Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/01/2026, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13214 del 2025, proposto da
ND RR, rappresentato e difeso dall'avvocato ND RR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza nr. 19003/24 del Tar Lazio del 15/10/2024, emessa nel ric. iscritto al nr. R.G. 7357/24, pubblicata in data 29/10/2024 con la quale l'adito Tar condannava il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente, liquidate in € 750,00 oltre al rimborso del C.U., nonchè rimborso forfettario delle spese generali al 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ES IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente, in vista della camera di consiglio del 09/01/2026, ha rappresentato che in data 09/12/2025 l’Amministrazione intimata ha ottemperato alla sentenza nr. 19003/24 di questo Tribunale, allegando il relativo ordine di pagamento delle spese legali disposto da UTG-Prefettura di Roma in suo favore, in data 09.12.2025, in conformità alla domanda del ricorrente;
ritenuto pertanto che parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno il suo interesse ad una decisione nel merito, con conseguente necessaria dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
considerato che al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessata materia del contendere;
ritenuto infine che le spese di lite vanno addossate alla PA, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, risultando il ricorso fondato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, (cinquecento/00), oltre accessori di legge e la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IN | LE DO |
IL SEGRETARIO