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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3105/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3105/2021 promossa da:
C.F. : ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CARLO S. OCCHIPINTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Ragusa, via A. Majorana n. 48;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
GIOVANNI BURRAFATO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del medesimo sito in Vittoria, Via Como n.110
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di Vittoria n. 247/2021, pubblicata l'1.06.2021 (n.
1313/2019 RG).
Citazione in appello notificata il 6.9.2021
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
- preliminarmente accogliere l'eccezione d'incompetenza per valore e quindi decidere la causa ad istruttoria piena.
- Quindi dichiarare in ogni caso la sentenza impugnata nulla per quanto esposto nel primo motivo di appello e quindi rinnovare interamente l'istruttoria.
- Quindi, in ogni ipotesi considerata nel merito rigettare in toto e definitivamente tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto ed in accoglimento dei motivi d'appello spiegati. In ogni ipotesi, anche per il caso di accoglimento delle avverse domande nel merito, revocare comunque il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per originario difetto dei presupposti per la sua emissione e pagina 1 di 6 con ogni conseguente statuizione e revocare e riformare la statuizione impugnata ove ha condannato l'odierna appellante per lite temeraria non ricorrendone minimamente i presupposti né esistendo motivazione in proposito.
- Condannare altresì controparte alla restituzione delle somme ad essa pagate con animo di rivalsa in esecuzione del decreto ingiuntivo (€. 321,50 oltre accessori) e della sentenza di primo grado (€. 450,00 oltre rimborso forfettario e accessori ed €. 200,00 per lite temeraria) e dell'atto di precetto, per come da giustificati alligandi, salvi maggiori somme. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
- preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 cpc;
- dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc il presente appello, poiché non ha ragionevole probabilità di essere accolto, per come in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'atto di appello poiché redatto in violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e del giusto processo;
- dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande proposte da nell'atto di citazione CP_1 in appello poiché nuove;
- nel merito, rigettare in toto il proposto appello, confermando la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento dei compensi e spese legali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 attesa la temerarietà della lite sin dal precedente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato entro i termini di legge, spiegava Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2019 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria l'8.11.2019 nell'ambito del giudizio n.1313/2019 R.G., con cui le era stato ingiunto di consegnare - senza dilazione- nei confronti di copia del contratto di fornitura di energia Controparte_2 elettrica stipulato tra le parti, riportante il codice POD IT001E96923853, numero cliente 642044908 nonché modulo di adesione “Enel Tutto OK casa”.
Preliminarmente, l'opponente rilevava l'incompetenza per valore del giudice di pace di Vittoria in applicazione dell'art. 9 c.p.c., non essendo esso competente per le controversie aventi valore indeterminabile, quale quelle aventi ad oggetto un facere consistente nella consegna di specifici documenti.
L'opponente, inoltre, contestava il diritto vantato da a ricevere copia del contratto di CP_2 fornitura in quanto il medesimo ne era già in possesso essendogli stato consegnato in data 13/07/2017 allorquando lo stesso aveva stipulato, tramite "Punto Enel" gestito da Domo Solutions s.r.l., contratto contraddistinto da codice EK1967850, per una fornitura elettrica e gas sita in via CASE ROSSE n. 2/e di Vittoria. Tale richiesta, non consistendo in un mero obbligo di consegna, ma in un obbligo di facere - avente ad oggetto la copia di un documento non già preesistente ma di nuova creazione- non poteva ricevere tutela in sede monitoria.
Ed ancora. A sostegno della tesi secondo la quale il era già in possesso del documento in CP_2 oggetto, rilevava che quest'ultimo aveva sottoscritto specifica dichiarazione con cui affermava di aver ricevuto copia dello stesso e ciò anche in relazione al contratto contraddistinto da codice C.F._3 sottoscritto in data 18/07/2018, allorchè l'opposto aveva aderito all'ulteriore offerta Parte_1
per lo stesso POD. Nella citata occasione, avendo ricevuto plico contrattuale contenente una
[...]
pagina 2 di 6 copia, il l'aveva rinviata sottoscritta in uno a copia del suo documento di identità a mezzo CP_2 raccomandata n. 15309963876-8 del 21/8/2018.
Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta, l'opposto, il quale chiedeva di dichiarare infondata l'opposizione proposta da e di ritenere temeraria la lite con Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti. Al riguardo, preliminarmente, deduceva la competenza del Giudice di Pace adito in applicazione del criterio del valore, precisando che la richiesta di consegna di copia del contratto era legittima in quanto correlata alla sussistenza in capo ad esso di un diritto sostanziale.
Istruita documentalmente, la causa veniva definita dal giudice di pace di Vittoria con la sentenza n.
247/2021 dell'1.06.2021, mediante la quale veniva rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 485/2019, condannando a corrispondere all'opposto la somma di euro Controparte_1
200,00 quale danno liquidato per lite temeraria oltra alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in complessivi € 450,00 per compensi difensivi oltre CPA, IVA e rimborso spese CP_2 generali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, deducendo i seguenti motivi: Controparte_1
1) Omessa ed errata applicazione degli artt. 7, 9 e collegati del codice di rito civile ed errore nel rigetto dell'eccezione d'incompetenza per valore. Errata motivazione sul punto.
2) Nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione. Violazione dell'art. 132, 2° comma, n.4, c.p.c., nonché del sesto comma dell'art. 111 della Costituzione, sia in riferimento all'intera statuizione che ai singoli capi e punti della parte motiva e decisionale.
3) Omessa ed errata motivazione e delibazione sull'esistenza del diritto preteso da parte appellata ad ottenere copia del contratto. Violazione di disposizioni del Codice del Consumo (art. 5 e 50). Errata applicazione del disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. Errata motivazione in proposito. -
4) Omesso esame di circostanze di fatto emerse in istruttoria. Violazione degli art. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c. Omessa motivazione sul punto.
5) Omessa motivazione e delibazione sul difetto d'interesse e sulla eventuale cessazione della materia del contendere.
6) Mancata delibazione e statuizione sulle eccezioni relative all'ammissibilità della procedura monitoria. Omessa ed errata applicazione degli artt. 633 e segg. del codice di rito civile e degli articoli 1183, 1184 e 1185 del codice civile. Omessa motivazione.
7) Errata applicazione dell'art. 96 c.p.c. Errata ed omessa motivazione sul punto.
8) Errata condanna alle spese di lite.
Si costituiva in appello, con comparsa di costituzione depositata in data 04.06.2021, CP_2
, il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339
[...]
c.p.c., essendo stato definito secondo equità nonostante la controversia avesse un valore inferiore a € 1.000,00. Inoltre, rilevava che l'atto di appello -così come formulato- risultava in violazione dei principi di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo, oltre a contenere domande nuove inammissibili. In ordine alla richiesta di consegna della copia del contratto, l'appellato rappresentava ex art. 11 del Codice di Condotta Commerciale delibera AEEG 105/2006, la piena legittimità di quanto richiesto, non avendo mai ricevuto alcun documento.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, l'appello proposto da risulta fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni con cui parte convenuta chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., per violazione del principio pagina 3 di 6 di sinteticità e chiarezza degli atti di parte, nonché per violazione dell'art 345 c.p.c. Con riguardo alla violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. va osservato che il Giudice di prime cure non ha pronunciato secondo equità -nonostante il valore dichiarato dell'attore sia inferiore a € 1.100,00- considerato che la decisione secondo equità è preclusa nelle controversie aventi ad oggetto rapporti negoziali conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., per espressa previsione dell'art. 113 c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “che ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. nei giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1.100 (Cass. n. 4436/2007).
Nel caso di specie, oggetto della controversia è proprio la conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica, ossia un rapporto negoziale riconducibile alla disciplina di cui all'art 1342 c.c., fattispecie che preclude, per espressa previsione normativa, la pronuncia secondo equità.
In ordine, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello, definito dall'appellata prolisso e sovrabbondante, per violazione del principio di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni , rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità” (Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante la riproposizione di stralci di atti processuali
e documenti, con la quale il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito). La Suprema Corte, dunque, ritiene applicabile anche al processo civile l'art. 3, comma 2, del c.p.a. ove l'atto a causa della sua prolissità non consenta al Giudice di individuare in maniera chiara i punti della sentenza oggetto di gravame o, più in generale, le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle ragioni della parte. Inoltre, il suddetto principio di sinteticità è contemplato dall'art 16- bis comma 9-octies del D.L. n. 179/2012 che, pur essendo una legge speciale, ha applicazione e portata generale in quanto sancisce che “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (Cass. n. 21297/2016). Inoltre, sempre la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile se non è chiaro e sintetico circa i fatti e le categorie sui quali si vuole che venga deciso (Cass. n. 8425/2020).
In applicazione del principio suesposto ne consegue che, anche se nel caso di specie l'atto introduttivo risulta sovrabbondante rispetto al tenore delle motivazioni rese nella sentenza impugnata, lo stesso propone comunque censure chiare ed intellegibili.
Inoltre, priva di fondamento è l'eccezione con cui l'appellato lamenta (genericamente) la formulazione di nuove domande nell'atto di appello, in quanto da un raffronto degli atti di causa non si ravvisa la proposizione di domande nuove.
Va poi confermata la competenza per materia e valore del giudice di pace, ex art. 7 e 14 cpc, trattandosi dell'obbligo di consegna di cose mobili, di valore dichiarato dall'attore non superiore ad € 1.000,00.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha deciso la controversia richiamandosi al principio generale in base al quale la pretesa del cliente alla consegna della documentazione è un diritto autonomo che, pur derivando dal pagina 4 di 6 contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Il primo giudice ha quindi deciso la controversia in base al principio astratto e incontroverso del diritto del consumatore a ricevere copia del contratto.
Ma così facendo non si è confrontato con le eccezioni specificamente rivolte dall'opponente, in base alle quali, al momento della stipula del contratto, aveva effettivamente ricevuto la relativa CP_2 documentazione.
L'appellato ha dedotto, in sede monitoria, di avere interesse a ricevere copia del contratto CP_2 di somministrazione (deducendo di non averlo mai prima ricevuto, non di averlo smarrito) per conoscere il contenuto delle clausole ivi contenute che, essendo state predisposte unilateralmente dalla società, risultavano prive di negoziazione, e ciò in seguito al danneggiamento per uno sbalzo di tensione del cancello di sua proprietà.
In sede di opposizione ha specificamente dedotto che, come risultava dagli archivi, Controparte_1 il signor con numero cliente e POD sopracitati, il 13/07/2017 aveva stipulato Controparte_2 tramite "Punto Enel" gestito da Domo Solutions s.r.l. sito in piazza dei Martiri della Libertà n. 48 di
Vittoria, contratto, contraddistinto da codice EK1967850, per una fornitura elettrica e gas sita in via
CASE ROSSE n. 2/e di Vittoria;
che nel modulo contrattuale che allegava lo stesso aveva CP_2 sottoscritto specificatamente dichiarazione con cui affermava: "di aver ricevuto ampia illustrazione dei servizi e di aver letto e visionato le informazioni precontrattuali, allegate al Contratto, già illustrate dall'incaricato alla vendita;
il presente Modulo di adesione e le Condizioni Generali di Contratto allegate allo stesso (E-5-2017) e di aver altresì ricevuto copia del Modulo tipo per l'esercizio del diritto di ripensamento e delle condizioni di assicurazione."
Ancora, rilevava la circostanza secondo la quale il fosse già in Controparte_1 CP_2 possesso del modulo contrattuale -e ciò sin dalla stipula del contratto - atteso che il suo difensore di fiducia, già in data 18.7.2019, aveva inviato la richiesta risarcitoria esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo anche alla compagnia assicuratrice (cfr. pag. 3 e 59 doc. Controparte_3
“fascicolo di parte opposizione” allegato alla comparsa responsiva); posto che il riferimento a siffatta assicurazione è, unicamente, contenuto nel modulo di adesione Enel Tutto Ok Casa, sezione “Enel tutto ok impianto”, si deve ritenere che sia l'opposto che il suo difensore con molta probabilità avevano letto e conosciuto pienamente il contenuto del contratto in questione, in quanto solamente la visione di tale documento poteva comportarne la conoscenza da parte di entrambi.
Ciò premesso, si deve ritenere che l'opposto abbia ricevuto a suo tempo la copia del contratto che ci occupa.
In ogni caso, trattandosi di un contratto negoziato non già a distanza, ma presso un “Punto Enel” fisico sito in Vittoria (RG), si deve ritenere che, anche qualora il documento in oggetto non fosse stato immediatamente consegnato brevi manu al quest'ultimo era comunque nella possibilità di CP_2 rivolgersi ad esso per ottenere una ulteriore copia fotostatica.
A ciò si aggiunga che alla data dell'evento dannoso, verificatosi in data 15.05.2019, sul medesimo Parte
era già attiva la nuova offerta commerciale ” sottoscritta dall'appellato in data Parte_1 18.07.2018 ed in relazione alla quale – anche in questo caso- ha dato prova della Controparte_1 conoscenza del relativo contenuto da parte dell'appellato. Il infatti, ha ricevuto a CP_2 domicilio ed in duplice copia il contratto contraddistinto da codice unitamente alla Numero_1 documentazione di corredo da restituire firmata e per la quale esso ha provveduto a mezzo P raccomandata n. 15309963876-8 inviata 21.8.2018.
Anche siffatta deduzione risulta documentalmente provata, ma non è stata oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure che, dunque, non ha considerato il possesso dell'ulteriore documento contrattuale da parte dell'opposto. pagina 5 di 6 Per tutto quanto sopra, l'appello va conseguentemente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 884/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 247/2021, pubblicata l'1.06.2021 (n. 1543/2021 R.G.), REVOCA il decreto ingiuntivo n. 485/2019 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria l'8.11.2019 (n. 1313/2019 R.G.) con contestuale restituzione degli importi già corrisposti da all'appellato; Controparte_1
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 liquidate, per il giudizio di primo grado, nella somma di complessivi € 200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e, per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 350,00, comprensivi di esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 09/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3105/2021 promossa da:
C.F. : ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CARLO S. OCCHIPINTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Ragusa, via A. Majorana n. 48;
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
GIOVANNI BURRAFATO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del medesimo sito in Vittoria, Via Como n.110
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di Vittoria n. 247/2021, pubblicata l'1.06.2021 (n.
1313/2019 RG).
Citazione in appello notificata il 6.9.2021
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
- preliminarmente accogliere l'eccezione d'incompetenza per valore e quindi decidere la causa ad istruttoria piena.
- Quindi dichiarare in ogni caso la sentenza impugnata nulla per quanto esposto nel primo motivo di appello e quindi rinnovare interamente l'istruttoria.
- Quindi, in ogni ipotesi considerata nel merito rigettare in toto e definitivamente tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto ed in accoglimento dei motivi d'appello spiegati. In ogni ipotesi, anche per il caso di accoglimento delle avverse domande nel merito, revocare comunque il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per originario difetto dei presupposti per la sua emissione e pagina 1 di 6 con ogni conseguente statuizione e revocare e riformare la statuizione impugnata ove ha condannato l'odierna appellante per lite temeraria non ricorrendone minimamente i presupposti né esistendo motivazione in proposito.
- Condannare altresì controparte alla restituzione delle somme ad essa pagate con animo di rivalsa in esecuzione del decreto ingiuntivo (€. 321,50 oltre accessori) e della sentenza di primo grado (€. 450,00 oltre rimborso forfettario e accessori ed €. 200,00 per lite temeraria) e dell'atto di precetto, per come da giustificati alligandi, salvi maggiori somme. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
- preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 339 cpc;
- dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc il presente appello, poiché non ha ragionevole probabilità di essere accolto, per come in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'atto di appello poiché redatto in violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e del giusto processo;
- dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. le domande proposte da nell'atto di citazione CP_1 in appello poiché nuove;
- nel merito, rigettare in toto il proposto appello, confermando la sentenza impugnata;
- condannare al pagamento dei compensi e spese legali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 attesa la temerarietà della lite sin dal precedente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato entro i termini di legge, spiegava Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2019 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria l'8.11.2019 nell'ambito del giudizio n.1313/2019 R.G., con cui le era stato ingiunto di consegnare - senza dilazione- nei confronti di copia del contratto di fornitura di energia Controparte_2 elettrica stipulato tra le parti, riportante il codice POD IT001E96923853, numero cliente 642044908 nonché modulo di adesione “Enel Tutto OK casa”.
Preliminarmente, l'opponente rilevava l'incompetenza per valore del giudice di pace di Vittoria in applicazione dell'art. 9 c.p.c., non essendo esso competente per le controversie aventi valore indeterminabile, quale quelle aventi ad oggetto un facere consistente nella consegna di specifici documenti.
L'opponente, inoltre, contestava il diritto vantato da a ricevere copia del contratto di CP_2 fornitura in quanto il medesimo ne era già in possesso essendogli stato consegnato in data 13/07/2017 allorquando lo stesso aveva stipulato, tramite "Punto Enel" gestito da Domo Solutions s.r.l., contratto contraddistinto da codice EK1967850, per una fornitura elettrica e gas sita in via CASE ROSSE n. 2/e di Vittoria. Tale richiesta, non consistendo in un mero obbligo di consegna, ma in un obbligo di facere - avente ad oggetto la copia di un documento non già preesistente ma di nuova creazione- non poteva ricevere tutela in sede monitoria.
Ed ancora. A sostegno della tesi secondo la quale il era già in possesso del documento in CP_2 oggetto, rilevava che quest'ultimo aveva sottoscritto specifica dichiarazione con cui affermava di aver ricevuto copia dello stesso e ciò anche in relazione al contratto contraddistinto da codice C.F._3 sottoscritto in data 18/07/2018, allorchè l'opposto aveva aderito all'ulteriore offerta Parte_1
per lo stesso POD. Nella citata occasione, avendo ricevuto plico contrattuale contenente una
[...]
pagina 2 di 6 copia, il l'aveva rinviata sottoscritta in uno a copia del suo documento di identità a mezzo CP_2 raccomandata n. 15309963876-8 del 21/8/2018.
Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta, l'opposto, il quale chiedeva di dichiarare infondata l'opposizione proposta da e di ritenere temeraria la lite con Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti. Al riguardo, preliminarmente, deduceva la competenza del Giudice di Pace adito in applicazione del criterio del valore, precisando che la richiesta di consegna di copia del contratto era legittima in quanto correlata alla sussistenza in capo ad esso di un diritto sostanziale.
Istruita documentalmente, la causa veniva definita dal giudice di pace di Vittoria con la sentenza n.
247/2021 dell'1.06.2021, mediante la quale veniva rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 485/2019, condannando a corrispondere all'opposto la somma di euro Controparte_1
200,00 quale danno liquidato per lite temeraria oltra alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in complessivi € 450,00 per compensi difensivi oltre CPA, IVA e rimborso spese CP_2 generali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, deducendo i seguenti motivi: Controparte_1
1) Omessa ed errata applicazione degli artt. 7, 9 e collegati del codice di rito civile ed errore nel rigetto dell'eccezione d'incompetenza per valore. Errata motivazione sul punto.
2) Nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione. Violazione dell'art. 132, 2° comma, n.4, c.p.c., nonché del sesto comma dell'art. 111 della Costituzione, sia in riferimento all'intera statuizione che ai singoli capi e punti della parte motiva e decisionale.
3) Omessa ed errata motivazione e delibazione sull'esistenza del diritto preteso da parte appellata ad ottenere copia del contratto. Violazione di disposizioni del Codice del Consumo (art. 5 e 50). Errata applicazione del disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. Errata motivazione in proposito. -
4) Omesso esame di circostanze di fatto emerse in istruttoria. Violazione degli art. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c. Omessa motivazione sul punto.
5) Omessa motivazione e delibazione sul difetto d'interesse e sulla eventuale cessazione della materia del contendere.
6) Mancata delibazione e statuizione sulle eccezioni relative all'ammissibilità della procedura monitoria. Omessa ed errata applicazione degli artt. 633 e segg. del codice di rito civile e degli articoli 1183, 1184 e 1185 del codice civile. Omessa motivazione.
7) Errata applicazione dell'art. 96 c.p.c. Errata ed omessa motivazione sul punto.
8) Errata condanna alle spese di lite.
Si costituiva in appello, con comparsa di costituzione depositata in data 04.06.2021, CP_2
, il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339
[...]
c.p.c., essendo stato definito secondo equità nonostante la controversia avesse un valore inferiore a € 1.000,00. Inoltre, rilevava che l'atto di appello -così come formulato- risultava in violazione dei principi di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo, oltre a contenere domande nuove inammissibili. In ordine alla richiesta di consegna della copia del contratto, l'appellato rappresentava ex art. 11 del Codice di Condotta Commerciale delibera AEEG 105/2006, la piena legittimità di quanto richiesto, non avendo mai ricevuto alcun documento.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, l'appello proposto da risulta fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni con cui parte convenuta chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., per violazione del principio pagina 3 di 6 di sinteticità e chiarezza degli atti di parte, nonché per violazione dell'art 345 c.p.c. Con riguardo alla violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. va osservato che il Giudice di prime cure non ha pronunciato secondo equità -nonostante il valore dichiarato dell'attore sia inferiore a € 1.100,00- considerato che la decisione secondo equità è preclusa nelle controversie aventi ad oggetto rapporti negoziali conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., per espressa previsione dell'art. 113 c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato “che ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. nei giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003, il giudice di pace non giudica secondo equità anche quando il valore della controversia sia inferiore ad euro 1.100 (Cass. n. 4436/2007).
Nel caso di specie, oggetto della controversia è proprio la conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica, ossia un rapporto negoziale riconducibile alla disciplina di cui all'art 1342 c.c., fattispecie che preclude, per espressa previsione normativa, la pronuncia secondo equità.
In ordine, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello, definito dall'appellata prolisso e sovrabbondante, per violazione del principio di sinteticità, chiarezza degli atti di parte e del giusto processo si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni , rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità” (Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante la riproposizione di stralci di atti processuali
e documenti, con la quale il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito). La Suprema Corte, dunque, ritiene applicabile anche al processo civile l'art. 3, comma 2, del c.p.a. ove l'atto a causa della sua prolissità non consenta al Giudice di individuare in maniera chiara i punti della sentenza oggetto di gravame o, più in generale, le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle ragioni della parte. Inoltre, il suddetto principio di sinteticità è contemplato dall'art 16- bis comma 9-octies del D.L. n. 179/2012 che, pur essendo una legge speciale, ha applicazione e portata generale in quanto sancisce che “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (Cass. n. 21297/2016). Inoltre, sempre la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile se non è chiaro e sintetico circa i fatti e le categorie sui quali si vuole che venga deciso (Cass. n. 8425/2020).
In applicazione del principio suesposto ne consegue che, anche se nel caso di specie l'atto introduttivo risulta sovrabbondante rispetto al tenore delle motivazioni rese nella sentenza impugnata, lo stesso propone comunque censure chiare ed intellegibili.
Inoltre, priva di fondamento è l'eccezione con cui l'appellato lamenta (genericamente) la formulazione di nuove domande nell'atto di appello, in quanto da un raffronto degli atti di causa non si ravvisa la proposizione di domande nuove.
Va poi confermata la competenza per materia e valore del giudice di pace, ex art. 7 e 14 cpc, trattandosi dell'obbligo di consegna di cose mobili, di valore dichiarato dall'attore non superiore ad € 1.000,00.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha deciso la controversia richiamandosi al principio generale in base al quale la pretesa del cliente alla consegna della documentazione è un diritto autonomo che, pur derivando dal pagina 4 di 6 contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Il primo giudice ha quindi deciso la controversia in base al principio astratto e incontroverso del diritto del consumatore a ricevere copia del contratto.
Ma così facendo non si è confrontato con le eccezioni specificamente rivolte dall'opponente, in base alle quali, al momento della stipula del contratto, aveva effettivamente ricevuto la relativa CP_2 documentazione.
L'appellato ha dedotto, in sede monitoria, di avere interesse a ricevere copia del contratto CP_2 di somministrazione (deducendo di non averlo mai prima ricevuto, non di averlo smarrito) per conoscere il contenuto delle clausole ivi contenute che, essendo state predisposte unilateralmente dalla società, risultavano prive di negoziazione, e ciò in seguito al danneggiamento per uno sbalzo di tensione del cancello di sua proprietà.
In sede di opposizione ha specificamente dedotto che, come risultava dagli archivi, Controparte_1 il signor con numero cliente e POD sopracitati, il 13/07/2017 aveva stipulato Controparte_2 tramite "Punto Enel" gestito da Domo Solutions s.r.l. sito in piazza dei Martiri della Libertà n. 48 di
Vittoria, contratto, contraddistinto da codice EK1967850, per una fornitura elettrica e gas sita in via
CASE ROSSE n. 2/e di Vittoria;
che nel modulo contrattuale che allegava lo stesso aveva CP_2 sottoscritto specificatamente dichiarazione con cui affermava: "di aver ricevuto ampia illustrazione dei servizi e di aver letto e visionato le informazioni precontrattuali, allegate al Contratto, già illustrate dall'incaricato alla vendita;
il presente Modulo di adesione e le Condizioni Generali di Contratto allegate allo stesso (E-5-2017) e di aver altresì ricevuto copia del Modulo tipo per l'esercizio del diritto di ripensamento e delle condizioni di assicurazione."
Ancora, rilevava la circostanza secondo la quale il fosse già in Controparte_1 CP_2 possesso del modulo contrattuale -e ciò sin dalla stipula del contratto - atteso che il suo difensore di fiducia, già in data 18.7.2019, aveva inviato la richiesta risarcitoria esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo anche alla compagnia assicuratrice (cfr. pag. 3 e 59 doc. Controparte_3
“fascicolo di parte opposizione” allegato alla comparsa responsiva); posto che il riferimento a siffatta assicurazione è, unicamente, contenuto nel modulo di adesione Enel Tutto Ok Casa, sezione “Enel tutto ok impianto”, si deve ritenere che sia l'opposto che il suo difensore con molta probabilità avevano letto e conosciuto pienamente il contenuto del contratto in questione, in quanto solamente la visione di tale documento poteva comportarne la conoscenza da parte di entrambi.
Ciò premesso, si deve ritenere che l'opposto abbia ricevuto a suo tempo la copia del contratto che ci occupa.
In ogni caso, trattandosi di un contratto negoziato non già a distanza, ma presso un “Punto Enel” fisico sito in Vittoria (RG), si deve ritenere che, anche qualora il documento in oggetto non fosse stato immediatamente consegnato brevi manu al quest'ultimo era comunque nella possibilità di CP_2 rivolgersi ad esso per ottenere una ulteriore copia fotostatica.
A ciò si aggiunga che alla data dell'evento dannoso, verificatosi in data 15.05.2019, sul medesimo Parte
era già attiva la nuova offerta commerciale ” sottoscritta dall'appellato in data Parte_1 18.07.2018 ed in relazione alla quale – anche in questo caso- ha dato prova della Controparte_1 conoscenza del relativo contenuto da parte dell'appellato. Il infatti, ha ricevuto a CP_2 domicilio ed in duplice copia il contratto contraddistinto da codice unitamente alla Numero_1 documentazione di corredo da restituire firmata e per la quale esso ha provveduto a mezzo P raccomandata n. 15309963876-8 inviata 21.8.2018.
Anche siffatta deduzione risulta documentalmente provata, ma non è stata oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure che, dunque, non ha considerato il possesso dell'ulteriore documento contrattuale da parte dell'opposto. pagina 5 di 6 Per tutto quanto sopra, l'appello va conseguentemente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 884/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 247/2021, pubblicata l'1.06.2021 (n. 1543/2021 R.G.), REVOCA il decreto ingiuntivo n. 485/2019 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria l'8.11.2019 (n. 1313/2019 R.G.) con contestuale restituzione degli importi già corrisposti da all'appellato; Controparte_1
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 liquidate, per il giudizio di primo grado, nella somma di complessivi € 200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e, per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 350,00, comprensivi di esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 09/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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