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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 187 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Severino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pagani (SA), alla Via Taurano n. 29, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Madeo, Giovanni Vincenzo Gallo e Pasquale Di
Iacovo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Corigliano - Rossano, alla via
Nazionale n. 40/D, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: pagamento somma di denaro.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre del 2025, in decisione all'udienza del
16.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 794/2020 del 23.12.2020 (R.G. n. 2749/2020), emesso in data 24.12.2020 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di
, della somma di € 26.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Controparte_1 in virtù della fattura n. 11 del 09.09.2020 relativa a provvigioni dovute al ricorrente per l'attività di mediazione.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c.; l'insussistenza del credito ingiunto;
la compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto con il contro credito ventato da essa opponente nei confronti dell'opposto e derivante dal decreto ingiuntivo n. 542/2019 del
22.07.2019 (R.G. n. 1791/2019), emesso in data 23.07.2019 dall'intestato Tribunale;
la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in Controparte_2 via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nel caso di accoglimento della domanda di compensazione, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 9.555,12.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza dell'11.06.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 All'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta, tenuto conto che nello stesso viene individuato il nome del legale rappresentante della società opponente nella persona di (cfr. pag. 2). Controparte_3
Ebbene, in virtù della condivisibile giurisprudenza richiamata dalla stessa parte opposta (cfr.
Cass. civ, sez. III, ord. n. 7765/2021), la procura alle liti risulta valida, in quanto, si ribadisce, nell'atto processuale al quale accede è indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la stessa.
5. Ciò premesso, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto, si segnala che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 3 di 7 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si ritiene che parte opposta abbia provato la fonte del proprio diritto, atteso che parte opponente ha ammesso la sussistenza di rapporti negoziali tra le parti e il diritto del mediatore a ottenere il pagamento delle provvigioni indicate nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, avendo l'opponente asserito di aver decurtato dette provvigioni dalle somme dovute alla stessa e richieste col decreto ingiuntivo n.
542/2019 del 22.07.2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.07.2019, circostanza peraltro non provata, non essendo state depositate in atti le fatture poste alla base del detto provvedimento monitorio, da cui evincere l'asserita decurtazione.
A tal riguardo, si rileva che il principio di non contestazione è disciplinato dall'art. 115 c.p.c., secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Detto principio, dunque, comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale, atteso che i fatti non pagina 4 di 7 contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di
Mantova sent. n. 732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022; Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio
Calabria sent. n. 1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n. 1690/2021).
7. Ritenuta provata la pretesa creditoria per le viste ragioni, va parzialmente accolta l'eccezione di compensazione, sollevata da parte opponente, atteso che dalla documentazione in atti risulta che la stessa ha ottenuto nei confronti dell'odierno opposto il decreto ingiuntivo n. 542/2019 del
22.07.2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.07.2019, recante la somma di € 30.595,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria, dichiarato esecutiva in data 12.11.2019.
Ebbene, a fronte del detto titolo giudiziale, parte opposta ha allegato di aver corrisposto parzialmente le somme ingiunte, senza, tuttavia, fornire la relativa prova.
Inoltre, si rileva che parte opponente ha dedotto che il proprio credito risulta pari ad €
25.842,50, tenuto conto dei pagamenti effettuati dall'opposto.
pagina 5 di 7 Per tale ragione, parte opponente risulta debitrice, nei confronti dell'opposto della somma di €
157.50 (€ 26.000,00 – 25.842,50), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Per completezza, si segnala che il precetto depositato da parte opponente e allegato alla memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 3), c.p.c. risulta inammissibile, poiché depositato tardivamente, tenuto conto che lo stesso andava depositato entro la memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c. costituendo una prova diretta.
8. In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, si rileva che il diritto alla provvigione vantato dal procacciatore d'affari (qualifica allegata da parte opposta e non contestata da parte opponente) soggiace alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4,
c.c., dovendosi ritenere che la provvigione sia una forma di compenso che deve pagarsi periodicamente a un anno ovvero in termini più brevi, non potendosi applicare al diritto al compenso del procacciatore d'affari estensivamente il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2950 c.c.
Invero, condivisibilmente la Suprema Corte ha precisato che “Deve escludersi che sia indifferente qualificare un rapporto come di mediazione o di procacciamento di affari. Dalla qualificazione del rapporto in termini di procacciamento di affari, infatti, discende l'applicabilità allo stesso delle norme in tema di agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle relative alla prescrizione della provvigione spettante al mediatore” (Cass. civ., sez. II, sent. 4422/2009).
Nel caso di specie, nella fattura azionata l'opposto richiede il pagamento delle provvigioni maturate per le prestazioni svolte dal 24.10.2015 al 30.11.2015, dal 01.10.2016 al 11.01.2017 e dal
01.12.2015 al 06.02.2016.
Ebbene, tenuto conto che le prestazioni più risalenti sono state svolte nel periodo 24.10.2015 al
30.11.2015 e che il relativo termine quinquennale di prescrizione decorre dal 01.12.2015, risulta che lo stesso sia stato interrotto con l'invio della fattura, posta alla base del provvedimento monitorio, ricevuta dall'opponente in data anteriore al 04.11.2020, come si evince dalla missiva redatta dallo stesso in detta data, con cui viene comunicata la ricezione della fattura in parola.
In merito all'efficacia dell'invio della fattura a interrompere il termine di prescrizione, condivisibilmente la Suprema corte ha statuito che “L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma ultimo c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore pagina 6 di 7 manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo alla costituzione in mora dell'acquirente di alcune merci l'emissione e la trasmissione della fattura, anche se non accompagnata da una espressa richiesta di pagamento, e lo aveva pertanto condannato al pagamento del residuo prezzo oltre agli interessi legali dalla data della scadenza indicata nella fattura stessa)” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 10270/2006).
9 Per tali ragioni, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata la pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 157.50, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
10. In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_2 somma di € 157,50, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 187 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Severino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pagani (SA), alla Via Taurano n. 29, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Madeo, Giovanni Vincenzo Gallo e Pasquale Di
Iacovo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Corigliano - Rossano, alla via
Nazionale n. 40/D, in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: pagamento somma di denaro.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre del 2025, in decisione all'udienza del
16.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 794/2020 del 23.12.2020 (R.G. n. 2749/2020), emesso in data 24.12.2020 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di
, della somma di € 26.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Controparte_1 in virtù della fattura n. 11 del 09.09.2020 relativa a provvigioni dovute al ricorrente per l'attività di mediazione.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c.; l'insussistenza del credito ingiunto;
la compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto con il contro credito ventato da essa opponente nei confronti dell'opposto e derivante dal decreto ingiuntivo n. 542/2019 del
22.07.2019 (R.G. n. 1791/2019), emesso in data 23.07.2019 dall'intestato Tribunale;
la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in Controparte_2 via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nel caso di accoglimento della domanda di compensazione, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 9.555,12.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza dell'11.06.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 All'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta, tenuto conto che nello stesso viene individuato il nome del legale rappresentante della società opponente nella persona di (cfr. pag. 2). Controparte_3
Ebbene, in virtù della condivisibile giurisprudenza richiamata dalla stessa parte opposta (cfr.
Cass. civ, sez. III, ord. n. 7765/2021), la procura alle liti risulta valida, in quanto, si ribadisce, nell'atto processuale al quale accede è indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la stessa.
5. Ciò premesso, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto, si segnala che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 3 di 7 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si ritiene che parte opposta abbia provato la fonte del proprio diritto, atteso che parte opponente ha ammesso la sussistenza di rapporti negoziali tra le parti e il diritto del mediatore a ottenere il pagamento delle provvigioni indicate nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, avendo l'opponente asserito di aver decurtato dette provvigioni dalle somme dovute alla stessa e richieste col decreto ingiuntivo n.
542/2019 del 22.07.2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.07.2019, circostanza peraltro non provata, non essendo state depositate in atti le fatture poste alla base del detto provvedimento monitorio, da cui evincere l'asserita decurtazione.
A tal riguardo, si rileva che il principio di non contestazione è disciplinato dall'art. 115 c.p.c., secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Detto principio, dunque, comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale, atteso che i fatti non pagina 4 di 7 contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di
Mantova sent. n. 732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022; Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio
Calabria sent. n. 1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n. 1690/2021).
7. Ritenuta provata la pretesa creditoria per le viste ragioni, va parzialmente accolta l'eccezione di compensazione, sollevata da parte opponente, atteso che dalla documentazione in atti risulta che la stessa ha ottenuto nei confronti dell'odierno opposto il decreto ingiuntivo n. 542/2019 del
22.07.2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.07.2019, recante la somma di € 30.595,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria, dichiarato esecutiva in data 12.11.2019.
Ebbene, a fronte del detto titolo giudiziale, parte opposta ha allegato di aver corrisposto parzialmente le somme ingiunte, senza, tuttavia, fornire la relativa prova.
Inoltre, si rileva che parte opponente ha dedotto che il proprio credito risulta pari ad €
25.842,50, tenuto conto dei pagamenti effettuati dall'opposto.
pagina 5 di 7 Per tale ragione, parte opponente risulta debitrice, nei confronti dell'opposto della somma di €
157.50 (€ 26.000,00 – 25.842,50), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Per completezza, si segnala che il precetto depositato da parte opponente e allegato alla memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 3), c.p.c. risulta inammissibile, poiché depositato tardivamente, tenuto conto che lo stesso andava depositato entro la memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c. costituendo una prova diretta.
8. In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, si rileva che il diritto alla provvigione vantato dal procacciatore d'affari (qualifica allegata da parte opposta e non contestata da parte opponente) soggiace alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4,
c.c., dovendosi ritenere che la provvigione sia una forma di compenso che deve pagarsi periodicamente a un anno ovvero in termini più brevi, non potendosi applicare al diritto al compenso del procacciatore d'affari estensivamente il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2950 c.c.
Invero, condivisibilmente la Suprema Corte ha precisato che “Deve escludersi che sia indifferente qualificare un rapporto come di mediazione o di procacciamento di affari. Dalla qualificazione del rapporto in termini di procacciamento di affari, infatti, discende l'applicabilità allo stesso delle norme in tema di agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle relative alla prescrizione della provvigione spettante al mediatore” (Cass. civ., sez. II, sent. 4422/2009).
Nel caso di specie, nella fattura azionata l'opposto richiede il pagamento delle provvigioni maturate per le prestazioni svolte dal 24.10.2015 al 30.11.2015, dal 01.10.2016 al 11.01.2017 e dal
01.12.2015 al 06.02.2016.
Ebbene, tenuto conto che le prestazioni più risalenti sono state svolte nel periodo 24.10.2015 al
30.11.2015 e che il relativo termine quinquennale di prescrizione decorre dal 01.12.2015, risulta che lo stesso sia stato interrotto con l'invio della fattura, posta alla base del provvedimento monitorio, ricevuta dall'opponente in data anteriore al 04.11.2020, come si evince dalla missiva redatta dallo stesso in detta data, con cui viene comunicata la ricezione della fattura in parola.
In merito all'efficacia dell'invio della fattura a interrompere il termine di prescrizione, condivisibilmente la Suprema corte ha statuito che “L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma ultimo c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore pagina 6 di 7 manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo alla costituzione in mora dell'acquirente di alcune merci l'emissione e la trasmissione della fattura, anche se non accompagnata da una espressa richiesta di pagamento, e lo aveva pertanto condannato al pagamento del residuo prezzo oltre agli interessi legali dalla data della scadenza indicata nella fattura stessa)” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 10270/2006).
9 Per tali ragioni, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata la pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 157.50, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
10. In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_2 somma di € 157,50, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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