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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8899 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli in persona della dott.ssa Maria Rosaria Elmino quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12476/2021
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato– differenze retributive
TRA
( rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Ciafrone, elett.te domiciliata in San Giorgio a Cremano al Corso Umberto
I, 133 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], CP_1
( ), anche nella qualità di titolare della ditta C.F._2 individuale “NEs La Beautè d'Elite” di NE NI, con sede in Napoli alla via Stazio n.18/20, p.i. rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
AN IC
RESISTENTE
nonchè
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, in proprio e nella qualità di titolare C.F._3 dell'omonima ditta individuale, p.i. con sede in Napoli P.IVA_2 alla via Stazio n.18/20
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato 28.07.2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio , in proprio CP_1
e nella qualità di titolare della ditta individuale “NEs La Beautè d'Elite” nonché , in proprio e nella qualità di titolare della Controparte_3 omonima ditta individuale, e premetteva che: a partire dal 1 dicembre
2014, aveva prestato la propria attività lavorativa di estetista e parrucchiera alle dipendenze di , titolare dell'impresa CP_1 individuale "NEs La Beautè d'Elite" con partita IVA P.IVA_1 presso il negozio situato a Napoli, in via Stazio n. 18/20, senza soluzione di continuità; che nel settembre 2015, si era costituita una società di fatto tra il e la moglie per l'esercizio dell'attività di CP_1 Controparte_2 parrucchiere ed estetica, sempre negli stessi locali;
che la ricorrente riceveva quotidianamente direttive indistintamente dal e dalla CP_1
ai quali doveva rispondere di ogni aspetto dell'attività, CP_2 giustificando ritardi, assenze e inadempienze, e dai quali riceveva una retribuzione periodica;
che l'attività commerciale era continuata senza interruzioni fino ad aprile 2019, subendo alcune modifiche, in quanto la ditta individuale di aveva cessato l'attività il 25 settembre CP_1
2015 e la aveva costituito la propria ditta individuale il 7 CP_2 ottobre 2015; che tra settembre e ottobre 2015, entrambi i resistenti,
e avevano continuato a gestire l'attività congiuntamente, CP_1 CP_2 fino alla costituzione della ditta individuale della che aveva CP_2 svolto mansioni di estetista (manicure, pedicure, epilazione) e di parrucchiera (lavaggio, messa in piega, tintura, permanente); che tra dicembre 2014 e marzo 2016 il suo orario di lavoro era articolato su due giorni settimanali (venerdì dalle 15:00 alle 19:30 e sabato dalle 8:30 alle
19:30), con una retribuzione settimanale di circa € 50,00; che dal mese di aprile 2016 ad aprile 2019, invece, l'orario di lavoro era su cinque giorni settimanali (dal martedì al sabato, dalle 8:30 alle 19:30), con una retribuzione mensile di circa € 800,00; che nel mese di agosto, aveva goduto di due settimane di ferie;
che aveva pertanto prestato attività lavorativa ininterrottamente dal dicembre 2014 ad aprile 2019, ma che la retribuzione ricevuta non corrispondeva all'effettivo lavoro svolto, né in termini di durata né di qualità; che non erano stati corrisposti né la tredicesima mensilità, né il compenso per il lavoro straordinario, né
l'indennità per ferie non godute;
che al termine dell'attività non aveva percepito il TFR.
Allegava conteggi delle differenze retributive maturate e non riscosse per l'ammontare di € 25.668,41 a titolo di retribuzione ed € 4.122,71, a titolo di TFR, per un totale complessivo di € 29.791,12.
Tanto premesso concludeva chiedendo: “- accertare preliminarmente la cessione d'azienda per effetto della continuità dell'attività lavorativa dalla ditta individuale “NEs La Beautè d'Elite” d CP_1 CP_1
e , fino alla ditta individuale;
- Controparte_2 Controparte_2 accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato per conto e alle dipendenze dei convenuti o, in via gradata anche solo di alcuni tra essi e con le modalità indicate in premessa dal 01/12/2014 al 30/04/2019; - accertare e dichiarare che in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato e, quindi, previo accertamento del corretto inquadramento nel livello terzo o in via gradata in altro inferiore, ha diritto, anche ex art. 36 della Costituzione, al pagamento di differenze stipendiali nella misura €
29.791,12 di cui € 4.122,71 a titolo di TFR come da conteggi analitici allegati, o alla maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; - per l'effetto, condannare i convenuti in solido o – gradatim – tra essi chi di ragione al pagamento in favore della ricorrente della suddetta somma di € 29.719,12 a titolo di differenze di retribuzione di cui € 4.122,71 a titolo di TFR, o maggiore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
- condannare in solido, in via generica, i convenuti, come sopra, al risarcimento del danno per l'omesso versamento contributivo per il periodo di lavoro svolto e non regolarizzato, con riserva di azione separata per la sola quantificazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva il resistente in proprio, eccependo la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva e deducendo che, a partire dal 21 settembre 2015, aveva cessato la sua attività imprenditoriale come titolare della ditta “NEs la Beautè d'elite” (P.IVA – poi P.IVA_1 cancellata dal registro delle imprese – e che a partire dal 22 settembre 2015 era stato assunto presso la ditta individuale di Controparte_2
come operaio di livello II, rapporto di lavoro che era ancora in essere.
Allegava inoltre che durante il periodo tra il 1° dicembre 2014 e il 21 settembre 2015 aveva usufruito solo saltuariamente della prestazione lavorativa della ricorrente, corrispondendole di volta in volta la somma pattuita. Eccepiva, comunque, l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti da lavoro maturati, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione e chiedeva la propria estromissione dal giudizio.
Chiedeva pertanto nelle conclusioni:“1) In via preliminare, e limitatamente al periodo intercorrente tra 01.12.2014 al 21.09.2015, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti da lavoro maturati dalla ricorrente per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c.; 2) Nel merito,
a) accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto subordinato intercorso tra il sig. e la ricorrente nel periodo tra il CP_1 Parte_1
01.12.2014 e il 21.09.2015, con ogni conseguenza di legge;
b) accertare e dichiarare, altresì, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva del sig. e per l'effetto estrometterlo CP_1 dal presente giudizio. 3)Condannare, pertanto, la sig.ra al Parte_1 pagamento dei diritti ed onorari di causa con attribuzione all'avv.to anticipatario, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A seguito di duplice rinvio funzionale alla verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di CP_2
, all'esito dell'udienza del 05/07/2022 veniva ammessa la prova
[...] testimoniale diretta e contraria sulle circostanze articolate in ricorso ed in memoria, onerandosi parte resistente al deposito della relativa lista testi e rinviando per la loro escussione al 12/01/2023.
Alle successive udienze venivano escussi i testi , Testimone_1
e . Testimone_2 Controparte_4
All'esito venivano disposti conteggi alternativi formulati secondo i parametri indicati dal giudicante (cfr. ordinanza 15.4.2024).
Infine, attesa la inesatta ottemperanza di parte ricorrente rispetto alla riformulazione dei conteggi, il Giudice disponeva CTU contabile, nominando il dott. (cfr. in atti). Per_1 All'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza di discussione le parti esponevano le rispettive conclusioni ed il Giudice, all'esito della
Camera di consiglio, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito esplicitati.
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal alla stregua della prospettazione contenuta in ricorso circa CP_1
l'inizio dell'attività lavorativa della parte attrice con la ditta intestata a quest'ultimo sin dal dicembre 2014, fermo restando l'onere della ricorrente di provare l'effetto trasferimento della azienda di CP_1
a quella di e, con essa, del proprio rapporto di lavoro. Controparte_2
, nel costituirsi, ha contestato la intercorrenza di un CP_1 rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente – a partire da dicembre
2014 – durante l'attività della propria ditta individuale denominata
“NEs la beautè d'Elite”, cessata in data 21.9.2025 e cancellata dal lo stesso invece non ha preso posizione circa l'allegato trasferimento d'azienda (cfr. ricorso).
Rappresentano dunque oggetto di domanda:
- L'accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro nell'intero periodo di causa (2014-2019), trattandosi di rapporto irregolare;
- L'accertamento della cessione della azienda “NEs la Beautè d'Elite” alla ditta , in funzione della obbligazione solidale Controparte_2 della ditta cessionaria per i crediti della lavoratrice maturati anteriormente al trasferimento. Evidentemente sia dal punto di vista logico che dall'impostazione del ricorso il secondo accertamento è condizionato all'esito positivo del primo (esistenza rapporto lavoro) in relazione al periodo di attività della ditta “NEs la Beautè d'Elite” di NE NI.
In riferimento a tale aspetto, rileva il giudicante che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta individuale del NE per parte del periodo dedotto e, in particolare, dal dicembre 2014 fino al 2016.
Con riguardo a tale lasso temporale, difatti, i testimoni non hanno riferito circostanze utili, ed anzi alcuni di essi hanno smentito gli assunti della parte ricorrente (cfr. infra).
Nel 2016 poi risulta essere già attiva – negli stessi locali di via Stazio
18/20 in cui veniva esercitata la precedente attività di parrucchiere del
– la ditta di (la quale, dalla visura camerale CP_1 Controparte_2 allegata, è stata costituita ed ha iniziato ad operare ivi tra ottobre e novembre 2015, cfr. doc. in prod. ricorrente) mentre l'altra ditta era già estinta e cancellata dal registro delle imprese.
Proprio con riguardo ai dati temporali appare opportuno soffermarsi su quanto emerso dalla deposizione dei testimoni.
La teste , amica della ricorrente e dal 2016 cliente del Testimone_1 negozio di parrucchiere di via Orazio, ha dal canto suo riferito - per il periodo antecedente al 2016 - solo circostanze apprese de relato dalla stessa ricorrente (“…La ricorrente mi riferì che lavorava presso tale negozio di parrucchiere e mi disse che il titolare era tal . La CP_1 ricorrente mi disse che intratteneva con i questo rapporto di lavoro CP_1
“a nero” e che riceveva una paga settimanale;
la stessa mi disse che veniva pagata in contanti….”); successivamente a tale data la stessa ha invece riportato circostanze da lei direttamente osservate (“…andai anche io come cliente per avere servizi di acconciatura nel negozio dove lavorava la ricorrente. Mi sono recata, a partire dal 2016 presso il negozio di Via Stazio e prendevo appuntamento o di mattina o di pomeriggio a seconda delle mie esigenze…” cfr. verb. in atti).
Come già anticipato, invece, il secondo testimone, , Testimone_2 parrucchiere alle dipendenze di entrambe le ditte convenute, ha invece negato l'intercorrenza di un rapporto di lavoro della ricorrente con CP_1 anteriormente all'inizio dell'attività della ditta (“…Ho Controparte_2 lavorato sia per che per mentre per il CP_1 Controparte_2 primo ho effettuato per alcuni periodi il lavoro part time, per la seconda ho lavorato sempre full time con orario continuo dal martedì al sabato.
La ricorrente non ha mai lavorato alle dipendenze d fino al CP_1 momento in cui lo stesso ha chiuso l'attività nel 2014/2015. Ricordo che all'epoca lavoravamo io e tale e che entrambi svolgevamo la CP_6 nostra attività di parrucchieri alle dipendenze del Circa 2/3 mesi CP_1 dopo l'inizio dell'attività con la ricordo che conobbi la CP_2 [...]
la quale era estetista e che svolgeva tale attività occupandosi dei Per_2 manicure e pedicure per le clienti che accedevano nel locale per i trattamenti…” cfr. verb. 12 gennaio 2023, in atti).
Infine il terzo testimone, ha dichiarato di avere Controparte_4 conosciuto la ricorrente nel 2016 avendo iniziato a lavorare quale parrucchiere nel negozio di via Stazio a giugno di tale anno (cfr. verb. 3 ottobre 2023).
In definitiva il quadro complessivo delle risultanze istruttorie innanzi evidenziato non consente di collocare l'inizio dell'attività lavorativa della ricorrente prima del mese di giugno 2016.
I dati documentali e quelli della prova orale, nel loro complesso, denotano la riferibilità del rapporto di lavoro della ricorrente esclusivamente alla ditta individuale della CP_2
A tale conclusione, difatti, di perviene innanzitutto analizzando quanto emerge dalla visura camerale in atti nonché dal contratto di assunzione del alle dipendenze della ditta innanzi menzionata (cfr. supra); tali CP_1 elementi di prova documentale non risultano poi superati dal quadro fattuale emergente attraverso le dichiarazioni dei testimoni.
Ed invero solo l'ultimo testimone si è soffermato sulla figura del CP_1 descrivendo lo stesso quale vero e proprio co-gestore e/o titolare del negozio, insieme alla anche dal 2016 in avanti;
tuttavia, tali CP_2 dichiarazioni sono state diametralmente confutate dall'ulteriore teste anch'egli dipendente e, pertanto, a diretta conoscenza delle Tes_2 circostanze inerenti la gestione del negozio (prima e dopo il 2015, cfr. verb.).
Conclusivamente, pertanto la prospettazione circa la nascita dal 2015 di una società “di fatto” tra il e la non risulta in alcun modo CP_1 CP_2 confermata, non avendo parte ricorrente fornito idoneo suffragio probatorio a quanto dedotto ed attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese su tale specifico punto. Va ora analizzato il profilo della natura del rapporto lavorativo innanzi descritto alla luce degli elementi caratterizzanti tale tipologia di rapporto. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106, c.c., riempiono di contenuti la previsione anzidetta, prevedendo che il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, frequenti massime della
Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.
In molteplici pronunce la Suprema Corte pone l'accento sul fatto che il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si deve estrinsecare nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. tra le altre;
Cass. lav., 23.7.2004, n. 13884;
Cass. lav., 9.3.2004, n. 4797; Cass. lav., 19.11.2003, n. 17549; Cass. lav., 22.8.2003, n. 12364; Cass. lav., 29.4.2003, n. 6673).
Pochi dubbi quando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Quando, invece, risulta difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione, la Suprema Corte suggerisce il ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98,
2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che consentono di accertare in via indiretta l'esistenza di un vincolo non diversamente qualificabile.
Si è, perciò, ritenuto che l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, l'assenza di rischio imprenditoriale,
l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, la continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, la retribuzione predeterminata a cadenza fissa, il pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi, l'esclusività della prestazione, l'infungibilità soggettiva della prestazione, l'esercizio di mansioni meramente esecutive siano tutte evenienze sintomatiche di una prestazione eseguita secondo lo schema astratto delineato dall'art. 2094 cc e, pertanto, allo stesso riconducibile.
E' chiaro, tuttavia che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane insignificante o diviene addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo deduttivo conduca a risultati univoci.
Nella fattispecie concreta in esame deve rilevarsi che trattasi di prestazione lavorativa caratterizzata da attività a carattere prettamente artigianale e manuale (estetista-parrucchiere), che pertanto già prevede - ex se nonché alla stregua dell'id quod plerumque accidit – che la prestazione sia resa secondo le indicazioni e sotto il diretto controllo e sorveglianza, per quanto riguarda le modalità esecutive, del datore di lavoro. Ritiene il giudicante che – con riguardo al periodo dal giugno 2016 al
30.4.2019 il materiale istruttorio raccolto fornisca una piattaforma probatoria che orienta per la sussistenza della natura giuridica del rapporto come delineata in ricorso.
Ed invero dalle deposizioni dei testi escussi è emerso che la ricorrente ha costantemente messo a disposizione della convenuta - Controparte_2 quale titolare della omonima ditta individuale - le sue energie lavorative per il periodo innanzi indicato pressi i locali adibiti a salone di parrucchiere/estetica della ditta resistente, con un rapporto caratterizzato dagli elementi sintomatici tipici della subordinazione e cioè, in particolare con continuità della prestazione, sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario di lavoro, utilizzo di locali, mezzi ed attrezzature altrui, assenza di rischio, pagamento di una retribuzione giornaliera/settimanale concordata e predeterminata, stabile inserimento nell'organizzazione imprenditoriale della resistente.
Il convincimento ingenerato nel giudicante è fondato complessivamente su tutte le circostanze narrate dai testi escussi, dalle cui dichiarazioni è emersa la conoscenza diretta dello svolgimento di un rapporto lavorativo
(non regolarizzato) tra la ricorrente e la convenuta ditta nei CP_2 locali del negozio di via Stazio, che si è snodato nel corso di alcuni anni;
in particolare, dalle dichiarazioni dei testi sia di parte ricorrente che di parte resistente è emerso che il rapporto di lavoro ha avuto carattere continuativo e che la prestazione lavorativa della ricorrente consisteva nella realizzazione di trattamenti estetici (manicure, pedicure, sopracciglia ecc) e di altre incombenze, sempre relative all'attività artigianale di parrucchiere/estetista svolta dalla predetta resistente ed in favore della clientela della stessa.
La conoscenza delle suindicate circostanze appare sicuramente diretta, in quanto i testimoni escussi, sia in virtù della frequentazione quali clienti del salone di parrucchiere ( ), sia attraverso lo svolgimento Tes_1 continuativo della propria attività lavorativa ( e Di TI) Tes_2 hanno avuto modo di constatare personalmente i fatti dalle stesse riferiti.
I testi inoltre appaiono attendibili anche in considerazione del sostanziale reciproco riscontro del contenuto delle loro dichiarazioni, in prevalenza coincidenti, nonché dalla mancata acquisizione di elementi che possano condurre ad un giudizio di non veridicità delle dichiarazioni rese
(peraltro sotto vincolo del giuramento).
Gli elementi raccolti, dai quali emerge - con tutta evidenza - la
“sistematicità” e la “continuità” della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, risultano pertanto decisamente incompatibili con una prospettazione alternativa di una attività sporadica ed occasionale (nella fattispecie peraltro nemmeno rappresentata dalla convenuta CP_2 avendo la stessa rinunciato a costituirsi).
Tutte le circostanze innanzi rappresentate, unitamente al contenuto meramente esecutivo della prestazione lavorativa ed alla ragionevole presunzione di “normalità” dello schema lavorativo di cui all'art. 2094 cc, supportano il finale convincimento giudiziale di corrispondenza al vero della natura del rapporto prospettata in ricorso.
Quanto all'inquadramento deve ritenersi, alla luce delle mansioni concretamente svolte (“…La ricorrente svolgeva mansioni di estetista- manicurista. Si occupava dei trattamenti estetici ai clienti
(prevalentemente manicure- pedicure) occasionalmente si occupava anche di sostituire o di aiutare nelle attività di cura dei capelli delle clienti…” vd. teste;
“…ricordo che conobbi l , la quale Tes_1 Per_2 era estetista e che svolgeva tale attività occupandosi dei manicure e pedicure per le clienti che accedevano nel locale per i trattamenti…” vd. teste “…le mansioni della ricorrente erano quelle di estetista, Tes_2 ma occasionalmente poteva prestare supporto per aiutare noi parrucchieri facendo shampoo o applicando tinture quando vi era particolare affluenza di clientela in negozio…”, vd. teste ), CP_4 che alla ricorrente possa attagliarsi il III livello del CCNL dipendenti di imprese di acconciatura ed estetica vigente ratione temporis, che tra i profili professionali annovera quello di estetista e manicurista (“…quei lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni, manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici”). Passando alle risultanze in punto di orari e giorni di lavoro, le dichiarazioni dei testimoni hanno consentito di ricostruire un rapporto di lavoro così scandito: per il periodo dal 1.6.2016 al 1 ottobre 2016 orario part time 22 ore settimanali;
periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 aprile
2019 orario full time (40 ore settimanali), oltre 10 ore di straordinario settimanale.
Tale ricostruzione consegue, in particolare a quanto dichiarato dai testi e Di TI in quanto lavoratori (parrucchieri) che operavano Tes_2 nel negozio “parallelamente” alla ricorrente (cfr. verbali in atti).
Il lavoro straordinario, in particolare, appare sostanzialmente riscontrato dalle dichiarazioni di entrambi i testi (cfr. teste : “Ricordo che CP_4 inizialmente la non lavorava tutti i giorni della settimana, ma Pt_1 part time, sicuramente nei 3 giorni finali della settimana, giovedì', venerdì e sabato. In questi giorni lavorava dalle 08,30 alle 19,30 o comunque fino alla chiusura del negozio. Dopo circa 2/3 mesi dal giugno 2016 ricordo che la ricorrente iniziò a lavorare tutti i giorni, anche perché una precedente dipendente che faceva la parrucchiera si sposò e cessò di lavorare. Lavorava dal martedì al sabato con il medesimo orario 08,30/ 19,30…”; teste “…All'inizio non so dire per Tes_2 quale periodo perché non lo ricordo la ricorrente lavorava solo alcuni giorni della settimana, nel fine settimana, il venerdì e il sabato. Non so dire in particolare con quali orari la stessa lavorava, anzi ricordo che il venerdì e il sabato lavorava l'intera giornata ed apriva con noi il negozio.
Successivamente la ricorrente nel periodo 2018/2019 la ricorrente lavorava tutti i giorni presso il negozio dal martedì al sabato…”).
Trattandosi di prova particolarmente stringente secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, la convergenza delle dichiarazioni dei testimoni su tale orario extra rende pertanto possibile il riconoscimento dello stesso ed il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del relativo compenso.
Sulla quantificazione del dovuto, all'esito della CTU disposta dal giudicante al fine di ricostruire precisamente le differenze maturate alla stregua delle risultanze di causa, possono recepirsi i conteggi (che appaiono del tutto corretti oltre che incontestati) in tale sede effettuati ed, in particolare, riconoscersi euro 25.921,39 lorde a titolo differenze retributive (di cui € 10.342,11 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, modulato come in precedenza specificato) nonché euro
3.807,57 lorde a titolo di trattamento di fine rapporto, per un complessivo importo di € 29.728,96 al cui pagamento va condannata la resistente ditta . Controparte_2
In particolare, va rilevato che nella quantificazione di tale ultimo emolumento devono includersi nella relativa base di calcolo
(retribuzione globale di fatto) anche gli importi da percepire a titolo di straordinario, attesa la sostanziale presenza per quasi l'intero periodo full time delle prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;
inoltre non appare ricavabile dalla normativa contrattuale di settore alcuna espressa esclusione di tale voce dal predetto conteggio del TFR.
L'importo come sopra determinato andrà maggiorato, ai sensi dell'art. 429 cpc, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo indici Istat maturati dalle rispettive scadenze delle poste creditorie sino al saldo effettivo.
In merito alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di e liquidate alla stregua delle vigenti Controparte_2 tariffe, mentre quelle tra parte ricorrente e vanno CP_1 compensate.
Le spese della CTU del pari vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come separato provvedimento.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta individuale dal 1 giugno 2016 al 30 aprile 2019 Controparte_2 con inquadramento nel III livello del CCNL per i dipendenti delle imprese di parrucchiere ed estetica e, per l'effetto, condanna al pagamento della complessivo somma di € Controparte_2
29.728,96 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici Istat dalla data di scadenza delle poste creditorie al soddisfo;
b) Rigetta la domanda nei confronti di , in proprio ed in CP_1 qualità di titolare della ditta individuale NEs la Beautè d'Elite; c) Condanna parte resistente al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.630,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attibuzione al difensore anricipatario d) Compensa le spese tra la ricorrente e;
CP_1
e) Dispone sulle spese di CTU come da separato decreto. Napoli, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli in persona della dott.ssa Maria Rosaria Elmino quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12476/2021
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato– differenze retributive
TRA
( rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Ciafrone, elett.te domiciliata in San Giorgio a Cremano al Corso Umberto
I, 133 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], CP_1
( ), anche nella qualità di titolare della ditta C.F._2 individuale “NEs La Beautè d'Elite” di NE NI, con sede in Napoli alla via Stazio n.18/20, p.i. rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
AN IC
RESISTENTE
nonchè
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, in proprio e nella qualità di titolare C.F._3 dell'omonima ditta individuale, p.i. con sede in Napoli P.IVA_2 alla via Stazio n.18/20
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato 28.07.2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio , in proprio CP_1
e nella qualità di titolare della ditta individuale “NEs La Beautè d'Elite” nonché , in proprio e nella qualità di titolare della Controparte_3 omonima ditta individuale, e premetteva che: a partire dal 1 dicembre
2014, aveva prestato la propria attività lavorativa di estetista e parrucchiera alle dipendenze di , titolare dell'impresa CP_1 individuale "NEs La Beautè d'Elite" con partita IVA P.IVA_1 presso il negozio situato a Napoli, in via Stazio n. 18/20, senza soluzione di continuità; che nel settembre 2015, si era costituita una società di fatto tra il e la moglie per l'esercizio dell'attività di CP_1 Controparte_2 parrucchiere ed estetica, sempre negli stessi locali;
che la ricorrente riceveva quotidianamente direttive indistintamente dal e dalla CP_1
ai quali doveva rispondere di ogni aspetto dell'attività, CP_2 giustificando ritardi, assenze e inadempienze, e dai quali riceveva una retribuzione periodica;
che l'attività commerciale era continuata senza interruzioni fino ad aprile 2019, subendo alcune modifiche, in quanto la ditta individuale di aveva cessato l'attività il 25 settembre CP_1
2015 e la aveva costituito la propria ditta individuale il 7 CP_2 ottobre 2015; che tra settembre e ottobre 2015, entrambi i resistenti,
e avevano continuato a gestire l'attività congiuntamente, CP_1 CP_2 fino alla costituzione della ditta individuale della che aveva CP_2 svolto mansioni di estetista (manicure, pedicure, epilazione) e di parrucchiera (lavaggio, messa in piega, tintura, permanente); che tra dicembre 2014 e marzo 2016 il suo orario di lavoro era articolato su due giorni settimanali (venerdì dalle 15:00 alle 19:30 e sabato dalle 8:30 alle
19:30), con una retribuzione settimanale di circa € 50,00; che dal mese di aprile 2016 ad aprile 2019, invece, l'orario di lavoro era su cinque giorni settimanali (dal martedì al sabato, dalle 8:30 alle 19:30), con una retribuzione mensile di circa € 800,00; che nel mese di agosto, aveva goduto di due settimane di ferie;
che aveva pertanto prestato attività lavorativa ininterrottamente dal dicembre 2014 ad aprile 2019, ma che la retribuzione ricevuta non corrispondeva all'effettivo lavoro svolto, né in termini di durata né di qualità; che non erano stati corrisposti né la tredicesima mensilità, né il compenso per il lavoro straordinario, né
l'indennità per ferie non godute;
che al termine dell'attività non aveva percepito il TFR.
Allegava conteggi delle differenze retributive maturate e non riscosse per l'ammontare di € 25.668,41 a titolo di retribuzione ed € 4.122,71, a titolo di TFR, per un totale complessivo di € 29.791,12.
Tanto premesso concludeva chiedendo: “- accertare preliminarmente la cessione d'azienda per effetto della continuità dell'attività lavorativa dalla ditta individuale “NEs La Beautè d'Elite” d CP_1 CP_1
e , fino alla ditta individuale;
- Controparte_2 Controparte_2 accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato per conto e alle dipendenze dei convenuti o, in via gradata anche solo di alcuni tra essi e con le modalità indicate in premessa dal 01/12/2014 al 30/04/2019; - accertare e dichiarare che in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato e, quindi, previo accertamento del corretto inquadramento nel livello terzo o in via gradata in altro inferiore, ha diritto, anche ex art. 36 della Costituzione, al pagamento di differenze stipendiali nella misura €
29.791,12 di cui € 4.122,71 a titolo di TFR come da conteggi analitici allegati, o alla maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; - per l'effetto, condannare i convenuti in solido o – gradatim – tra essi chi di ragione al pagamento in favore della ricorrente della suddetta somma di € 29.719,12 a titolo di differenze di retribuzione di cui € 4.122,71 a titolo di TFR, o maggiore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
- condannare in solido, in via generica, i convenuti, come sopra, al risarcimento del danno per l'omesso versamento contributivo per il periodo di lavoro svolto e non regolarizzato, con riserva di azione separata per la sola quantificazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva il resistente in proprio, eccependo la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva e deducendo che, a partire dal 21 settembre 2015, aveva cessato la sua attività imprenditoriale come titolare della ditta “NEs la Beautè d'elite” (P.IVA – poi P.IVA_1 cancellata dal registro delle imprese – e che a partire dal 22 settembre 2015 era stato assunto presso la ditta individuale di Controparte_2
come operaio di livello II, rapporto di lavoro che era ancora in essere.
Allegava inoltre che durante il periodo tra il 1° dicembre 2014 e il 21 settembre 2015 aveva usufruito solo saltuariamente della prestazione lavorativa della ricorrente, corrispondendole di volta in volta la somma pattuita. Eccepiva, comunque, l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti da lavoro maturati, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione e chiedeva la propria estromissione dal giudizio.
Chiedeva pertanto nelle conclusioni:“1) In via preliminare, e limitatamente al periodo intercorrente tra 01.12.2014 al 21.09.2015, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti da lavoro maturati dalla ricorrente per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c.; 2) Nel merito,
a) accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto subordinato intercorso tra il sig. e la ricorrente nel periodo tra il CP_1 Parte_1
01.12.2014 e il 21.09.2015, con ogni conseguenza di legge;
b) accertare e dichiarare, altresì, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva del sig. e per l'effetto estrometterlo CP_1 dal presente giudizio. 3)Condannare, pertanto, la sig.ra al Parte_1 pagamento dei diritti ed onorari di causa con attribuzione all'avv.to anticipatario, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A seguito di duplice rinvio funzionale alla verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di CP_2
, all'esito dell'udienza del 05/07/2022 veniva ammessa la prova
[...] testimoniale diretta e contraria sulle circostanze articolate in ricorso ed in memoria, onerandosi parte resistente al deposito della relativa lista testi e rinviando per la loro escussione al 12/01/2023.
Alle successive udienze venivano escussi i testi , Testimone_1
e . Testimone_2 Controparte_4
All'esito venivano disposti conteggi alternativi formulati secondo i parametri indicati dal giudicante (cfr. ordinanza 15.4.2024).
Infine, attesa la inesatta ottemperanza di parte ricorrente rispetto alla riformulazione dei conteggi, il Giudice disponeva CTU contabile, nominando il dott. (cfr. in atti). Per_1 All'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza di discussione le parti esponevano le rispettive conclusioni ed il Giudice, all'esito della
Camera di consiglio, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini di seguito esplicitati.
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal alla stregua della prospettazione contenuta in ricorso circa CP_1
l'inizio dell'attività lavorativa della parte attrice con la ditta intestata a quest'ultimo sin dal dicembre 2014, fermo restando l'onere della ricorrente di provare l'effetto trasferimento della azienda di CP_1
a quella di e, con essa, del proprio rapporto di lavoro. Controparte_2
, nel costituirsi, ha contestato la intercorrenza di un CP_1 rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente – a partire da dicembre
2014 – durante l'attività della propria ditta individuale denominata
“NEs la beautè d'Elite”, cessata in data 21.9.2025 e cancellata dal lo stesso invece non ha preso posizione circa l'allegato trasferimento d'azienda (cfr. ricorso).
Rappresentano dunque oggetto di domanda:
- L'accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro nell'intero periodo di causa (2014-2019), trattandosi di rapporto irregolare;
- L'accertamento della cessione della azienda “NEs la Beautè d'Elite” alla ditta , in funzione della obbligazione solidale Controparte_2 della ditta cessionaria per i crediti della lavoratrice maturati anteriormente al trasferimento. Evidentemente sia dal punto di vista logico che dall'impostazione del ricorso il secondo accertamento è condizionato all'esito positivo del primo (esistenza rapporto lavoro) in relazione al periodo di attività della ditta “NEs la Beautè d'Elite” di NE NI.
In riferimento a tale aspetto, rileva il giudicante che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta individuale del NE per parte del periodo dedotto e, in particolare, dal dicembre 2014 fino al 2016.
Con riguardo a tale lasso temporale, difatti, i testimoni non hanno riferito circostanze utili, ed anzi alcuni di essi hanno smentito gli assunti della parte ricorrente (cfr. infra).
Nel 2016 poi risulta essere già attiva – negli stessi locali di via Stazio
18/20 in cui veniva esercitata la precedente attività di parrucchiere del
– la ditta di (la quale, dalla visura camerale CP_1 Controparte_2 allegata, è stata costituita ed ha iniziato ad operare ivi tra ottobre e novembre 2015, cfr. doc. in prod. ricorrente) mentre l'altra ditta era già estinta e cancellata dal registro delle imprese.
Proprio con riguardo ai dati temporali appare opportuno soffermarsi su quanto emerso dalla deposizione dei testimoni.
La teste , amica della ricorrente e dal 2016 cliente del Testimone_1 negozio di parrucchiere di via Orazio, ha dal canto suo riferito - per il periodo antecedente al 2016 - solo circostanze apprese de relato dalla stessa ricorrente (“…La ricorrente mi riferì che lavorava presso tale negozio di parrucchiere e mi disse che il titolare era tal . La CP_1 ricorrente mi disse che intratteneva con i questo rapporto di lavoro CP_1
“a nero” e che riceveva una paga settimanale;
la stessa mi disse che veniva pagata in contanti….”); successivamente a tale data la stessa ha invece riportato circostanze da lei direttamente osservate (“…andai anche io come cliente per avere servizi di acconciatura nel negozio dove lavorava la ricorrente. Mi sono recata, a partire dal 2016 presso il negozio di Via Stazio e prendevo appuntamento o di mattina o di pomeriggio a seconda delle mie esigenze…” cfr. verb. in atti).
Come già anticipato, invece, il secondo testimone, , Testimone_2 parrucchiere alle dipendenze di entrambe le ditte convenute, ha invece negato l'intercorrenza di un rapporto di lavoro della ricorrente con CP_1 anteriormente all'inizio dell'attività della ditta (“…Ho Controparte_2 lavorato sia per che per mentre per il CP_1 Controparte_2 primo ho effettuato per alcuni periodi il lavoro part time, per la seconda ho lavorato sempre full time con orario continuo dal martedì al sabato.
La ricorrente non ha mai lavorato alle dipendenze d fino al CP_1 momento in cui lo stesso ha chiuso l'attività nel 2014/2015. Ricordo che all'epoca lavoravamo io e tale e che entrambi svolgevamo la CP_6 nostra attività di parrucchieri alle dipendenze del Circa 2/3 mesi CP_1 dopo l'inizio dell'attività con la ricordo che conobbi la CP_2 [...]
la quale era estetista e che svolgeva tale attività occupandosi dei Per_2 manicure e pedicure per le clienti che accedevano nel locale per i trattamenti…” cfr. verb. 12 gennaio 2023, in atti).
Infine il terzo testimone, ha dichiarato di avere Controparte_4 conosciuto la ricorrente nel 2016 avendo iniziato a lavorare quale parrucchiere nel negozio di via Stazio a giugno di tale anno (cfr. verb. 3 ottobre 2023).
In definitiva il quadro complessivo delle risultanze istruttorie innanzi evidenziato non consente di collocare l'inizio dell'attività lavorativa della ricorrente prima del mese di giugno 2016.
I dati documentali e quelli della prova orale, nel loro complesso, denotano la riferibilità del rapporto di lavoro della ricorrente esclusivamente alla ditta individuale della CP_2
A tale conclusione, difatti, di perviene innanzitutto analizzando quanto emerge dalla visura camerale in atti nonché dal contratto di assunzione del alle dipendenze della ditta innanzi menzionata (cfr. supra); tali CP_1 elementi di prova documentale non risultano poi superati dal quadro fattuale emergente attraverso le dichiarazioni dei testimoni.
Ed invero solo l'ultimo testimone si è soffermato sulla figura del CP_1 descrivendo lo stesso quale vero e proprio co-gestore e/o titolare del negozio, insieme alla anche dal 2016 in avanti;
tuttavia, tali CP_2 dichiarazioni sono state diametralmente confutate dall'ulteriore teste anch'egli dipendente e, pertanto, a diretta conoscenza delle Tes_2 circostanze inerenti la gestione del negozio (prima e dopo il 2015, cfr. verb.).
Conclusivamente, pertanto la prospettazione circa la nascita dal 2015 di una società “di fatto” tra il e la non risulta in alcun modo CP_1 CP_2 confermata, non avendo parte ricorrente fornito idoneo suffragio probatorio a quanto dedotto ed attesa la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese su tale specifico punto. Va ora analizzato il profilo della natura del rapporto lavorativo innanzi descritto alla luce degli elementi caratterizzanti tale tipologia di rapporto. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104,
2106, c.c., riempiono di contenuti la previsione anzidetta, prevedendo che il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, frequenti massime della
Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.
In molteplici pronunce la Suprema Corte pone l'accento sul fatto che il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si deve estrinsecare nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. tra le altre;
Cass. lav., 23.7.2004, n. 13884;
Cass. lav., 9.3.2004, n. 4797; Cass. lav., 19.11.2003, n. 17549; Cass. lav., 22.8.2003, n. 12364; Cass. lav., 29.4.2003, n. 6673).
Pochi dubbi quando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Quando, invece, risulta difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione, la Suprema Corte suggerisce il ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav.
19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98,
2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che consentono di accertare in via indiretta l'esistenza di un vincolo non diversamente qualificabile.
Si è, perciò, ritenuto che l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, l'assenza di rischio imprenditoriale,
l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, la continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, la retribuzione predeterminata a cadenza fissa, il pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi, l'esclusività della prestazione, l'infungibilità soggettiva della prestazione, l'esercizio di mansioni meramente esecutive siano tutte evenienze sintomatiche di una prestazione eseguita secondo lo schema astratto delineato dall'art. 2094 cc e, pertanto, allo stesso riconducibile.
E' chiaro, tuttavia che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane insignificante o diviene addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo deduttivo conduca a risultati univoci.
Nella fattispecie concreta in esame deve rilevarsi che trattasi di prestazione lavorativa caratterizzata da attività a carattere prettamente artigianale e manuale (estetista-parrucchiere), che pertanto già prevede - ex se nonché alla stregua dell'id quod plerumque accidit – che la prestazione sia resa secondo le indicazioni e sotto il diretto controllo e sorveglianza, per quanto riguarda le modalità esecutive, del datore di lavoro. Ritiene il giudicante che – con riguardo al periodo dal giugno 2016 al
30.4.2019 il materiale istruttorio raccolto fornisca una piattaforma probatoria che orienta per la sussistenza della natura giuridica del rapporto come delineata in ricorso.
Ed invero dalle deposizioni dei testi escussi è emerso che la ricorrente ha costantemente messo a disposizione della convenuta - Controparte_2 quale titolare della omonima ditta individuale - le sue energie lavorative per il periodo innanzi indicato pressi i locali adibiti a salone di parrucchiere/estetica della ditta resistente, con un rapporto caratterizzato dagli elementi sintomatici tipici della subordinazione e cioè, in particolare con continuità della prestazione, sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario di lavoro, utilizzo di locali, mezzi ed attrezzature altrui, assenza di rischio, pagamento di una retribuzione giornaliera/settimanale concordata e predeterminata, stabile inserimento nell'organizzazione imprenditoriale della resistente.
Il convincimento ingenerato nel giudicante è fondato complessivamente su tutte le circostanze narrate dai testi escussi, dalle cui dichiarazioni è emersa la conoscenza diretta dello svolgimento di un rapporto lavorativo
(non regolarizzato) tra la ricorrente e la convenuta ditta nei CP_2 locali del negozio di via Stazio, che si è snodato nel corso di alcuni anni;
in particolare, dalle dichiarazioni dei testi sia di parte ricorrente che di parte resistente è emerso che il rapporto di lavoro ha avuto carattere continuativo e che la prestazione lavorativa della ricorrente consisteva nella realizzazione di trattamenti estetici (manicure, pedicure, sopracciglia ecc) e di altre incombenze, sempre relative all'attività artigianale di parrucchiere/estetista svolta dalla predetta resistente ed in favore della clientela della stessa.
La conoscenza delle suindicate circostanze appare sicuramente diretta, in quanto i testimoni escussi, sia in virtù della frequentazione quali clienti del salone di parrucchiere ( ), sia attraverso lo svolgimento Tes_1 continuativo della propria attività lavorativa ( e Di TI) Tes_2 hanno avuto modo di constatare personalmente i fatti dalle stesse riferiti.
I testi inoltre appaiono attendibili anche in considerazione del sostanziale reciproco riscontro del contenuto delle loro dichiarazioni, in prevalenza coincidenti, nonché dalla mancata acquisizione di elementi che possano condurre ad un giudizio di non veridicità delle dichiarazioni rese
(peraltro sotto vincolo del giuramento).
Gli elementi raccolti, dai quali emerge - con tutta evidenza - la
“sistematicità” e la “continuità” della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente, risultano pertanto decisamente incompatibili con una prospettazione alternativa di una attività sporadica ed occasionale (nella fattispecie peraltro nemmeno rappresentata dalla convenuta CP_2 avendo la stessa rinunciato a costituirsi).
Tutte le circostanze innanzi rappresentate, unitamente al contenuto meramente esecutivo della prestazione lavorativa ed alla ragionevole presunzione di “normalità” dello schema lavorativo di cui all'art. 2094 cc, supportano il finale convincimento giudiziale di corrispondenza al vero della natura del rapporto prospettata in ricorso.
Quanto all'inquadramento deve ritenersi, alla luce delle mansioni concretamente svolte (“…La ricorrente svolgeva mansioni di estetista- manicurista. Si occupava dei trattamenti estetici ai clienti
(prevalentemente manicure- pedicure) occasionalmente si occupava anche di sostituire o di aiutare nelle attività di cura dei capelli delle clienti…” vd. teste;
“…ricordo che conobbi l , la quale Tes_1 Per_2 era estetista e che svolgeva tale attività occupandosi dei manicure e pedicure per le clienti che accedevano nel locale per i trattamenti…” vd. teste “…le mansioni della ricorrente erano quelle di estetista, Tes_2 ma occasionalmente poteva prestare supporto per aiutare noi parrucchieri facendo shampoo o applicando tinture quando vi era particolare affluenza di clientela in negozio…”, vd. teste ), CP_4 che alla ricorrente possa attagliarsi il III livello del CCNL dipendenti di imprese di acconciatura ed estetica vigente ratione temporis, che tra i profili professionali annovera quello di estetista e manicurista (“…quei lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni, manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici”). Passando alle risultanze in punto di orari e giorni di lavoro, le dichiarazioni dei testimoni hanno consentito di ricostruire un rapporto di lavoro così scandito: per il periodo dal 1.6.2016 al 1 ottobre 2016 orario part time 22 ore settimanali;
periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 aprile
2019 orario full time (40 ore settimanali), oltre 10 ore di straordinario settimanale.
Tale ricostruzione consegue, in particolare a quanto dichiarato dai testi e Di TI in quanto lavoratori (parrucchieri) che operavano Tes_2 nel negozio “parallelamente” alla ricorrente (cfr. verbali in atti).
Il lavoro straordinario, in particolare, appare sostanzialmente riscontrato dalle dichiarazioni di entrambi i testi (cfr. teste : “Ricordo che CP_4 inizialmente la non lavorava tutti i giorni della settimana, ma Pt_1 part time, sicuramente nei 3 giorni finali della settimana, giovedì', venerdì e sabato. In questi giorni lavorava dalle 08,30 alle 19,30 o comunque fino alla chiusura del negozio. Dopo circa 2/3 mesi dal giugno 2016 ricordo che la ricorrente iniziò a lavorare tutti i giorni, anche perché una precedente dipendente che faceva la parrucchiera si sposò e cessò di lavorare. Lavorava dal martedì al sabato con il medesimo orario 08,30/ 19,30…”; teste “…All'inizio non so dire per Tes_2 quale periodo perché non lo ricordo la ricorrente lavorava solo alcuni giorni della settimana, nel fine settimana, il venerdì e il sabato. Non so dire in particolare con quali orari la stessa lavorava, anzi ricordo che il venerdì e il sabato lavorava l'intera giornata ed apriva con noi il negozio.
Successivamente la ricorrente nel periodo 2018/2019 la ricorrente lavorava tutti i giorni presso il negozio dal martedì al sabato…”).
Trattandosi di prova particolarmente stringente secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, la convergenza delle dichiarazioni dei testimoni su tale orario extra rende pertanto possibile il riconoscimento dello stesso ed il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del relativo compenso.
Sulla quantificazione del dovuto, all'esito della CTU disposta dal giudicante al fine di ricostruire precisamente le differenze maturate alla stregua delle risultanze di causa, possono recepirsi i conteggi (che appaiono del tutto corretti oltre che incontestati) in tale sede effettuati ed, in particolare, riconoscersi euro 25.921,39 lorde a titolo differenze retributive (di cui € 10.342,11 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, modulato come in precedenza specificato) nonché euro
3.807,57 lorde a titolo di trattamento di fine rapporto, per un complessivo importo di € 29.728,96 al cui pagamento va condannata la resistente ditta . Controparte_2
In particolare, va rilevato che nella quantificazione di tale ultimo emolumento devono includersi nella relativa base di calcolo
(retribuzione globale di fatto) anche gli importi da percepire a titolo di straordinario, attesa la sostanziale presenza per quasi l'intero periodo full time delle prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;
inoltre non appare ricavabile dalla normativa contrattuale di settore alcuna espressa esclusione di tale voce dal predetto conteggio del TFR.
L'importo come sopra determinato andrà maggiorato, ai sensi dell'art. 429 cpc, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo indici Istat maturati dalle rispettive scadenze delle poste creditorie sino al saldo effettivo.
In merito alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di e liquidate alla stregua delle vigenti Controparte_2 tariffe, mentre quelle tra parte ricorrente e vanno CP_1 compensate.
Le spese della CTU del pari vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come separato provvedimento.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta individuale dal 1 giugno 2016 al 30 aprile 2019 Controparte_2 con inquadramento nel III livello del CCNL per i dipendenti delle imprese di parrucchiere ed estetica e, per l'effetto, condanna al pagamento della complessivo somma di € Controparte_2
29.728,96 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici Istat dalla data di scadenza delle poste creditorie al soddisfo;
b) Rigetta la domanda nei confronti di , in proprio ed in CP_1 qualità di titolare della ditta individuale NEs la Beautè d'Elite; c) Condanna parte resistente al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.630,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attibuzione al difensore anricipatario d) Compensa le spese tra la ricorrente e;
CP_1
e) Dispone sulle spese di CTU come da separato decreto. Napoli, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino