15.9.2025 ritualmente notificato l' , premesso che il aveva proposto Pt_1 Parte_2 ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione previdenziale.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare in capo alla parte resistente,
l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali all'eventuale riconoscimento delle prestazioni previdenziali ex L. 222/1984. Gradatamente, il Tribunale adito vorrà, comunque, sancire decorrenza differita del requisito sanitario, rispetto
1 all'accertamento medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto ex art. 445 bis c.p.c. [..]”.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
e concludeva “[..] Accertare e dichiarare il diritto del Sig.
[...]
per come richiesto in fase di ATP le cui conclusioni si richiamano CP_1 per completezza e per come accertato dal CTU nella perizia depositata della quale si richiede la conferma in caso di rigetto del presente con le conclusioni di cui all'ATP [..]”.
Fissata l'udienza del 3.12.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'allegazione dell' circa la inadeguata/erronea valutazione, da parte del Pt_1
CTU, delle patologie da cui la parte resistente risulta affetta si risolve in una doglianza del tutto generica che non trae alimento da documentazione probante (diversa ed ulteriore da quella già oggetto di esame da parte del consulente) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, il CTU non ha fondato il convincimento solo sulla “impotenza funzionale arto superiore sinistro” avendo riportato nella relazione che “[..] la severa limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro, la sintomatologia rachidea cronica e l'alterazione dell'equilibrio e della stazione eretta pregiudicano in modo rilevante
l'esecuzione delle mansioni indicate [..]” e che “[..] alla luce della documentazione medica, del referto di visita specialistica fisiatrica e dell'esame obiettivo eseguito in sede di CTU, si può affermare che il periziando presenta plurime menomazioni funzionali stabili, ingravescenti e non suscettibili di miglioramento clinico. La compromissione dell'arto superiore sinistro è severa, con impotenza funzionale marcata, accompagnata da deficit neurologici residui, dismorfie evidenti e una scoliosi con lombosciatalgia resistente ai trattamenti.
La capacità lavorativa specifica è quindi ridotta in modo significativo e permanente [..]”.
2 Le motivazioni poste a sostegno del ricorso esprimono dunque una mera deduzione di parte, insufficienti di per sé a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, tenuto anche conto che l'elaborato peritale appare congruamente motivato e privo di vizi logici (cfr. fasc. ATP).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che è persona con infermità Controparte_1 tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
2.256,70 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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