Sentenza 15 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 15/06/2021, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/06/2021
N. 00810/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cini, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Niccolo' Tommaseo, 56;
contro
Ministero della Difesa - Roma - (Rm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad un orario di lavoro autocompensante dei recuperi spettanti per le turnazioni svolte negli archi festivi ovvero per il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Roma - (Rm);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente è-OMISSIS-
Nel presente ricorso egli premette che l’art. 10 della L. 8 agosto 1990 n. 231 dispone che l’orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze Armate è pari a trentasei ore settimanali. Tale norma è stata ribadita nei successivi provvedimenti di recepimento della concertazione, ivi compreso l’art. 11 del D.P.R. 13 giugno 2002, recante il recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo -OMISSIS-, laddove si afferma – con riferimento al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva - che “la durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali”.
Il D.M. 25 settembre 1990 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), relativo all’articolazione dell’orario di lavoro del personale militare delle Forze Armate, dispone a sua volta, all’art. 2, che l’orario normale delle attività giornaliere è il seguente: dal lunedì al venerdì 0800 – 16.30; sabato 08.00 – 14.00, “con personale ridotto allo stretto indispensabile e all’uopo comandato”.
L’art. 3 del medesimo decreto, con riferimento agli incarichi comportanti “un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana”, prevede a sua volta un’articolazione dell’orario di lavoro nel presupposto che gli incarichi in questione debbano “essere di norma ricoperti da 5 persone” e adottando “di massima un sistema di turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore”.
Il secondo comma del medesimo articolo espressamente statuisce che “il suddetto sistema è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi”.
A tale riguardo è stata emanata la direttiva dello -OMISSIS-(-OMISSIS-) -OMISSIS- (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), che al § 3, lett. a) riproduce le disposizioni testè enunciate adattandole alle peculiarità organizzative della Forza Armata: “a) Incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana devono essere istituiti dal -OMISSIS--OMISSIS-, nell’ambito delle dotazioni organiche previste …, secondo le specifiche -OMISSIS-sovraordinato volte ad individuare le attività lavorative da sottoporre a turnazioni. Ad ognuna di esse devono essere “dedicate” di norma 5 persone effettivamente operanti e concorrenti al turno con un sistema di periodi di servizio equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore, comprensivo di quello goduto ad altro titolo. Al medesimo personale, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero spettante nell’ambito della turnazione coincida con una festività infrasettimanale, è concesso dal -OMISSIS--OMISSIS- un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”.
Nella medesima direttiva, si dispone alla susseguente lettera b) che “il suddetto sistema … comporta un’attività di servizio mediamente pari a 33 ore e 36 minuti settimanali”, ribadendo che lo stesso “è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi”.
Il ricorrente evidenzia, quindi, che l’art. 3 del D.M. 25 settembre 1990 non si limita a disporre il sopradescritto orario autocompensante per le turnazioni cc.dd. “H24”, ossia per quelle attività che devono essere assicurate per 24 ore al giorno nei 7 giorni della settimana, ma al suo terzo comma stabilisce pure che “altre attività di durata diversa dall’orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo, devono essere analogamente organizzate”, e affermano che proprio in relazione a ciò il § 3, lett. e) della predetta direttiva -OMISSIS---OMISSIS- dispone che “altre attività di durata diversa dall’orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo (HI, HJ+30, HJ+HN, ecc.) devono essere analogamente organizzate secondo le modalità stabilite al precedente sottoparagrafo a)”, dianzi riportato e – per l’appunto – contemplante il sistema di organizzazione dell’attività di servizio secondo modalità autocompensanti.
Il ricorrente precisa di essere impiegato in una turnazione di tipo HJ, con la conseguenza che la sua attività di servizio è organizzata senza soluzione di continuità nel corso della settimana in modo da coprire anche i giorni festivi e prefestivi rispettando, comunque, per ciascun addetto il limite delle 36 ore settimanali, salvi gli straordinari retribuiti.
Il ricorrente allega nella documentazione di causa lo “specchio riepilogativo dell’attività lavorativa” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), dal quale si evince che egli è impegnato con un orario giornaliero di 12 ore dall’alba al tramonto, secondo turnazioni settimanali che indifferentemente cadono in giorni feriali, festivi o prefestivi.
Pertanto – ad esempio – il ricorrente può essere impegnato in un turno di lavoro di 12 ore che ricade il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per poi riprendere la domenica e continuare al mercoledì e al sabato successivi.
Il ricorrente precisa che l’organizzazione della sua attività di servizio sin qui descritta è predisposta dal -OMISSIS-senza alcun riconoscimento del suo diritto al recupero delle festività lavorate e che, pertanto, sotto tale profilo i provvedimenti disciplinanti l’attività stessa risulterebbero illegittimi.
1.2. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente conseguentemente chiede il riconoscimento del predetto suo diritto di recupero.
A suo avviso, l’analogia che deve essere assicurata tra l’organizzazione delle attività di durata diversa dall’orario di base sottoposte a turnazione H24 e l’organizzazione delle attività assoggettate a turnazione HJ non potrebbe che consistere nella predisposizione, in entrambi i casi, di un orario di lavoro settimanale “autocompensante dei recuperi che spetterebbero al personale negli archi festivi”, posto che un siffatto orario rappresenta l’aspetto caratterizzante delle attività assoggettate a turnazione H24.
Da ciò discenderebbe, ad avviso del medesimo ricorrente, la necessità che la turnazione HJ si concreti in un’attività di servizio mediamente pari a 33 ore e 36 minuti settimanali, anziché nelle attuali 36 ore imposte dal -OMISSIS-, a suo dire, in modo difforme rispetto a quanto in vigore presso altri Enti, Comandi o Reparti, come ad esempio presso la -OMISSIS-.
Il ricorrente espone, altresì, che tale diversità di articolazione dell’orario gli avrebbe fatto maturare 2 ore e 24 minuti di lavoro straordinario settimanale non retribuito, con la conseguenza maturazione negli ultimi cinque anni un totale di ben 435 ore di prestazioni non retribuite, secondo lo schema indicato a pag. 8 del ricorso.
Il ricorrente chiede al riguardo il risarcimento del danno ingiusto subito, da determinarsi in € 4875,35 sulla base della misura oraria del compenso per lavoro straordinario previsto dalla normativa vigente ed in relazione al diverso livello stipendiale dallo stesso pro tempore ricoperto.
In via subordinata, il ricorrente evidenzia che l’art. 11, comma 8, del D.P.R. 163 del 2002 dispone che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.
Il ricorrente rimarca che tale disciplina risulta espressamente ribadita al § 4, lett. e) della predetta direttiva -OMISSIS---OMISSIS-, laddove – per l’appunto – si dispone che “al personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio in attività lavorativa in giornata festiva compete, oltre al riconoscimento dell’attività lavorativa prestata quale lavoro straordinario, il recupero della festività in misura proporzionale alle ore di lavoro rese”.
Il ricorrente afferma che, ove non si ritenesse applicabile nei suoi riguardi l’orario di lavoro “autocompensante”, l’applicazione della disciplina testè descritta risulterebbe comunque dovuta poiché, ove ciò non fosse, a suo discapito si realizzerebbe un’illegittima differenziazione di trattamento .
Infatti, mentre il personale con turno H24 fruisce dell’autocompensazione e quello con orario di base (08-16.30; sabato 08.00 – 14.00) fruisce del recupero delle festività lavorate, il personale con turno HJ rimarrebbe privo dell’applicazione di qualsivoglia istituto di recupero degli archi festivi lavorati.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, replicando alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
3. La difesa del ricorrente non ha replicato alle deduzioni dell’Amministrazione intimata.
4. Alla pubblica udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta per la decisione.
5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va respinto.
Il caso di specie va deciso negli stessi termini del precedente conforme costituito da Tar Veneto n. 496/2008 che ha respinto analoghi ricorsi proposti dai colleghi dell’odierno ricorrente.
5.2. In tale sentenza, qui richiamata ex art 74 c.p.a, l’intestato Tribunale ha osservato che “Secondo la tesi del Ministero della Difesa, la prima domanda dei ricorrenti, finalizzata in buona sostanza alla percezione del differenziale economico costituito tra quello che a loro dire dovrebbe essere il monte orario dovuto per la prestazione del turno HJ (ossia 33 ore e 36 minuti settimanali) e il monte orario standard (ore 36), non potrebbe trovare accoglimento in dipendenza della circostanza che nessuno degli stessi ricorrenti risulta effettuare prestazioni lavorative notturne e, conseguentemente, estesa all’arco delle 24 ore giornaliere.
Tale materiale preclusione per l’accoglimento della domanda dei ricorrenti risulterebbe, del resto, confermata pure dal foglio -OMISSIS- -OMISSIS- a suo tempio diramato dal -OMISSIS-^ -OMISSIS-, in forza del quale alle tipologie di servizio HJ, HJ+30 e Hn deve essere applicato comunque il monte ore di 36 ore settimanali identico all’orario aeroportuale di base, posto che il personale che opera in tali contesti di servizio “pur prestando un’attività lavorativa anche durante i giorni festivi e talvolta in ore notturne, non svolge un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana”.
Secondo la difesa del Ministero intimato, tale interpretazione risulta a tutt’oggi conferente al disposto normativo, non essendo stato lo stesso innovato sul punto dal predetto D.M. 23 settembre 1990 e dalla conseguente direttiva -OMISSIS---OMISSIS-; e, ove per contro si accedesse alla tesi dei ricorrenti si introdurrebbe nel “sistema” un’ingiustificata omologazione di trattamento tra fattispecie oggettivamente dissimili, quali sono – per l’appunto – la turnazione H24 e la turnazione HJ.
Viceversa, secondo la difesa dei ricorrenti la circostanza che la direttiva anzidetta sia posteriore alla nota del 1997 risulterebbe del tutto dirimente per superare gli argomenti del Ministero; né sussisterebbe nella specie la lamentata omologazione di fattispecie dissimili.
Ad avviso dei ricorrenti, infatti, al fine di stabilire l’esistenza – o meno – del diritto al recupero degli archi festivi lavorati non sarebbe rilevante la circostanza se il turno è effettuato di giorno o di notte, ovvero la durata del singolo turno, ma la circostanza che la turnazione comporti la prestazione di un servizio destinato, per sua stessa natura, a cadere indifferentemente in un giorno feriale o festivo: e ove, per l’appunto, si determini tale ipotesi – rilevano sempre i ricorrenti – conseguirebbe l’esigenza di introdurre l’orario autocompensante finalizzato al recupero degli archi festivi lavorati, essendo evento comune sia nella turnazione H24 che nella turnazione HJ che il servizio possa ricadere indifferentemente sia in giorno feriale, sia in giorno festivo.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che il ragionamento dei ricorrenti muove da un ben evidente errore di fondo.
La fissazione della durata dell’orario di servizio nella misura di 33 ore e di 36 minuti concerne esclusivamente il servizio H24, come inequivocabilmente emerge dalla lettura del § 3, sottoparagrafo.b) della direttiva -OMISSIS---OMISSIS-; disposizione, questa, che nella sua specificità, altrettanto inequivocabilmente non è richiamata dal susseguente sottoparagrafo e), il quale per l’appunto afferma – come si è visto innanzi – che “altre attività di durata diversa dall’orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo (HJ, HJ+30, HJ+HN ecc.) devono essere analogamente organizzate secondo le modalità stabilite al precedente sottopragrafo a)”: ossia – giova ribadire – soltanto “al precedente sottopragrafo a)” e non già, come vorrebbero i ricorrenti secondo la loro forzante lettura, che all’evidenza configge con lo stesso dato letterale della disposizione, anche “al precedente sottoparagrafo b)”.
Consegue, quindi, da ciò che il richiamo disposto dal sottopragrafo e) alla disciplina contenuta al sottoparagrafo a) risulta di per sé inequivoco nell’individuazione della disciplina applicabile al caso di specie: ossia, conformemente a quanto previsto nel regime “autocompensante” sia per il turno H24 che per il turno HJ o simili, “al personale compete almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore, comprensivo di quello goduto ad altro titolo”, fermo – altresì – restando che “al medesimo personale, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero spettante nell’ambito della turnazione coincida con una festività infrasettimanale, è concesso dal -OMISSIS--OMISSIS- un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive” (cfr. sottopragrafo “a” cit.).
Detto altrimenti, quindi, l’analogia tra turnazioni HJ, HJ+30, HJ+HN, ecc. e turnazione H24 risiede propriamente nel “sistema” di autocompensazione dei recuperi descritto nel § 3, sottopragrafo a) della direttiva -OMISSIS---OMISSIS- applicata al personale dell’Aeronautica Militare, ma non si estende alla durata settimanale dell’orario di lavoro, che rimane di 36 ore per le predette turnazioni HJ, HJ+30, HJ+HN ecc., nel mentre è di 33 ore e di 36 minuti per il personale adibito alla turnazione H24.
Va – altresì – precisato che, dall’esame degli specchi riepilogativi dell’orario di servizio prestato dai ricorrenti (cfr. doc. 2 usque 15 di parte ricorrente), consta che la disciplina del sottopragrafo a), testè descritta, sia stata puntualmente applicata nei loro confronti.
Né parimenti può trovare accoglimento la domanda subordinata dei medesimi ricorrenti nella quale è richiesta comunque l’applicazione nei loro riguardi, in via permanente, della disciplina contenuta nel § 4, sottoparagrafo e), della stessa direttiva -OMISSIS---OMISSIS-, contemplante per le prestazioni rese in giornate festive il “riconoscimento dell’attività lavorativa prestata quale lavoro straordinario”, nonché il “recupero della festività in misura proporzionale alle ore di lavoro rese (fino ad un massimo di 1 giornata lavorativa”, nonché la corresponsione a’ sensi dell’art. 11, comma 8, del D.P.R. 163 del 2002, dell’indennità di € 5,00.- “a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.
Tale disciplina, infatti, trova espressa applicazione – secondo la stessa formulazione letterale delle disposizioni ad essa relative – nelle sole ipotesi di “sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio” e non può, quindi, tramutarsi da eccezionale ad ordinaria.
Né soccorre in senso contrario l’argomento della difesa dei ricorrenti secondo il quale, ove ciò non fosse, verrebbe a determinarsi una diseguaglianza di trattamento tra personale con turnazione H24 che fruisce dell’autocompensazione, personale con turnazione ad orario-base che fruisce del recupero delle festività lavorate e personale con turnazione HJ asseritamente privo di recuperi per le festività: come si è detto innanzi, infatti, il recupero di queste ultime avviene per il personale HJ con le stesse modalità contemplate per il personale H24 nel § 3, sottoparagrafo a) della direttiva -OMISSIS---OMISSIS- ferma la diversa durata dell’orario di lavoro settimanale, nel mentre la disciplina di cui al testè richiamato § 4, sottopragrafo e) trova generale applicazione – ove del caso – nei riguardi di tutto il personale che, a prescindere dalla rispettiva turnazione di lavoro, debba svolgere in dipendenza di “sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio”, prestazioni lavorative straordinarie anche in giornate festive nelle quali sarebbe stato - altrimenti - libero da incombenze”.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in conformità a quanto già statuito da questo Tribunale nella sentenza n. 496/2008 avente ad oggetto analoghe questioni in fatto e in diritto.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone che la Segreteria provveda all’oscuramento dei dati personali del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.