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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCO n. 98/2025, est. dott.ssa Federica Trovò, discussa all'udienza collegiale del 23/09/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ODDO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIALE XX SETTEMBRE, 43 95129 CATANIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
CO FA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA RIVIERASCA, 57 24033 CALUSCO D'ADDA (BG)
APPELLATA
e
– (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli Avv.ti PEREGO NADIA e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in VIA SAVARÈ 120122 MILANO CP_2
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Ritenere e dichiarate che, per quanto dedotto e dimostrato, non può dirsi decorsa la prescrizione estintiva del credito di cui all'intimazione di pagamento n.
[1] 13420249002517640 ed alla cartella di pagamento n. 13420080002445865000 che, per l'effetto, unitamente ai citati atti della riscossione, dovrà essere confermato. Conseguentemente l'avverso ricorso dovrà essere rigettato. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse invece confermare il provvedimento oggi impugnato e l'intervenuta prescrizione del credito, per quanto sopra dedotto, voglia lo stesso ritenere e dichiarare che le ragioni dell'estinzione del credito possono essere riconducibili all'ente impositore, che, nel giudizio di prime cure, Controparte_2 non ha documentato di avere interrotto la prescrizione prima della consegna del ruolo mantenendo l'applicabilità al credito del termine decennale di prescrizione. Per l'effetto, anche in riforma della sentenza sul punto, ritenere e dichiarare che le spese legali del primo grado devono essere poste a carico dell' . Controparte_2
- Con vittoria di spesi e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per : “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così CP_1 giudicare: In via preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello promosso da per le ragioni tutte di cui in premessa;
Controparte_3
Nel merito: In via principale - rigettare l'appello promosso da Parte_1
, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
[...] narrativa e, rigettate le domande tutte svolte dall'attore appellante confermare in toto la sentenza n. 98/2025 pubblicata in data 09.04.2025 dal Tribunale di Lecco, nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Trovò, nell'ambito del procedimento RG 819/2024 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Accogliere parzialmente il ricorso in appello, limitatamente al motivo CP_2 principale, e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 98/2025, depositata in cancelleria il 9.4.2025 dal Tribunale di Lecco, sez. lav., nel giudizio recante R.G. N. 819/2024, con conseguente del rigetto del ricorso e conferma della doverosità della contribuzione di cui alla cartella sottesa all'intimazione opposta con compensazione delle spese di lite per il presente grado. Confermare la sentenza in punto di irripetibilità delle spese di lite nei confronti dell' . Comunque, rigettare il motivo svolto in subordine CP_2 dall'appellante in quanto nuovo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12.05.2025 Parte_2
ha appellato la sentenza n. 98/2025 mediante la quale il
[...]
TRIBUNALE di LECCO in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 13420249002517640 notificata CP_1 il 18.11.2024 ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla sottesa cartella di pagamento n. 13420080002445865000 avente ad oggetto debiti previdenziali relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 stante l'assenza di atti interruttivi tra la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 08.10.2009 e la notifica della comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca del 07.10.2015.
A fronte della domanda con la quale la ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento e che comunque il relativo credito era estinto stante il
[2] decorso del termine di prescrizione quinquennale, si costituivano e CP_2
. Parte_2
Nello specifico, assumeva di essere estraneo al procedimento di CP_2 notificazione e riscossione della cartella il cui adempimento era demandato all' e la quale Controparte_4 Parte_2 depositava copia della relata di notifica in data 14.08.2008 della cartella di pagamento n. 13420080002445865000 e deduceva che alcuna prescrizione era maturata dovendosi applicare il termine decennale e che comunque nemmeno quello quinquennale era maturato essendo intervenuti una serie di atti interruttivi costituiti dalla notifica in data 05.09.2009 dell'intimazione di pagamento n. 134200990000458874 e dalla notifica in data 08.10.2009 di un pignoramento presso terzi cui era seguita l'ordinanza di assegnazione somma notificata alla contribuente l'11.01.2010.
deduceva inoltre che dal 09.04.2010 il terzo pignorato Parte_2 eseguiva un versamento mensile periodico;
che il 07.10.2015 era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13476201500001182 a cui erano seguiti il 23.12.2021 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420219000298332 e il 18.11.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
A ulteriore sostegno deduceva che non era decorso nemmeno il termine di prescrizione quinquennale in quanto dovevano essere considerati anche i periodi di sospensione previsti dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013 e dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020.
Il TRIBUNALE, richiamate le sentenze delle SEZIONI UNITE n. 23397/2016 e n. 6173/2008, affermava che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie per cui è causa era quello quinquennale e non quello decennale come sostenuto da . Parte_2
Il primo Giudice riteneva fondata la domanda con la quale CP_1 aveva chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella n. 13420080002445865000 in quanto “tra la notifica del pignoramento in data 8.10.2009 e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 7.10.2015 - o comunque dal provvedimento di assegnazione delle somme comunicato alla debitrice il 11.1.2010 - erano decorsi più di 5 anni, non potendosi attribuire effetto interruttivo né alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, né ai pagamenti da parte del terzo pignorato”.
Affermava inoltre che il termine di prescrizione non era stato sospeso dalla normativa invocata da , sia perché la normativa Parte_2 emergenziale incideva solo per il periodo successivo al 2020, sia perché la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, legge 27 dicembre
[3] 2013 n. 147 non era applicabile ai crediti in quanto l'Ente previdenziale CP_2 non rientrava tra gli “uffici statali” contemplati dalla norma citata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, compensava le spese tra
[...]
e e condannava a CP_1 CP_2 Parte_2 rifondere alla ricorrente le spese di lite quantificate in Euro 2.300,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame si duole della sentenza Parte_2 laddove il primo Giudice ha ritenuto che alla fattispecie per cui è causa debba applicarsi il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale.
A sostegno della doglianza deduce che le annualità contributive dovute si riferiscono agli anni dal 1982 al 1985 e dunque precedenti all'entrata in vigore della L. 335/1995 con la conseguenza che il termine è quello decennale.
Con un secondo motivo si duole della pronuncia per aver il TRIBUNALE affermato che il credito era prescritto atteso che “tra la data di notifica del pignoramento del 8.10.2009 - o dal provvedimento di assegnazione delle somme comunicato alla debitrice il 11.1.2010 - e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 7.10.2015 fossero decorsi più di 5 anni”.
Nella prospettazione dell'appellante, il primo Giudice ha errato “a non valutare la valenza sospensiva del giudizio di esecuzione ed interruttiva del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla debitrice e statuire (senza motivazione) sulla portata non interruttiva del pagamento delle somme da parte del terzo”.
A sostegno della censura, deduce che “tra la data di comunicazione del provvedimento che ha rigettato l'opposizione dell' appellata al pignoramento 9.5.11 e quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 13476201500001182 avvenuta il 7.10.15” non è intervenuta alcuna prescrizione.
Deduce inoltre che dopo la notifica del 14.08.2008 della cartella, erano stati notificati una serie di atti che avevano impedito che la prescrizione maturasse.
In particolare, in data 05.09.2009 era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 134200990000458874; in data 08.10.2009 un pignoramento presso terzi cui era seguita l'ordinanza di assegnazione somma comunicata alla contribuente in data 11.01.2010 a fronte della quale la medesima aveva promosso opposizione agli atti esecutivi rigettata con provvedimento del 09.05.2011; che dal 09.04.2010 sino alla data di sospensione della cartella disposta dal TRIBUNALE era stato eseguito da parte del terzo il versamento periodico;
in data 07.10.2015 era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13476201500001182; in data 23.12.2021 era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 13420219000298332 e in data 18.11.2024 l'intimazione di pagamento impugnata.
[4] Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, sostiene che debbano essere considerati anche i periodi di sospensione della decorrenza della prescrizione disposti ex art. 68 comma 1 del D.L. n. 18/2020 dal 08.03.2020 al 31.08.2021 successivamente esteso al 31.12.2021 per un totale di 1 anno e 299 giorni con la conseguenza che alcuna prescrizione è maturata.
Evidenzia inoltre che a il 23.12.2021 era stata notificata CP_1
l'intimazione di pagamento n. 13420219000298332 non opposta e che tra la data di tale notifica e quella dell'atto oggi impugnato non era decorso il quinquennio per cui anche per tale ragione non era intervenuta alcuna prescrizione.
Con memoria depositata il 12.09.2025 si è costituito aderendo all'appello CP_2 di in ordine all'erronea valutazione in fatto nella parte in cui il primo Pt_2
Giudice ha ritenuto prescritto il credito per decorso del termine di prescrizione.
In particolare, rileva l'efficacia interruttiva permanente della prescrizione ex art. 2945 c.c. determinata dall'introduzione del processo esecutivo mobiliare presso terzi a seguito del quale il terzo sta procedendo a pagamenti periodici.
A tal fine richiama la sentenza n. 8217/2021 con la quale la Suprema CORTE ha affermato che “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto
o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”, nonché la sentenza n. 12239/2019 per cui: “La "ratio", nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo”.
Con memoria in data 12.09.2025 ha resistito chiedendo in via CP_1 preliminare che l'appello venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile per essere stato redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 23.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
[5] _____________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione proposta da relativa alla CP_1 inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434, comma 1 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge 134/2012.
In materia la CORTE di CASSAZIONE (sent. 05.02.2015 n. 2143) ha affermato che gli oneri che vengono imposti dalla norma alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
La CORTE ha precisato che “con la reiterata locuzione “indicazione” il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto …” ; il legislatore ha solo statuito che “ i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Le SEZIONI UNITE della CORTE di CASSAZIONE hanno ribadito e chiarito che gli articoli 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio d gravame.
L'appello non solo è ammissibile, ma anche fondato per le ragioni di cui si dirà infra.
In applicazione del principio di economia processuale e della “ragione più liquida”, ripetutamente avallato dalla CORTE di CASSAZIONE, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente
[6] risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio 2014 n. 9936).
Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).
Nella specie, tutte le questioni sottoposte all'esame del Collegio possono ritenersi assorbite stante la fondatezza del motivo di appello con il quale
[...]
censura la sentenza per aver il primo Giudice Parte_2 dichiarato estinti i crediti per decorso del termine di prescrizione CP_2 quinquennale ritenendo che i pagamenti effettuati dal terzo non fossero idonei a interrompere la prescrizione.
In fatto occorre premettere che risulta documentale che la cartella di pagamento n. 1342008000244586500 è stata notificata a in data CP_1
14.08.2008 (cfr. doc. n. 3 fasc. I grado appellante) e che in data 08.10.2009 alla medesima è stato notificato atto di pignoramento presso terzi in relazione ai crediti portati dall'anzidetta cartella (cfr. doc. n. 5 fasc. cit.).
A fronte della dichiarazione positiva del terzo con la quale affermava che CP_2 la ricorrente in primo grado era titolare di una pensione di vecchiaia mensile, il Giudice dell'Esecuzione del TRIBUNALE di LECCO, all'udienza del 14.12.2009 assegnava in pagamento al creditore procedente (ora Controparte_5
) 1/5 di quanto dovuto dal terzo a titolo Parte_2 di pensione fino alla concorrenza della somma di Euro 98.366,18 (cfr. doc. n. 5 fasc. cit.)
L'anzidetta ordinanza veniva notificata al terzo in data 07.01.2010 e a CP_2
l'11.01.2010 . CP_1
L' terzo pignorato, in ottemperanza all'anzidetta ordinanza a decorrere dal CP_2
09.04.2010 sino a dicembre 2024, allorquando il Giudice di primo grado con decreto del 10.01.2025 sospendeva “in via cautelare l'esecuzione dei titoli
[7] impugnati” ha proceduto a versare mensilmente all'odierna appellante quanto disposto dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione somma (cfr. doc. n. 6 fasc. I grado Agenzia e All. F fasc. II grado).
La CORTE di CASSAZIONE, con la sentenza n. 6170/2020 ha affermato che:
“L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato.
Con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.”.
In applicazione del condivisibile principio sopra richiamato, la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 1342008000445865000 è stata interrotta dapprima con la notifica del 08.10.2009 dell'atto di pignoramento e poi dai singoli versamenti mensili eseguiti dal terzo dal 09.04.2010 sino a dicembre 2024 quando il TRIBUNALE con decreto del gennaio 2025 sospendeva l'efficacia dell'intimazione opposta. Ne discende che alcuna prescrizione è maturata.
Per completezza si rileva che alla fattispecie in esame, si applica il termine di prescrizione quinquennale e non quello decennale come sostenuto dall'appellante.
Sulla questione è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità con pronunce conformi con le quali è stato affermato che: “in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nel prevedere la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, stabilisce un regime transitorio secondo il quale continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione previgente nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con tale ultima locuzione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva” (Cass. n. 15398/2009) (cfr. anche Cass. n. 1824/2020 – SU 6173/2008).
Rilevato che non vi è prova che siano stati compiuti dall'Ente previdenziale "atti interruttivi già compiuti" o "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, alla fattispecie per cui è causa, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto delle domande proposte da con il ricorso introduttivo. CP_1
[8] Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
. CP_1
Dette spese vengono liquidate, in ragione del valore della causa, del suo grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, a favore di
[...]
e di come da dispositivo in calce in base ai Parte_2 CP_2 parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 7.300,00 di cui Euro 2.300,00 per il giudizio di I grado e Euro 5.000,00 per quello di appello, oltre a spese generali e oneri accessori di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 98/2025 del TRIBUNALE di LECCO respinge l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
13420249002517640/000.
Condanna a rifondere ad CP_1 Parte_2
e a le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida
[...] CP_2
a favore di ciascuna nella somma di Euro 7.300,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Milano, 23/09/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
[9]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCO n. 98/2025, est. dott.ssa Federica Trovò, discussa all'udienza collegiale del 23/09/2025 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ODDO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIALE XX SETTEMBRE, 43 95129 CATANIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
CO FA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA RIVIERASCA, 57 24033 CALUSCO D'ADDA (BG)
APPELLATA
e
– (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli Avv.ti PEREGO NADIA e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in VIA SAVARÈ 120122 MILANO CP_2
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Ritenere e dichiarate che, per quanto dedotto e dimostrato, non può dirsi decorsa la prescrizione estintiva del credito di cui all'intimazione di pagamento n.
[1] 13420249002517640 ed alla cartella di pagamento n. 13420080002445865000 che, per l'effetto, unitamente ai citati atti della riscossione, dovrà essere confermato. Conseguentemente l'avverso ricorso dovrà essere rigettato. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse invece confermare il provvedimento oggi impugnato e l'intervenuta prescrizione del credito, per quanto sopra dedotto, voglia lo stesso ritenere e dichiarare che le ragioni dell'estinzione del credito possono essere riconducibili all'ente impositore, che, nel giudizio di prime cure, Controparte_2 non ha documentato di avere interrotto la prescrizione prima della consegna del ruolo mantenendo l'applicabilità al credito del termine decennale di prescrizione. Per l'effetto, anche in riforma della sentenza sul punto, ritenere e dichiarare che le spese legali del primo grado devono essere poste a carico dell' . Controparte_2
- Con vittoria di spesi e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per : “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così CP_1 giudicare: In via preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello promosso da per le ragioni tutte di cui in premessa;
Controparte_3
Nel merito: In via principale - rigettare l'appello promosso da Parte_1
, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
[...] narrativa e, rigettate le domande tutte svolte dall'attore appellante confermare in toto la sentenza n. 98/2025 pubblicata in data 09.04.2025 dal Tribunale di Lecco, nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Trovò, nell'ambito del procedimento RG 819/2024 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Accogliere parzialmente il ricorso in appello, limitatamente al motivo CP_2 principale, e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 98/2025, depositata in cancelleria il 9.4.2025 dal Tribunale di Lecco, sez. lav., nel giudizio recante R.G. N. 819/2024, con conseguente del rigetto del ricorso e conferma della doverosità della contribuzione di cui alla cartella sottesa all'intimazione opposta con compensazione delle spese di lite per il presente grado. Confermare la sentenza in punto di irripetibilità delle spese di lite nei confronti dell' . Comunque, rigettare il motivo svolto in subordine CP_2 dall'appellante in quanto nuovo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12.05.2025 Parte_2
ha appellato la sentenza n. 98/2025 mediante la quale il
[...]
TRIBUNALE di LECCO in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 13420249002517640 notificata CP_1 il 18.11.2024 ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla sottesa cartella di pagamento n. 13420080002445865000 avente ad oggetto debiti previdenziali relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 stante l'assenza di atti interruttivi tra la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 08.10.2009 e la notifica della comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca del 07.10.2015.
A fronte della domanda con la quale la ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento e che comunque il relativo credito era estinto stante il
[2] decorso del termine di prescrizione quinquennale, si costituivano e CP_2
. Parte_2
Nello specifico, assumeva di essere estraneo al procedimento di CP_2 notificazione e riscossione della cartella il cui adempimento era demandato all' e la quale Controparte_4 Parte_2 depositava copia della relata di notifica in data 14.08.2008 della cartella di pagamento n. 13420080002445865000 e deduceva che alcuna prescrizione era maturata dovendosi applicare il termine decennale e che comunque nemmeno quello quinquennale era maturato essendo intervenuti una serie di atti interruttivi costituiti dalla notifica in data 05.09.2009 dell'intimazione di pagamento n. 134200990000458874 e dalla notifica in data 08.10.2009 di un pignoramento presso terzi cui era seguita l'ordinanza di assegnazione somma notificata alla contribuente l'11.01.2010.
deduceva inoltre che dal 09.04.2010 il terzo pignorato Parte_2 eseguiva un versamento mensile periodico;
che il 07.10.2015 era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13476201500001182 a cui erano seguiti il 23.12.2021 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13420219000298332 e il 18.11.2024 la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
A ulteriore sostegno deduceva che non era decorso nemmeno il termine di prescrizione quinquennale in quanto dovevano essere considerati anche i periodi di sospensione previsti dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013 e dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020.
Il TRIBUNALE, richiamate le sentenze delle SEZIONI UNITE n. 23397/2016 e n. 6173/2008, affermava che il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie per cui è causa era quello quinquennale e non quello decennale come sostenuto da . Parte_2
Il primo Giudice riteneva fondata la domanda con la quale CP_1 aveva chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella n. 13420080002445865000 in quanto “tra la notifica del pignoramento in data 8.10.2009 e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 7.10.2015 - o comunque dal provvedimento di assegnazione delle somme comunicato alla debitrice il 11.1.2010 - erano decorsi più di 5 anni, non potendosi attribuire effetto interruttivo né alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, né ai pagamenti da parte del terzo pignorato”.
Affermava inoltre che il termine di prescrizione non era stato sospeso dalla normativa invocata da , sia perché la normativa Parte_2 emergenziale incideva solo per il periodo successivo al 2020, sia perché la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, legge 27 dicembre
[3] 2013 n. 147 non era applicabile ai crediti in quanto l'Ente previdenziale CP_2 non rientrava tra gli “uffici statali” contemplati dalla norma citata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, compensava le spese tra
[...]
e e condannava a CP_1 CP_2 Parte_2 rifondere alla ricorrente le spese di lite quantificate in Euro 2.300,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di gravame si duole della sentenza Parte_2 laddove il primo Giudice ha ritenuto che alla fattispecie per cui è causa debba applicarsi il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale.
A sostegno della doglianza deduce che le annualità contributive dovute si riferiscono agli anni dal 1982 al 1985 e dunque precedenti all'entrata in vigore della L. 335/1995 con la conseguenza che il termine è quello decennale.
Con un secondo motivo si duole della pronuncia per aver il TRIBUNALE affermato che il credito era prescritto atteso che “tra la data di notifica del pignoramento del 8.10.2009 - o dal provvedimento di assegnazione delle somme comunicato alla debitrice il 11.1.2010 - e la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 7.10.2015 fossero decorsi più di 5 anni”.
Nella prospettazione dell'appellante, il primo Giudice ha errato “a non valutare la valenza sospensiva del giudizio di esecuzione ed interruttiva del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla debitrice e statuire (senza motivazione) sulla portata non interruttiva del pagamento delle somme da parte del terzo”.
A sostegno della censura, deduce che “tra la data di comunicazione del provvedimento che ha rigettato l'opposizione dell' appellata al pignoramento 9.5.11 e quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 13476201500001182 avvenuta il 7.10.15” non è intervenuta alcuna prescrizione.
Deduce inoltre che dopo la notifica del 14.08.2008 della cartella, erano stati notificati una serie di atti che avevano impedito che la prescrizione maturasse.
In particolare, in data 05.09.2009 era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 134200990000458874; in data 08.10.2009 un pignoramento presso terzi cui era seguita l'ordinanza di assegnazione somma comunicata alla contribuente in data 11.01.2010 a fronte della quale la medesima aveva promosso opposizione agli atti esecutivi rigettata con provvedimento del 09.05.2011; che dal 09.04.2010 sino alla data di sospensione della cartella disposta dal TRIBUNALE era stato eseguito da parte del terzo il versamento periodico;
in data 07.10.2015 era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13476201500001182; in data 23.12.2021 era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 13420219000298332 e in data 18.11.2024 l'intimazione di pagamento impugnata.
[4] Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, sostiene che debbano essere considerati anche i periodi di sospensione della decorrenza della prescrizione disposti ex art. 68 comma 1 del D.L. n. 18/2020 dal 08.03.2020 al 31.08.2021 successivamente esteso al 31.12.2021 per un totale di 1 anno e 299 giorni con la conseguenza che alcuna prescrizione è maturata.
Evidenzia inoltre che a il 23.12.2021 era stata notificata CP_1
l'intimazione di pagamento n. 13420219000298332 non opposta e che tra la data di tale notifica e quella dell'atto oggi impugnato non era decorso il quinquennio per cui anche per tale ragione non era intervenuta alcuna prescrizione.
Con memoria depositata il 12.09.2025 si è costituito aderendo all'appello CP_2 di in ordine all'erronea valutazione in fatto nella parte in cui il primo Pt_2
Giudice ha ritenuto prescritto il credito per decorso del termine di prescrizione.
In particolare, rileva l'efficacia interruttiva permanente della prescrizione ex art. 2945 c.c. determinata dall'introduzione del processo esecutivo mobiliare presso terzi a seguito del quale il terzo sta procedendo a pagamenti periodici.
A tal fine richiama la sentenza n. 8217/2021 con la quale la Suprema CORTE ha affermato che “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto
o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”, nonché la sentenza n. 12239/2019 per cui: “La "ratio", nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo”.
Con memoria in data 12.09.2025 ha resistito chiedendo in via CP_1 preliminare che l'appello venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile per essere stato redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza di discussione del 23.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
[5] _____________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione proposta da relativa alla CP_1 inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434, comma 1 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge 134/2012.
In materia la CORTE di CASSAZIONE (sent. 05.02.2015 n. 2143) ha affermato che gli oneri che vengono imposti dalla norma alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
La CORTE ha precisato che “con la reiterata locuzione “indicazione” il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto …” ; il legislatore ha solo statuito che “ i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Le SEZIONI UNITE della CORTE di CASSAZIONE hanno ribadito e chiarito che gli articoli 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio d gravame.
L'appello non solo è ammissibile, ma anche fondato per le ragioni di cui si dirà infra.
In applicazione del principio di economia processuale e della “ragione più liquida”, ripetutamente avallato dalla CORTE di CASSAZIONE, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente
[6] risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio 2014 n. 9936).
Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).
Nella specie, tutte le questioni sottoposte all'esame del Collegio possono ritenersi assorbite stante la fondatezza del motivo di appello con il quale
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censura la sentenza per aver il primo Giudice Parte_2 dichiarato estinti i crediti per decorso del termine di prescrizione CP_2 quinquennale ritenendo che i pagamenti effettuati dal terzo non fossero idonei a interrompere la prescrizione.
In fatto occorre premettere che risulta documentale che la cartella di pagamento n. 1342008000244586500 è stata notificata a in data CP_1
14.08.2008 (cfr. doc. n. 3 fasc. I grado appellante) e che in data 08.10.2009 alla medesima è stato notificato atto di pignoramento presso terzi in relazione ai crediti portati dall'anzidetta cartella (cfr. doc. n. 5 fasc. cit.).
A fronte della dichiarazione positiva del terzo con la quale affermava che CP_2 la ricorrente in primo grado era titolare di una pensione di vecchiaia mensile, il Giudice dell'Esecuzione del TRIBUNALE di LECCO, all'udienza del 14.12.2009 assegnava in pagamento al creditore procedente (ora Controparte_5
) 1/5 di quanto dovuto dal terzo a titolo Parte_2 di pensione fino alla concorrenza della somma di Euro 98.366,18 (cfr. doc. n. 5 fasc. cit.)
L'anzidetta ordinanza veniva notificata al terzo in data 07.01.2010 e a CP_2
l'11.01.2010 . CP_1
L' terzo pignorato, in ottemperanza all'anzidetta ordinanza a decorrere dal CP_2
09.04.2010 sino a dicembre 2024, allorquando il Giudice di primo grado con decreto del 10.01.2025 sospendeva “in via cautelare l'esecuzione dei titoli
[7] impugnati” ha proceduto a versare mensilmente all'odierna appellante quanto disposto dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione somma (cfr. doc. n. 6 fasc. I grado Agenzia e All. F fasc. II grado).
La CORTE di CASSAZIONE, con la sentenza n. 6170/2020 ha affermato che:
“L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato.
Con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.”.
In applicazione del condivisibile principio sopra richiamato, la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 1342008000445865000 è stata interrotta dapprima con la notifica del 08.10.2009 dell'atto di pignoramento e poi dai singoli versamenti mensili eseguiti dal terzo dal 09.04.2010 sino a dicembre 2024 quando il TRIBUNALE con decreto del gennaio 2025 sospendeva l'efficacia dell'intimazione opposta. Ne discende che alcuna prescrizione è maturata.
Per completezza si rileva che alla fattispecie in esame, si applica il termine di prescrizione quinquennale e non quello decennale come sostenuto dall'appellante.
Sulla questione è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità con pronunce conformi con le quali è stato affermato che: “in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nel prevedere la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, stabilisce un regime transitorio secondo il quale continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione previgente nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con tale ultima locuzione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva” (Cass. n. 15398/2009) (cfr. anche Cass. n. 1824/2020 – SU 6173/2008).
Rilevato che non vi è prova che siano stati compiuti dall'Ente previdenziale "atti interruttivi già compiuti" o "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, alla fattispecie per cui è causa, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto delle domande proposte da con il ricorso introduttivo. CP_1
[8] Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
. CP_1
Dette spese vengono liquidate, in ragione del valore della causa, del suo grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, a favore di
[...]
e di come da dispositivo in calce in base ai Parte_2 CP_2 parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 7.300,00 di cui Euro 2.300,00 per il giudizio di I grado e Euro 5.000,00 per quello di appello, oltre a spese generali e oneri accessori di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 98/2025 del TRIBUNALE di LECCO respinge l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
13420249002517640/000.
Condanna a rifondere ad CP_1 Parte_2
e a le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida
[...] CP_2
a favore di ciascuna nella somma di Euro 7.300,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
Milano, 23/09/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
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