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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10967 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 24969/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4541/2020 emesso in data 29.07.20 e vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, dagli Avv.ti Fabio Franco, Alessandro Coppola e Carlo
NI
TO PO
e
(Codice Fiscale e numero di iscrizione al Controparte_1 registro delle Imprese di Roma con sede in Roma, P.IVA_1 viale Regina Margherita n.125, che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Amministratore Delegato, Dott con sede Controparte_3 legale in Roma, Via Serchio n.7, Codice Fiscale, giusta procura speciale per atto Notaio in Milano del Persona_1
07/05/2020 (Rep. 188151– Racc. 18697 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Mancini e Francescopaolo De Rosa
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 4541/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli;
2) Condannare l'opposta in persona del Controparte_1
l.r.pt., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti per le motivazioni esposte in atti;
Per la convenuta opposta:
1)Respingere l'opposizione proposta dal Signor Parte_1
in quanto inammissibile ed irricevibile;
[...]
2)Respingere, altresì, in quanto destituita di fondamento, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3)Con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4541/2020(proc. NRG. n. 13207/2020) emesso in data 29.07.20 e
Napoli notificato in data 29/07/2020 con il quale è stato ingiunto al di pagare la somma di euro 13935,18 Controparte_4 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione il ha dedotto: che gli Pt_1 era stato notificato il decreto ingiuntivo 4541/2020; che la notifica faceva seguito ad una diffida di pagamento dell'aprile del 2020 replicando alla quale aveva comunicato all'opposta di non avere nulla a che fare con il condominio debitore e di non aver mai avuto il ruolo di amministratore p.t.; che il decreto ingiuntivo era stato notificato ad un soggetto privo di ogni legame con il Condominio di Corso Garibaldi(condominio di cui non era nemmeno indicato il numero civico); che sussistevano i presupposti la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c..
ha resistito all'opposizione ponendo in Controparte_1 evidenza: che non essendo il legale rappresentante del Condominio ingiunto e non avendo alcun rapporto con il medesimo l'opponente non era legittimato a proporre l'opposizione; che la semplice notificazione dell'atto nei suoi confronti non giustificava l'iniziativa giudiziaria intrapresa da controparte;
che l'opponente avrebbe dovuto astenersi dal ritirare l'atto notificatogli non essendo destinatario del medesimo, né personalmente né quale rappresentante dell'Ente; che nessuna pronuncia poteva essere resa in ordine alla validità del decreto ingiuntivo in mancanza del contraddittorio con l'ingiunto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è inammissibile.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed emesso nei confronti del . Controparte_4
Non è presente nel ricorso e nel decreto il nominativo dell'opponente.
Solo nella relata di notifica predisposta dal legale dell'opposta l'opponente è indicato quale amministratore del Controparte_4
e quindi come destinatario della notifica.
[...]
L'erronea indicazione presente nella relata di notifica e la successiva notifica del decreto ingiuntivo non sono idonee far assumere all'opponente la veste di debitore ingiunto.
L'opposizione da parte di un soggetto diverso dal debitore ingiunto può ritenersi giustificata solo in presenza di un'omonimia tra il debitore ed il terzo ovvero quando l'identità del debitore ingiunto sia ambigua e possa essere confusa con quella del terzo.
Nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento è stata ottenuta nei confronti di un condominio ed il decreto è stato notificato all'opponente sull'assunto, rivelatosi errato, che si trattasse dell'amministratore.
Non rivestendo il ruolo di amministratore l'opponente non era legittimato a proporre l'opposizione a nome del . CP_4
Non essendo il destinatario della pretesa non era legittimato a proporre l'opposizione in proprio.
A maggior ragione l'opponente non poteva invocare la revoca dell'ingiunzione.
Le spese del giudizio sono compensate tenuto conto che la proposizione dell'opposizione da parte di un soggetto non legittimato è stata determinata anche da un errore della notifica.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4541/2020 proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara l'opposizione inammissibile.
2)Compensa le spese.
Napoli, 25.11.2025 Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 24969/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4541/2020 emesso in data 29.07.20 e vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, dagli Avv.ti Fabio Franco, Alessandro Coppola e Carlo
NI
TO PO
e
(Codice Fiscale e numero di iscrizione al Controparte_1 registro delle Imprese di Roma con sede in Roma, P.IVA_1 viale Regina Margherita n.125, che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Amministratore Delegato, Dott con sede Controparte_3 legale in Roma, Via Serchio n.7, Codice Fiscale, giusta procura speciale per atto Notaio in Milano del Persona_1
07/05/2020 (Rep. 188151– Racc. 18697 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Mancini e Francescopaolo De Rosa
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 4541/2020 emesso dal
Tribunale di Napoli;
2) Condannare l'opposta in persona del Controparte_1
l.r.pt., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti per le motivazioni esposte in atti;
Per la convenuta opposta:
1)Respingere l'opposizione proposta dal Signor Parte_1
in quanto inammissibile ed irricevibile;
[...]
2)Respingere, altresì, in quanto destituita di fondamento, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3)Con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4541/2020(proc. NRG. n. 13207/2020) emesso in data 29.07.20 e
Napoli notificato in data 29/07/2020 con il quale è stato ingiunto al di pagare la somma di euro 13935,18 Controparte_4 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione il ha dedotto: che gli Pt_1 era stato notificato il decreto ingiuntivo 4541/2020; che la notifica faceva seguito ad una diffida di pagamento dell'aprile del 2020 replicando alla quale aveva comunicato all'opposta di non avere nulla a che fare con il condominio debitore e di non aver mai avuto il ruolo di amministratore p.t.; che il decreto ingiuntivo era stato notificato ad un soggetto privo di ogni legame con il Condominio di Corso Garibaldi(condominio di cui non era nemmeno indicato il numero civico); che sussistevano i presupposti la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c..
ha resistito all'opposizione ponendo in Controparte_1 evidenza: che non essendo il legale rappresentante del Condominio ingiunto e non avendo alcun rapporto con il medesimo l'opponente non era legittimato a proporre l'opposizione; che la semplice notificazione dell'atto nei suoi confronti non giustificava l'iniziativa giudiziaria intrapresa da controparte;
che l'opponente avrebbe dovuto astenersi dal ritirare l'atto notificatogli non essendo destinatario del medesimo, né personalmente né quale rappresentante dell'Ente; che nessuna pronuncia poteva essere resa in ordine alla validità del decreto ingiuntivo in mancanza del contraddittorio con l'ingiunto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è inammissibile.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed emesso nei confronti del . Controparte_4
Non è presente nel ricorso e nel decreto il nominativo dell'opponente.
Solo nella relata di notifica predisposta dal legale dell'opposta l'opponente è indicato quale amministratore del Controparte_4
e quindi come destinatario della notifica.
[...]
L'erronea indicazione presente nella relata di notifica e la successiva notifica del decreto ingiuntivo non sono idonee far assumere all'opponente la veste di debitore ingiunto.
L'opposizione da parte di un soggetto diverso dal debitore ingiunto può ritenersi giustificata solo in presenza di un'omonimia tra il debitore ed il terzo ovvero quando l'identità del debitore ingiunto sia ambigua e possa essere confusa con quella del terzo.
Nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento è stata ottenuta nei confronti di un condominio ed il decreto è stato notificato all'opponente sull'assunto, rivelatosi errato, che si trattasse dell'amministratore.
Non rivestendo il ruolo di amministratore l'opponente non era legittimato a proporre l'opposizione a nome del . CP_4
Non essendo il destinatario della pretesa non era legittimato a proporre l'opposizione in proprio.
A maggior ragione l'opponente non poteva invocare la revoca dell'ingiunzione.
Le spese del giudizio sono compensate tenuto conto che la proposizione dell'opposizione da parte di un soggetto non legittimato è stata determinata anche da un errore della notifica.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4541/2020 proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara l'opposizione inammissibile.
2)Compensa le spese.
Napoli, 25.11.2025 Il Giudice
dott. Mauro Impresa