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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 351/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 2.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. RAFFAELE;
E' presente in aula d'udienza per parte convenuta l'avv. MALERBA in CP_1
sostituzione dell'avv. PASUT.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. RAFFAELE si riporta al ricorso e alle note depositate che illustra, insistendo per l'accoglimento della domanda. Si riporta altresì alla nota spese depositata.
L'avv. MALERBA si richiama alla memoria difensiva con le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 351/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 351/2024 R.G.Lav. promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Corso Cairoli n. 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Raffaele del Foro di Napoli, con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale sito all'indirizzo PEC:
giusta procura in atti Email_1
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio
n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Persona_1
Pasut
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che, sulla base dell'importo di € 1.671,94 mensili già accertato per il 2021, gli importi spettanti al ricorrente a titolo di pensione sono pari ad € 1.703,71 per il 2022, € 1.841,71 per il 2023 ed € 1.941,16 per il 2024, ovvero ai diversi -maggiori o minori importi che dovessero essere accertati in giudizio;
2) per l'effetto, condannare l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
1.915,32 ovvero al diverso -maggiore o minore- importo che dovesse risultare spettante all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole poste mensili all'effettivo soddisfo, a titolo di differenze economiche maturate sui ratei di pensione nel periodo compreso tra il 01.01.2022 ed il 31.07.2024; 3) condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre CP_1 rimborso spese generali 15 accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito
1. IN VIA PRELIMINARE, rigettare il ricorso avverso per improponibilità per i motivi esposti al paragrafo 2.1 del presente atto.
2. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per carenza di interesse ad agire, per i motivi esposti al paragrafo 2.2 del presente atto.
3. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per i motivi esposti al paragrafo 2.3 del presente atto.
4. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e mandare l' resistente Parte_1 CP_2 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso, depositato il 31.7.2024, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della Sielte S.p.A., società che si occupa di installazione e manutenzione di reti elettriche e telefoniche, fino al 30.01.2004, data in cui veniva licenziato e collocato in mobilità;
- di essere stato collocato in pensione per anzianità a decorrere dal 01.07.2008 ed ammesso a godere del relativo trattamento per un importo iniziale mensile lordo pari ad € CP_1
1.304,50;
- di aver constatato come, nel corso del periodo di mobilità, l'indennità “di trasferta” non fosse stata inserita nella base di computo della cd. Retribuzione pensionabile, con la conseguenza che, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge, gli era stato liquidato un assegno di pensione di gran lunga inferiore a quello effettivamente spettante;
- di avere, nel corso del tempo, proposto successivi ricorsi per ottenere il pagamento delle differenze sui ratei di pensione man mano maturate, dapprima non avendo provveduto l' alla riliquidazione del trattamento e poi avendo provveduto alla riliquidazione per CP_1 importi inferiori a quelli giudizialmente accertati: in particolare le domande del ricorrente venivano accolte dal Tribunale di Napoli con le sentenze n° 2899/2012, n° 1480/2013 e quindi dal Tribunale di Napoli Nord con le sentenze n° 1092/2017, n° 3545/2019, n°
4537/2022, con riconoscimento delle differenza dovute con riferimento al periodo fino al
31.12.2021.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento delle differenze CP_1
sui ratei di pensione maturati tra il 01.01.2022 ed il 31.07.2024, tenuto conto dei coefficienti cd. di perequazione automatica, così come annualmente determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi per un importo complessivo di € 1.915,32 come da conteggi allegati al ricorso.
Si costituiva in giudizio l' per chiedere di dichiarare improcedibile il ricorso in assenza CP_1 di domanda amministrativa e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio ha ad oggetto la mera quantificazione delle somme dovute a titolo di differenza tra l'importo di pensione effettivamente spettante e quello percepito nel periodo indicato in ricorso, sulla base della riliquidazione del rateo della pensione, includendo nella relativa base di calcolo l'intera indennità di trasferta, come già riconosciuto con la sentenza n. 2899/2012 del Tribunale di Napoli nonché considerando i coefficienti cd. di perequazione automatica, così come annualmente determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Deve preliminarmente rigettarsi, quindi, l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' sulla scorta di quanto affermato della Suprema Corte, secondo cui: CP_1 mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura.» (in motivazione Cass. 22820/2021; vd. anche Cassazione civile sez. lav.,
05/10/2007, n.20892).
Nel merito, visto l'accertamento compiuto con la sentenza n. 2899/2012 (che non è contestato sia ormai passata in giudicato), alla luce dei conteggi depositati dal ricorrente e tenuto conto dell'assenza di puntuali e specifiche contestazioni sugli stessi da parte dell' che invece si è limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti per CP_1
procedere ad una riliquidazione, la domanda deve essere accolta nella misura richiesta dal medesimo ricorrente, dovendosi aderire ai predetti conteggi formulati in maniera corretta e in conformità della normativa di riferimento nonché dei D.M. di determinazione dei coefficienti di perequazione automatica emessi dal Ministero, regolarmente versati in atti.
Alcun abuso del diritto può individuarsi nella proposizione dei ripetuti ricorsi, posto che tale “frammentazione” è effetto proprio della condotta dell' che non ha provveduto CP_1
nel corso del tempo all'esatta riliquidazione della pensione, costringendo il ricorrente a rivolgersi periodicamente al Tribunale per ottenere quanto dovuto.
In definitiva, l' deve essere condannata a pagare a a somma di € 1.915,32 CP_1 Parte_1
a titolo di differenze maturate sui ratei della pensione per il periodo dal 1.1.2022 al 31.7.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali, dalla maturazione delle singole componenti il credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta) e con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 1.915,32 a titolo di differenze sui ratei della pensione per il periodo 1.1.2022 al
31.7.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali, dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo. Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.769 per CP_1
competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 2.7.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 2.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. RAFFAELE;
E' presente in aula d'udienza per parte convenuta l'avv. MALERBA in CP_1
sostituzione dell'avv. PASUT.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. RAFFAELE si riporta al ricorso e alle note depositate che illustra, insistendo per l'accoglimento della domanda. Si riporta altresì alla nota spese depositata.
L'avv. MALERBA si richiama alla memoria difensiva con le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 351/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 351/2024 R.G.Lav. promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Corso Cairoli n. 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Raffaele del Foro di Napoli, con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale sito all'indirizzo PEC:
giusta procura in atti Email_1
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
( ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce, in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio
n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Persona_1
Pasut
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare che, sulla base dell'importo di € 1.671,94 mensili già accertato per il 2021, gli importi spettanti al ricorrente a titolo di pensione sono pari ad € 1.703,71 per il 2022, € 1.841,71 per il 2023 ed € 1.941,16 per il 2024, ovvero ai diversi -maggiori o minori importi che dovessero essere accertati in giudizio;
2) per l'effetto, condannare l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
1.915,32 ovvero al diverso -maggiore o minore- importo che dovesse risultare spettante all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole poste mensili all'effettivo soddisfo, a titolo di differenze economiche maturate sui ratei di pensione nel periodo compreso tra il 01.01.2022 ed il 31.07.2024; 3) condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre CP_1 rimborso spese generali 15 accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito
1. IN VIA PRELIMINARE, rigettare il ricorso avverso per improponibilità per i motivi esposti al paragrafo 2.1 del presente atto.
2. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per carenza di interesse ad agire, per i motivi esposti al paragrafo 2.2 del presente atto.
3. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per i motivi esposti al paragrafo 2.3 del presente atto.
4. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e mandare l' resistente Parte_1 CP_2 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso, depositato il 31.7.2024, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della Sielte S.p.A., società che si occupa di installazione e manutenzione di reti elettriche e telefoniche, fino al 30.01.2004, data in cui veniva licenziato e collocato in mobilità;
- di essere stato collocato in pensione per anzianità a decorrere dal 01.07.2008 ed ammesso a godere del relativo trattamento per un importo iniziale mensile lordo pari ad € CP_1
1.304,50;
- di aver constatato come, nel corso del periodo di mobilità, l'indennità “di trasferta” non fosse stata inserita nella base di computo della cd. Retribuzione pensionabile, con la conseguenza che, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge, gli era stato liquidato un assegno di pensione di gran lunga inferiore a quello effettivamente spettante;
- di avere, nel corso del tempo, proposto successivi ricorsi per ottenere il pagamento delle differenze sui ratei di pensione man mano maturate, dapprima non avendo provveduto l' alla riliquidazione del trattamento e poi avendo provveduto alla riliquidazione per CP_1 importi inferiori a quelli giudizialmente accertati: in particolare le domande del ricorrente venivano accolte dal Tribunale di Napoli con le sentenze n° 2899/2012, n° 1480/2013 e quindi dal Tribunale di Napoli Nord con le sentenze n° 1092/2017, n° 3545/2019, n°
4537/2022, con riconoscimento delle differenza dovute con riferimento al periodo fino al
31.12.2021.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento delle differenze CP_1
sui ratei di pensione maturati tra il 01.01.2022 ed il 31.07.2024, tenuto conto dei coefficienti cd. di perequazione automatica, così come annualmente determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi per un importo complessivo di € 1.915,32 come da conteggi allegati al ricorso.
Si costituiva in giudizio l' per chiedere di dichiarare improcedibile il ricorso in assenza CP_1 di domanda amministrativa e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio ha ad oggetto la mera quantificazione delle somme dovute a titolo di differenza tra l'importo di pensione effettivamente spettante e quello percepito nel periodo indicato in ricorso, sulla base della riliquidazione del rateo della pensione, includendo nella relativa base di calcolo l'intera indennità di trasferta, come già riconosciuto con la sentenza n. 2899/2012 del Tribunale di Napoli nonché considerando i coefficienti cd. di perequazione automatica, così come annualmente determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Deve preliminarmente rigettarsi, quindi, l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' sulla scorta di quanto affermato della Suprema Corte, secondo cui: CP_1 mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura.» (in motivazione Cass. 22820/2021; vd. anche Cassazione civile sez. lav.,
05/10/2007, n.20892).
Nel merito, visto l'accertamento compiuto con la sentenza n. 2899/2012 (che non è contestato sia ormai passata in giudicato), alla luce dei conteggi depositati dal ricorrente e tenuto conto dell'assenza di puntuali e specifiche contestazioni sugli stessi da parte dell' che invece si è limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti per CP_1
procedere ad una riliquidazione, la domanda deve essere accolta nella misura richiesta dal medesimo ricorrente, dovendosi aderire ai predetti conteggi formulati in maniera corretta e in conformità della normativa di riferimento nonché dei D.M. di determinazione dei coefficienti di perequazione automatica emessi dal Ministero, regolarmente versati in atti.
Alcun abuso del diritto può individuarsi nella proposizione dei ripetuti ricorsi, posto che tale “frammentazione” è effetto proprio della condotta dell' che non ha provveduto CP_1
nel corso del tempo all'esatta riliquidazione della pensione, costringendo il ricorrente a rivolgersi periodicamente al Tribunale per ottenere quanto dovuto.
In definitiva, l' deve essere condannata a pagare a a somma di € 1.915,32 CP_1 Parte_1
a titolo di differenze maturate sui ratei della pensione per il periodo dal 1.1.2022 al 31.7.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali, dalla maturazione delle singole componenti il credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta) e con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 1.915,32 a titolo di differenze sui ratei della pensione per il periodo 1.1.2022 al
31.7.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali, dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo. Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.769 per CP_1
competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 2.7.2025
Il Giudice Claudio Michelucci