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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 622/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FELICE Parte_1 P.IVA_1
SCOTTO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. DARIO Controparte_1 P.IVA_2
CANDELLERO e l'Avv. ANTONIO GIANI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 953/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/10/2020.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
1 – in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della Sentenza n. 953/2020, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2017 che ingiungeva alla il pagamento di € Parte_1
244.324,37, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al pagamento, rigettando la domanda in esso contenuta;
pagina 1 di 13 2 – con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via principale: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni esposte in atti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 953/2020 pubblicata il 30/10/2020, ha così deciso: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo ) aveva ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_1 CP immediatamente esecutivo n. 1085/2017 di € 244.324,37 (oltre interessi di mora commerciali) nei confronti di (di qui innanzi anche solo . Parte_1 T_
A sostegno della domanda, aveva dedotto e documentato di vantare un credito verso in relazione a fatture emesse nel corso di un rapporto di concessione in vendita dei CP_2 motoveicoli da lei prodotti;
e che, con atto del 28.12.2012, iscritto nel R.I. il 7.1.2013, la debitrice si era fusa per incorporazione nella ai sensi dell'art. 2054 bis c.c.- T_
1.2 aveva opposto l'ingiunzione, sostenendo che «[…] il credito è presunto, T_ ovvero non è esistente, poiché le eventuali ragioni di credito tra la e la CP CP_2 sono state vendute dalla predetta al Centro Factoring S.p.A.. Tutti i
[...] Controparte_1 successivi contatti e rapporti si sono tenuti tra la ed il Centro , sino a CP_2 CP_3 pervenire, in data 20 febbraio 2012, ad un atto di transazione legittimato da uno scambio di
pagina 2 di 13 Co corrispondenza fra la . ed il , avente sede in Firenze alla Via CP_5 Controparte_6
L.da Vinci n. 22. […]» (pag. 3).
La transazione si era perfezionata tra e il : a fronte di un CP_2 Controparte_6 credito di € 319.861,89, la società finanziaria accettava la minor somma di € 127.600,00, da pagarsi in una prima rata di € 16.000,00 entro gennaio 2012 e in successive trentasei rate mensili di € 3.100,00 dal 1.4.2012 al 1.1.2015.
Pertanto, con la cessione del credito al Centro Factoring e la transazione fra la cessionaria e era venuto meno ogni rapporto fra la debitrice e , che aveva CP_2 CP perduto la legittimazione attiva, o, meglio, la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio.
, costituitasi, aveva resistito all'opposizione. CP_7
Aveva dedotto che (già aveva Controparte_8 Controparte_9 comunicato a e a con lettera del 30.4.2015 “di ritenere risolta la cessione a suo CP T_ tempo effettuataci da limitatamente ai crediti elencati in allegato per Controparte_1
l'importo complessivo di 244.324,37. Conseguentemente, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a (doc. 11). Controparte_1
Alla lettera era allegato l'elenco dei crediti retrocessi a , fra i quali figuravano CP anche quelli che erano portati dalle fatture poste a base della domanda monitoria.
Non erano state oggetto di retrocessione del credito cinque fatture, per totali € 8.237,22, diverse da quelle oggetto della presente controversia.
1.4 Il Tribunale di Pisa, sulla scorta di istruttoria documentale, ha respinto la opposizione, così motivando:
A sostegno della opposizione, parte attrice ha prodotto il doc. 11, che rappresenta una lettera inviata in data 30.4.2015 con cui la cessionaria comunicava la CP_8 cessazione del rapporto di factoring, ed individuava alcuni crediti per i quali permaneva
l'obbligo di pagamento al factor, come portati dalle fatture, espressamente elencate, per
l'importo di complessivi Euro 8.237,22.
Tuttavia, con altra lettera sempre datata 30.4.2015, comunicava a CP_8 T_ ed a “di ritenere risolta la cessione a suo tempo effettuataci da CP Controparte_1 limitatamente ai crediti elencati in allegato per l'importo complessivo di 244.324,37.
Conseguentemente, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a CP
(doc. 11 parte opposta).
[...] pagina 3 di 13 È evidente, dunque, che il credito vantato con la procedura monitoria, si ripete, non contestato, sia oggi nella titolarità della parte opposta.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1 – NULLITA', ERRONEITA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
IMPUGNATA – VIOLAZIONE, FALSA, INGIUSTA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.
132 C.P.C. E DELL'ART. 118 DISP ATT. C.P.C. –“
L'appellante, sotto questo titolo, si duole innanzitutto della omessa o insufficiente motivazione, contenuta in meno di due pagine e mezza, inducente nullità ex art. 118 disp att.
c.p.c.
2.2 “2 – VIOLAZIONE, FALSA, INGIUSTA ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
100, 112 E 116 C.P.C. – CARENZA E/O DIFETTO DI TITOLARITA' E/O LEGITTIMAZIONE Co ATTIVA DELLA PIAGGIO & .p.A. –“
Ripropone, poi, l'appellante la sua eccezione di carenza di titolarità del credito (o di legittimazione attiva) in capo a , per effetto della cessione del credito a . CP CP_8
La lettera del 30.4.2015 depositata dalla controparte e unica a essere stata presa in esame dal Tribunale era solo «[…] un atto unilaterale ed interno a dei rapporti tra e CP
, in cui non risulta da nessuno scritto il coinvolgimento della e, meno che CP_8 T_ mai, l'accettazione della presunta creditoria che sarebbe stata vantata dalla . Manca CP
l'accettazione, sia in forma scritta, che per facta concludentia, della pretesa della . CP
[…]» (appello, pag. 14).
Pertanto, nell'ordine, mancavano la retrocessione del credito, l'accettazione di del T_ credito vantato da , la ricognizione del debito da parte di CP T_
2.3 “3 – NULLITA' DELLA SENTENZA - VIOLAZIONE, FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 633 E SEGG. C.P.C. NONCHE' DEGLI ARTT. 2702 E 2709 E
SEGG. C.C. –“
Il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere confermato, perché la domanda non era pagina 4 di 13 supportata da documentazione idonea probatoriamente a valere nel giudizio di opposizione.
Aveva dunque errato il Tribunale a confermarlo, peraltro del tutto immotivatamente.
2.4 Infine, l'appellante chiede, quale effetto della auspicata riforma della sentenza, la refusione delle spese dei due gradi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza dell'11.10.2023, la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è ammissibile, risultando sufficientemente determinate le critiche e meritando esse un esame di merito, nei termini e nei limiti che seguono;
ma è infondato e va respinto.
5. Il primo motivo è senz'altro infondato.
Il Tribunale, a dispetto della brevità della motivazione, ha chiaramente dato atto del ragionamento seguito: a suo avviso, infatti, aveva dimostrato la retrocessione del CP
pagina 5 di 13 credito, il quale, non contestato nella sua esistenza (ma solo nella sua titolarità in capo a
), poteva dunque essere fatto valere contro CP T_
Siamo dunque fuori dei casi in cui una carenza o una insufficienza della motivazione può determinare la nullità della sentenza: nullità che, peraltro, non avrebbe altra conseguenza – in questa sede di merito – se non quella di imporre al giudice d'appello di rivalutare il merito per sostituire la propria decisione a quella invalida, operazione che la Corte deve qui compiere comunque in relazione agli ulteriori motivi, il che fa dubitare persino dell'interesse di al T_ motivo stesso.
6. Il secondo motivo va disatteso, perché in parte infondato, in parte inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.
6.1 È pacifico e documentato che il 30.4.2015 (già Controparte_8 [...]
) inviò due lettere a e a . CP_9 T_ CP
La prima è quella prodotta da (suo doc. 11), dove la società finanziaria dava atto T_ della intervenuta “chiusura” del rapporto di factoring con , rimarcando che residuava a CP carico di il pagamento i favore di del solo importo di € 8.237,32; ogni T_ CP_8 altro credito dovendo essere regolato direttamente nei confronti di . CP
Si precisa che la lettera rimanda, per la individuazione dei crediti che assommano a €
8.237,32, a un allegato, che la produzione omette;
e che è invece stato depositato da T_
, la quale, nel costituirsi nel giudizio d'opposizione, ha prodotto quella stessa lettera CP completa di allegato (suo doc. 12). L'allegato riporta le indicazioni specifiche di cinque fatture tutte emesse l'8.7.2010, il cui complessivo importo è, appunto, di € 8.237,32.
La seconda lettera del 30.4.2015 è quella prodotta da (suo doc. 11), del seguente CP tenore:
Con la presente vi comunichiamo di ritenere risolta la cessione a suo tempo effettuataci da limitatamente ai crediti elencati in allegato per l'importo complessivo Controparte_1 di € 244.324,32. Conseguentemente i relativi pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a . Controparte_1
Permane peraltro l'efficacia della cessione per i crediti diversi da quelli elencati, per i quali resta fermo l'obbligo del pagamento esclusivamente a favore della nostra società.
pagina 6 di 13 L'allegato contiene un lungo e dettagliato elenco di fatture emesse nel 2010 e nel 2011, per un complessivo importo di € 244.324,32.
Questo importo è quello che è stato richiesto col ricorso monitorio, corrispondente alle fatture a esso allegate, per essere poi nuovamente prodotte nel giudizio di opposizione (docc.
5.a, 5.b., 5.c, 5.d e 5.e ). CP
Il credito per il quale ha agito in questo processo, dunque, è quello che CP
ha retrocesso a , dandone comunicazione, anche a con la lettera CP_8 CP T_ del 30.4.2015 (doc. 11 ), del che non può esservi dubbio alcuno, perché l'identità fra CP credito retrocesso (da a ) e credito azionato (da con l'azione CP_8 CP CP monitoria) è dimostrata dalla identità delle fatture che individuano l'uno e l'altro.
È, del resto, una conclusione che suggerisce anche il buonsenso: ha agito per il CP pagamento dei crediti dei quali era divenuta nuovamente titolare;
non anche per quelli che ha tenuto per sé di € 8.237,32, individuati dalle cinque fatture allegate alla CP_8 comunicazione del 30.4.2015 (doc. 11 e doc. 12 ), che sono estranee alla causa. T_ CP
6.2 Sostiene, però, l'appellante che lo scambio di lettere sarebbe un atto unilaterale e interno fra e , a lei inopponibile in difetto di sua accettazione. CP CP_8
La tesi è, ad avviso del collegio, erronea.
6.2.a Innanzitutto, merita puntualizzare che la comunicazione di retrocessione del credito di € 244.324,32 è stata effettuata da sia a , sia a e che è CP_8 CP T_ pacifico in causa che essa sia stata ricevuta anche dalla odierna appellante.
6.2.b La retrocessione del credito, a sua volta, altro non è se non una nuova e autonoma cessione di credito: così come quel credito era stato ceduto da a ( , CP Controparte_9 poi) , esso è stato poi ceduto da a . Controparte_8 Controparte_8 CP
Nella cessione di credito, l'accettazione del debitore ceduto non è richiesta;
dovendo solo essergli comunicata, al fine di renderla efficace (art. 1264 c.c.) e affinché questi sappia a chi deve pagare per estinguere l'obbligazione. E, ancora di recente, la S.C. ha confermato: «La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa
pagina 7 di 13 nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 10.1.2025 n. 654 rv
673481-01; in precedenza, Cass. sez. 3^ civ. 28.1.2014 n. 1770 rv 629429).
Pertanto, l'argomento speso con l'appello, in quanto fondato su una accettazione del debitore che la legge non richiede, è fuorviante.
Del resto, al debitore poco importa chi percepisca le somme, purché il pagamento sia idoneo a estinguere il debito: ed è per questo che il debitore non ha voce in capitolo sulla cessione in sé, essendo adeguatamente tutelato, per scongiurare pagamenti non liberatorî, dalla comunicazione che ha diritto di ricevere.
Pertanto, dal 30.4.2015, il credito era stato trasmesso a , del che aveva avuto CP comunicazione Twins, con la conseguenza che, dopo di allora, il creditore legittimato ad agire
(i.e. il soggetto che era dopo di allora creditore, sia in astratto per la legittimazione attiva, sia in concreto, per la titolarità del rapporto) era e il debitore, per pagare bene, doveva CP versare le somme a quest'ultima.
6.3 Sembra poi che l'appellante abbia inteso mettere in discussione l'esistenza del credito.
6.3.a Allude, infatti, alla mancanza di una sua ricognizione o accettazione del credito e alla sua contestazione della documentazione avversaria (appello, pag. 15).
Nella comparsa conclusionale, trascrive, così in sostanza esaurendo il suo atto T_ defensionale, il contenuto della 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non senza invocare, in ultimo, l'art. 3 della Costituzione.
6.3.a.i Il motivo, sul punto, è inammissibile, per genericità.
Invero, nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. - ove, nell'ottica di favorire il principio di effettività della giurisdizione, la si voglia prendere in considerazione quale esplicazione dei temi appena accennati nell'atto di impugnazione – le questioni trattate non concernevano in modo specifico il credito e le fatture che lo rappresentavano, quanto, semmai, una pretesa ingiusta prevalenza accordata alla , in quanto soggetto economicamente forte;
e la CP minorata posizione di dinanzi a due potenze economiche come e , T_ CP CP_8 il tutto peraltro, più che altro avendo di mira la questione della sospensione dell'esecuzione provvisoria (a es., pag. 1: «[…] E non sono certo lo scambio di missive tra due “potenze” quali la e il a costituire prova per negare la Controparte_1 Controparte_8
pagina 8 di 13 sospensione del decreto ingiuntivo, ingiustamente emesso, per giunta, provvisoriamente esecutivo. […]»).
Il Tribunale ha constatato – e per il carattere manifesto di questa evidenza ha verosimilmente omesso di diffondersi in motivazione - che negli atti di a cominciare T_ dall'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., mancava una qualsiasi contestazione in merito ai fatti che avevano portato alla emissione delle fatture depositate, essendo l'unica ragione di merito addotta per avversare la pretesa di quella inerente la titolarità del credito in CP dipendenza dell'avvenuta cessione a società di factoring.
Spettava a nel proporre l'impugnazione, specificare, quanto meno, ove si T_ dovrebbero rinvenire le contestazioni del credito non prese in esame dal primo giudice.
La parte, al contrario, s'è limitata a notare: «[…] Anzi, falsamente, essa asserisce che la non avrebbe impugnato la documentazione prodotta dalla T_
. […]» (appallo, pag. 15, enfasi della parte), senza però far seguire alla denuncia CP
l'indicazione di quali documenti siano stati contestati, di quali crediti si stia discutendo e di quale sia l'oggetto della contestazione (mancanza di controprestazione, ecc.).
Sicché non si può che constatare che l'unico tema oggetto di gravame è la questione della retrocessione del credito, ogni altra lamentela restando troppo generica per essere esaminata nel merito.
6.3.a.ii Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato.
Ciascuna fattura depositata da sin dal ricorso monitorio, derivante da rapporto CP di cessione in vendita, contiene ogni specifico elemento utile per la individuazione del credito.
A es., una delle prime fatture che figurano nell'elenco dei crediti retrocessi (la n.
2010/…434 dell'8.7.2010, in doc.
5.a ), indica, come tutte le altre, la data di consegna e CP il numero relativo (n. 912…174 dell'8.7.2010), il tipo di bene (Liberty 50 bianco perla 566 con telaio ZAP…254 e motore C4…84), il prezzo (€ 1.874,42), lo sconto applicato (13%) e ogni altro elemento (si rinvia al diretto esame del documento) per la individuazione inequivocabile ed esatta dei fatti generatori del credito verso CP_2
A fronte di questa complessiva deduzione e documentazione, non ha contestato né T_ che è stata incorporata (il fatto, anzi è ammesso, pacifico e documentato), né che CP_2 esistesse il rapporto di concessione in vendita, né, soprattutto, che tutte o alcune delle singole operazioni dettagliatamente riportate nelle fatture fosse inesistente;
men che meno che pagina 9 di 13 esistessero dei fatti, che spettava a dedurre e provare, estintivi (ulteriori al tema della T_ cessione).
I fatti rappresentati dalle fatture, dunque, sono tutti fatti non contestati ex art. 115 c.p.c., non meno dell'esistenza del rapporto a monte di concessione in vendita, così che la creditrice
, sul punto, nessuna ulteriore prova doveva fornire. CP
È vero che talora l'opponente ha qualificato il credito come presunto o inesistente, ma sempre e solo in correlazione alla perdita della titolarità dopo la cessione alla società di factoring.
Se si leggono gli atti di primo grado di non meno di quelli di secondo grado, li si T_ deve interpretare – in base non già agli artt. 1362 e segg. c.c., ma in base alla individuazione delle concrete questioni sulle quali le parti si sono scontrate: cfr Cass. sez. 3^ civ.
9.12.2014 n.
25853; Cass. sez. 3^ civ. ord.
4.11.2020 n. 24480; App. FI, III, sentenza n. 2121/2023 pubblicata il 18.10.2023 – come contenenti, in sostanza, un'unica questione di merito a fondamento della opposizione, quella, cioè, della cessione del credito.
6.3.b È solo per completezza che il collegio rileva che:
6.3.b.i Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dedotto di avere intenzione di T_ agire in giudizio contro per il risarcimento del danno a suo dire subito da CP CP_2 per il «[…] recesso ad nutum che questa società ha intimato alla opponente. Recesso ad nutum ingiustificato ed ingiustificabile, lesivo degli interessi della e fondato CP_2 sulla posizione dominante che la “società leader a livello nazionale ed internazionale” CP vanta di avere. Trattasi di abuso di diritto, i cui rilevantissimi danni saranno azionati in separata sede. […]» (ivi, pagg. 10-11).
Questo tema, che, per quanto consti, non è stato in seguito coltivato, è comunque irrilevante ai presenti fini, perché l'eventuale abuso della posizione dominante di CP potrebbe, per l'appunto, far sorgere un credito risarcitorio in favore di ma non T_ influirebbe sui crediti di per le operazioni di cessione in vendita che sono oggetto di CP questo processo.
6.3.b.ii Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, come già si è avuto modo di osservare in precedenza (supra, § 1.2), era stata eccepita anche l'avvenuta transazione sul debito ceduto fra
(debitore ceduto) e (cessionaria), nei seguenti termini: a CP_2 CP_9 CP_9 fronte di un credito di € 319.861,89, la società finanziaria accettava la minor somma di €
pagina 10 di 13 127.600,00, da pagarsi in una prima rata di € 16.000,00 entro gennaio 2012 e in successive trentasei rate mensili di € 3.100,00 dal 1.4.2012 al 1.1.2015.
L'eccezione fondata sulla transazione, in quanto fatto idoneo a estinguere ex se il credito, non è stata oggetto di impugnazione, né è stata riproposta.
In ogni caso, a parte il versamento della prima rata (doc. 7 , non è stata offerta T_ alcuna prova da parte di a ciò onerata, del pagamento di successive rate in misura tale T_ da adempiere la transazione o, almeno, in misura tale da ridurre il credito originario (€
319.861,89) al di sotto di quello qui preteso (€ 244.324,37).
Del resto, anche in questo caso, non ha mai neppure allegato di avere pagato il T_ credito qui dedotto quando ne era ancora titolare la società di factoring (i.e., prima del
30.4.2015).
La conclusione necessitata, come ovvio, è che o non hanno mai CP_2 T_ adempiuto, fatta eccezione per la prima rata, al programma di rientro accettato dalla società di factoring, inducendo il venir meno della transazione, che non aveva certo natura novativa.
7. Il terzo motivo è infondato.
Il decreto ingiuntivo fu emesso sulla base di un compendio a tal fine del tutto idoneo, ossia le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili (registro iva) ove erano registrate, oltre che le visure camerali di e di CP_2 T_
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia in sostanza confermato il decreto ingiuntivo solo sulla scorta di tali documenti, senza tenere conto delle contestazioni e senza tenere conto che essi non erano più sufficienti in sede di opposizione.
Tuttavia, come si è già avuto modo di rilevare (supra, § 6.3.b), i fatti dedotti a sostegno della domanda, ossia quelli dei quali le fatture depositate offrivano, uno per uno, specifica indicazione, non sono mai stati contestati, sì da essere fatti non contestati ex art. 115 c.p.c.: il
Tribunale, quindi, non ha confermato la decisione sulla base del solo compendio documentale della fase monitoria, ma sulla base anche della successiva mancata contestazione.
Non si può, cioè, che ribadire che una corretta interpretazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e degli ulteriori atti difensivi, faceva emergere come controversa la sola questione della titolarità del credito in capo a;
e le uniche CP
pagina 11 di 13 deduzioni difensive specifiche, coi relativi documenti, concernevano il rapporto con la società di factoring.
È inutile che l'appellante richiami e trascriva nell'impugnazione (pag. 17) quel passo della sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ ove aveva notato: «[…] Se a tutto questo si aggiunge che in sede di (opposizione a) decreto ingiuntivo, com'è a tutti universalmente noto, si riassumono le originarie parti in causa, per cui l'opponente è, tecnicamente il convenuto e,
l'opposto, l'attore a questo punto si perviene alla logica, ma non sempre applicata conseguenza, che incombe sull'attore l'onere della prova del proprio credito. Prova che non può essere certo rappresentata dalle fatture in atti e dall'estratto dei libri contabili, tardivamente prodotti e impugnati da questa difesa. […]»; perché, per l'appunto, non tiene conto che, nella pregressa fase processuale deputata alla cristallizzazione dei punti controversi, l'esistenza dei crediti verso (rectius, dei fatti, ossia delle singole CP_2 cessioni in vendita dei singoli veicoli, che avevano fatto sorgere il credito) era incontestata e, come tale, non necessitante prova ulteriore.
Sicché la contestazione nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. – che, si osserva incidentalmente, sarebbe comunque stata processualmente inefficace, per la sua manifesta genericità, a fronte della specificità che, mediante il contenuto delle fatture, individuava i singoli crediti – era del tutto tardiva.
8. Il quarto motivo, sulle spese, è automaticamente caducato.
Esso, infatti, mira alla revisione del regime degli oneri del processo quale mero effetto dell'auspicato acco0glimento dei mezzi di merito, così che, respinti quelli, non può che essere disatteso anche questo.
9. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza.
Esse, vista la nota prodotta e preso atto che non è chiesto – e non può dunque essere riconosciuto - alcun compenso per la fase 3, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi, valore di causa pari alla somma oggetto di condanna (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 1008,00 fase di negoziazione ed €
5.103,00 fase 4, in tutto € 10.999,00, oltre accessori di legge. pagina 12 di 13 Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da ei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 953/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il CP
30/10/2020, che conferma;
2. condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 10.999,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 622/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FELICE Parte_1 P.IVA_1
SCOTTO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. DARIO Controparte_1 P.IVA_2
CANDELLERO e l'Avv. ANTONIO GIANI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 953/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/10/2020.
CONCLUSIONI
In data 29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
1 – in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della Sentenza n. 953/2020, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2017 che ingiungeva alla il pagamento di € Parte_1
244.324,37, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al pagamento, rigettando la domanda in esso contenuta;
pagina 1 di 13 2 – con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via principale: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per le ragioni esposte in atti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 953/2020 pubblicata il 30/10/2020, ha così deciso: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo.
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo ) aveva ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_1 CP immediatamente esecutivo n. 1085/2017 di € 244.324,37 (oltre interessi di mora commerciali) nei confronti di (di qui innanzi anche solo . Parte_1 T_
A sostegno della domanda, aveva dedotto e documentato di vantare un credito verso in relazione a fatture emesse nel corso di un rapporto di concessione in vendita dei CP_2 motoveicoli da lei prodotti;
e che, con atto del 28.12.2012, iscritto nel R.I. il 7.1.2013, la debitrice si era fusa per incorporazione nella ai sensi dell'art. 2054 bis c.c.- T_
1.2 aveva opposto l'ingiunzione, sostenendo che «[…] il credito è presunto, T_ ovvero non è esistente, poiché le eventuali ragioni di credito tra la e la CP CP_2 sono state vendute dalla predetta al Centro Factoring S.p.A.. Tutti i
[...] Controparte_1 successivi contatti e rapporti si sono tenuti tra la ed il Centro , sino a CP_2 CP_3 pervenire, in data 20 febbraio 2012, ad un atto di transazione legittimato da uno scambio di
pagina 2 di 13 Co corrispondenza fra la . ed il , avente sede in Firenze alla Via CP_5 Controparte_6
L.da Vinci n. 22. […]» (pag. 3).
La transazione si era perfezionata tra e il : a fronte di un CP_2 Controparte_6 credito di € 319.861,89, la società finanziaria accettava la minor somma di € 127.600,00, da pagarsi in una prima rata di € 16.000,00 entro gennaio 2012 e in successive trentasei rate mensili di € 3.100,00 dal 1.4.2012 al 1.1.2015.
Pertanto, con la cessione del credito al Centro Factoring e la transazione fra la cessionaria e era venuto meno ogni rapporto fra la debitrice e , che aveva CP_2 CP perduto la legittimazione attiva, o, meglio, la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio.
, costituitasi, aveva resistito all'opposizione. CP_7
Aveva dedotto che (già aveva Controparte_8 Controparte_9 comunicato a e a con lettera del 30.4.2015 “di ritenere risolta la cessione a suo CP T_ tempo effettuataci da limitatamente ai crediti elencati in allegato per Controparte_1
l'importo complessivo di 244.324,37. Conseguentemente, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a (doc. 11). Controparte_1
Alla lettera era allegato l'elenco dei crediti retrocessi a , fra i quali figuravano CP anche quelli che erano portati dalle fatture poste a base della domanda monitoria.
Non erano state oggetto di retrocessione del credito cinque fatture, per totali € 8.237,22, diverse da quelle oggetto della presente controversia.
1.4 Il Tribunale di Pisa, sulla scorta di istruttoria documentale, ha respinto la opposizione, così motivando:
A sostegno della opposizione, parte attrice ha prodotto il doc. 11, che rappresenta una lettera inviata in data 30.4.2015 con cui la cessionaria comunicava la CP_8 cessazione del rapporto di factoring, ed individuava alcuni crediti per i quali permaneva
l'obbligo di pagamento al factor, come portati dalle fatture, espressamente elencate, per
l'importo di complessivi Euro 8.237,22.
Tuttavia, con altra lettera sempre datata 30.4.2015, comunicava a CP_8 T_ ed a “di ritenere risolta la cessione a suo tempo effettuataci da CP Controparte_1 limitatamente ai crediti elencati in allegato per l'importo complessivo di 244.324,37.
Conseguentemente, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a CP
(doc. 11 parte opposta).
[...] pagina 3 di 13 È evidente, dunque, che il credito vantato con la procedura monitoria, si ripete, non contestato, sia oggi nella titolarità della parte opposta.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1 – NULLITA', ERRONEITA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
IMPUGNATA – VIOLAZIONE, FALSA, INGIUSTA ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.
132 C.P.C. E DELL'ART. 118 DISP ATT. C.P.C. –“
L'appellante, sotto questo titolo, si duole innanzitutto della omessa o insufficiente motivazione, contenuta in meno di due pagine e mezza, inducente nullità ex art. 118 disp att.
c.p.c.
2.2 “2 – VIOLAZIONE, FALSA, INGIUSTA ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
100, 112 E 116 C.P.C. – CARENZA E/O DIFETTO DI TITOLARITA' E/O LEGITTIMAZIONE Co ATTIVA DELLA PIAGGIO & .p.A. –“
Ripropone, poi, l'appellante la sua eccezione di carenza di titolarità del credito (o di legittimazione attiva) in capo a , per effetto della cessione del credito a . CP CP_8
La lettera del 30.4.2015 depositata dalla controparte e unica a essere stata presa in esame dal Tribunale era solo «[…] un atto unilaterale ed interno a dei rapporti tra e CP
, in cui non risulta da nessuno scritto il coinvolgimento della e, meno che CP_8 T_ mai, l'accettazione della presunta creditoria che sarebbe stata vantata dalla . Manca CP
l'accettazione, sia in forma scritta, che per facta concludentia, della pretesa della . CP
[…]» (appello, pag. 14).
Pertanto, nell'ordine, mancavano la retrocessione del credito, l'accettazione di del T_ credito vantato da , la ricognizione del debito da parte di CP T_
2.3 “3 – NULLITA' DELLA SENTENZA - VIOLAZIONE, FALSA ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 633 E SEGG. C.P.C. NONCHE' DEGLI ARTT. 2702 E 2709 E
SEGG. C.C. –“
Il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere confermato, perché la domanda non era pagina 4 di 13 supportata da documentazione idonea probatoriamente a valere nel giudizio di opposizione.
Aveva dunque errato il Tribunale a confermarlo, peraltro del tutto immotivatamente.
2.4 Infine, l'appellante chiede, quale effetto della auspicata riforma della sentenza, la refusione delle spese dei due gradi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza dell'11.10.2023, la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è ammissibile, risultando sufficientemente determinate le critiche e meritando esse un esame di merito, nei termini e nei limiti che seguono;
ma è infondato e va respinto.
5. Il primo motivo è senz'altro infondato.
Il Tribunale, a dispetto della brevità della motivazione, ha chiaramente dato atto del ragionamento seguito: a suo avviso, infatti, aveva dimostrato la retrocessione del CP
pagina 5 di 13 credito, il quale, non contestato nella sua esistenza (ma solo nella sua titolarità in capo a
), poteva dunque essere fatto valere contro CP T_
Siamo dunque fuori dei casi in cui una carenza o una insufficienza della motivazione può determinare la nullità della sentenza: nullità che, peraltro, non avrebbe altra conseguenza – in questa sede di merito – se non quella di imporre al giudice d'appello di rivalutare il merito per sostituire la propria decisione a quella invalida, operazione che la Corte deve qui compiere comunque in relazione agli ulteriori motivi, il che fa dubitare persino dell'interesse di al T_ motivo stesso.
6. Il secondo motivo va disatteso, perché in parte infondato, in parte inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.
6.1 È pacifico e documentato che il 30.4.2015 (già Controparte_8 [...]
) inviò due lettere a e a . CP_9 T_ CP
La prima è quella prodotta da (suo doc. 11), dove la società finanziaria dava atto T_ della intervenuta “chiusura” del rapporto di factoring con , rimarcando che residuava a CP carico di il pagamento i favore di del solo importo di € 8.237,32; ogni T_ CP_8 altro credito dovendo essere regolato direttamente nei confronti di . CP
Si precisa che la lettera rimanda, per la individuazione dei crediti che assommano a €
8.237,32, a un allegato, che la produzione omette;
e che è invece stato depositato da T_
, la quale, nel costituirsi nel giudizio d'opposizione, ha prodotto quella stessa lettera CP completa di allegato (suo doc. 12). L'allegato riporta le indicazioni specifiche di cinque fatture tutte emesse l'8.7.2010, il cui complessivo importo è, appunto, di € 8.237,32.
La seconda lettera del 30.4.2015 è quella prodotta da (suo doc. 11), del seguente CP tenore:
Con la presente vi comunichiamo di ritenere risolta la cessione a suo tempo effettuataci da limitatamente ai crediti elencati in allegato per l'importo complessivo Controparte_1 di € 244.324,32. Conseguentemente i relativi pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a . Controparte_1
Permane peraltro l'efficacia della cessione per i crediti diversi da quelli elencati, per i quali resta fermo l'obbligo del pagamento esclusivamente a favore della nostra società.
pagina 6 di 13 L'allegato contiene un lungo e dettagliato elenco di fatture emesse nel 2010 e nel 2011, per un complessivo importo di € 244.324,32.
Questo importo è quello che è stato richiesto col ricorso monitorio, corrispondente alle fatture a esso allegate, per essere poi nuovamente prodotte nel giudizio di opposizione (docc.
5.a, 5.b., 5.c, 5.d e 5.e ). CP
Il credito per il quale ha agito in questo processo, dunque, è quello che CP
ha retrocesso a , dandone comunicazione, anche a con la lettera CP_8 CP T_ del 30.4.2015 (doc. 11 ), del che non può esservi dubbio alcuno, perché l'identità fra CP credito retrocesso (da a ) e credito azionato (da con l'azione CP_8 CP CP monitoria) è dimostrata dalla identità delle fatture che individuano l'uno e l'altro.
È, del resto, una conclusione che suggerisce anche il buonsenso: ha agito per il CP pagamento dei crediti dei quali era divenuta nuovamente titolare;
non anche per quelli che ha tenuto per sé di € 8.237,32, individuati dalle cinque fatture allegate alla CP_8 comunicazione del 30.4.2015 (doc. 11 e doc. 12 ), che sono estranee alla causa. T_ CP
6.2 Sostiene, però, l'appellante che lo scambio di lettere sarebbe un atto unilaterale e interno fra e , a lei inopponibile in difetto di sua accettazione. CP CP_8
La tesi è, ad avviso del collegio, erronea.
6.2.a Innanzitutto, merita puntualizzare che la comunicazione di retrocessione del credito di € 244.324,32 è stata effettuata da sia a , sia a e che è CP_8 CP T_ pacifico in causa che essa sia stata ricevuta anche dalla odierna appellante.
6.2.b La retrocessione del credito, a sua volta, altro non è se non una nuova e autonoma cessione di credito: così come quel credito era stato ceduto da a ( , CP Controparte_9 poi) , esso è stato poi ceduto da a . Controparte_8 Controparte_8 CP
Nella cessione di credito, l'accettazione del debitore ceduto non è richiesta;
dovendo solo essergli comunicata, al fine di renderla efficace (art. 1264 c.c.) e affinché questi sappia a chi deve pagare per estinguere l'obbligazione. E, ancora di recente, la S.C. ha confermato: «La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa
pagina 7 di 13 nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..» (Cass. sez. 2^ civ. ord. 10.1.2025 n. 654 rv
673481-01; in precedenza, Cass. sez. 3^ civ. 28.1.2014 n. 1770 rv 629429).
Pertanto, l'argomento speso con l'appello, in quanto fondato su una accettazione del debitore che la legge non richiede, è fuorviante.
Del resto, al debitore poco importa chi percepisca le somme, purché il pagamento sia idoneo a estinguere il debito: ed è per questo che il debitore non ha voce in capitolo sulla cessione in sé, essendo adeguatamente tutelato, per scongiurare pagamenti non liberatorî, dalla comunicazione che ha diritto di ricevere.
Pertanto, dal 30.4.2015, il credito era stato trasmesso a , del che aveva avuto CP comunicazione Twins, con la conseguenza che, dopo di allora, il creditore legittimato ad agire
(i.e. il soggetto che era dopo di allora creditore, sia in astratto per la legittimazione attiva, sia in concreto, per la titolarità del rapporto) era e il debitore, per pagare bene, doveva CP versare le somme a quest'ultima.
6.3 Sembra poi che l'appellante abbia inteso mettere in discussione l'esistenza del credito.
6.3.a Allude, infatti, alla mancanza di una sua ricognizione o accettazione del credito e alla sua contestazione della documentazione avversaria (appello, pag. 15).
Nella comparsa conclusionale, trascrive, così in sostanza esaurendo il suo atto T_ defensionale, il contenuto della 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., non senza invocare, in ultimo, l'art. 3 della Costituzione.
6.3.a.i Il motivo, sul punto, è inammissibile, per genericità.
Invero, nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. - ove, nell'ottica di favorire il principio di effettività della giurisdizione, la si voglia prendere in considerazione quale esplicazione dei temi appena accennati nell'atto di impugnazione – le questioni trattate non concernevano in modo specifico il credito e le fatture che lo rappresentavano, quanto, semmai, una pretesa ingiusta prevalenza accordata alla , in quanto soggetto economicamente forte;
e la CP minorata posizione di dinanzi a due potenze economiche come e , T_ CP CP_8 il tutto peraltro, più che altro avendo di mira la questione della sospensione dell'esecuzione provvisoria (a es., pag. 1: «[…] E non sono certo lo scambio di missive tra due “potenze” quali la e il a costituire prova per negare la Controparte_1 Controparte_8
pagina 8 di 13 sospensione del decreto ingiuntivo, ingiustamente emesso, per giunta, provvisoriamente esecutivo. […]»).
Il Tribunale ha constatato – e per il carattere manifesto di questa evidenza ha verosimilmente omesso di diffondersi in motivazione - che negli atti di a cominciare T_ dall'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., mancava una qualsiasi contestazione in merito ai fatti che avevano portato alla emissione delle fatture depositate, essendo l'unica ragione di merito addotta per avversare la pretesa di quella inerente la titolarità del credito in CP dipendenza dell'avvenuta cessione a società di factoring.
Spettava a nel proporre l'impugnazione, specificare, quanto meno, ove si T_ dovrebbero rinvenire le contestazioni del credito non prese in esame dal primo giudice.
La parte, al contrario, s'è limitata a notare: «[…] Anzi, falsamente, essa asserisce che la non avrebbe impugnato la documentazione prodotta dalla T_
. […]» (appallo, pag. 15, enfasi della parte), senza però far seguire alla denuncia CP
l'indicazione di quali documenti siano stati contestati, di quali crediti si stia discutendo e di quale sia l'oggetto della contestazione (mancanza di controprestazione, ecc.).
Sicché non si può che constatare che l'unico tema oggetto di gravame è la questione della retrocessione del credito, ogni altra lamentela restando troppo generica per essere esaminata nel merito.
6.3.a.ii Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato.
Ciascuna fattura depositata da sin dal ricorso monitorio, derivante da rapporto CP di cessione in vendita, contiene ogni specifico elemento utile per la individuazione del credito.
A es., una delle prime fatture che figurano nell'elenco dei crediti retrocessi (la n.
2010/…434 dell'8.7.2010, in doc.
5.a ), indica, come tutte le altre, la data di consegna e CP il numero relativo (n. 912…174 dell'8.7.2010), il tipo di bene (Liberty 50 bianco perla 566 con telaio ZAP…254 e motore C4…84), il prezzo (€ 1.874,42), lo sconto applicato (13%) e ogni altro elemento (si rinvia al diretto esame del documento) per la individuazione inequivocabile ed esatta dei fatti generatori del credito verso CP_2
A fronte di questa complessiva deduzione e documentazione, non ha contestato né T_ che è stata incorporata (il fatto, anzi è ammesso, pacifico e documentato), né che CP_2 esistesse il rapporto di concessione in vendita, né, soprattutto, che tutte o alcune delle singole operazioni dettagliatamente riportate nelle fatture fosse inesistente;
men che meno che pagina 9 di 13 esistessero dei fatti, che spettava a dedurre e provare, estintivi (ulteriori al tema della T_ cessione).
I fatti rappresentati dalle fatture, dunque, sono tutti fatti non contestati ex art. 115 c.p.c., non meno dell'esistenza del rapporto a monte di concessione in vendita, così che la creditrice
, sul punto, nessuna ulteriore prova doveva fornire. CP
È vero che talora l'opponente ha qualificato il credito come presunto o inesistente, ma sempre e solo in correlazione alla perdita della titolarità dopo la cessione alla società di factoring.
Se si leggono gli atti di primo grado di non meno di quelli di secondo grado, li si T_ deve interpretare – in base non già agli artt. 1362 e segg. c.c., ma in base alla individuazione delle concrete questioni sulle quali le parti si sono scontrate: cfr Cass. sez. 3^ civ.
9.12.2014 n.
25853; Cass. sez. 3^ civ. ord.
4.11.2020 n. 24480; App. FI, III, sentenza n. 2121/2023 pubblicata il 18.10.2023 – come contenenti, in sostanza, un'unica questione di merito a fondamento della opposizione, quella, cioè, della cessione del credito.
6.3.b È solo per completezza che il collegio rileva che:
6.3.b.i Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dedotto di avere intenzione di T_ agire in giudizio contro per il risarcimento del danno a suo dire subito da CP CP_2 per il «[…] recesso ad nutum che questa società ha intimato alla opponente. Recesso ad nutum ingiustificato ed ingiustificabile, lesivo degli interessi della e fondato CP_2 sulla posizione dominante che la “società leader a livello nazionale ed internazionale” CP vanta di avere. Trattasi di abuso di diritto, i cui rilevantissimi danni saranno azionati in separata sede. […]» (ivi, pagg. 10-11).
Questo tema, che, per quanto consti, non è stato in seguito coltivato, è comunque irrilevante ai presenti fini, perché l'eventuale abuso della posizione dominante di CP potrebbe, per l'appunto, far sorgere un credito risarcitorio in favore di ma non T_ influirebbe sui crediti di per le operazioni di cessione in vendita che sono oggetto di CP questo processo.
6.3.b.ii Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, come già si è avuto modo di osservare in precedenza (supra, § 1.2), era stata eccepita anche l'avvenuta transazione sul debito ceduto fra
(debitore ceduto) e (cessionaria), nei seguenti termini: a CP_2 CP_9 CP_9 fronte di un credito di € 319.861,89, la società finanziaria accettava la minor somma di €
pagina 10 di 13 127.600,00, da pagarsi in una prima rata di € 16.000,00 entro gennaio 2012 e in successive trentasei rate mensili di € 3.100,00 dal 1.4.2012 al 1.1.2015.
L'eccezione fondata sulla transazione, in quanto fatto idoneo a estinguere ex se il credito, non è stata oggetto di impugnazione, né è stata riproposta.
In ogni caso, a parte il versamento della prima rata (doc. 7 , non è stata offerta T_ alcuna prova da parte di a ciò onerata, del pagamento di successive rate in misura tale T_ da adempiere la transazione o, almeno, in misura tale da ridurre il credito originario (€
319.861,89) al di sotto di quello qui preteso (€ 244.324,37).
Del resto, anche in questo caso, non ha mai neppure allegato di avere pagato il T_ credito qui dedotto quando ne era ancora titolare la società di factoring (i.e., prima del
30.4.2015).
La conclusione necessitata, come ovvio, è che o non hanno mai CP_2 T_ adempiuto, fatta eccezione per la prima rata, al programma di rientro accettato dalla società di factoring, inducendo il venir meno della transazione, che non aveva certo natura novativa.
7. Il terzo motivo è infondato.
Il decreto ingiuntivo fu emesso sulla base di un compendio a tal fine del tutto idoneo, ossia le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili (registro iva) ove erano registrate, oltre che le visure camerali di e di CP_2 T_
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia in sostanza confermato il decreto ingiuntivo solo sulla scorta di tali documenti, senza tenere conto delle contestazioni e senza tenere conto che essi non erano più sufficienti in sede di opposizione.
Tuttavia, come si è già avuto modo di rilevare (supra, § 6.3.b), i fatti dedotti a sostegno della domanda, ossia quelli dei quali le fatture depositate offrivano, uno per uno, specifica indicazione, non sono mai stati contestati, sì da essere fatti non contestati ex art. 115 c.p.c.: il
Tribunale, quindi, non ha confermato la decisione sulla base del solo compendio documentale della fase monitoria, ma sulla base anche della successiva mancata contestazione.
Non si può, cioè, che ribadire che una corretta interpretazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e degli ulteriori atti difensivi, faceva emergere come controversa la sola questione della titolarità del credito in capo a;
e le uniche CP
pagina 11 di 13 deduzioni difensive specifiche, coi relativi documenti, concernevano il rapporto con la società di factoring.
È inutile che l'appellante richiami e trascriva nell'impugnazione (pag. 17) quel passo della sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ ove aveva notato: «[…] Se a tutto questo si aggiunge che in sede di (opposizione a) decreto ingiuntivo, com'è a tutti universalmente noto, si riassumono le originarie parti in causa, per cui l'opponente è, tecnicamente il convenuto e,
l'opposto, l'attore a questo punto si perviene alla logica, ma non sempre applicata conseguenza, che incombe sull'attore l'onere della prova del proprio credito. Prova che non può essere certo rappresentata dalle fatture in atti e dall'estratto dei libri contabili, tardivamente prodotti e impugnati da questa difesa. […]»; perché, per l'appunto, non tiene conto che, nella pregressa fase processuale deputata alla cristallizzazione dei punti controversi, l'esistenza dei crediti verso (rectius, dei fatti, ossia delle singole CP_2 cessioni in vendita dei singoli veicoli, che avevano fatto sorgere il credito) era incontestata e, come tale, non necessitante prova ulteriore.
Sicché la contestazione nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. – che, si osserva incidentalmente, sarebbe comunque stata processualmente inefficace, per la sua manifesta genericità, a fronte della specificità che, mediante il contenuto delle fatture, individuava i singoli crediti – era del tutto tardiva.
8. Il quarto motivo, sulle spese, è automaticamente caducato.
Esso, infatti, mira alla revisione del regime degli oneri del processo quale mero effetto dell'auspicato acco0glimento dei mezzi di merito, così che, respinti quelli, non può che essere disatteso anche questo.
9. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza.
Esse, vista la nota prodotta e preso atto che non è chiesto – e non può dunque essere riconosciuto - alcun compenso per la fase 3, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi, valore di causa pari alla somma oggetto di condanna (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 1008,00 fase di negoziazione ed €
5.103,00 fase 4, in tutto € 10.999,00, oltre accessori di legge. pagina 12 di 13 Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da ei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 953/2020 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il CP
30/10/2020, che conferma;
2. condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 10.999,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
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