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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa ET RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1443/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL RZ e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AD CE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva la figlia minore il 21.6.2016, rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della bambina, con ricorso depositato in data 16.6.2025 la signora Parte_1 evocava in causa rassegnando le conclusioni che si riportano: 1.- CP_1 che la piccola venga affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza stabile presso la madre alla quale, quindi, verrà assegnata la casa familiare e dove attualmente, da oltre mesi tre mesi madre e figlia ancora vivono ed hanno continua e stabile residenza. I genitori potranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2.- che i genitori siano tenuti ad impartire un'attenta educazione alla figlia, in generale, da un punto di vista etico, morale e civico, senza sottoporre la piccola a stress causati dalla richiesta di mentire o omettere fatti o circostanze che il padre o la nonna
1 paterna non ritengono opportuno che la piccola riveli alla madre, sig.ra Tale Pt_1 condotta è estremamente pregiudizievole per che, orami all'età di 9 anni, si rende Per_1 ben conto di tutto anche delle cose non vere che vengono alla stessa riferite o per le quali la stessa viene caldamente inviata di non riferire alla madre;
3.- che il padre tenga con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore
9:00 sino alle ore 19:00 della domenica, quando riporterà la piccola a casa della Per_1 madre. Potrà, altresì vedere e frequentare la figlia anche nel corso della settimana, però previo accordo circa giorni e orari con la madre;
4.- che ciascun genitore possa tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi durante l'anno, periodo da concordare - di anno in anno - tra i genitori nel rispetto delle esigenze del figlio e compatibilmente con quelle di lavoro di entrambi i genitori.
5.- che possa trascorrere le principali Festività dell'anno (Natale, Santo Stefano, Per_1
Capodanno, Primo dell'anno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, XXV Aprile, 2
Giugno, I Maggio, compleanno, Ferragosto e Ognissanti) secondo il principio dell'alternanza;
6.- che la predetta regolazione possa subire modifiche concordate tra i genitori in ragione di impegni scolastici, ludici o sportivi della figlia, ovvero di esigenze personali dei genitori (ad esempio per impegni lavorativi degli stessi) e possa altresì subire dei cambiamenti nell'ipotesi di modifica di tipologia di lavoro oppure di orari lavorativi dell'uno o dell'altro genitore. In tal caso, i ricorrenti si impegnano fin da ora, ove necessario, ad elaborare un nuovo accordo.
7- che nell'interesse superiore della minore i genitori debbano osservare entrambi, durante i periodi che la bambina trascorrerà con ciascuno di loro, regole ed orari comuni, ciò al fine di dare continuità insieme alle abitudini di possibilmente Per_1 senza che la piccola venga “parcheggiata” da nonni, o parenti vari, per andare a svagarsi in con amici in locali, con aperitivi, passatempi o shopping.
8.- che, per quel che riguarda l'aspetto delle sostanze personali dei genitori: tenuto conto che il sig. lavora come dipendente in una società del cognato che CP_1 produce e commercializza oggetti di cartoleria per aziende e uffici in genere, con una busta paga di € 1.650,00 netti per 14 mensilità e che, inoltre, percepisce una pensione di invalidità di € 399,00 netti mensili, così da avere una liquidità mensile di ben oltre €
2.000,00; tenuto altresì conto che la sig.ra invece, per ragioni familiari legate Pt_1 alla nascita della figlia comune, ha iniziato a svolgere, con la qualifica di Per_1 operaia, attività all'interno di una cooperativa sociale in favore di Asili nido, e percepisce una paga mensile di circa € 950,00 ma unicamente per 10 (dieci) mensilità annue;
rilevato che entrambi, inoltre, sono proprietari al 50% della casa che era stata familiare ma gravata da mutuo che sostengono con una rata di € 600,00 mensili che sostengono, parimenti, al 50% cadauno, e che il sig. il quale CP_1 attualmente, non corrisponde alcunché alla madre a titolo di contributo al mantenimento di (nonostante la stessa si occupi di accudire in tutto la piccola, Per_1 nell'acquisto dell'abbigliamento, dei giochi, dello svago, dei quaderni,
2 accompagnandola alle visite mediche periodiche, alle strutture sportive che Per_1 frequenta, ecc.) sia corrisposta dal sig. a titolo di mantenimento della CP_1 figlia, la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
9.- che il sig. contribuisca, altresì, a sostenere il 70% del costo delle seguenti CP_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout, ecc.) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. Tali spese, come precisato, ad eccezione di quelle di carattere
3 routinario o da effettuare in via d'urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore entro la fine del mese successivo a quello in cui l'hanno sostenute e a detrarle fiscalmente in relazione alla quota alla quale saranno tenuti alla contribuzione.
10. – che l'Assegno Unico di famiglia sia percepito, per intero ed in via esclusiva dalla sig.ra 11.- che il cane di famiglia, ma di proprietà del sig. come da Pt_1 CP_1 formale documentazione in possesso della sig.ra (atteso che parte resistente non Pt_1 ha curato neppure le sorti di questo lasciandolo alle cure della sig.ra venga Pt_1 affidato al formale padrone che dovrà occuparsene nel migliore dei modi e consentire che la figlia possa frequentarlo nei momenti in cui sarà con il padre. Per_1
12.- Con vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione”.
Si costituiva il signor dando atto che, successivamente alla CP_1 notifica del ricorso e del decreto le parti, con l'intervento dei difensori, raggiungevano un accordo, nel rispetto del superiore interesse degli interessi della figlia minore concordando quanto segue: “- affido condiviso della Per_1 figlia minore con collocamento prevalente presso la casa familiare
- assegnazione della casa familiare sita in XXV aprile n. 24 – fraz. Stagno -
ES (LI), alla sig.ra Il provvederà, dunque, ad asportare Pt_1 CP_1 dall'abitazione i beni personali il barbecue, la bicicletta e la playstation mentre la consolle e la sedia rimarranno nella disponibilità della figlia;
- il rateo di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare continuerà ed essere corrisposto da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- frequentazione padre-figlia calendario "di partenza" a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana - RC con pernotto + week-end (da VEN alla DOM fino alle 19.00, con pernotti il venerdì e il sabato)
II^ settimana - GI con pernotto calendario "di arrivo" decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana – sarà con il padre da a DOM (con pernotti nei giorni di Per_1 Pt_2 giovedì, venerdì, sabato e domenica)
II^ settimana - RC e GI con pernotti
Durante il periodo non scolare: ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15
(quindici) giorni di vacanza anche non consecutivi;
le festività civili e religiose saranno trascorse da con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, salvo – allo stato – Per_1 il Natale (25.12) che verrà trascorso con la madre e la Vigilia (24.12) con il padre (fino alle ore 1.30 circa del 25.12)
- il provvederà a versare alla quale contributo al mantenimento di CP_1 Pt_1
€ 200 (duecento/00 euro) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma da Per_1 rivalutarsi secondo indici ISTAT;
4 - spese straordinarie AD saranno a carico delle parti nella misura del al 50% ciascuna, con modalità di concertazione e di rimborso di cui alle linee guida CNF2017;
- AUU 100% alla madre - le parti concordano che il cane lagotto emiliano SE, registrato a nome del resterà affidato e collocato presso la Tuttavia, CP_1 Pt_1 le spese per il mantenimento ordinario dell'animale saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna mentre le spese veterinarie e straordinarie saranno così ripartite: 60% FR - 40% Viviani. Saranno ad esclusivo carico del CP_1
(100%) ogni costo relativo all'assicurazione RCT senza franchigia alcuna, la sistemazione ed il soggiorno e il cibo di SE nei giorni in cui la sarà in Pt_1 vacanza con la figlia e nelle occasioni (non più di due all'anno e ciascuna entro i tre giorni) in cui dovesse essere fuori sede per impegni;
- le condizioni del presente accordo entreranno in vigore tra le parti dalla sua sottoscrizione;
- spese legali compensate.”
L'accordo veniva depositato in PCT sottoscritto dalle parti.
Disposta la trattazione solo cartolare dell'udienza di comparizione del
6.11.2025, i procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la casa familiare;
- assegnazione della casa familiare sita in XXV aprile n. 24 – fraz. Stagno -
ES (LI), alla sig.ra Il provvederà, dunque, ad Pt_1 CP_1 asportare dall'abitazione i beni personali il barbecue, la bicicletta e la playstation mentre la consolle e la sedia rimarranno nella disponibilità della figlia;
5 - il rateo di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare continuerà ed essere corrisposto da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- frequentazione padre-figlia calendario "di partenza" a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana - RC con pernotto + week-end (da VEN alla DOM fino alle
19.00, con pernotti il venerdì e il sabato)
II^ settimana - GI con pernotto calendario "di arrivo" decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana – sarà con il padre da a DOM (con pernotti nei giorni Per_1 Pt_2 di giovedì, venerdì, sabato e domenica)
II^ settimana - RC e GI con pernotti
Durante il periodo non scolare: ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia
15 (quindici) giorni di vacanza anche non consecutivi;
le festività civili e religiose saranno trascorse da con i genitori secondo il criterio Per_1 dell'alternanza, salvo – allo stato – il Natale (25.12) che verrà trascorso con la madre e la Vigilia (24.12) con il padre (fino alle ore 1.30 circa del 25.12)
- il provvederà a versare alla quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento di € 200 (duecento/00 euro) entro il giorno 5 (cinque) di Per_1 ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
- spese straordinarie AD saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con modalità di concertazione e di rimborso di cui alle linee guida
CNF2017;
- AUU 100% alla madre
- le parti concordano che il cane lagotto emiliano SE, registrato a nome del resterà affidato e collocato presso la Tuttavia, le spese per il CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario dell'animale saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna mentre le spese veterinarie e straordinarie saranno così ripartite: 60% FR - 40% Viviani. Saranno ad esclusivo carico del CP_1
(100%) ogni costo relativo all'assicurazione RCT senza franchigia alcuna, la sistemazione ed il soggiorno e il cibo di SE nei giorni in cui la sarà in Pt_1 vacanza con la figlia e nelle occasioni (non più di due all'anno e ciascuna entro i tre giorni) in cui dovesse essere fuori sede per impegni;
- le condizioni del presente accordo entreranno in vigore tra le parti dalla sua sottoscrizione;
- Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa ET RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa ET RI Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1443/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL RZ e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
AD CE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva la figlia minore il 21.6.2016, rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della bambina, con ricorso depositato in data 16.6.2025 la signora Parte_1 evocava in causa rassegnando le conclusioni che si riportano: 1.- CP_1 che la piccola venga affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza stabile presso la madre alla quale, quindi, verrà assegnata la casa familiare e dove attualmente, da oltre mesi tre mesi madre e figlia ancora vivono ed hanno continua e stabile residenza. I genitori potranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2.- che i genitori siano tenuti ad impartire un'attenta educazione alla figlia, in generale, da un punto di vista etico, morale e civico, senza sottoporre la piccola a stress causati dalla richiesta di mentire o omettere fatti o circostanze che il padre o la nonna
1 paterna non ritengono opportuno che la piccola riveli alla madre, sig.ra Tale Pt_1 condotta è estremamente pregiudizievole per che, orami all'età di 9 anni, si rende Per_1 ben conto di tutto anche delle cose non vere che vengono alla stessa riferite o per le quali la stessa viene caldamente inviata di non riferire alla madre;
3.- che il padre tenga con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore
9:00 sino alle ore 19:00 della domenica, quando riporterà la piccola a casa della Per_1 madre. Potrà, altresì vedere e frequentare la figlia anche nel corso della settimana, però previo accordo circa giorni e orari con la madre;
4.- che ciascun genitore possa tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi durante l'anno, periodo da concordare - di anno in anno - tra i genitori nel rispetto delle esigenze del figlio e compatibilmente con quelle di lavoro di entrambi i genitori.
5.- che possa trascorrere le principali Festività dell'anno (Natale, Santo Stefano, Per_1
Capodanno, Primo dell'anno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, XXV Aprile, 2
Giugno, I Maggio, compleanno, Ferragosto e Ognissanti) secondo il principio dell'alternanza;
6.- che la predetta regolazione possa subire modifiche concordate tra i genitori in ragione di impegni scolastici, ludici o sportivi della figlia, ovvero di esigenze personali dei genitori (ad esempio per impegni lavorativi degli stessi) e possa altresì subire dei cambiamenti nell'ipotesi di modifica di tipologia di lavoro oppure di orari lavorativi dell'uno o dell'altro genitore. In tal caso, i ricorrenti si impegnano fin da ora, ove necessario, ad elaborare un nuovo accordo.
7- che nell'interesse superiore della minore i genitori debbano osservare entrambi, durante i periodi che la bambina trascorrerà con ciascuno di loro, regole ed orari comuni, ciò al fine di dare continuità insieme alle abitudini di possibilmente Per_1 senza che la piccola venga “parcheggiata” da nonni, o parenti vari, per andare a svagarsi in con amici in locali, con aperitivi, passatempi o shopping.
8.- che, per quel che riguarda l'aspetto delle sostanze personali dei genitori: tenuto conto che il sig. lavora come dipendente in una società del cognato che CP_1 produce e commercializza oggetti di cartoleria per aziende e uffici in genere, con una busta paga di € 1.650,00 netti per 14 mensilità e che, inoltre, percepisce una pensione di invalidità di € 399,00 netti mensili, così da avere una liquidità mensile di ben oltre €
2.000,00; tenuto altresì conto che la sig.ra invece, per ragioni familiari legate Pt_1 alla nascita della figlia comune, ha iniziato a svolgere, con la qualifica di Per_1 operaia, attività all'interno di una cooperativa sociale in favore di Asili nido, e percepisce una paga mensile di circa € 950,00 ma unicamente per 10 (dieci) mensilità annue;
rilevato che entrambi, inoltre, sono proprietari al 50% della casa che era stata familiare ma gravata da mutuo che sostengono con una rata di € 600,00 mensili che sostengono, parimenti, al 50% cadauno, e che il sig. il quale CP_1 attualmente, non corrisponde alcunché alla madre a titolo di contributo al mantenimento di (nonostante la stessa si occupi di accudire in tutto la piccola, Per_1 nell'acquisto dell'abbigliamento, dei giochi, dello svago, dei quaderni,
2 accompagnandola alle visite mediche periodiche, alle strutture sportive che Per_1 frequenta, ecc.) sia corrisposta dal sig. a titolo di mantenimento della CP_1 figlia, la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa;
9.- che il sig. contribuisca, altresì, a sostenere il 70% del costo delle seguenti CP_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout, ecc.) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. Tali spese, come precisato, ad eccezione di quelle di carattere
3 routinario o da effettuare in via d'urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore entro la fine del mese successivo a quello in cui l'hanno sostenute e a detrarle fiscalmente in relazione alla quota alla quale saranno tenuti alla contribuzione.
10. – che l'Assegno Unico di famiglia sia percepito, per intero ed in via esclusiva dalla sig.ra 11.- che il cane di famiglia, ma di proprietà del sig. come da Pt_1 CP_1 formale documentazione in possesso della sig.ra (atteso che parte resistente non Pt_1 ha curato neppure le sorti di questo lasciandolo alle cure della sig.ra venga Pt_1 affidato al formale padrone che dovrà occuparsene nel migliore dei modi e consentire che la figlia possa frequentarlo nei momenti in cui sarà con il padre. Per_1
12.- Con vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione”.
Si costituiva il signor dando atto che, successivamente alla CP_1 notifica del ricorso e del decreto le parti, con l'intervento dei difensori, raggiungevano un accordo, nel rispetto del superiore interesse degli interessi della figlia minore concordando quanto segue: “- affido condiviso della Per_1 figlia minore con collocamento prevalente presso la casa familiare
- assegnazione della casa familiare sita in XXV aprile n. 24 – fraz. Stagno -
ES (LI), alla sig.ra Il provvederà, dunque, ad asportare Pt_1 CP_1 dall'abitazione i beni personali il barbecue, la bicicletta e la playstation mentre la consolle e la sedia rimarranno nella disponibilità della figlia;
- il rateo di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare continuerà ed essere corrisposto da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- frequentazione padre-figlia calendario "di partenza" a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana - RC con pernotto + week-end (da VEN alla DOM fino alle 19.00, con pernotti il venerdì e il sabato)
II^ settimana - GI con pernotto calendario "di arrivo" decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana – sarà con il padre da a DOM (con pernotti nei giorni di Per_1 Pt_2 giovedì, venerdì, sabato e domenica)
II^ settimana - RC e GI con pernotti
Durante il periodo non scolare: ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia 15
(quindici) giorni di vacanza anche non consecutivi;
le festività civili e religiose saranno trascorse da con i genitori secondo il criterio dell'alternanza, salvo – allo stato – Per_1 il Natale (25.12) che verrà trascorso con la madre e la Vigilia (24.12) con il padre (fino alle ore 1.30 circa del 25.12)
- il provvederà a versare alla quale contributo al mantenimento di CP_1 Pt_1
€ 200 (duecento/00 euro) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma da Per_1 rivalutarsi secondo indici ISTAT;
4 - spese straordinarie AD saranno a carico delle parti nella misura del al 50% ciascuna, con modalità di concertazione e di rimborso di cui alle linee guida CNF2017;
- AUU 100% alla madre - le parti concordano che il cane lagotto emiliano SE, registrato a nome del resterà affidato e collocato presso la Tuttavia, CP_1 Pt_1 le spese per il mantenimento ordinario dell'animale saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna mentre le spese veterinarie e straordinarie saranno così ripartite: 60% FR - 40% Viviani. Saranno ad esclusivo carico del CP_1
(100%) ogni costo relativo all'assicurazione RCT senza franchigia alcuna, la sistemazione ed il soggiorno e il cibo di SE nei giorni in cui la sarà in Pt_1 vacanza con la figlia e nelle occasioni (non più di due all'anno e ciascuna entro i tre giorni) in cui dovesse essere fuori sede per impegni;
- le condizioni del presente accordo entreranno in vigore tra le parti dalla sua sottoscrizione;
- spese legali compensate.”
L'accordo veniva depositato in PCT sottoscritto dalle parti.
Disposta la trattazione solo cartolare dell'udienza di comparizione del
6.11.2025, i procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto dalle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le parti, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la casa familiare;
- assegnazione della casa familiare sita in XXV aprile n. 24 – fraz. Stagno -
ES (LI), alla sig.ra Il provvederà, dunque, ad Pt_1 CP_1 asportare dall'abitazione i beni personali il barbecue, la bicicletta e la playstation mentre la consolle e la sedia rimarranno nella disponibilità della figlia;
5 - il rateo di mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare continuerà ed essere corrisposto da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- frequentazione padre-figlia calendario "di partenza" a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana - RC con pernotto + week-end (da VEN alla DOM fino alle
19.00, con pernotti il venerdì e il sabato)
II^ settimana - GI con pernotto calendario "di arrivo" decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo
I^ settimana – sarà con il padre da a DOM (con pernotti nei giorni Per_1 Pt_2 di giovedì, venerdì, sabato e domenica)
II^ settimana - RC e GI con pernotti
Durante il periodo non scolare: ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia
15 (quindici) giorni di vacanza anche non consecutivi;
le festività civili e religiose saranno trascorse da con i genitori secondo il criterio Per_1 dell'alternanza, salvo – allo stato – il Natale (25.12) che verrà trascorso con la madre e la Vigilia (24.12) con il padre (fino alle ore 1.30 circa del 25.12)
- il provvederà a versare alla quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento di € 200 (duecento/00 euro) entro il giorno 5 (cinque) di Per_1 ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
- spese straordinarie AD saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con modalità di concertazione e di rimborso di cui alle linee guida
CNF2017;
- AUU 100% alla madre
- le parti concordano che il cane lagotto emiliano SE, registrato a nome del resterà affidato e collocato presso la Tuttavia, le spese per il CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario dell'animale saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna mentre le spese veterinarie e straordinarie saranno così ripartite: 60% FR - 40% Viviani. Saranno ad esclusivo carico del CP_1
(100%) ogni costo relativo all'assicurazione RCT senza franchigia alcuna, la sistemazione ed il soggiorno e il cibo di SE nei giorni in cui la sarà in Pt_1 vacanza con la figlia e nelle occasioni (non più di due all'anno e ciascuna entro i tre giorni) in cui dovesse essere fuori sede per impegni;
- le condizioni del presente accordo entreranno in vigore tra le parti dalla sua sottoscrizione;
- Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa ET RI)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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