Art. 2. Eliminazione dell'obbligo del non riscosso
come riscosso 1. E' abrogato l' articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti contabili pendenti.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ", cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 32 (Obblighi generali). - 1. Il concessionario e' tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del disciplinare di cui all'art. 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarita' della gestione.
2. Il numero, l'ubicazione e le modalita' di funzionamento degli sportelli di riscossione nonche' particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli saranno stabiliti nel disciplinare.
3. (Abrogato).
4. Il concessionario deve presentare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.
5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche' le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi', la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 .
6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge".
come riscosso 1. E' abrogato l' articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti contabili pendenti.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ", cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 32 (Obblighi generali). - 1. Il concessionario e' tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del disciplinare di cui all'art. 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarita' della gestione.
2. Il numero, l'ubicazione e le modalita' di funzionamento degli sportelli di riscossione nonche' particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli saranno stabiliti nel disciplinare.
3. (Abrogato).
4. Il concessionario deve presentare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.
5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche' le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi', la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 .
6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge".