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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3760/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TE ID
e
), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
CHIARELLO LUIGI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 7 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) Sulla cessazione della convivenza: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
2) I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio
(in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a.r. all'altro genitore o con altro mezzo idoneo.
B) Sull'affidamento condiviso del figlio minore:
3) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale convivrà, anche ai fini anagrafici;
4) disporre che entrambi i genitori esercitino in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione e tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino inerenti all'istruzione, educazione, attività sportive e salute (come, a titolo esemplificativo, scelta e/o cambio del pediatra;
scelta e/o cambio del dentista;
decisioni in relazione a trattamenti sanitari, visite e ogni altro aspetto che riguardi la salute), tenendo in considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni della minore;
5) disporre che ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
C) Sul diritto di visita ordinario:
6) con riferimento al diritto di visita ordinario, si stabilisce che una volta a settimana starà con il padre, al di fuori della casa familiare, un fine Per_1 settimana alternato dal venerdì dalle ore 20:00 circa, quando il padre andrà a prenderlo presso la casa materna, fino a domenica alle ore 21:00 circa, quando il padre lo accompagnerà presso la casa materna, ovvero, in alternativa, un pagina 2 di 7 pernottamento a settimana nella giornata di giovedì, ossia quando il padre andrà
a prendere il figlio presso la casa materna alle ore 20:00, circa, e lo Per_1 accompagnerà a scuola il giorno dopo alle ore 8:00;
D) Sul diritto di visita straordinario:
7) nel corso delle vacanze scolastiche invernali dell'anno 2025 trascorrerà le Per_1 vacanze con il padre dal 25 dicembre ore 12:00 circa al 3 gennaio ore 21:00 circa, e con la madre dal 3 dicembre al 6 gennaio, questo regime sarà alternato di anno in anno a partire dal Natale 2025;
8) trascorrerà, per l'anno 2026, i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche Per_1 pasquali fino al giorno di Pasqua con il padre e dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali con la madre;
e così ad anni alterni;
9) in relazione alle vacanze scolastiche estive, trascorrerà 15 giorni, Per_1 consecutivi o non consecutivi, con la madre. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il giorno 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordo, per l'anno 2025 il diritto prioritario di scelta spetta alla madre e per l'anno 2026 al padre e così ad anni alterni;
10) trascorrerà le festività infrasettimanali e i ponti previsti dal calendario Per_1 scolastico, una volta con la madre e la volta successiva con il padre, e così in via alternata tra i genitori;
11) ciascuno dei genitori dovrà comunque preventivamente comunicare all'altro il luogo in cui si recherà con il figlio per villeggiatura e/o viaggi di piacere, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione e un recapito telefonico;
dovrà, inoltre, garantire all'altro genitore almeno un colloquio telefonico quotidiano con la minore;
12) quanto al giorno del compleanno della minore, la madre ha diritto di trascorrere con il pranzo o la cena, anche se giorno di spettanza del padre;
Per_1
E) Sul contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente:
13) il IG. si impegna ed obbliga al versamento in favore della IG.ra CP_1
, quale genitore collocatario, dell'importo mensile complessivo di Parte_1 euro 300,00 (trecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pagina 3 di 7 minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_1
L'importo verrà corrisposto entro il giorno 18 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_1
14) detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al primo versamento, e così di seguito alla stessa data degli anni successivi. L'aggiornamento secondo gli indici Istat dovrà essere versato automaticamente dal IG. senza necessità di preventiva CP_1 richiesta da parte della IG.ra ; Parte_1
F) Sulle spese straordinarie del figlio minore e della maggiorenne non economicamente autosufficiente:
15) sono a carico dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e , secondo il seguente Per_1 Per_2 schema conforme al Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 25 settembre 2019 e successive modifiche:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritto (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
G) Ulteriori disposizioni patrimoniali:
16) il IG. dichiara di rinunciare irrevocabilmente a qualsiasi quota CP_1 dell'assegno unico universale eventualmente riconosciuta in favore dei figli, prestando il proprio consenso affinché la totalità dell'emolumento venga integralmente percepita dalla IG.ra . Parte_1
17) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ciascuna al proprio personale mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedersi un contributo per il proprio personale mantenimento.
18) I coniugi si impegnano a regolamentare gli ulteriori rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini e modi che seguono: A) il Fiat Idea, tg.
CM029FJ resta nella disponibilità della IG.ra , in qualità di Parte_1 proprietaria;
B) il veicolo Fiat Bravo, tg. EH140VH, resta nella disponibilità del
IG. in qualità di proprietario;
CP_1
19) Ciascun coniuge sosterrà le spese di propria pertinenza relativamente ai veicoli ad esso esclusivamente intestati.
H) Dismissione credenziali e dati personali:
pagina 5 di 7 20) Il IG. si impegna ed obbliga, entro 10 giorni dalla sottoscrizione CP_1 del presente accordo, a dismettere tutte, nessuna esclusa, le credenziali e le password relative agli account personali dell'altro, nonché a disattivare qualsiasi forma di condivisione della posizione geografica o localizzazione telefonica, dandone comunicazione all'altro coniuge in via formale. Il IG. si CP_1 impegna ed obbliga a non accedere, direttamente o indirettamente, ai dispositivi elettronici e agli account personali dell'altro coniuge”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e della prole maggiorenne non economicamente utosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente CP_1 come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1997 Atto n. 40 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando pagina 6 di 7 sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3760/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TE ID
e
), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
CHIARELLO LUIGI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 7 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) Sulla cessazione della convivenza: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
2) I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio
(in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a.r. all'altro genitore o con altro mezzo idoneo.
B) Sull'affidamento condiviso del figlio minore:
3) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con la quale convivrà, anche ai fini anagrafici;
4) disporre che entrambi i genitori esercitino in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione e tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino inerenti all'istruzione, educazione, attività sportive e salute (come, a titolo esemplificativo, scelta e/o cambio del pediatra;
scelta e/o cambio del dentista;
decisioni in relazione a trattamenti sanitari, visite e ogni altro aspetto che riguardi la salute), tenendo in considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni della minore;
5) disporre che ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
C) Sul diritto di visita ordinario:
6) con riferimento al diritto di visita ordinario, si stabilisce che una volta a settimana starà con il padre, al di fuori della casa familiare, un fine Per_1 settimana alternato dal venerdì dalle ore 20:00 circa, quando il padre andrà a prenderlo presso la casa materna, fino a domenica alle ore 21:00 circa, quando il padre lo accompagnerà presso la casa materna, ovvero, in alternativa, un pagina 2 di 7 pernottamento a settimana nella giornata di giovedì, ossia quando il padre andrà
a prendere il figlio presso la casa materna alle ore 20:00, circa, e lo Per_1 accompagnerà a scuola il giorno dopo alle ore 8:00;
D) Sul diritto di visita straordinario:
7) nel corso delle vacanze scolastiche invernali dell'anno 2025 trascorrerà le Per_1 vacanze con il padre dal 25 dicembre ore 12:00 circa al 3 gennaio ore 21:00 circa, e con la madre dal 3 dicembre al 6 gennaio, questo regime sarà alternato di anno in anno a partire dal Natale 2025;
8) trascorrerà, per l'anno 2026, i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche Per_1 pasquali fino al giorno di Pasqua con il padre e dal Lunedì dell'Angelo sino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali con la madre;
e così ad anni alterni;
9) in relazione alle vacanze scolastiche estive, trascorrerà 15 giorni, Per_1 consecutivi o non consecutivi, con la madre. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il giorno 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordo, per l'anno 2025 il diritto prioritario di scelta spetta alla madre e per l'anno 2026 al padre e così ad anni alterni;
10) trascorrerà le festività infrasettimanali e i ponti previsti dal calendario Per_1 scolastico, una volta con la madre e la volta successiva con il padre, e così in via alternata tra i genitori;
11) ciascuno dei genitori dovrà comunque preventivamente comunicare all'altro il luogo in cui si recherà con il figlio per villeggiatura e/o viaggi di piacere, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione e un recapito telefonico;
dovrà, inoltre, garantire all'altro genitore almeno un colloquio telefonico quotidiano con la minore;
12) quanto al giorno del compleanno della minore, la madre ha diritto di trascorrere con il pranzo o la cena, anche se giorno di spettanza del padre;
Per_1
E) Sul contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente:
13) il IG. si impegna ed obbliga al versamento in favore della IG.ra CP_1
, quale genitore collocatario, dell'importo mensile complessivo di Parte_1 euro 300,00 (trecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pagina 3 di 7 minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_1
L'importo verrà corrisposto entro il giorno 18 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_1
14) detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al primo versamento, e così di seguito alla stessa data degli anni successivi. L'aggiornamento secondo gli indici Istat dovrà essere versato automaticamente dal IG. senza necessità di preventiva CP_1 richiesta da parte della IG.ra ; Parte_1
F) Sulle spese straordinarie del figlio minore e della maggiorenne non economicamente autosufficiente:
15) sono a carico dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e , secondo il seguente Per_1 Per_2 schema conforme al Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 25 settembre 2019 e successive modifiche:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritto (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
G) Ulteriori disposizioni patrimoniali:
16) il IG. dichiara di rinunciare irrevocabilmente a qualsiasi quota CP_1 dell'assegno unico universale eventualmente riconosciuta in favore dei figli, prestando il proprio consenso affinché la totalità dell'emolumento venga integralmente percepita dalla IG.ra . Parte_1
17) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ciascuna al proprio personale mantenimento e rinunciano reciprocamente a richiedersi un contributo per il proprio personale mantenimento.
18) I coniugi si impegnano a regolamentare gli ulteriori rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini e modi che seguono: A) il Fiat Idea, tg.
CM029FJ resta nella disponibilità della IG.ra , in qualità di Parte_1 proprietaria;
B) il veicolo Fiat Bravo, tg. EH140VH, resta nella disponibilità del
IG. in qualità di proprietario;
CP_1
19) Ciascun coniuge sosterrà le spese di propria pertinenza relativamente ai veicoli ad esso esclusivamente intestati.
H) Dismissione credenziali e dati personali:
pagina 5 di 7 20) Il IG. si impegna ed obbliga, entro 10 giorni dalla sottoscrizione CP_1 del presente accordo, a dismettere tutte, nessuna esclusa, le credenziali e le password relative agli account personali dell'altro, nonché a disattivare qualsiasi forma di condivisione della posizione geografica o localizzazione telefonica, dandone comunicazione all'altro coniuge in via formale. Il IG. si CP_1 impegna ed obbliga a non accedere, direttamente o indirettamente, ai dispositivi elettronici e agli account personali dell'altro coniuge”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e della prole maggiorenne non economicamente utosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente CP_1 come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 1997 Atto n. 40 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando pagina 6 di 7 sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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