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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1082 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7/2022
Vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Mariangela Cianci e dall'Avv. Anna Ambra come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, domiciliato presso la sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66,
Opponente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t, domiciliato Controparte_1
per la carica presso la sede societaria in Castellammare di Stabia (NA), Viale Delle
Puglie nr. 1 ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), Corso
Vittorio Emanuele nr. 45, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Chianese e dall'Avv. Vincenzo Simonelli
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di trattazione scritta del 5.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di euro 80.757,32 oltre interessi e spese, quale somma residua dovuta per prestazioni fatturate (fattura 4 del 31.1.19 di € 67.456,74 , fattura 9 del 6 marzo 2019 di €
70.749,46 e della fattura 19 del 313.2019 di € 82.102,66) nell'anno 2019 dal mese di gennaio al mese di marzo.
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non è dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati ( in particolare il tetto di spesa di cardiologia si era esaurito il 28 febbraio 2019 come da pec del 25.2.19), e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data
11.05.2022, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla base del rilievo di ufficio dell'assenza del contratto per le prestazioni erogate, concessi i termini 183 VI c cpc , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Rinviata la causa in prosieguo conclusioni , atteso lo scardinamento sul ruolo dello scrivente di giudizi più datati, all'udienza del 5.12.24 tenutasi con trattazione scritta la causa veniva riservata in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 7.1.25
Merito
1- Sul quadro normativo.
E' opportuno premettere una breve ricognizione del quadro normativo. In base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co.
32, della legge 23/12/1996, n. 662". E' assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie.
Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali – per quanto interessa nel caso in esame- è da segnalare in primo luogo l'art. 8quater (introdotto dal citato d.lgs. n.
229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8quinquies". L'art. 8bis del d.lgs. n. 502/1992 (pure introdotto dal d.lgs. n. 229) ulteriormente precisa che l'esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla "stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies". Orbene, l'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 pone il rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale: al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.
L'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione presuppone la stipulazione dell'accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria che vuole operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale ha quindi l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale.
2. Sull'onere della prova
2.1. Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze:
- la società “ , gestisce in regime di accreditamento con il e Controparte_1 CP_2
per esso con l , un laboratorio generale di base con settori Parte_1
specializzati, tra gli altri, in Cardiologia.
- oggetto del monitorio sono prestazioni rese nel 2019 e dunque in assenza di contratto – stipulato il 30.3.2020- tuttavia l'opposta risultava comunque titolata all'erogazione delle prestazioni a carico del in forza della deliberazione del CP_2
Direttore Generale dell' n. 584/2019, avente quale oggetto: “Presa Parte_2
d'atto ed approvazione prorogatio dell'applicazione a livello aziendale del D.C.A. n.
84 del 31.10.2018 per l'anno 2019” ( cfr. in atti).
3. Sulle eccezioni di controparte.
3.1. superamento del tetto di spesa.
Occorre, pertanto - alla luce di quanto sopra esposto- procedere all'esame Parte dell'eccezione formulata dall di superamento dei tetti di spesa .
Il rapporto di accreditamento si pone a metà strada tra la concessione di servizio pubblico e l'abilitazione tecnica idoneativa, nell'ambito di un servizio pubblico essenziale. Questa categoria di servizi obbedisce non già a criteri di mercato ma a necessità di pubblico interesse, nel caso particolare l'erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell'erario. Tale rapporto impone al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l'amministrazione e rafforza l'ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori.
Gli operatori privati, nel momento in cui ottengono l'accreditamento dal servizio sanitario, cessano di essere semplici fornitori di servizi, in un ambito interamente contrattualistico improntato al massimo profitto e alla totale carenza di responsabilità circa il governo del settore. Essi invece si sottopongono ad un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di rilevanza costituzionale. Il privato accreditato non può quindi disinteressarsi della dimensione di sostenibilità finanziaria pubblica, ma è tenuto ad obblighi di partecipazione e cooperazione anche nella definizione e programmazione della spesa sanitaria.
L'accreditamento, dunque, contempla un impegno a rispettare programmazioni di spesa pubblica effettuate a monte, che “dovrebbe” ( cfr. infra) operare ex ante;
la regressione è invece un mezzo eventuale di contenimento della spesa disposta con provvedimento ex post, la predetta regressione tariffaria nasce come complemento necessario proprio del potere di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblico della spesa sanitaria, a tutela della tenuta della finanza pubblica, ed è un meccanismo che funziona come una sorta di correttivo del contenuto dell'accreditamento.
Dall'obbligo di adempiere anche a vincoli pubblicistici deriva che le strutture private accreditate si sottopongono convenzionalmente al regime della regressione tariffaria quale meccanismo para-sanzionatorio atto a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati.
Va chiarito che la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per ogni gruppo di prestazioni deve essere disposta con atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, mentre all'interno di tale tetto la programmazione è effettuata per accordi.
Orbene è nota allo scrivente la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato “secondo le norme di legge” e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice (cfr. fra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza 13 febbraio 2018, n. 3403).
Ciò posto la società opposta, ha dedotto che nessun superamento del tetto di spesa le era stato comunicato prima di erogare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendogli di eseguire prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione dell'opposta sul punto, Parte l' ha provato non solo di aver comunicato con pec in data 28.02.2019 alle ore
15.36 al la data “presunta” di esaurimento del tetto di spesa primo CP_1
trimestre del 2019 per le prestazioni di (cfr. allegato atto di citazione in Parte_3
opposizione in atti ove si legge :“dall'analisi dei dati presenti nel data base aziendale
CA COM relativi alla produzione del mese di gennaio 2019 e proiettati sul trimestre di competenza è risultato che la capienza del tetto sarà garantita “presumibilmente” fino a tutto il 28.2.2019 , tranne che per la branca di patologia clinica per la quale la data di esaurimento è stimata al 15/2/19”), ma anche di aver comunicato poi, sempre con PEC del 30/05/2019 la nota di credito di € 80.755,32 relativa proprio alla fattura n. 19 del 31.3.19 di € 82.102,56 oggetto anche questa del presente monitorio. Dall'esame della documentazione posta a base del monitorio si evince , infatti , che il centro opposto ha agito per la differenza , ponendo alla base del monitorio la fattura n. 4 del 31 gennaio 2019 dell'importo di euro 67.456,74 per le prestazioni di cardiologia del mese di gennaio;
la fattura n. 9 del 6 marzo 2019 dell'importo di euro
70.749,46 per le prestazioni di cardiologia del mese di febbraio;
ed infine la fattura n.
19 del 31 marzo 2019 dell'importo di euro 82.102,66 per le prestazioni di cardiologia del mese di marzo, per un totale di euro 220.308,86 , ed agendo per la differenza di € 80.757,32.
Come detto tuttavia al Centro già il 28 febbraio 2019 era stato comunicato che il tetto per il primo trimestre (di cui fanno parte le fatture del monitorio e per la differenza delle quali il Centro agisce) - alla data proprio del 28 febbraio 19 - era presuntivamente superato.
Parte opponente ha poi documentato che con determina di liquidazione n.41 del
20/03/2019 è stato liquidato l'acconto di € 59.092,36 del mese di gennaio 2019, con determina n.51 del 09/04/2019, l'acconto di € 63.672,71 del mese di febbraio 2019, con determina n. 90 del 14/06/2019, l'acconto di € 1.210,81 del mese di marzo 2019, con determina n.142 del 09/08/2019, il saldo di € 13.954,75 del I° trimestre 2019.
Ne consegue che in assenza di contratto ( la prorogatio è infatti oggetto di una delibera del giugno 2019) , e sulla base della pec del presunto superamento del tetto di spesa - inviata il 28 febbraio 2019 - il Centro ha erogato le prestazioni con la consapevolezza che il tetto di spesa poteva essere stato già superato e come si è già detto il privato accreditato non può disinteressarsi della dimensione di sostenibilità finanziaria pubblica, ma è tenuto ad obblighi di partecipazione e cooperazione anche nella definizione e programmazione della spesa sanitaria Parte Infatti il rispetto dei limiti di spesa costituisce un obbligo normativo sia per l che per i centri privati accreditati , e come ribadito da una recente pronuncia del
Consiglio di Stato (CdS sent. n. 3675/2021): “pur avendo l'amministrazione sanitaria assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter dare tempestive informazioni alle parti private in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa prefissati per le singole branche, tuttavia il mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione non esclude la potestà dell'amministrazione medesima di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per la stessa di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili;
in altri termini, l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e
l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale.” (cfr. Cons.
Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 1995).”.
Anche l'orientamento della Corte di Cassazione si è recentemente e uniformemente conformato nel senso dell'irrilevanza dei monitoraggi ai fini della debenza delle somme dovute a titolo di prestazioni sanitarie rese in accreditamento oltre le date di esaurimento del budget (cfr. Cassazione civile I, n° 25184 del 19.09.2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ne consegue che la somma posta alla base del monitorio opposto non è dovuta.
Va aggiunto a titolo di mera riflessione che parte opposta non ha nemmeno impugnato le determine sopra citate e soprattutto la determina n.142 del 09/08/2019 con la quale è stato deliberato il saldo di € 13.954,75 del I° trimestre 2019.
4. Sulla revoca del monitorio.
Ne consegue che l'opposizione alla luce di tutte le motivazioni esposte deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato .
5. Sulle spese di lite.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147 del 2022, per lo scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, stante la natura documentale della causa ed in ragione del fatto che il valore della causa è prossimo allo scaglione inferiore.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
7/2022.
2. condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali , oltre spese vive e spese generali al 15%, IVA e
CA.
Torre Annunziata, 24.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Zicari
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1082 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7/2022
Vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Mariangela Cianci e dall'Avv. Anna Ambra come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, domiciliato presso la sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66,
Opponente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t, domiciliato Controparte_1
per la carica presso la sede societaria in Castellammare di Stabia (NA), Viale Delle
Puglie nr. 1 ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), Corso
Vittorio Emanuele nr. 45, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Chianese e dall'Avv. Vincenzo Simonelli
Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di trattazione scritta del 5.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, attraverso il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di euro 80.757,32 oltre interessi e spese, quale somma residua dovuta per prestazioni fatturate (fattura 4 del 31.1.19 di € 67.456,74 , fattura 9 del 6 marzo 2019 di €
70.749,46 e della fattura 19 del 313.2019 di € 82.102,66) nell'anno 2019 dal mese di gennaio al mese di marzo.
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non è dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati ( in particolare il tetto di spesa di cardiologia si era esaurito il 28 febbraio 2019 come da pec del 25.2.19), e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data
11.05.2022, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla base del rilievo di ufficio dell'assenza del contratto per le prestazioni erogate, concessi i termini 183 VI c cpc , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Rinviata la causa in prosieguo conclusioni , atteso lo scardinamento sul ruolo dello scrivente di giudizi più datati, all'udienza del 5.12.24 tenutasi con trattazione scritta la causa veniva riservata in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 7.1.25
Merito
1- Sul quadro normativo.
E' opportuno premettere una breve ricognizione del quadro normativo. In base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co.
32, della legge 23/12/1996, n. 662". E' assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie.
Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali – per quanto interessa nel caso in esame- è da segnalare in primo luogo l'art. 8quater (introdotto dal citato d.lgs. n.
229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8quinquies". L'art. 8bis del d.lgs. n. 502/1992 (pure introdotto dal d.lgs. n. 229) ulteriormente precisa che l'esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla "stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies". Orbene, l'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 pone il rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale: al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione.
L'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione presuppone la stipulazione dell'accordo contrattuale, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria che vuole operare nell'ambito del servizio sanitario nazionale ha quindi l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale.
2. Sull'onere della prova
2.1. Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze:
- la società “ , gestisce in regime di accreditamento con il e Controparte_1 CP_2
per esso con l , un laboratorio generale di base con settori Parte_1
specializzati, tra gli altri, in Cardiologia.
- oggetto del monitorio sono prestazioni rese nel 2019 e dunque in assenza di contratto – stipulato il 30.3.2020- tuttavia l'opposta risultava comunque titolata all'erogazione delle prestazioni a carico del in forza della deliberazione del CP_2
Direttore Generale dell' n. 584/2019, avente quale oggetto: “Presa Parte_2
d'atto ed approvazione prorogatio dell'applicazione a livello aziendale del D.C.A. n.
84 del 31.10.2018 per l'anno 2019” ( cfr. in atti).
3. Sulle eccezioni di controparte.
3.1. superamento del tetto di spesa.
Occorre, pertanto - alla luce di quanto sopra esposto- procedere all'esame Parte dell'eccezione formulata dall di superamento dei tetti di spesa .
Il rapporto di accreditamento si pone a metà strada tra la concessione di servizio pubblico e l'abilitazione tecnica idoneativa, nell'ambito di un servizio pubblico essenziale. Questa categoria di servizi obbedisce non già a criteri di mercato ma a necessità di pubblico interesse, nel caso particolare l'erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell'erario. Tale rapporto impone al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l'amministrazione e rafforza l'ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori.
Gli operatori privati, nel momento in cui ottengono l'accreditamento dal servizio sanitario, cessano di essere semplici fornitori di servizi, in un ambito interamente contrattualistico improntato al massimo profitto e alla totale carenza di responsabilità circa il governo del settore. Essi invece si sottopongono ad un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di rilevanza costituzionale. Il privato accreditato non può quindi disinteressarsi della dimensione di sostenibilità finanziaria pubblica, ma è tenuto ad obblighi di partecipazione e cooperazione anche nella definizione e programmazione della spesa sanitaria.
L'accreditamento, dunque, contempla un impegno a rispettare programmazioni di spesa pubblica effettuate a monte, che “dovrebbe” ( cfr. infra) operare ex ante;
la regressione è invece un mezzo eventuale di contenimento della spesa disposta con provvedimento ex post, la predetta regressione tariffaria nasce come complemento necessario proprio del potere di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblico della spesa sanitaria, a tutela della tenuta della finanza pubblica, ed è un meccanismo che funziona come una sorta di correttivo del contenuto dell'accreditamento.
Dall'obbligo di adempiere anche a vincoli pubblicistici deriva che le strutture private accreditate si sottopongono convenzionalmente al regime della regressione tariffaria quale meccanismo para-sanzionatorio atto a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati.
Va chiarito che la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per ogni gruppo di prestazioni deve essere disposta con atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, mentre all'interno di tale tetto la programmazione è effettuata per accordi.
Orbene è nota allo scrivente la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato “secondo le norme di legge” e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice (cfr. fra le altre Cass. Sez. 3, Sentenza 13 febbraio 2018, n. 3403).
Ciò posto la società opposta, ha dedotto che nessun superamento del tetto di spesa le era stato comunicato prima di erogare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendogli di eseguire prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione dell'opposta sul punto, Parte l' ha provato non solo di aver comunicato con pec in data 28.02.2019 alle ore
15.36 al la data “presunta” di esaurimento del tetto di spesa primo CP_1
trimestre del 2019 per le prestazioni di (cfr. allegato atto di citazione in Parte_3
opposizione in atti ove si legge :“dall'analisi dei dati presenti nel data base aziendale
CA COM relativi alla produzione del mese di gennaio 2019 e proiettati sul trimestre di competenza è risultato che la capienza del tetto sarà garantita “presumibilmente” fino a tutto il 28.2.2019 , tranne che per la branca di patologia clinica per la quale la data di esaurimento è stimata al 15/2/19”), ma anche di aver comunicato poi, sempre con PEC del 30/05/2019 la nota di credito di € 80.755,32 relativa proprio alla fattura n. 19 del 31.3.19 di € 82.102,56 oggetto anche questa del presente monitorio. Dall'esame della documentazione posta a base del monitorio si evince , infatti , che il centro opposto ha agito per la differenza , ponendo alla base del monitorio la fattura n. 4 del 31 gennaio 2019 dell'importo di euro 67.456,74 per le prestazioni di cardiologia del mese di gennaio;
la fattura n. 9 del 6 marzo 2019 dell'importo di euro
70.749,46 per le prestazioni di cardiologia del mese di febbraio;
ed infine la fattura n.
19 del 31 marzo 2019 dell'importo di euro 82.102,66 per le prestazioni di cardiologia del mese di marzo, per un totale di euro 220.308,86 , ed agendo per la differenza di € 80.757,32.
Come detto tuttavia al Centro già il 28 febbraio 2019 era stato comunicato che il tetto per il primo trimestre (di cui fanno parte le fatture del monitorio e per la differenza delle quali il Centro agisce) - alla data proprio del 28 febbraio 19 - era presuntivamente superato.
Parte opponente ha poi documentato che con determina di liquidazione n.41 del
20/03/2019 è stato liquidato l'acconto di € 59.092,36 del mese di gennaio 2019, con determina n.51 del 09/04/2019, l'acconto di € 63.672,71 del mese di febbraio 2019, con determina n. 90 del 14/06/2019, l'acconto di € 1.210,81 del mese di marzo 2019, con determina n.142 del 09/08/2019, il saldo di € 13.954,75 del I° trimestre 2019.
Ne consegue che in assenza di contratto ( la prorogatio è infatti oggetto di una delibera del giugno 2019) , e sulla base della pec del presunto superamento del tetto di spesa - inviata il 28 febbraio 2019 - il Centro ha erogato le prestazioni con la consapevolezza che il tetto di spesa poteva essere stato già superato e come si è già detto il privato accreditato non può disinteressarsi della dimensione di sostenibilità finanziaria pubblica, ma è tenuto ad obblighi di partecipazione e cooperazione anche nella definizione e programmazione della spesa sanitaria Parte Infatti il rispetto dei limiti di spesa costituisce un obbligo normativo sia per l che per i centri privati accreditati , e come ribadito da una recente pronuncia del
Consiglio di Stato (CdS sent. n. 3675/2021): “pur avendo l'amministrazione sanitaria assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter dare tempestive informazioni alle parti private in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa prefissati per le singole branche, tuttavia il mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione non esclude la potestà dell'amministrazione medesima di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per la stessa di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili;
in altri termini, l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e
l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale.” (cfr. Cons.
Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 1995).”.
Anche l'orientamento della Corte di Cassazione si è recentemente e uniformemente conformato nel senso dell'irrilevanza dei monitoraggi ai fini della debenza delle somme dovute a titolo di prestazioni sanitarie rese in accreditamento oltre le date di esaurimento del budget (cfr. Cassazione civile I, n° 25184 del 19.09.2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ne consegue che la somma posta alla base del monitorio opposto non è dovuta.
Va aggiunto a titolo di mera riflessione che parte opposta non ha nemmeno impugnato le determine sopra citate e soprattutto la determina n.142 del 09/08/2019 con la quale è stato deliberato il saldo di € 13.954,75 del I° trimestre 2019.
4. Sulla revoca del monitorio.
Ne consegue che l'opposizione alla luce di tutte le motivazioni esposte deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato .
5. Sulle spese di lite.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147 del 2022, per lo scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, stante la natura documentale della causa ed in ragione del fatto che il valore della causa è prossimo allo scaglione inferiore.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
7/2022.
2. condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi professionali , oltre spese vive e spese generali al 15%, IVA e
CA.
Torre Annunziata, 24.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Zicari