Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 2178/2025
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
(codice fiscale: Parte_1 C.F._1
e
(codice fiscale: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. Vassanelli Elisabetta e dall' Avv. Emilio Pinali, come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
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CONCLUSIONI:
“1) Il figlio minore , ancora minorenne, viene affidato ad Persona_1
entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente dello stesso presso la residenza della madre. I coniugi conformeranno il loro comportamento alla massima collaborazione e condivisione delle esigenze del proprio figlio minore e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori separatamente.
2) L'immobile sito in Bussolengo (VR), Via Alcide De Gaspari n. 21 int. 4, già
casa familiare, preso in locazione dalle parti, rimane assegnato alla ORa
con tutto ciò che lo arreda e correda tranne gli effetti Parte_2
personali del OR che lo stesso porterà con sé quando lo Parte_1
stesso si trasferirà in una nuova e diversa abitazione. La ORa
[...]
, quindi, rimarrà l'unica intestataria del predetto contratto di locazione Parte_2
con conseguente obbligo in capo alla stessa di comunicare al locatore tale predetta circostanza.
3) Il OR attualmente è alla ricerca di una nuova abitazione Parte_1
da prendere in locazione dove lo stesso trasferirà la propria residenza che dovrà
poi comunicare, entro il termine di trenta giorni, alla ORa . Parte_2
4) Il OR potrà vedere e stare con il figlio minore Parte_1 Per_1
a weekend alternati al mese dalle ore 20 del sabato e fino al lunedì
[...]
mattina quando il padre lo accompagnerà a scuola durante il periodo scolastico pagina 2 di 7 o presso l'abitazione della madre durante le vacanze;
due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori, nella settimana in cui il minore non starà con il padre durante il week end ed un giorno infrasettimanale,
sempre da concordarsi tra i genitori, nella settimana in cui il minore starà con il padre anche il week end;
durante le vacanze estive 2 o 3 settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro la fine del mese di giugno;
durante le vacanze natalizie una settimana, alternando tra i genitori, di anno in anno, la settimana dal 23.12. al 30.12. e la settimana dal 31.12. alla ripresa della scuola;
durante le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori, il periodo dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal giorno del
Lunedi dell'Angelo alla ripresa della scuola.
Infine il minore trascorrerà, alternativamente con i genitori, le altre feste scolastiche in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 20 di ogni Parte_1
mese, a favore del figlio, quale contributo al mantenimento dello stesso l'assegno mensile complessivo di € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro); tale predetta somma dovrà essere corrisposta alla ORa tramite Parte_2
bonifico bancario intestato alla stessa e verrà rivalutata ogni anno in misura pari agli indici ISTAT.
6) Le detrazioni sulle spese per il figlio vengono suddivise al 50% tra i genitori.
7) L'assegno unico a favore del figlio minore viene e Persona_1
continuerà ad essere percepito al 100% dalla ORa . Parte_2
8) Il OR e la ORa contribuiranno nella Parte_1 Parte_2
misura del 50% alle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche a favore del pagina 3 di 7 figlio minore così come indicate nel Protocollo Famiglia in data 13 dicembre
2024 adottato dal Tribunale di Verona e di seguito specificatamente elencate:
I) Spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal med pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi ed ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regima di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonchè cure termali e fisioterapiche, nonchè interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da pagina 4 di 7 istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento ed attrezzatura;
corsi di lingue, spese per baby – sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese accessorie di cui al capoverso
II, IV, e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro (anche tramite posta elettronica ordinaria e/o sms e/o whatsapp) questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta , un motivato dissenso al sostentamento della stessa;
il silenzio sarà
inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Il pagamento delle spese accessorie dovrà avvenire mensilmente previa pagina 5 di 7 esibizione della documentazione giustificativa da parte del genitore che le ha sostenute. Per le spese mediche sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perchè urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9) Oltre a quanto sopra e di cui al punto sub 8) del presente ricorso le parti di comune accordo provvederanno, sempre nella misura del 50%, al pagamento dell'ulteriore spesa relativa alla mensa a favore del figlio minore.
10) Le spese legali vengono compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in 21/03/2025 depositando i documenti di cui all'
art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alle note di deposito del 21/03/2025 e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto conto che garantiscono al minore - , C.F.: nato a [...] C.F._3
pagina 6 di 7 Villafranca di Verona (VR) il 13.10.2018 - il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può
essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui alle note di deposito depositate il 21/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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