Sentenza 26 marzo 2019
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- 1. Anche con posta privata la notificahttps://www.fiscooggi.it/
- 2. La notifica tramite privatiMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2020
Nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti codice procedura civile (articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), tra le quali v'è l'articolo 149 codice procedura civile, che consente la notificazione a mezzo del servizio postale, in base alle regole dettate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890; in secondo luogo, la notificazione può essere eseguita oltre che mediante consegna diretta all'impiegato dell'amministrazione finanziaria o dell'ente locale a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (articolo 16, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis). Qualora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2019, n. 8416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8416 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2019 |
Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21933-2016 proposto da: ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO CALLIOPE I VIALE DEI TIGLI - MESSINA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 214/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Pietro Garofoli per l'Avvocatura Generale dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/6/2016 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il gravame interposto dall'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia in relazione alla pronunzia Trap Palermo 15/6/2015, di accoglimento dell'impugnazione proposta dal Condominio Calliope I di Via dei Tigli Messina del «processo verbale di contestazione del 28 maggio 2014 n. 94390 ... con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 17 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per aver utilizzato a fini irrigui le acque di un fondo di proprietà di terzi, e gli era stata contestualmente ordinata la cessazione della condotta illecita, con obbligo di pagamento della relativa sanzione amministrativa e dei canoni non corrisposti». Accoglimento fondato sulla ravvisata inesistenza della notifica del suindicato p.v., «in quanto effettuata a mezzo di servizio di posta privata». Avverso la suindicata pronunzia del Tsap l'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Ric. 2016 n. 21933 sez. SU - ud. 03-07-2018 -2- Si duole essersi dal Tsap erroneamente affermato che «la notifica del provvedimento amministrativo dovesse necessariamente essere eseguita per il tramite del servizio universale ... in ragione della ritenuta prevalenza della disposizione di cui all'art. 18, comma 6, I. 689/1981, come modificata dalla I. 3 agosto 1999, n. 265, entrata in vigore successivamente al d.lgs. 261/1999», laddove quest'ultimo è stato «invero modificato in parte qua da legge ancora successiva - il d.lgs. 58/2011». Lamenta che il provvedimento amministrativo de quo è stato «notificato in data 5 giugno 2014», allorquando la regula iuris ratione temporis applicabile era quella di cui <<all d.lgs. del come modificato dal a tale stregua invero e non precedente alla disposizione di cui all comma i. modificata dalla agosto n. si duole essersi considerato pur essendo vero la previsione richiama notificazione mezzo posta ex rinvio sia comunque limitato esclusivamente atti giudiziari anche ad altri che siano notificati il motivo fondato va accolto nei termini seguito indicati. vicenda attiene effettuata processo verbale maggio emesso dall ricorrente assessorato alle infrastrutture mobilit della regione siciliana con quale stata intimato condominio contestata violazione dell t.u. per avere utilizzato fini irrigui acqua fondo propriet terzi contestuale ordine cessazione condotta illecita pagamento relativa sanzione amministrativa oltre ai canoni utenza corrisposti periodo al ric. sez. su ud. nell sentenza dato atto versione attuale applicabile nella fattispecie ratione temporis sono affidati in via esclusiva fornitore servizio universale cio specie s.p.a. poste italiane i servizi materia legge novembre successive modifiche relativi notifiche sanzioni amministrative connesse violazioni codice strada art. decreto legislativo aprile>>. Si è quindi escluso che la notificazione del p.v. di contestazione della violazione e irrogazione della sanzione ex art. 17 T.U. n. 1775 del 1933 in argomento, <
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa in retalpone e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al TSAP, in diversa composizione. Roma, 3/7/201