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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3276/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6
e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13150007224U GIOCHI-LOTTERIE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1887/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 17/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. V, che ha rigettato i ricorsi R.G.R. n. 34/2021 e n. 92/2021, avverso l'Avviso di accertamento n. M13150007224U con il quale l' Agenzia ha determinato nei confronti della predetta Società e dell' obbligato solidale,
Nominativo_2 (titolare dell'omonima impresa individuale “Nominativo_2” con sede con sede a Petralia Soprana), l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n.
504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse'), per l'anno 2015, quantificandola complessivamente in € 62.748,24, oltre interessi pari a € 11.813,86 e sanzioni pari a
€ 75.297,89.
La Società contribuente ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata ed ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Ha versato in atti memoria e sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese n. 689 del 2017 (della quale meglio si dirà).
L'Agenzia delle Dogane – Direzione regionale Sicilia si è costituita ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 c. 2 TFUE alla CGUE, riferita alle annualità
d'imposta interessate dall'intervento di riforma della L. 208/2015.
Ed infatti, con riguardo alla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale ed alla sentenza della CGUE del 26.02.2020 - pur se queste hanno affermato la illegittimità di alcune parti della normativa anteriore rispetto a quella oggi richiamata dalle parti - le loro statuizioni inerenti la compatibilità della normativa italiana sulle scommesse di cui al D.lgs. 504/98 con il TFUE valgono anche per la normativa in parola.
L'Imposta Unica sulle scommesse, infatti, non costituisce un “tributo armonizzato” a livello europeo: ne consegue che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi, alle aliquote e a quant'altro, possono essere poste esclusivamente dalla legislazione nazionale, a prescindere dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo senza che ciò comporti alcun profilo di contrasto con i principi comunitari in materia fiscale .
La Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 30 giugno 2020, C-723/19 in tema di “rinvio pregiudiziale” ha anche ribadito che il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere.
Il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale gode di una presunzione di rilevanza interna cononere di dimostrazione del collegamento della vicenda contenziosa con il diritto UE.
La Corte di giustizia UE ha anche ritenuto che nell'ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali istituita all'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte.
ll gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 689/17 (depositata il 26 giugno 2027 – cfr. documentazione in atti) ha assolto Nominativo_2 (sotto il profilo penale) “ perché il fatto non sussiste” (cfr. sentenza Tribunale in atti).
Il Tribunale ha, tuttavia, accertato (per quanto qui di interesse) che “ … l'imputato ha operato nel settore delle scommesse a seguito di sub-concessione da potere della Ricorrente_1 …” (cfr. sentenza penale in atti).
2.- La Ricorrente_1 non è titolare di titolo concessorio o autorizzazione per svolgere in Italia attività di raccolta scommesse in sede fisica.
In applicazione della legge n. 133/1999 la raccolta delle scommesse in Italia è esercitata attraverso operatori italiani ed esteri autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a seguito di gara europea e della licenza di polizia della competente Questura
(art. 88 T.U.L.P.S).
Il Legislatore, con le modifiche al D.Lgs. 504/98 (L. 220/2010 e Legge 6 luglio 2011, n. 98), ha previsto che sono soggetti al pagamento dell'Imposta unica tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia, senza distinguere tra chi è autorizzato alla raccolta e quanti operano “abusivamente”.
3.- La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, c. 945, ha disposto che “ … a decorrere dal 1 gennaio 2016 alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'Imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza …”.
La disposizione appena citata va “letta” in combinato con la legge n. 190/2014 (cosi come modificato dalla
L. 208/2015) che, all'art. 1 c. 644, lett. g) prevede che nei confronti delle ricevitorie non collegate al
Totalizzatore nazionale, l'Imposta unica si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2016 “ … su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento …”. 4.- Il concreto svolgimento dell' “attività di raccolta scommesse” è stata riscontrata in sede di accesso come trascritto nel verbale di verifica (atto fidefacente ex art. 2700 c.c.).
Nel verbale in parola vengono descritte le attività di raccolta accertate al momento dell'accesso (cfr. verbale in atti).
5.- Il Legislatore, con riguardo a quanto previsto dall' art. 1, c. 643, della L. n. 190/2014, non ha subordinato la concreta possibilità per gli operatori del circuito illegale di regolarizzare la loro situazione al previo rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS da parte della competente Questura.
Ha, invece, configurato l'adesione alla procedura di emersione quale necessario presupposto per ottenere il predetto titolo abilitativo (cfr. c. 643 disposizione citata).
La lett. d) del medesimo c. 643, infatti, onerava l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a trasmettere alla
Questura territorialmente competente, dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse da parte del titolare del punto di raccolta, le domande di regolarizzazione pervenute, di modo che quest'ultima potesse concedere la prescritta licenza.
Secondo quanto previsto della lett. e) del c. 643, la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'Imposta unica, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi.
6.- L'attività di “gestione delle scommesse” si concretizza nella “raccolta del gioco”: soggetto passivo d'imposta è colui che, anche “per conto terzi”, svolge l'attività di raccolta del gioco: colui che riceve dai giocatori le proposte di scommessa e le somme di denaro costituenti la posta e consegna ai giocatori il documento cartaceo che costituisce titolo legittimante per la riscossione delle eventuali vincite (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018).
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 8757 del 30.03.2021) ha chiarito che “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che
è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio …”.
7.- Ciò che assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'Imposta è l'attività di gestione “effettivamente esercitata”, sulla base delle risultanze del controllo effettuato dagli uffici dell'Agenzia.
Il CTD, in definitiva, esercita un'attività finalizzata alla raccolta delle scommesse tramite un'autonoma organizzazione imprenditoriale: dispone, infatti, dei locali dove si esercita l'attività e provvede alla ricezione delle proposte di scommessa, all'incasso delle somme giocate ed al pagamento delle vincite.
La raccolta del gioco effettuata dal CTD rientra nel presupposto impositivo ed è riconducibile alla gestione per conto terzi.
8.- L'art. 1, D.lgs. n. 504/1998, dispone che “ … La tassa di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, c. 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773…”.
L'art. 3, D.lgs. n. 504/1998 prevede che i soggetti passivi dell'Imposta unica sono coloro i quali “ … gestiscono, anche in concessione, le scommesse…”.
Le citate disposizioni, quindi, individuano il “soggetto passivo” d'imposta in colui che “gestisce le scommesse” di qualsiasi genere e la norma interpretativa chiarisce che l' ”attività di gestione delle scommesse” può essere svolta “per conto proprio o per conto di terzi”.
9.- Le Imposte in parola si applicano anche se l'attività è svolta abusivamente o illecitamente.
La ratio di tale principio è quella di evitare che chi esercita un'attività in modo illegale o irregolare sia fiscalmente avvantaggiato rispetto a chi esercita tale attività in modo legittimo.
Il Legislatore, quindi, assicura la “par condicio” tra gli operatori economici del comparto, legali, illegali ed irregolari con una uniformità di disciplina ai soli fini tributari, per evitare la creazione di sacche di immunità fiscale.
Si richiama (sul tema qui in esame) l'art. 5 del D.lgs. n. 504/1998, il quale prevede a carico del soggetto passivo, nei casi in cui l'imposta evasa sia superiore a 50.000,00 euro, la chiusura dell'esercizio: una sanzione accessoria così gravosa non si spiegherebbe se l'Ordinamento considerasse il solo concessionario (nel senso di soggetto regolarmente munito di titolo concessorio valido per la raccolta di scommesse su rete fisica) quale “soggetto passivo d'imposta”.
10.- Con le nuove concessioni introdotte dal D.L. n. 223/2006 (c.d. “Bersani”), cui si riferisce il regolamento n. 111/2006, si è dato atto che non è solo il Concessionario che gestisce scommesse ma, come per il sistema di scommesse ippiche a quota fissa, anche quello delle scommesse sportive (non ippiche), viene articolato in una filiera di soggetti interdipendenti.
Il Legislatore, nell'indicare come “soggetti passivi” dell'Imposta unica tutti i soggetti coinvolti nella raccolta delle scommesse, aveva già inteso dare un significato specifico al termine “gestire scommesse”, identificandolo con quello di “esercitare attività di raccolta scommesse” che si concretizza nell'accettazione della puntata, a prescindere dal ruolo rivestito all'interno della filiera da ognuno dei soggetti impegnati nell'attività.
L'interpretazione del termine “gestire scommesse” è fornita dall'art. 1, c. 66, lettera a), l. n. 220/2010: il presupposto fondamentale del versamento dell'Imposta unica è costituito dalla “raccolta del gioco”. In definitiva, il soggetto passivo dell'Imposta in parola è colui che effettua la raccolta del gioco, soprattutto quando questa avviene in assenza del collegamento al Totalizzatore nazionale.
Pertanto, l'attività che i c.d. CTD svolgono nei loro esercizi commerciali è quella propria di un punto di raccolta fisico delle scommesse.
L'art. 1, c. 66, l. n. 220/2010, dispone che “ … l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che “soggetto passivo d'imposta” è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'Imposta e delle relative sanzioni …”.
La Corte di legittimità ha chiarito che effettua “attività di gestione” del gioco “ … anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività, collabori tuttavia ad essa, fornendo servizi di vario genere, ad esempio rappresentando i bookmaker stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero …” (Cassazione, Penale Sez. III, Sent. n.5914 del
15.02.2010).
L'attività caratteristica del ”gestore” consiste, quindi, nell'approntare gli strumenti organizzativi, anche tecnologici, indispensabili per garantire la regolare raccolta delle scommesse. Il titolare della ricevitoria, sebbene non partecipi direttamente al rischio derivante dal contratto di scommessa, svolge una attività di “gestione” attraverso la propria organizzazione imprenditoriale (locali, attrezzature, risorse strumentali ed umane).
La previsione della “solidarietà passiva” per l'assolvimento dell'Imposta in esame è contenuta nello stesso art. 1, c. 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010.
La scelta di assoggettare all'Imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della DT per i servizi resi.
11.- L'art. 1, c. 2, lett. b), della l. n. 288/1998 dispone che l'imposta unica sulle scommesse si applica alle
“scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
Il Consiglio di Stato - con la sentenza 4905/2002 – ha chiarito che deve ritenersi “luogo di conclusione” del contratto, quello “ … correlato al momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata, rispetto al quale l'eventuale non accettazione da parte del bookmaker estero non rappresenta che un elemento condizionale di risoluzione del contratto, ma non del suo perfezionamento …”.
L'art. 18, c. 1, del regolamento n. 111/2006 dispone che “…L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco ...”.
Depone in tal senso anche l'art. 1326 c.c., secondo il quale “ … il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte …”.
12.- L' “incertezza sulla interpretazione” deve ritenersi superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano.
L'Imposta unica sulle scommesse è stata istituita con D.lgs. n. 504 del 23 dicembre 1998.
L'art. 1 della disposizioni appena citata prevede che “ … La tassa di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, c. 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 …”.
La disposizione in parola, quindi, prevede che l'esercizio legale dei concorsi pronostici e scommesse debba rispettare la sussistenza di una concessione (c. 27) e della licenza ex art. 88 TULPS e che tale esercizio è assoggettato all'Imposta unica anche nel caso di illegalità derivante da assenza di concessione o di licenza.
Nessuna “incertezza” interpretativa, quindi, può ritenersi sussistente.
13.- La sentenza penale prodotta in atti dal ricorrente (non munita degli estremi di irrevocabilità) non ne afferma l' assoluzione perchè non svolgeva attività di scommesse: ma soltanto perché non sono state ritenute sufficienti le prove raccolte per dimostrarne la colpevolezza.
Il Giudice penale – quindi - ha affermato l'inapplicabilità delle sanzioni penali derivanti da violazioni della normativa amministrativa in contrasto con il Diritto dell'Unione alla Ricorrente_1: tale pronuncia non elide il presupposto impositivo dell'Imposta unica. La Giurisprudenza di vertice ha chiarito (Ordinanza n. n.8757/2021) che “ .. In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia … il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali. Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4bis della l. 13 dicembre 1989 n. 401, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse …”.
Pertanto, non viene meno il presupposto impositivo.
14.- Il comma 926 dell'art.1 della legge n. 208/2015 dispone che nei confronti di quanti esercitano l'attività di che trattasi in assenza di regolare licenza trovano applicazioni le disposizioni di cui alla lettera g) del c.
644: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.
L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”.
15.- Con riguardo ai rapporti successivi al 2010, ossia dal 2011, data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b) della L.220/2010, non sussiste più l' impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria.
La giurisprudenza di vertice (ordinanze nn.5167/2022 e 17005/2022 ha ritenuto che dove una eventuale situazione d'incertezza poteva sussistere fino al 2010, ma dal 2011 in poi con l'entrata in vigore della
L.220/2010 si è sciolto ogni dubbio e quindi non si deve applicare l'esimente dell'obiettiva situazione d'incertezza di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs.n.472/1997.
16.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione lavoro 20 maggio 2020 n. 9309) ha ritenuto che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se eventualmente logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre (conforme, cassazione, sezione II, 29 settembre 2020 n. 20555).
17.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad. plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU. 12 dicembre 2014 n. 26242).
15.- Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di
“corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e
Consiglio di Stato Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le su esposte argomentazioni l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributari di secondo grado della Sicilia, sez. 8, rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA SE La RE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3276/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6
e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13150007224U GIOCHI-LOTTERIE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1887/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 17/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. V, che ha rigettato i ricorsi R.G.R. n. 34/2021 e n. 92/2021, avverso l'Avviso di accertamento n. M13150007224U con il quale l' Agenzia ha determinato nei confronti della predetta Società e dell' obbligato solidale,
Nominativo_2 (titolare dell'omonima impresa individuale “Nominativo_2” con sede con sede a Petralia Soprana), l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n.
504, con le modalità di cui alla L. 220/2010 ('Imposta unica sulle scommesse'), per l'anno 2015, quantificandola complessivamente in € 62.748,24, oltre interessi pari a € 11.813,86 e sanzioni pari a
€ 75.297,89.
La Società contribuente ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata ed ha chiesto – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Ha versato in atti memoria e sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese n. 689 del 2017 (della quale meglio si dirà).
L'Agenzia delle Dogane – Direzione regionale Sicilia si è costituita ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 c. 2 TFUE alla CGUE, riferita alle annualità
d'imposta interessate dall'intervento di riforma della L. 208/2015.
Ed infatti, con riguardo alla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale ed alla sentenza della CGUE del 26.02.2020 - pur se queste hanno affermato la illegittimità di alcune parti della normativa anteriore rispetto a quella oggi richiamata dalle parti - le loro statuizioni inerenti la compatibilità della normativa italiana sulle scommesse di cui al D.lgs. 504/98 con il TFUE valgono anche per la normativa in parola.
L'Imposta Unica sulle scommesse, infatti, non costituisce un “tributo armonizzato” a livello europeo: ne consegue che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi, alle aliquote e a quant'altro, possono essere poste esclusivamente dalla legislazione nazionale, a prescindere dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo senza che ciò comporti alcun profilo di contrasto con i principi comunitari in materia fiscale .
La Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 30 giugno 2020, C-723/19 in tema di “rinvio pregiudiziale” ha anche ribadito che il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere.
Il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale gode di una presunzione di rilevanza interna cononere di dimostrazione del collegamento della vicenda contenziosa con il diritto UE.
La Corte di giustizia UE ha anche ritenuto che nell'ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali istituita all'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte.
ll gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 689/17 (depositata il 26 giugno 2027 – cfr. documentazione in atti) ha assolto Nominativo_2 (sotto il profilo penale) “ perché il fatto non sussiste” (cfr. sentenza Tribunale in atti).
Il Tribunale ha, tuttavia, accertato (per quanto qui di interesse) che “ … l'imputato ha operato nel settore delle scommesse a seguito di sub-concessione da potere della Ricorrente_1 …” (cfr. sentenza penale in atti).
2.- La Ricorrente_1 non è titolare di titolo concessorio o autorizzazione per svolgere in Italia attività di raccolta scommesse in sede fisica.
In applicazione della legge n. 133/1999 la raccolta delle scommesse in Italia è esercitata attraverso operatori italiani ed esteri autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a seguito di gara europea e della licenza di polizia della competente Questura
(art. 88 T.U.L.P.S).
Il Legislatore, con le modifiche al D.Lgs. 504/98 (L. 220/2010 e Legge 6 luglio 2011, n. 98), ha previsto che sono soggetti al pagamento dell'Imposta unica tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia, senza distinguere tra chi è autorizzato alla raccolta e quanti operano “abusivamente”.
3.- La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, c. 945, ha disposto che “ … a decorrere dal 1 gennaio 2016 alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'Imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza …”.
La disposizione appena citata va “letta” in combinato con la legge n. 190/2014 (cosi come modificato dalla
L. 208/2015) che, all'art. 1 c. 644, lett. g) prevede che nei confronti delle ricevitorie non collegate al
Totalizzatore nazionale, l'Imposta unica si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2016 “ … su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento …”. 4.- Il concreto svolgimento dell' “attività di raccolta scommesse” è stata riscontrata in sede di accesso come trascritto nel verbale di verifica (atto fidefacente ex art. 2700 c.c.).
Nel verbale in parola vengono descritte le attività di raccolta accertate al momento dell'accesso (cfr. verbale in atti).
5.- Il Legislatore, con riguardo a quanto previsto dall' art. 1, c. 643, della L. n. 190/2014, non ha subordinato la concreta possibilità per gli operatori del circuito illegale di regolarizzare la loro situazione al previo rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS da parte della competente Questura.
Ha, invece, configurato l'adesione alla procedura di emersione quale necessario presupposto per ottenere il predetto titolo abilitativo (cfr. c. 643 disposizione citata).
La lett. d) del medesimo c. 643, infatti, onerava l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a trasmettere alla
Questura territorialmente competente, dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse da parte del titolare del punto di raccolta, le domande di regolarizzazione pervenute, di modo che quest'ultima potesse concedere la prescritta licenza.
Secondo quanto previsto della lett. e) del c. 643, la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'Imposta unica, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi.
6.- L'attività di “gestione delle scommesse” si concretizza nella “raccolta del gioco”: soggetto passivo d'imposta è colui che, anche “per conto terzi”, svolge l'attività di raccolta del gioco: colui che riceve dai giocatori le proposte di scommessa e le somme di denaro costituenti la posta e consegna ai giocatori il documento cartaceo che costituisce titolo legittimante per la riscossione delle eventuali vincite (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018).
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 8757 del 30.03.2021) ha chiarito che “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che
è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio …”.
7.- Ciò che assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'Imposta è l'attività di gestione “effettivamente esercitata”, sulla base delle risultanze del controllo effettuato dagli uffici dell'Agenzia.
Il CTD, in definitiva, esercita un'attività finalizzata alla raccolta delle scommesse tramite un'autonoma organizzazione imprenditoriale: dispone, infatti, dei locali dove si esercita l'attività e provvede alla ricezione delle proposte di scommessa, all'incasso delle somme giocate ed al pagamento delle vincite.
La raccolta del gioco effettuata dal CTD rientra nel presupposto impositivo ed è riconducibile alla gestione per conto terzi.
8.- L'art. 1, D.lgs. n. 504/1998, dispone che “ … La tassa di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, c. 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773…”.
L'art. 3, D.lgs. n. 504/1998 prevede che i soggetti passivi dell'Imposta unica sono coloro i quali “ … gestiscono, anche in concessione, le scommesse…”.
Le citate disposizioni, quindi, individuano il “soggetto passivo” d'imposta in colui che “gestisce le scommesse” di qualsiasi genere e la norma interpretativa chiarisce che l' ”attività di gestione delle scommesse” può essere svolta “per conto proprio o per conto di terzi”.
9.- Le Imposte in parola si applicano anche se l'attività è svolta abusivamente o illecitamente.
La ratio di tale principio è quella di evitare che chi esercita un'attività in modo illegale o irregolare sia fiscalmente avvantaggiato rispetto a chi esercita tale attività in modo legittimo.
Il Legislatore, quindi, assicura la “par condicio” tra gli operatori economici del comparto, legali, illegali ed irregolari con una uniformità di disciplina ai soli fini tributari, per evitare la creazione di sacche di immunità fiscale.
Si richiama (sul tema qui in esame) l'art. 5 del D.lgs. n. 504/1998, il quale prevede a carico del soggetto passivo, nei casi in cui l'imposta evasa sia superiore a 50.000,00 euro, la chiusura dell'esercizio: una sanzione accessoria così gravosa non si spiegherebbe se l'Ordinamento considerasse il solo concessionario (nel senso di soggetto regolarmente munito di titolo concessorio valido per la raccolta di scommesse su rete fisica) quale “soggetto passivo d'imposta”.
10.- Con le nuove concessioni introdotte dal D.L. n. 223/2006 (c.d. “Bersani”), cui si riferisce il regolamento n. 111/2006, si è dato atto che non è solo il Concessionario che gestisce scommesse ma, come per il sistema di scommesse ippiche a quota fissa, anche quello delle scommesse sportive (non ippiche), viene articolato in una filiera di soggetti interdipendenti.
Il Legislatore, nell'indicare come “soggetti passivi” dell'Imposta unica tutti i soggetti coinvolti nella raccolta delle scommesse, aveva già inteso dare un significato specifico al termine “gestire scommesse”, identificandolo con quello di “esercitare attività di raccolta scommesse” che si concretizza nell'accettazione della puntata, a prescindere dal ruolo rivestito all'interno della filiera da ognuno dei soggetti impegnati nell'attività.
L'interpretazione del termine “gestire scommesse” è fornita dall'art. 1, c. 66, lettera a), l. n. 220/2010: il presupposto fondamentale del versamento dell'Imposta unica è costituito dalla “raccolta del gioco”. In definitiva, il soggetto passivo dell'Imposta in parola è colui che effettua la raccolta del gioco, soprattutto quando questa avviene in assenza del collegamento al Totalizzatore nazionale.
Pertanto, l'attività che i c.d. CTD svolgono nei loro esercizi commerciali è quella propria di un punto di raccolta fisico delle scommesse.
L'art. 1, c. 66, l. n. 220/2010, dispone che “ … l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che “soggetto passivo d'imposta” è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'Imposta e delle relative sanzioni …”.
La Corte di legittimità ha chiarito che effettua “attività di gestione” del gioco “ … anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività, collabori tuttavia ad essa, fornendo servizi di vario genere, ad esempio rappresentando i bookmaker stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero …” (Cassazione, Penale Sez. III, Sent. n.5914 del
15.02.2010).
L'attività caratteristica del ”gestore” consiste, quindi, nell'approntare gli strumenti organizzativi, anche tecnologici, indispensabili per garantire la regolare raccolta delle scommesse. Il titolare della ricevitoria, sebbene non partecipi direttamente al rischio derivante dal contratto di scommessa, svolge una attività di “gestione” attraverso la propria organizzazione imprenditoriale (locali, attrezzature, risorse strumentali ed umane).
La previsione della “solidarietà passiva” per l'assolvimento dell'Imposta in esame è contenuta nello stesso art. 1, c. 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010.
La scelta di assoggettare all'Imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della DT per i servizi resi.
11.- L'art. 1, c. 2, lett. b), della l. n. 288/1998 dispone che l'imposta unica sulle scommesse si applica alle
“scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
Il Consiglio di Stato - con la sentenza 4905/2002 – ha chiarito che deve ritenersi “luogo di conclusione” del contratto, quello “ … correlato al momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata, rispetto al quale l'eventuale non accettazione da parte del bookmaker estero non rappresenta che un elemento condizionale di risoluzione del contratto, ma non del suo perfezionamento …”.
L'art. 18, c. 1, del regolamento n. 111/2006 dispone che “…L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco ...”.
Depone in tal senso anche l'art. 1326 c.c., secondo il quale “ … il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte …”.
12.- L' “incertezza sulla interpretazione” deve ritenersi superata dalla mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano.
L'Imposta unica sulle scommesse è stata istituita con D.lgs. n. 504 del 23 dicembre 1998.
L'art. 1 della disposizioni appena citata prevede che “ … La tassa di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di Imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, c. 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 …”.
La disposizione in parola, quindi, prevede che l'esercizio legale dei concorsi pronostici e scommesse debba rispettare la sussistenza di una concessione (c. 27) e della licenza ex art. 88 TULPS e che tale esercizio è assoggettato all'Imposta unica anche nel caso di illegalità derivante da assenza di concessione o di licenza.
Nessuna “incertezza” interpretativa, quindi, può ritenersi sussistente.
13.- La sentenza penale prodotta in atti dal ricorrente (non munita degli estremi di irrevocabilità) non ne afferma l' assoluzione perchè non svolgeva attività di scommesse: ma soltanto perché non sono state ritenute sufficienti le prove raccolte per dimostrarne la colpevolezza.
Il Giudice penale – quindi - ha affermato l'inapplicabilità delle sanzioni penali derivanti da violazioni della normativa amministrativa in contrasto con il Diritto dell'Unione alla Ricorrente_1: tale pronuncia non elide il presupposto impositivo dell'Imposta unica. La Giurisprudenza di vertice ha chiarito (Ordinanza n. n.8757/2021) che “ .. In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia … il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali. Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4bis della l. 13 dicembre 1989 n. 401, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse …”.
Pertanto, non viene meno il presupposto impositivo.
14.- Il comma 926 dell'art.1 della legge n. 208/2015 dispone che nei confronti di quanti esercitano l'attività di che trattasi in assenza di regolare licenza trovano applicazioni le disposizioni di cui alla lettera g) del c.
644: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.
L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”.
15.- Con riguardo ai rapporti successivi al 2010, ossia dal 2011, data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b) della L.220/2010, non sussiste più l' impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria.
La giurisprudenza di vertice (ordinanze nn.5167/2022 e 17005/2022 ha ritenuto che dove una eventuale situazione d'incertezza poteva sussistere fino al 2010, ma dal 2011 in poi con l'entrata in vigore della
L.220/2010 si è sciolto ogni dubbio e quindi non si deve applicare l'esimente dell'obiettiva situazione d'incertezza di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs.n.472/1997.
16.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione lavoro 20 maggio 2020 n. 9309) ha ritenuto che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se eventualmente logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre (conforme, cassazione, sezione II, 29 settembre 2020 n. 20555).
17.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad. plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU. 12 dicembre 2014 n. 26242).
15.- Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di
“corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e
Consiglio di Stato Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le su esposte argomentazioni l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributari di secondo grado della Sicilia, sez. 8, rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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