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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/10/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della del sovraindebitato Controparte_1
n. Bari il 18/07/1966 (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Gambettola via Merano n. 14 nel procedimento R.G. n. 137/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 29/09/2025 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA NO (c.f. ) e domiciliato presso il suo studio legale C.F._2
sito a Cesenatico, via F.lli Sintoni n. 25C, con l'assistenza dall'CC-Romagna in persona del
GE nominato dott.ssa CINZIA ELEGIBILI
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII
(da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
− letta la relazione redatta dall'CC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
− dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
− rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte e pur non attestando specificamente – come avrebbe dovuto fare – la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, tale circostanza risulta comunque provata dalle due ipotesi di soddisfacimento in essa illustrate;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che, pur svolgendo attività d'impresa ora in forma individuale, non risultano superati i limiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
− rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva, come rilevata nella relazione del GE, ammonta a € 363.386,89 come ivi indicato, di cui ca. € 110.000 nei confronti dell'Erario;
− osservato che, a fronte di tale debitoria, il patrimonio è costituito unicamente dal valore dell'azienda di ristorazione attualmente gestita dal unitamente alla moglie presso i Pt_1 locali, condotti in locazione, siti in Cesena vicolo Carbonari n. 2 sotto l'insegna “Bosco
51”, non risultando il debitore proprietario di immobili o mobili registrati o altri valori;
− rilevato che il valore di tale azienda è stato indicato in € 90.000 ove alienata in “esercizio”
e in € 45.000 in caso di vendita atomistica dei beni;
− ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio né con la prosecuzione dell'attività
d'impresa, dovendo anche provvedere al mantenimento della famiglia, composta da moglie (occupata nella medesima attività) e tre figli studenti;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del
Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
− evidenziato che nel caso in esame, dovendo apprendersi alla procedura e cedere con procedure competitive l'azienda di ristorazione gestita dal debitore e risultando ben più conveniente per i creditori la cessione in esercizio della stessa, stante il maggior valore ricavabile e per non disperdere il valore dell'avviamento, vada autorizzato il temporaneo esercizio provvisorio dell'azienda da parte del debitore e sotto il controllo del nominando
Liquidatore; − osservato che la prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa, pur non specificamente prevista per la liquidazione controllata e non essendo richiamato l'art. 211 CCII dettato per la liquidazione giudiziale, deve ritenersi ammissibile e compatibile anche con tale procedura “minore” ove – come nel caso in esame – la cessazione immediata dell'attività possa arrecare un evidente pregiudizio ai creditori;
− rilevato, peraltro, che l'art. 272 in tema di predisposizione del programma di liquidazione, fa espresso richiamo all'applicazione dell'art. 213, commi 2, 3 e 4, pur con i limiti di compatibilità, e dunque anche alla possibilità dell'esercizio dell'impresa chiaramente prevista nel comma 4, in cui si prevede che “Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”;
− ritenuta pertanto autorizzabile la prosecuzione dell'attività d'impresa di ristorazione, per un periodo di tre mesi, salva proroga o chiusura anticipata su specifica richiesta del nominando liquidatore, al solo fine di procedere alla sua cessione in esercizio;
− dato atto che il nucleo familiare del è composto dalla moglie, occupata nella Pt_1
medesima attività, e da tre figli, di cui due minorenni ed uno maggiorenne ma ancora studente e che le spese per il mantenimento familiare sono state indicate, su base mensile, in € 2.250, comprensive del canone di locazione di € 650, da ritenersi del tutto adeguate per un nucleo familiare di 5 persone;
− dato altresì atto che il reddito attuale percepito dal debitore deriva unicamente dall'attività di ristorazione svolta ed è riassunta nella tabella che segue:
mentre dai dichiarativi fiscali degli ultimi tre anni emerge quanto segue: − ritenuto che, in considerazione di tale situazione e delle spese necessarie per il mantenimento familiare, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti ed azioni esecutive, per un periodo di tre mesi va lasciato nella disponibilità del debitore quanto ricavato dalla prosecuzione provvisoria dell'impresa di ristorazione “Bosco 51” entro il limite di € 2.250 mensile, con obbligo di rendiconto al Liquidatore e salva ogni successiva determinazione in esito alla verifica degli effettivi incassi;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co.
3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'CC (inteso come GE e CC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'CC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il
Liquidatore sia nominato in persona diversa dal GE CC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'CC e al GE, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già individuato dall'CC quale GE , come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
HI TA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di n. Bari il 18/07/1966 (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Gambettola via Merano n. 14
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il GE già incaricato dall'CC la dott.ssa CINZIA ELEGIBILI (c.f.
), con studio in Cesena, viale Europa n. 596 C.F._3
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore autorizza la prosecuzione dell'attività d'impresa attualmente esercitata sotto l'insegna “Bosco 51” per un periodo che, allo stato si indica in tre mesi, sotto la vigilanza e il controllo del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855
c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore
e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari, per un periodo di tre mesi, l'intero ricavato dalla prosecuzione provvisoria dell'impresa di ristorazione “Bosco 51” entro il limite di € 2.250 mensili, con obbligo di rendiconto al Liquidatore e salva ogni successiva determinazione in esito alla verifica degli effettivi incassi;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL AT
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- in considerazione dell'autorizzato esercizio provvisoria dell'impresa, eserciti il necessario controllo sull'andamento segnalando tempestivamente al GD ogni fatto che possa giustificarne la revoca o la prosecuzione ed attivandosi con celerità per procedere alla cessione dell'azienda in esercizio;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL AT che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 02/10/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della del sovraindebitato Controparte_1
n. Bari il 18/07/1966 (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Gambettola via Merano n. 14 nel procedimento R.G. n. 137/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 29/09/2025 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA NO (c.f. ) e domiciliato presso il suo studio legale C.F._2
sito a Cesenatico, via F.lli Sintoni n. 25C, con l'assistenza dall'CC-Romagna in persona del
GE nominato dott.ssa CINZIA ELEGIBILI
− esaminati gli atti ed i documenti depositati;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII
(da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
− letta la relazione redatta dall'CC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
− dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
− rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte e pur non attestando specificamente – come avrebbe dovuto fare – la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, tale circostanza risulta comunque provata dalle due ipotesi di soddisfacimento in essa illustrate;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che, pur svolgendo attività d'impresa ora in forma individuale, non risultano superati i limiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
− rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva, come rilevata nella relazione del GE, ammonta a € 363.386,89 come ivi indicato, di cui ca. € 110.000 nei confronti dell'Erario;
− osservato che, a fronte di tale debitoria, il patrimonio è costituito unicamente dal valore dell'azienda di ristorazione attualmente gestita dal unitamente alla moglie presso i Pt_1 locali, condotti in locazione, siti in Cesena vicolo Carbonari n. 2 sotto l'insegna “Bosco
51”, non risultando il debitore proprietario di immobili o mobili registrati o altri valori;
− rilevato che il valore di tale azienda è stato indicato in € 90.000 ove alienata in “esercizio”
e in € 45.000 in caso di vendita atomistica dei beni;
− ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio né con la prosecuzione dell'attività
d'impresa, dovendo anche provvedere al mantenimento della famiglia, composta da moglie (occupata nella medesima attività) e tre figli studenti;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del
Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
− evidenziato che nel caso in esame, dovendo apprendersi alla procedura e cedere con procedure competitive l'azienda di ristorazione gestita dal debitore e risultando ben più conveniente per i creditori la cessione in esercizio della stessa, stante il maggior valore ricavabile e per non disperdere il valore dell'avviamento, vada autorizzato il temporaneo esercizio provvisorio dell'azienda da parte del debitore e sotto il controllo del nominando
Liquidatore; − osservato che la prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa, pur non specificamente prevista per la liquidazione controllata e non essendo richiamato l'art. 211 CCII dettato per la liquidazione giudiziale, deve ritenersi ammissibile e compatibile anche con tale procedura “minore” ove – come nel caso in esame – la cessazione immediata dell'attività possa arrecare un evidente pregiudizio ai creditori;
− rilevato, peraltro, che l'art. 272 in tema di predisposizione del programma di liquidazione, fa espresso richiamo all'applicazione dell'art. 213, commi 2, 3 e 4, pur con i limiti di compatibilità, e dunque anche alla possibilità dell'esercizio dell'impresa chiaramente prevista nel comma 4, in cui si prevede che “Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”;
− ritenuta pertanto autorizzabile la prosecuzione dell'attività d'impresa di ristorazione, per un periodo di tre mesi, salva proroga o chiusura anticipata su specifica richiesta del nominando liquidatore, al solo fine di procedere alla sua cessione in esercizio;
− dato atto che il nucleo familiare del è composto dalla moglie, occupata nella Pt_1
medesima attività, e da tre figli, di cui due minorenni ed uno maggiorenne ma ancora studente e che le spese per il mantenimento familiare sono state indicate, su base mensile, in € 2.250, comprensive del canone di locazione di € 650, da ritenersi del tutto adeguate per un nucleo familiare di 5 persone;
− dato altresì atto che il reddito attuale percepito dal debitore deriva unicamente dall'attività di ristorazione svolta ed è riassunta nella tabella che segue:
mentre dai dichiarativi fiscali degli ultimi tre anni emerge quanto segue: − ritenuto che, in considerazione di tale situazione e delle spese necessarie per il mantenimento familiare, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti ed azioni esecutive, per un periodo di tre mesi va lasciato nella disponibilità del debitore quanto ricavato dalla prosecuzione provvisoria dell'impresa di ristorazione “Bosco 51” entro il limite di € 2.250 mensile, con obbligo di rendiconto al Liquidatore e salva ogni successiva determinazione in esito alla verifica degli effettivi incassi;
− ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell'art. 272, co.
3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
− ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'CC (inteso come GE e CC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'CC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il
Liquidatore sia nominato in persona diversa dal GE CC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'CC e al GE, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
− ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all'eventuale difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già individuato dall'CC quale GE , come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b);
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
HI TA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di n. Bari il 18/07/1966 (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Gambettola via Merano n. 14
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il GE già incaricato dall'CC la dott.ssa CINZIA ELEGIBILI (c.f.
), con studio in Cesena, viale Europa n. 596 C.F._3
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore autorizza la prosecuzione dell'attività d'impresa attualmente esercitata sotto l'insegna “Bosco 51” per un periodo che, allo stato si indica in tre mesi, sotto la vigilanza e il controllo del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855
c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.
142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore
e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari, per un periodo di tre mesi, l'intero ricavato dalla prosecuzione provvisoria dell'impresa di ristorazione “Bosco 51” entro il limite di € 2.250 mensili, con obbligo di rendiconto al Liquidatore e salva ogni successiva determinazione in esito alla verifica degli effettivi incassi;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL AT
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell'art. 213, in quanto compatibili;
- in considerazione dell'autorizzato esercizio provvisoria dell'impresa, eserciti il necessario controllo sull'andamento segnalando tempestivamente al GD ogni fatto che possa giustificarne la revoca o la prosecuzione ed attivandosi con celerità per procedere alla cessione dell'azienda in esercizio;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell'art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all'istanza di chiusura ai sensi dell'art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione
AVVERTE IL AT che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall'art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che nel riparto dell'attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell'art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell'effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 02/10/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca