TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dr. Raffaele Califano Presidente
dr.ssa HE DI Giudice relatore ed estensore dr.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3663/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione testamento
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, dom.to come in atti;
Parte_1
- attore - E e rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carpenito, dom.ti CP_1 Controparte_2 come in atti;
-convenuti-
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Natale, dom.ti CP_3 Controparte_4 come in atti;
-chiamati in causa-
E
, rappr.to e difeso dall'avv. Doriana D'Auria, dom.to come in atti;
CP_5
-chiamato in causa-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice esponeva che in data 9.1.2020 era deceduta e che la stessa con Persona_1 testamento olografo del 15.12.2016 aveva disposto in favore dell'attore, a titolo universale, attribuendogli la piena proprietà di tutti i suoi beni mobili ed immobili siti in Altavilla Irpina, ma che successivamente, con missiva del 24.2.2020 inviatagli dai convenuti e CP_1 CP_6
questi si dichiaravano unici eredi della de cuius in forza di altro testamento olografo del
[...]
23.10.2019.
Tanto premesso il spiegava azione di accertamento negativo della provenienza del secondo Pt_1 testamento, del 23.10.2019, in quanto apocrifo nel testo e nella sottoscrizione.
Domandava accertarsi la nullità del testamento olografo del 23.10.2019, pubblicato con verbale del notaio , dichiararsi la indegnità dei convenuti ed infine dichiararsi l'autenticità del Per_2 CP_1 primo testamento del 15.12.2016; vinte le spese con attribuzione. Infine si riservava la proposizione di querela di falso.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali dichiaravano di aver accettato l'eredità (Ufficio CP_1
Registro di Avellino il 10.3.2020 ai nn. 3968/3285) in forza del testamento successivo pubblicato in
Benevento, con verbale notaio , in data 17.1.2020, e di essere comunque eredi legittimi Per_2 della de cuius in quanto cugini, atteso che la era deceduta senza che a lei fossero sopravvissuti Per_1 il coniuge,né gli ascendenti, né discendenti.
Eccepivano il difetto di contraddittorio non essendo stato l'atto di citazione notificato agli altri soggetti istituiti con il testamento impugnato, disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione del primo testamento, infine l'infondatezza nel merito.
In particolare formulavano riconvenzionale di accertamento della nullità per falsità del primo testamento sia con riferimento alla istituzione di erede dell'attore sia con riferimento al legato di quote societarie a favore di e a quello, disposto in favore di attributivo CP_3 Controparte_4 della proprietà di un immobile a Milano, quest'ultimo già oggetto di trascrizione della relativa accettazione in data 7.2.2020, anteriormente alla trascrizione della accettazione della eredità dei convenuti eseguita in data 10.3.2020.
Chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa di e con rigetto Controparte_4 CP_3 della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio e i CP_3 Controparte_4 quali, contestata la domanda dei nei propri confronti, rivendicavano la validità dei reciproci CP_1 acquisti mortis causa a titolo particolare e chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa di CP_5
; chiedevano il rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti accertarsi la
[...] CP_1 falsità del testamento del 23.10.2019 con conseguente nullità della accettazione della eredità datata
28.2.2020 e trascritta in data 16.3.2020 presso l'Ufficio del registro di Milano e in data 1.7.2020 presso l'Ufficio del Registro di Avellino, infine aderivano alla domanda dichiarativa della validità del primo testamento datato 15.12.2016, formulata dall'attore.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio anche il quale contestava la CP_5 domanda attorea, evidenziando l'assenza di interesse ad agire in capo all'attore per la dichiarazione di falsità del secondo testamento nella ipotesi di accertata falsità del primo, atteso che l'attore non riveste la qualità di erede legittimo in quanto soggetto totalmente estraneo alla famiglia della de cuius.
Precisava il proprio interesse ad agire in forza della disposizione testamentaria con la quale la de cuius lo aveva incaricato di vendere l'appartamento di Milano, di proprietà della , ripartendone Per_1 poi il ricavato in parti uguali tra i convenuti ed esso CP_1 CP_5
Aderiva alle domande formulate da e Controparte_2 CP_1
All'udienza del 6.10.2022 l'attore proponeva formale querela di falso avverso il testamento del
23.10.2019, ed il giudice, con ordinanza del 22.2.2023, riservava ogni decisione sulla ammissibilità della querela a data successiva all'accertamento della autenticità del testamento con il quale la de cuius aveva istituito erede il Pt_1
All'udienza del 9.5.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata.
L'attore, istituito erede universale con il testamento olografo datato Parte_1
15.12.2016 e pubblicato con verbale del notaio dr. in data 4.2.2020, non ha rapporto di Per_3 parentela con la de cuius avendo egli stesso allegato di essere stato in stretto rapporto di amicizia e di essersi prodigato, insieme ai suoi familiari, ad assistere ed aiutare la negli ultimi anni di vita;
Per_1 tanto vale anche per i legatari e , i quali pur vantando un rapporto di lontana CP_4 CP_3 parentela, non rientrano tra i successibili ex lege in quanto la figlia di una cugina della madre CP_3 della de cuius mentre il è il figlio della CP_4 CP_3
Nessuno degli istituiti con il detto testamento, a titolo universale o particolare, rientra pertanto tra i successibili ex lege.
Per tale ragione ha carattere pregiudiziale l'accertamento della autenticità del testamento con il quale l'attore è stato istituito erede, nonché e istituiti legatari, ovvero quello datato CP_3 CP_4
15.12.2016, sulla base della riconvenzionale spiegata dai convenuti.
Ed infatti il testamento di datazione anteriore oltre alla istituzione quale erede di Parte_1
, contiene due disposizioni a titolo di legato: uno a favore di consistente
[...] Controparte_4 nel legato di un appartamento sito in Milano alla via Salasco n. 3; e l'altro consistente nel legato a delle azioni SAIM. CP_3 Ed invero nella ipotesi di verificata falsità dell'atto dispositivo mortis causa datato 15.12.2016, nessuno degli istituiti con il detto atto risulterebbe titolare di interesse ad agire al fine di accertare la falsità del testamento posteriore, datato 23.10.2019, atteso che nessuno di loro, nella ipotesi di caducazione del secondo testamento, avrebbe diritto ad una quota di eredità in quanto successore ex lege;
cosicchè alla accertata falsità del testamento anteriore conseguirebbe la inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, di ogni domanda relativa ad accertare la falsità del testamento posteriore.
La perizia svolta dalla ctu, dr.ssa , sul testamento redatto in data 15.12.2016, ne ha Per_4 verificato la integrale falsità, sia con riferimento alla scrittura del testo che alla sottoscrizione.
La ctu, con percorso argomentativo e logico che il Tribunale condivide, ha concluso che il testamento olografo “ a nome apparente datato 15.12.2016… rappresenta un falso a mano Persona_1 libera su conoscenza del modello con medio grado di abilità nella falsificazione…” in particolare “ presenta un ritmo grafico artificioso ed una tensione neuro muscolare incompatibile con la formula grafica del de cuius”; la ctu ha evidenziato “ sul piano ideo-grafico: differente costruzione strutturale delle lettere… sul piano grafo-motorio: divergente gestualità nella successione dei movimenti grafo- dinamici….sul piano neuro-biologico: divergenze nel DNA scrittorio per pressione e tratto…”.
Quanto alle osservazioni svolte in particolare dalla CTP dr.ssa il Collegio aderisce alle Per_5 argomentazioni formulate dalla CTU dr.ssa in risposta alle osservazioni, in merito alla Per_4 impostazione spaziale del testamento, ai segni di artificiosità, e soprattutto alla emersione di elementi di contraddittorietà nel processo scrittorio derivanti dal rilievo di “una grafica controllata” finalizzata alla migliore imitazione del modello di scrittura originaria;
non senza evidenziare che le osservazioni critiche si risolvono essenzialmente in disapprovazione meramente valutativa del percorso argomentativo svolto dalla ctu, senza tuttavia offrire una ricostruzione alternativa e completa finalizzata a pervenire ad una conclusione diversa sulla base dei medesimi dati di fatto.
Va pertanto dichiarata, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dai convenuti con CP_1 adesione del la falsità del testamento datato 15.12.2016 con conseguente caducazione delle CP_5 disposizioni testamentarie ivi contenute, sia a titolo universale che particolare, ordinandosi inoltre, in conseguenza del rigetto della domanda ai sensi dell'art. 2668 c.c. comma 2, la cancellazione della trascrizione della annotazione contenente la accettazione del legato da parte di Controparte_4 avendo il legatario proceduto alla trascrizione della accettazione del legato presso l'Ufficio CP_4 del Registro di Milano, in data 7.2.2020 ai n. 9451/5796.
Va di contro rigettata la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento della validità del testamento olografo datato 15.12.2016 formulata anche dai legatari e CP_3 CP_4
Va invece dichiarata inammissibile la domanda attorea e dei legatari e avente ad CP_3 CP_4 oggetto l'accertamento della falsità del testamento olografo posteriore, datato 23.10.2019, e di dichiarazione di indegnità dei chiamati all'eredità con il detto atto, per difetto di interesse ad agire dell'attore e dei legatari.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza con applicazione dello scaglione pari al valore dichiarato
(€260.000,00), e tenuto conto, nei confronti di , della adesione del medesimo, quale CP_5 terzo chiamato in causa, alla posizione dei convenuti e Controparte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda riconvenzionale, dei convenuti e del terzo chiamato e per CP_1 CP_5
l'effetto dichiara l'integrale falsità, nel testo e nella sottoscrizione, del testamento olografo, a firma di , datato 15.12.2016, pubblicato in data 4.2.2020 con verbale del notaio dr. Persona_1
rep. n. 12.200/racc. n. 7427; Persona_6
2. rigetta la domanda di accertamento, spiegata da , e Parte_1 Controparte_4
della validità del testamento olografo a firma di datato CP_3 Persona_1
15.12.2016, pubblicato in data 4.2.2020 con verbale del notaio dr. rep. n. Persona_6
12.200/racc. n. 7427;
3. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della falsità del testamento a firma di
[...] datato 23.10.2019 e pubblicato con verbale notaio dr. in data 17.1.2020 Persona_1 Per_2 rep. n. 70.708/racc. n. 27.774, formulata da e Parte_1 Controparte_4 [...]
; CP_3
4. dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione di indegnità dei convenuti e CP_1
Controparte_2
5. ordina al Conservatore dell'Ufficio dei Pubblici Registri di Milano la cancellazione della trascrizione dell'atto di accettazione del legato a nome di eseguita in data Controparte_4
7.2.2020 ai n. 9451/5796, con esonero da ogni responsabilità;
6. la presente sentenza è oggetto di trascrizione ai sensi dell'art. 2655 c.c.
7. condanna le parti soccombenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
13.500,00 per compensi oltre accessori di legge, a favore dei convenuti e Controparte_2 CP_1
, ed in € 4500,00, per compensi, oltre accessori di legge, a favore di .
[...] CP_7
8. pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa HE DI dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dr. Raffaele Califano Presidente
dr.ssa HE DI Giudice relatore ed estensore dr.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3663/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione testamento
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, dom.to come in atti;
Parte_1
- attore - E e rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carpenito, dom.ti CP_1 Controparte_2 come in atti;
-convenuti-
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Natale, dom.ti CP_3 Controparte_4 come in atti;
-chiamati in causa-
E
, rappr.to e difeso dall'avv. Doriana D'Auria, dom.to come in atti;
CP_5
-chiamato in causa-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice esponeva che in data 9.1.2020 era deceduta e che la stessa con Persona_1 testamento olografo del 15.12.2016 aveva disposto in favore dell'attore, a titolo universale, attribuendogli la piena proprietà di tutti i suoi beni mobili ed immobili siti in Altavilla Irpina, ma che successivamente, con missiva del 24.2.2020 inviatagli dai convenuti e CP_1 CP_6
questi si dichiaravano unici eredi della de cuius in forza di altro testamento olografo del
[...]
23.10.2019.
Tanto premesso il spiegava azione di accertamento negativo della provenienza del secondo Pt_1 testamento, del 23.10.2019, in quanto apocrifo nel testo e nella sottoscrizione.
Domandava accertarsi la nullità del testamento olografo del 23.10.2019, pubblicato con verbale del notaio , dichiararsi la indegnità dei convenuti ed infine dichiararsi l'autenticità del Per_2 CP_1 primo testamento del 15.12.2016; vinte le spese con attribuzione. Infine si riservava la proposizione di querela di falso.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali dichiaravano di aver accettato l'eredità (Ufficio CP_1
Registro di Avellino il 10.3.2020 ai nn. 3968/3285) in forza del testamento successivo pubblicato in
Benevento, con verbale notaio , in data 17.1.2020, e di essere comunque eredi legittimi Per_2 della de cuius in quanto cugini, atteso che la era deceduta senza che a lei fossero sopravvissuti Per_1 il coniuge,né gli ascendenti, né discendenti.
Eccepivano il difetto di contraddittorio non essendo stato l'atto di citazione notificato agli altri soggetti istituiti con il testamento impugnato, disconoscevano la scrittura e la sottoscrizione del primo testamento, infine l'infondatezza nel merito.
In particolare formulavano riconvenzionale di accertamento della nullità per falsità del primo testamento sia con riferimento alla istituzione di erede dell'attore sia con riferimento al legato di quote societarie a favore di e a quello, disposto in favore di attributivo CP_3 Controparte_4 della proprietà di un immobile a Milano, quest'ultimo già oggetto di trascrizione della relativa accettazione in data 7.2.2020, anteriormente alla trascrizione della accettazione della eredità dei convenuti eseguita in data 10.3.2020.
Chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa di e con rigetto Controparte_4 CP_3 della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio e i CP_3 Controparte_4 quali, contestata la domanda dei nei propri confronti, rivendicavano la validità dei reciproci CP_1 acquisti mortis causa a titolo particolare e chiedevano autorizzarsi la chiamata in causa di CP_5
; chiedevano il rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti accertarsi la
[...] CP_1 falsità del testamento del 23.10.2019 con conseguente nullità della accettazione della eredità datata
28.2.2020 e trascritta in data 16.3.2020 presso l'Ufficio del registro di Milano e in data 1.7.2020 presso l'Ufficio del Registro di Avellino, infine aderivano alla domanda dichiarativa della validità del primo testamento datato 15.12.2016, formulata dall'attore.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio anche il quale contestava la CP_5 domanda attorea, evidenziando l'assenza di interesse ad agire in capo all'attore per la dichiarazione di falsità del secondo testamento nella ipotesi di accertata falsità del primo, atteso che l'attore non riveste la qualità di erede legittimo in quanto soggetto totalmente estraneo alla famiglia della de cuius.
Precisava il proprio interesse ad agire in forza della disposizione testamentaria con la quale la de cuius lo aveva incaricato di vendere l'appartamento di Milano, di proprietà della , ripartendone Per_1 poi il ricavato in parti uguali tra i convenuti ed esso CP_1 CP_5
Aderiva alle domande formulate da e Controparte_2 CP_1
All'udienza del 6.10.2022 l'attore proponeva formale querela di falso avverso il testamento del
23.10.2019, ed il giudice, con ordinanza del 22.2.2023, riservava ogni decisione sulla ammissibilità della querela a data successiva all'accertamento della autenticità del testamento con il quale la de cuius aveva istituito erede il Pt_1
All'udienza del 9.5.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata.
L'attore, istituito erede universale con il testamento olografo datato Parte_1
15.12.2016 e pubblicato con verbale del notaio dr. in data 4.2.2020, non ha rapporto di Per_3 parentela con la de cuius avendo egli stesso allegato di essere stato in stretto rapporto di amicizia e di essersi prodigato, insieme ai suoi familiari, ad assistere ed aiutare la negli ultimi anni di vita;
Per_1 tanto vale anche per i legatari e , i quali pur vantando un rapporto di lontana CP_4 CP_3 parentela, non rientrano tra i successibili ex lege in quanto la figlia di una cugina della madre CP_3 della de cuius mentre il è il figlio della CP_4 CP_3
Nessuno degli istituiti con il detto testamento, a titolo universale o particolare, rientra pertanto tra i successibili ex lege.
Per tale ragione ha carattere pregiudiziale l'accertamento della autenticità del testamento con il quale l'attore è stato istituito erede, nonché e istituiti legatari, ovvero quello datato CP_3 CP_4
15.12.2016, sulla base della riconvenzionale spiegata dai convenuti.
Ed infatti il testamento di datazione anteriore oltre alla istituzione quale erede di Parte_1
, contiene due disposizioni a titolo di legato: uno a favore di consistente
[...] Controparte_4 nel legato di un appartamento sito in Milano alla via Salasco n. 3; e l'altro consistente nel legato a delle azioni SAIM. CP_3 Ed invero nella ipotesi di verificata falsità dell'atto dispositivo mortis causa datato 15.12.2016, nessuno degli istituiti con il detto atto risulterebbe titolare di interesse ad agire al fine di accertare la falsità del testamento posteriore, datato 23.10.2019, atteso che nessuno di loro, nella ipotesi di caducazione del secondo testamento, avrebbe diritto ad una quota di eredità in quanto successore ex lege;
cosicchè alla accertata falsità del testamento anteriore conseguirebbe la inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, di ogni domanda relativa ad accertare la falsità del testamento posteriore.
La perizia svolta dalla ctu, dr.ssa , sul testamento redatto in data 15.12.2016, ne ha Per_4 verificato la integrale falsità, sia con riferimento alla scrittura del testo che alla sottoscrizione.
La ctu, con percorso argomentativo e logico che il Tribunale condivide, ha concluso che il testamento olografo “ a nome apparente datato 15.12.2016… rappresenta un falso a mano Persona_1 libera su conoscenza del modello con medio grado di abilità nella falsificazione…” in particolare “ presenta un ritmo grafico artificioso ed una tensione neuro muscolare incompatibile con la formula grafica del de cuius”; la ctu ha evidenziato “ sul piano ideo-grafico: differente costruzione strutturale delle lettere… sul piano grafo-motorio: divergente gestualità nella successione dei movimenti grafo- dinamici….sul piano neuro-biologico: divergenze nel DNA scrittorio per pressione e tratto…”.
Quanto alle osservazioni svolte in particolare dalla CTP dr.ssa il Collegio aderisce alle Per_5 argomentazioni formulate dalla CTU dr.ssa in risposta alle osservazioni, in merito alla Per_4 impostazione spaziale del testamento, ai segni di artificiosità, e soprattutto alla emersione di elementi di contraddittorietà nel processo scrittorio derivanti dal rilievo di “una grafica controllata” finalizzata alla migliore imitazione del modello di scrittura originaria;
non senza evidenziare che le osservazioni critiche si risolvono essenzialmente in disapprovazione meramente valutativa del percorso argomentativo svolto dalla ctu, senza tuttavia offrire una ricostruzione alternativa e completa finalizzata a pervenire ad una conclusione diversa sulla base dei medesimi dati di fatto.
Va pertanto dichiarata, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dai convenuti con CP_1 adesione del la falsità del testamento datato 15.12.2016 con conseguente caducazione delle CP_5 disposizioni testamentarie ivi contenute, sia a titolo universale che particolare, ordinandosi inoltre, in conseguenza del rigetto della domanda ai sensi dell'art. 2668 c.c. comma 2, la cancellazione della trascrizione della annotazione contenente la accettazione del legato da parte di Controparte_4 avendo il legatario proceduto alla trascrizione della accettazione del legato presso l'Ufficio CP_4 del Registro di Milano, in data 7.2.2020 ai n. 9451/5796.
Va di contro rigettata la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento della validità del testamento olografo datato 15.12.2016 formulata anche dai legatari e CP_3 CP_4
Va invece dichiarata inammissibile la domanda attorea e dei legatari e avente ad CP_3 CP_4 oggetto l'accertamento della falsità del testamento olografo posteriore, datato 23.10.2019, e di dichiarazione di indegnità dei chiamati all'eredità con il detto atto, per difetto di interesse ad agire dell'attore e dei legatari.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza con applicazione dello scaglione pari al valore dichiarato
(€260.000,00), e tenuto conto, nei confronti di , della adesione del medesimo, quale CP_5 terzo chiamato in causa, alla posizione dei convenuti e Controparte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda riconvenzionale, dei convenuti e del terzo chiamato e per CP_1 CP_5
l'effetto dichiara l'integrale falsità, nel testo e nella sottoscrizione, del testamento olografo, a firma di , datato 15.12.2016, pubblicato in data 4.2.2020 con verbale del notaio dr. Persona_1
rep. n. 12.200/racc. n. 7427; Persona_6
2. rigetta la domanda di accertamento, spiegata da , e Parte_1 Controparte_4
della validità del testamento olografo a firma di datato CP_3 Persona_1
15.12.2016, pubblicato in data 4.2.2020 con verbale del notaio dr. rep. n. Persona_6
12.200/racc. n. 7427;
3. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della falsità del testamento a firma di
[...] datato 23.10.2019 e pubblicato con verbale notaio dr. in data 17.1.2020 Persona_1 Per_2 rep. n. 70.708/racc. n. 27.774, formulata da e Parte_1 Controparte_4 [...]
; CP_3
4. dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione di indegnità dei convenuti e CP_1
Controparte_2
5. ordina al Conservatore dell'Ufficio dei Pubblici Registri di Milano la cancellazione della trascrizione dell'atto di accettazione del legato a nome di eseguita in data Controparte_4
7.2.2020 ai n. 9451/5796, con esonero da ogni responsabilità;
6. la presente sentenza è oggetto di trascrizione ai sensi dell'art. 2655 c.c.
7. condanna le parti soccombenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
13.500,00 per compensi oltre accessori di legge, a favore dei convenuti e Controparte_2 CP_1
, ed in € 4500,00, per compensi, oltre accessori di legge, a favore di .
[...] CP_7
8. pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese della CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa HE DI dr. Raffaele Califano