Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 667
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ha disatteso la richiesta, ritenendo che le statuizioni della CGUE e della Corte Costituzionale sulla normativa anteriore siano applicabili anche alla normativa in esame, poiché l'Imposta Unica sulle scommesse non è un tributo armonizzato a livello europeo e le relative regole sono di competenza nazionale. Inoltre, ha sottolineato che la valutazione della necessità e rilevanza di un rinvio pregiudiziale spetta esclusivamente al giudice nazionale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza di primo grado e illegittimità dell'accertamento fiscale

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo che l'attività di raccolta scommesse è soggetta all'Imposta Unica anche se svolta in assenza di regolare licenza o concessione, in applicazione della normativa nazionale che mira a garantire la parità fiscale tra operatori legali e illegali. Ha inoltre chiarito che la sentenza penale di assoluzione per 'il fatto non sussiste' non elide il presupposto impositivo dell'Imposta unica. È stata altresì esclusa l'applicabilità dell'esimente di incertezza normativa per i rapporti successivi al 2010.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 667
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 667
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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